Sentenza 5 febbraio 2007
Massime • 1
Qualora, in sede di legittimità, si riscontri, unitamente alla sopravvenuta prescrizione del reato, anche un vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità dell'imputato, condannato dal giudice di merito anche al risarcimento del danno in favore della parte civile, la Corte di cassazione, oltre ad annullare senza rinvio la sentenza impugnata, ai fini penali, in conseguenza della suddetta causa estintiva, deve annullarla, quanto alle statuizioni civili, con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello, ai sensi dell'art. 622 cod.proc.pen..
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 05/02/2007, n. 9399 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9399 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. NARDI Domenico - Presidente - del 05/02/2007
Dott. PIZZUTI Giuseppe - Consigliere - SENTENZA
Dott. SCALERA Vito - Consigliere - N. 272
Dott. FUMO Maurizio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere - N. 014316/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) PA RI N. IL 17/09/1962;
avverso SENTENZA del 21/10/2005 CORTE APPELLO di FIRENZE;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. FUMO MAURIZIO;
udito il PG in persona del sost. proc. gen. Dr. DE NUNZIO W., il quale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
udito il difensore di PC, avv. Gilardoni R., che ha chiesto non accogliersi il ricorso;
udito il difensore dell'imputato, avv. Baroni T., che, illustrando i motivi di ricorso, ne ha chiesto l'accoglimento.
OSSERVA
AL CO è imputato di diffamazione perché, mediante comunicazione scritta indirizzata al direttore dell'azienda trasporti di Arezzo e per conoscenza ai componenti la commissione amministratrice, affermava che, durante un colloquio per motivi di ufficio, il suo superiore gerarchico BO Fabio lo avrebbe violentemente insultato (...tu.. come tuo fratello... fate discorsi da coglione... schifoso... maleducato, cialtrone, mi fai schifo, marocchino ... non devi più entrare qua dentro, sei la vergogna dell'azienda... te la farò pagare... ecc.), in tal maniera offendendo la reputazione del predetto BO.
Il Tribunale di Arezzo lo riconosceva colpevole e lo condannava alla pena di giustizia, oltre risarcimento danno alla PC;
la Corte di appello di Firenze, con sentenza 21.10.2005, ha confermato la pronunzia di primo grado.
Ricorre per cassazione il difensore dell'imputato e deduce:
1) errata applicazione di norme di diritto, in quanto innanzi alla Corte fiorentina era stata eccepita la nullità della sentenza di primo grado (ex art. 178 c.p.p.) per non avere quel giudice consentito alla difesa il controinterrogatorio dell'unico teste ammesso. Erroneamente la Corte ha ritenuto sanabile e sanata detta nullità;
2) ancora erronea applicazione di norme di diritto atteso che il giudice di secondo grado ha rigettato la richiesta di escussione dei testi non ammessi dal Tribunale, testi indispensabili e richiesti ex art. 507 c.p.p. allo scopo di provare la fondatezza di quanto affermato dal AL nella lettera per la quale è processo;
3) omessa motivazione per la mancato acquisizione agli atti della relazione redatta dal teste TA (l'unico escusso);
4) erronea motivazione circa l'exceptio veritatis atteso che la Corte di appello ha ritenuto che spettasse al AL fornire la prova della rispondenza al vero del contenuto della lettera "diffamatoria";
dunque, per il giudicante, il AL è colpevole per non essersi discolpato.
