Sentenza 27 gennaio 2004
Massime • 1
La sospensione del corso della prescrizione, quando si connette - in applicazione del comma primo dell'art. 159 cod. pen. - ad una sospensione del procedimento imposta da una particolare disposizione di Legge, è condizionata dall'esatta applicazione di quest'ultima, di talché ne va esclusa la considerazione, nel computo del termine prescrizionale, quando il giudice riconosce che la sospensione del procedimento è stata indebitamente disposta, a nulla rilevando che il relativo provvedimento sia stato adottato su richiesta dell'imputato o del suo difensore (Fattispecie relativa alla sospensione del giudizio di legittimità disposta ai sensi dell'art. 5 comma secondo della Legge 12 giugno 2003, n. 133, in tema di cd. "patteggiamento allargato", norma transitoria successivamente ritenuta inapplicabile nei giudizi di impugnazione).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 27/01/2004, n. 7242 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7242 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. RIZZO Aldo - Presidente - del 27/01/2004
Dott. TERESI Alfredo - Consigliere - SENTENZA
Dott. TARDINO Vincenzo - Consigliere - N. 107
Dott. PICCIALLI Luigi - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. LOMBARDI Alfredo - Consigliere - N. 21669/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
BE IU, n. il 31.10.1951 a J. Fiorano;
BE ZI, n. il 21.1.1950 a Parma;
BE CA, n. il 2.6.1957 a Codogno, res.ti J. Fiorano rapp.ti e dif. dagli avv.ti Massimiliano Cusaroba, del Foro di Rodi, e G. Domenico Caiazza, del foro di Roma;
avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano, del 16.4.2003;
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
Udita in Pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dr. Piccialli;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sost. P.G. Dott. VIGLIETTA G. che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
Udito, per la parte civile, Avv. CA Benussi, del foro di Piacenza, il quale ha concluso per il rigetto, riportandosi a conclusioni scritte a nostre spese;
Udito il difensore dei ricorrenti Avv. Caiazza il quale ha concluso come da ricorso ed eccepisce comunque l'avvenuta prescrizione delle more del giudizio.
FATTO E DIRITTO
IU, ZI e CA ER ricorrono, tramite comune difensore di fiducia, avverso la sentenza in epigrafe, confermativa di quella in data 9/7/2002 del Tribunale monocratico di OD, con la quale erano stati dichiarati colpevoli, in concorso tra loro, quali conduttori di un fondo sul quale era stata realizzata una discarica abusiva di rifiuti speciali non pericolosi, della contravvenzione di cui all'art. 51 co. 3 D. Lgs. 22/97(acc. il 1/3/99), e condannati ciascuno alla pena ritenuta di giustizia, oltre statuizioni accessorie, tra cui quelle risarcitone e di rimborso delle spese in favore della parte civile, CA OV TE, possessore e concedente del fondo. L'impugnazione è affidata a due motivi. Nel primo si denuncia violazione dell'art. 179 co. in relazione all'art. 601 c.p.p., sostenendosi la nullità del giudizio contumaciale di secondo grado, per invalida notifica del relativo decreto di citazione, in quanto eseguita non presso gli imputati, ma a mani del loro difensore avv. Casarola, sul presupposto, insussistente, dell'elezione di domicilio presso il medesimo. Con il secondo si censura la manifesta illogicità della motivazione, in punto di conferma della responsabilità degli imputati, che sarebbe avvenuta con affermazioni superficiali, apodittiche ed illogiche, specificamente in punto di affermata protrazione della discarica fino al 31/3/99 (data del sequestro), senza fornire adeguata risposta alle deduzioni dell'appello, in parte travisando ed in parte ignorando le risultanze processuali, conclamanti la cessazione delle opere e delle attività di discarica tra la fine del 1994 e l'inizio del 1995.
La parte civile ha depositato memoria e documentazione al fine di confutare il primo motivo di ricorso.
Giova, preliminarmente, precisare, ai fini della prescrizione del reato (già prevista, ex artt. 157 n. 5 e 160 u.c. per il 30/9/2003), che il giudizio, inizialmente fissato per la p.u. del 24/9/93, ha subito un rinvio a quella odierna, con sospensione del "dibattimento" e dei termini prescrizionali, ai ritenuti sensi dell'art. 5 co. 2 L. 12/6/2003 n. 133, ai fini del ed "patteggiamento allargato".
