Sentenza 29 ottobre 2008
Massime • 1
Quando in capo al soggetto che debba rendere dichiarazioni in qualità di persona offesa, tale condizione concorra con quella di imputato dello stesso reato o di reato connesso o collegato, la qualità di testimone prevale per la sua maggiore pregnanza, sicchè il soggetto deve essere esaminato in tale veste, con l'obbligo di rispondere secondo verità alle domande che gli sono rivolte. (Fattispecie in tema di calunnia).
Commentario • 1
- 1. Monitoraggio Corte EDU dicembre 2012Alberto Scirè · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
Prosegue il monitoraggio mensile delle sentenze e delle più importanti decisioni della Corte EDU che interferiscono con il diritto penale sostanziale. La scheda mensile è, come di consueto, preceduta da una breve introduzione contenente una presentazione ragionata dei casi decisi dalla Corte, nella quale vengono segnalate al lettore le pronunce di maggiore interesse. Tutti i provvedimenti citati sono agevolmente reperibili sul database ufficiale della Corte EDU. SOMMARIO 1. Introduzione 2. Articolo 2 Cedu 3. Articolo 3 Cedu 4. Articolo 5 Cedu 5. Articolo 8 Cedu 6. Articolo 10 Cedu * * * 1. Introduzione a) In tema di art. 2 Cedu segnaliamo in primo luogo, tra le sentenze pronunciate dalla …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 29/10/2008, n. 1871 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1871 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 29/10/2008
Dott. DI VIRGINIO Adolfo - Consigliere - SENTENZA
Dott. CORTESE Arturo - Consigliere - N. 1384
Dott. IPPOLITO Francesco - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CARCANO Domenico - Consigliere - N. 030576/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) NI GI, N. IL 07/06/1953;
avverso SENTENZA del 10/05/2007 CORTE APPELLO di VENEZIA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. CORTESE ARTURO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Galasso Aurelio, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udito, per la parte civile, l'avv. Boldrin che si è riportato alla memoria e alle conclusioni scritte.
FATTO
Con sentenza in data 10 maggio 2007 la Corte d'appello di Venezia confermava la penale responsabilità di CO NF per il delitto ex art. 61 n. 2 c.p., e art. 368 c.p., per avere, denunciando falsamente il furto di un assegno da lui già sottoscritto e consegnato (in bianco) a MA IA e AS AF, a garanzia della restituzione di un prestito di L. 20 milioni, incolpato falsamente i predetti, che sapeva innocenti, del delitto di ricettazione, al fine di conseguire l'impunità per la truffa perpetrata ai loro danni.
Propone ricorso l'imputato, deducendo:
1, 2, 3) - che il reato doveva considerarsi prescritto a sensi della L. n. 251 del 2005, applicabile in via diretta o, comunque, previa declaratoria di illegittimità costituzionale della normativa transitoria, alla fattispecie;
4) - che le deposizioni rese dal MA e dal AS erano inutilizzabili per violazione dell'art. 210 c.p.p.;
5) - che la sentenza impugnata è incorsa in violazione di legge e in vizio di motivazione laddove non ha tenuto conto dei vari elementi accreditanti la buona fede del prevenuto;
6) - che la sentenza impugnata non ha dato risposta all'obiezione per cui l'unico soggetto eventualmente fatto oggetto della calunnia indiretta poteva essere il AS, che pose all'incasso l'assegno.
DIRITTO
Preliminarmente si osserva che il reato contestato non può considerarsi prescritto, alla stregua del coordinato disposto degli artt. 157 e 160 c.p., nel testo vigente anteriormente alle modifiche introdotte dalla L. n. 251 del 2005, che deve essere applicato alla fattispecie in forza della cit. L., art. 10, in relazione alla data di emissione della pronuncia di prime cure (Corte cost., n. 393 del 2006). Nè tale disciplina transitoria può considerarsi viziata di illegittimità costituzionale (Corte cost. n. 72 del 2008). Infondata è altresì l'eccezione di inutilizzabilità delle deposizioni rese dal MA e dal AS, sia perché gli stessi non risultavano indagati di reato connesso, sia in ogni caso perché, in tema di esame testimoniale, quando in capo al soggetto le cui dichiarazioni devono essere assunte nel giudizio la condizione di imputato dello stesso reato o di reato connesso o collegato concorre con quella di persona offesa dal reato, quest'ultima, per la sua maggiore pregnanza, è destinata a prevalere, cosicché il soggetto sarà esaminato nella veste di testimone, con l'obbligo di rispondere secondo verità alle domande che gli sono rivolte (Cass. 05.06.2000, Pinto).
Di carattere fattuale e valutativo sono le deduzioni circa la presunta buona fede del prevenuto, esclusa dai Giudici di merito attraverso una ricostruzione e interpretazione delle risultanze processuali logicamente argomentata.
Fondato è invece il rilievo circa la limitazione della condotta calunniosa nei confronti del solo AS, che pose all'incasso l'assegno.
La denunzia di furto o smarrimento di assegno, infatti, allerta l'autorità che la riceve su possibili reati commessi da chi verrà scoperto a detenere il titolo. E nell'arco di tali possibilità, a carico di questo detentore gravano sospetti tanto di furto quanto di ricettazione, in base a ben fondate massime di esperienza sul comune corso degli eventi. Può infatti darsi che costui abbia sottratto l'assegno o l'abbia ricevuto, consapevole della sua provenienza illecita. Quando dunque la denunzia in questione costituisce, come nella specie, l'abusato espediente per bloccare la circolazione del titolo di credito, il denunziante è ben conscio di simulare una circostanza idonea a far si che il soggetto, a cui ha trasmesso l'assegno e che in buona fede lo girerà o lo porrà all'incasso, potrà essere perseguito d'ufficio per furto aggravato o per ricettazione. Tale possibilità, di cui s'è accettato il rischio, di provocare ingiustamente l'apertura di un procedimento penale, riguarda però solo il soggetto che si trovi a essere formalmente individuato nel circuito negoziale dell'assegno, e non anche eventuali ulteriori soggetti pur (e solo) sostanzialmente interessati allo stesso affare. Tale essendo nella specie la posizione del MA, nei suoi confronti la perpetrazione del reato va esclusa. L'impugnata sentenza e quella di prime cure devono essere quindi annullate senza rinvio "in parte qua".
Da tanto non conseguono effetti sulla commisurazione della pena, già irrogata nel minimo, bensì sulle statuizioni civili, che, in relazione al MA, vanno annullate.
P.Q.M.
Visti gli artt. 615, 616 e 620 c.p.p., annulla senza rinvio la sentenza impugnata e quella 07.05.2002 del Tribunale di Venezia, sezione di Dolo relativamente all'affermazione di responsabilità nei confronti di MA IA e alle conseguenti statuizioni civili. Rigetta nel resto il ricorso e condanna il ricorrente a rimborsare alla parte civile AS AF le spese del grado, che liquida in complessivi Euro 3.000,00, di cui Euro 541,00, per esborsi, oltre accessori di legge sugli onorari.
Così deciso in Roma, il 29 ottobre 2008.
Depositato in cancelleria il 19 gennaio 2009