La Corte poi trascura che altra copia della lettera è stata trasmessa alla competente Procura della repubblica e che ciò ha comportato la iscrizione del BO nel registro degli indagati. La circostanza, da un lato, comporta che AL era pronto a sottoporre le sue accuse al vaglio della AG, dall'altro che il BO avrebbe dovuto essere ascoltato ai sensi dell'art. 210 c.p.p.;
5) erronea motivazione in ordine all'elemento psicologico, non avendo i giudici di merito scritto nulla sulla volontarietà dolosa dell'operato del AL, il quale, se avesse voluto diffamare BO, non avrebbe spedito la lettera alla Questura di Arezzo. D'altronde si tratta di comunicazione in busta chiusa e dunque è da escludere la intenzione di comunicare ad altri i negativi episodi attribuiti al BO;
6) omessa motivazione in ordine all'elemento oggettivo, atteso che, come detto, il plico era chiuso e dunque la lettera avrebbe potuto essere letta solo dagli organi interni all'azienda dotati di potere sanzionatorio;
7) erronea motivazione in ordine alla esclusione del fatto ingiusto altrui e alla reciprocità delle offese, avendo per altro i giudici di appello disatteso ogni istanza istruttoria sul punto;
8) omessa motivazione circa la scriminante ex art. 51 c.p., comma 8) omessa motivazione in ordine alla richiesta riduzione del risarcimento del danno.
Tanto premesso, questo Collegio ritiene innanzitutto opportuno puntualizzare che la condotta del AL, consistendo nell'attribuzione al BO di fatti costituenti reato (artt. 594, 612 c.p.), integrerebbe (anche) il delitto di calunnia. E invero, nel momento in cui le sue accuse (come afferma il ricorrente) hanno costituito oggetto anche di querela diretta alla competente Autorità, esse avrebbero dovuto essere qualificate (se le stesse ictu oculi fossero state ritenute infondate) ai sensi dell'art. 368 c.p.. Se ciò non è avvenuto, ma anzi, come si legge nel ricorso, il BO fu iscritto nel registro di cui all'art. 335 c.p.p., ciò va interpretato nel senso che l'AG ebbe a ritenere che la notizia di reato segnalata dal AL fosse meritevole di approfondimento. La circostanza però, come anticipato, è affermata solo nel ricorso ma non risulta dalle sentenze. E tuttavia è chiaro che, se l'imputato ha inteso difendersi sostenendo la rispondenza al vero di quanto scritto nella lettera (e nella querela), allora alla trattazione della exceptio veritatis avrebbe dovuto essere dato adeguato spazio in sentenza. Così non è stato.
Invero la Corte toscana ha correttamente affermato che la prova della fondatezza delle affermazioni infamanti contenute nella lettera competeva all'imputato, ma poi, nel concreto, non ha consentito alla DI del AL di fornire tale prova.
In sintesi:
a) compete certamente all'Accusa provare la esistenza della comunicazione diffamatoria (e ciò essa ha fatto con la acquisizione e produzione della lettera);
b) compete alla DI (se intende avvalersi della exceptio veritatis) dare la prova che le affermazioni obiettivamente denigratorie rispecchiavano tuttavia il vero;
c) ma incombe sul giudice, nel caso sub b), riconoscere alla DI il più ampio margine di iniziativa nell'ambito del thema probandum introdotto dalla stessa.
Conseguentemente, le censure sub 1), 2) e 4), unitariamente considerate, risultano fondate in quanto si risolvono in un'unica (complessa) censura di violazione di legge e carenza di motivazione in relazione al diniego di difendersi, provando la fondatezza delle accuse mosse dal AL al BO e contenute nella lettera inviata a più destinatari. Trattasi di una condotta certamente rispondente in astratto alla fattispecie di cui all'art. 595 c.p., dalla quale tuttavia il ricorrente intendeva difendersi, nella fase di merito, mediante la exceptio sopra indicata;
ma, per le ragioni prima specificate, l'esercizio di tale difesa risulta essere stato compresso dal mancato accoglimento delle richieste istruttorie volte proprio a provare la fondatezza delle accuse che, con la lettera, l'imputato aveva formulato a carico del AL.
Tanto premesso, va tuttavia rilevato che il termine prescrizionale del reato in questione risulta maturato.
In applicazione del disposto ex art. 129 c.p.p., dunque, la estinzione del reato va immediatamente dichiarata, non potendosi far luogo all'annullamento con rinvio al giudice penale per il pur rilevato vizio di motivazione, dal momento che tale rinvio, da un lato, determinerebbe, per il predetto giudice, l'obbligo di dichiarare comunque la prescrizione, dall'altro, sarebbe incompatibile con l'obbligo dell'immediata declaratoria di proscioglimento stabilito dal ricordato art. 129 c.p.p. (ASN 200404177-RV 227098 + SU sent. n. 1653 del 1993, ric. Marino e altri, RV 192471).