Nelle more è tuttavia intervenuta la pronunzia delle S.S.U.U. penali di questa Corte, 24/9/2003, Petrella +1, decomponendo le iniziali incertezze intepretative in ordine alle citate recenti innovazioni processuali, ha escluso che la procedura per l'applicazione della pena su richiesta delle parti, prevista dall'art. 5 co. 1 e 2 della legge sopra citata, si applichi anche al giudizio di Cassazione. Da tale principio, del quale le parti si sono limitate, nel corso della discussione, a prendere atto senza contestarne la fondatezza, questo collegio non intende discostarsi, pienamente condividendolo, segnatamente sulla base delle considerazioni che il co. 1 dell'art. 4 fa riferimento ad attività dibattimentali estranee al giudizio di legittimità, mentre il comma 3 espressamente prevede, a differenza che per il "patteggiamento", l'applicabilità delle sanzioni sostitutive anche in sede di giudizio per Cassazione, così evidenziando una chiara scelta legislativa, che invece deve escludersi,quanto all'altro istituto processuale oggetto della "novella", per la nota regola di ermeneutica normativa ubi dixit voluit, ubi non dixit noluit.
Ne consegue che la sospensione, motivata dall'applicazione della disposizione transitoria di cui all'art. 5 co. 2 cit. L. 134/03, che la prevede nei casi in cui l'imputato ne abbia formulato richiesta, è stata nella specie indebitamente disposta, non essendo esperibile la scelta processuale, limitata ai gradi di merito, cui la sospensione è finalizzatale discende,quale ulteriore conseguenza, l'inapplicabilità della sospensione dei termini della prescrizione ai sensi dell'art. 159 c.p., il cui primo comma prevede un siffatto effetto solo in correlazione ai casi in cui "la sospensione del procedimento penale ...è imposta da una particolare disposizione di legge". Nè,sotto diverso profilo,la sospensione potrebbe discendere dai principi elaborati dalla nota pronunzia delle S.S.U.U. n. 28/01, Cremonese, considerato che nella specie l'istanza di parte ha solo dato spunto al provvedimento sospensivo, adottato non in vista di esigenze delle parti istanti,ma sull'erroneo presupposto dell'applicabilità alla fattispecie della citata disposizione transitoria, errore le cui conseguenze non possono farsi ricadere sugli imputati (considerazioni valevoli anche in relazione ai motivi di mera opportunità processuale, connessi alla pendenza del giudizio presso le Sezioni Unite in ordine all'applicabilità delle disposizioni in questione).
Ne consegue che il termine, ex artt. 157 n. 5 e 160 u.c. C.P., di prescrizione della contravvenzione,che,secondo la sentenza di merito, si sarebbe protratta sino alla fine di marzo del 1999, quando fu eseguito il sequestro, e che non ha subito altro genere di sospensioni, è sicuramente maturato alla data del 30/9/2003. Il collegio ritiene, peraltro, opportuno soggiungere che alla declaratoria estintiva del reato, già alla data della precedente pubblica udienza del 24/9/03 (di soli sette giorni antecedente quella del compimento dei quattro anni e sei mesi a partire dall'esecuzione del sequestro), si sarebbe comunque pervenuti anche sulla base del principio del favor rei, posto che dalle sentenze di merito,segnatamente da quella di secondo grado,non emergono elementi certi atti a far ritenere che, effettivamente, al momento dell'esecuzione della misura cautelare,l'attività tipica,integrante la contravvenzione di cui all'art. 51 co. 3 D. Lgs 22/97 fosse ancora in atto. I giudici d'appello, al riguardo ed a fronte di un motivo di gravame deducente la lontana risalenza nel tempo della trasformazione subita dal fondo (mediante scavo ed interramento di rifiuti), si sono limitati ad osservare che le risultanze acquisite (raffronto tra i rilievi aerofotogrammetrici eseguiti nel 1994 dall'autorità regionale, dai quali era emerso che l'area in quell'anno a stata per 4/5 "manomessale l'esito delle più recenti indagini, dalle quali era emersa l'integrale sucessiva manomissione della stessa) provavano che tra il 1994 ed 1999 la trasformazione del sito interessato dalla abusiva attività era divenuta totale, essendo stato trasformata la residua quinta parte dello stesso;
ma tale accertamento, pur nella sua incensurabile logicità, non può falere ad affermare che l'attività di abusiva gestione della discarica, a suo tempo realizzata ed ampliata, sia proseguita ininterrottamente fino al 31 marzo 1999, non dandosi atto di elementi di prova conclamanti che l'interramento sistematico dei rifiuti in quel sito fosse proseguito fino ad epoca anteriore a prossima alla suddetta data del sequestro. Per il suesposto duplice ordine di considerazioni si impone, in assenza peraltro di ragioni assolutorie più radicali e favorevoli, connotate dall'evidenza richiesta dall'art. 129 co. 2 c.p.p., l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, per estinzione del reato ascritto ai tre ricorrenti imputati.
