Cass. pen., sez. III, sentenza 27/01/2004, n. 7242
CASS
Sentenza 27 gennaio 2004

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

La sospensione del corso della prescrizione, quando si connette - in applicazione del comma primo dell'art. 159 cod. pen. - ad una sospensione del procedimento imposta da una particolare disposizione di Legge, è condizionata dall'esatta applicazione di quest'ultima, di talché ne va esclusa la considerazione, nel computo del termine prescrizionale, quando il giudice riconosce che la sospensione del procedimento è stata indebitamente disposta, a nulla rilevando che il relativo provvedimento sia stato adottato su richiesta dell'imputato o del suo difensore (Fattispecie relativa alla sospensione del giudizio di legittimità disposta ai sensi dell'art. 5 comma secondo della Legge 12 giugno 2003, n. 133, in tema di cd. "patteggiamento allargato", norma transitoria successivamente ritenuta inapplicabile nei giudizi di impugnazione).

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 27/01/2004, n. 7242
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 7242
    Data del deposito : 27 gennaio 2004

    Testo completo