Cass. pen., sez. V, sentenza 15/07/2011, n. 42135
CASS
Sentenza 15 luglio 2011

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È illegittima la decisione con cui il giudice di appello dichiari non doversi procedere in ordine ai reati - per i quali in primo grado sia intervenuta sentenza di condanna alle pene di giustizia nonché al risarcimento dei danni - perché estinti per prescrizione, omettendo di motivare e, quindi, di esaminare i motivi di gravame in funzione del giudizio di responsabilità, sia pure ai soli riflessi civilistici afferenti alla determinazione dell'"an debeatur"; in tal caso, il giudice di legittimità deve annullare con rinvio al giudice penale, in quanto l'annullamento con rinvio al giudice civile, ex art. 622 cod. proc. pen., postula il definitivo accertamento della responsabilità penale - non sussistente nella specie, in ragione dell'intervenuta declaratoria di prescrizione, la cui applicazione richiede soltanto che non risulti l'evidenza di più favorevole causa di proscioglimento nel merito, ai sensi dell'art. 129, comma secondo, cod. proc. pen. - o l'accoglimento dell'impugnazione proposta dalla sola parte civile avverso sentenza di proscioglimento.

Commentari2

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    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 29 novembre 2013

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 15/07/2011, n. 42135
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 42135
Data del deposito : 15 luglio 2011

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