Resta tuttavia da decidere sulle statuizioni civili, in presenza di una sentenza di condanna che sarebbe stata annullata con rinvio per vizio di motivazione.
Orbene, poiché l'art. 578 c.p.p. prevede che la Corte di Cassazione (non dissimilmente dal giudice di appello), nel dichiarare estinto per prescrizione il reato per il quale è intervenuta condanna, è tenuta a decidere sulla impugnazione agli effetti delle disposizioni dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili, è stato ritenuto (ASN 200421102-RV 229023) che, nella prospettiva di tale decisione, i motivi di impugnazione proposti dall'imputato debbano comunque essere esaminati compiutamente (come è stato appena fatto), non potendosi dare conferma alla condanna, anche solo generica, al risarcimento del danno in ragione della mancanza di prova dell'innocenza dell'imputato, secondo quanto previsto dall'art. 129 c.p.p., comma 2. E tuttavia, nel caso in esame, come premesso, questo Collegio mai potrebbe pronunziarsi sul punto, avendo rilevato un vizio di motivazione che legittimerebbe annullamento con rinvio. Si pone dunque il problema di individuare il giudice di rinvio competente a conoscere sia sull'an che sul quantum della pretesa risarcitoria. Ora, al proposito, si è affermato (ASN 200526061-RV 231914) che l'investitura del giudice civile ai sensi dell'art. 622 c.p.p. presuppone il consolidamerto della pronunzia sull'an da parte del giudice dell'appello penale, ma ciò sul presupposto che detta pronunzia non incorra nella (sia pur potenziale) censura del vizio di motivazione da parte della Corte di legittimità.
Nel caso in esame, viceversa, per quanto si è detto, proprio il non aver giustificato le scelte che, di fatto, hanno inibito la prova del fondamento della exceptio veritatis viene a costituire la parte (astrattamente) censurabile della sentenza, con la conseguenza che, se nessun rilievo si attribuisse a tale circostanza, si determinerebbe quel consolidamento della pronunzia sull'an che darebbe luogo al rinvio al giudice civile, il quale, tuttavia, sarebbe vincolato a pronunziarsi solo sul quantum, pur in presenza di un'affermazione sulla responsabilità che poggia su di una sentenza lacunosamente e contraddittoriamente motivata.
Non resta allora che ritenere che, nella ipotesi in cui la Corte di cassazione, in presenza di un vizio di motivazione che determinerebbe annullamento con rinvio, sia tuttavia tenuta, rilevando la prescrizione, a emettere sentenza di annullamento senza rinvio ai fini penali, debba, ciò non di meno, rinviare innanzi al giudice civile per la pronunzia sui capi civili della sentenza, precisando che detta pronunzia, in ragione del pur subordinatamente rilevato difetto di motivazione, deve essere emessa in forza di potere di cognizione che abbracci sia l'an che il quantum della domanda della PC.
Deve dunque intendersi che l'art. 622 c.p.p., nell'indicare, nella prima parte, gli effetti penali della sentenza possa riferirsi anche alla declaratoria di estinzione del reato per prescrizione (o per altra causa); ciò comportando la necessità di investire il giudice civile delle questioni relative alle statuizioni risarcitorie. Altre soluzioni sarebbero contrarie alla logica del sistema e al senso di equità, in quanto, se il giudice civile fosse tenuto a decidere solo sul quantum, pur in presenza di una decisione immotivata o contraddittoriamente motivata, egli sarebbe vincolato a una decisione sull'an che risulterebbe fondata su una difettosa motivazione, ciò determinando, oltretutto, un irreparabile vulnus al diritto di difesa dell'imputato.
Giudice civile di rinvio è quello competente per valore in grado di appello.
P.Q.M.
la Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione;
rinvia al giudice civile competente per valore in grado di appello per la pronunzia sui capi civili della sentenza.
Così deciso in Roma, il 5 febbraio 2007.
Depositato in Cancelleria il 6 marzo 2007