La presenza di statuizioni civili nella decisione impugnatale hanno recepito le istanze risarcitone della parte offesa CA OV TE, impone tuttavia,ai sensi dell'art. 578 c.p.p., l'esame dei motivi di ricorsoci soli fini della relativa conferma. A tal riguardo deve, preliminarmente, osservarsi che, al fine di dirimere le questioni processuali insorte con la proposizione del primo motivo di impugnazione, acquistano rilievo le produzioni di parte intervenute nel presente grado, e costituite dalle copie dei seguenti atti: a) processo "verbale di identificazione ex artt. 349 c.p.p. di dichiarazione di domicilio per le notificazioni, ex art. 161 c.p.p. e di eventuale nomina di difensore di fiducia, ex art. 96 c.p.p. della persona oggetto di indagini" (nella specie ER
CA) redatto in data 7 ottobre 1999, in S. Fiorano, dalla "sezione di polizia giudiziaria-nucleo ecologico", dipendente dalla Procura della Repubblica di OD (atto prodotto dalla parte civile); b) "processo "verbale di interrogatorio, su delega dell'A.G. della persona indagata" (nella specie, ER ZI), redatto in data 28/10/1999 dalla Sezione di Polizia Giudiziaria - Polizia di Stato, su incarico della Procura suddetta (atto prodotto dalla difesa degli imputati). L'acquisizione di tali documenti non può ritenersi preclusa nella presente sede di legittimità, riguardando atti del procedimento penale, non prove relative a vicende di fatto attinenti al merito, in ordine ai quali questa Corte può svolgere accertamenti funzionali alla valutatone dei vizi di legittimità, correlati all'osservanza di norme processuali, d'altra parte le produzioni, hinc et inde provenienti, tendono a colmare lacune degli atti processuali trasmessi dagli uffici giudiziari di merito, la cui necessità si è palesata solo nel presente grado (in considerazione, ripetesi, del primo motivo di ricorso).
Tanto premesso,deve altresì rilevarsi che, tra gli atti trasmessi a questa Corte da quella territoriale, si rinviene, sia nel fascicolo della produzione del P.M. (fl. 142), sia in quello della produzione della parte civile (doc. n. 18), copia del processo verbale di sequestro eseguito in data 31/3/1999 dal suddetto nucleo ecologico di p.g., sottoscritto da DA IU e da ER ZI, nel corso del quale i due indagati, invitati a dichiarare o eleggere domicilio ai fini delle successive notificazioni e con gli avvertimenti di rito (art. 161 c.p.p.), espressamente ed inequivocabilmente elessero, entrambi, domicilio presso il comune designato difensore, avvocato Massimiliano Casarola, del foro di OD.
Analogamente, nel successivo p.v. del 7/10/99 (prodotto in copia dalla parte civile e citato sub a), il terzo indagato, ER CA, elesse domicilio presso il medesimo legale.
Le suddette elezioni di domicilio non risultano revocate o superate da successivi atti processuali, quanto a ER IU e ER CA.
Diversa è la situazione processuale di ER ZI,la quale, come rilevasi dall'atto prodotto in copia dalla difesa, citato sub. b), espressamente invitata dai verbalizzanti a nominare un difensore e a dichiarare "il domicilio per le notificazioni",dopo aver confermato la nomina dell'avvocato Casarola, presente all'interrogatorio, designò il proprio domicilio (già indicato, in apertura del medesimo atto, in S. Fiorano, via Rossini n. 2), quale luogo prescelto per le successive notificazioni.
Sicché, per quanto riguarda ER IU e CA,deve ritenersi infondata per tabulas l'eccezione di nullità della notificazione del decreto di citazione al giudizio di appello (che, come risulta dagli atti, fl. 6, 7, 8, fu eseguita per tutti i tre appellanti, in data 12/3/03, nello studio dell'avv. Casarola, a mani proprie del medesimo), a nulla rilevando che vari atti precedenti fossero stati notificati,senza da adito a questioni, nelle rispettive residenze di tali imputati e che nell'atto di appello non fosse stata richiamata la precedente elezione di domicilio, considerato che il mutamento o la revoca avrebbero dovuto essere comunicati all'A.G. ai sensi e con le modalità di cui all'art. 162 c.p.p.; non risultando ciò avvenuto, validamente gli atti in questione sono stati notificati presso il domicilio eletto con l'originaria dichiarazione. A diversa conclusione deve pervenirsi,per quanto riguarda ER ZI,la cui successiva dichiarazione (ancorché non elezione) di domicilio, debitamente verbalizzata dalla p.g., e dunque conforme ad una delle modalità richieste dal citato art. 162, ha determinato la revoca della precedente elezione di domicilio, in termini impliciti, ma inequivocabili (tenuto presente, oltretutto, che all'atto era anche presente il difensore,precedente domiciliatario). Le suesposte considerazioni comportano, ai fini civili, il rigetto del primo motivo di ricorso nei confronti di CA e IU ER, da una parte, e l'accoglimento, dello stesso nei confronti di ZI ER, essendo stata la relativa vocatio in iudicium di secondo grado, inficiata da una nullità ex art. 178 lett. c) - 179 c.p.p. in quanto lesiva della facoltà di intervento personale dell'imputata nel processo di appello,non sanabile dalla presenza del difensore e dalla mancata eccezione da parte del medesimo, tenuto conto della natura assoluta di tale invalidità. Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere, agli effetti civili, annullata nei confronti della suddetta ricorrente, con rinvio ex art. 622 c.p.p. per il rinnovo del giudizio di appello al competente giudice di secondo grado,che si individua nella Corte d'Appello di Milano,in sede civile.
Le statuizioni civili della sentenza impugnata devono essere, invece, confermate nei confronti degli altri due imputati,risultando infondato anche il secondo motivo di ricorso.
Come già si è avuto modo di osservare in precedenza, la corte territoriale ha accertato, con giudizio di merito adeguatamente motivato, sul la base di risultanze di fatto oggetto di valutazione incensurabile nella presente sede (raffronto tra la situazione dei luoghi dell'anno 1994 e quella più recente, oggetto degli accertamenti di p.g.) che le trasformazioni di cui era stato oggetto il fondo adibito a discarica erano proseguite anche dopo il subentro, nelle detenzione dello stesso da parte degli imputati;
tale dato di fatto, basato su argomentazioni esenti da vizi logici ed inammissibilmente contestato nel motivo di impugnazione, giustifica la conferma della generica condanna risarcitoria, che peraltro, pur accordando una contenuta provvisionale, ha lasciato impregiudicata, rimettendola alla competente sede civile, ogni altra questione, con particolare riferimento all'eccepito concorso omissivo della parte offesa nella produzione del danno.
La conferma delle statuizioni in questione comporta, infine, la condanna dei due ricorrenti soccombenti al rimborso delle spese del presente grado, liquidate come da dispositivo, in favore della parte civile, che vi ha partecipato.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, nei confronti di tutti i ricorrenti imputati, perché estinto il reato loro ascritto per prescrizione.
Conferma le statuizioni civili della sentenza suddetta nei confronti di ER IU e ER CA, che condanna alla rifusione in favore della parte civile delle spese del presente grado, liquidate in complessivi euro 1650,00 di cui 1500,00 per onorari, oltre I.V.A. e C.A..
Annulla dette statuizioni nei confronti di ER ZI, con rinvio alla Corte d'Appello di Milano, in sede civile. Così deciso in Roma, nella Pubblica udienza, il 27 gennaio 2004. Depositato in Cancelleria il 20 febbraio 2004