Sentenza 28 ottobre 2010
Massime • 1
Sono inutilizzabili le dichiarazioni rese dalla persona offesa, nei cui confronti penda procedimento per un reato commesso nelle stesse circostanze di tempo e di luogo ai danni dell'imputato, che sia stata sentita quale testimone senza l'osservanza delle garanzie riconosciute al testimone assistito.
Commentari • 3
- 1. Quali conseguenze nei casi di violazione della disciplina di cui agliJacopo Della Torre · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
1. Com'è noto, «la soluzione di compromesso, faticosamente raggiunta [con la legge 1° marzo 2001, n. 63] tra diritto al silenzio dell'imputato e diritto al confronto con l'accusatore»[1], presenta profili teorici e pratici di particolare complessità[2]. Non stupisce, quindi, che il delicato gioco d'incastri desumibile dal combinato disposto degli artt. 197, 197 bis, 210, 64, 12 e 371, comma 2 lettera b c.p.p.[3] sia foriero di oscillazioni giurisprudenziali e «distorsioni applicative»[4]. Il caso in esame descrive in modo particolarmente emblematico la confusione esegetica che caratterizza tale disciplina normativa: la seconda Sezione della Suprema Corte ha rimesso al massimo Collegio il …
Leggi di più… - 2. Controdenuncia per calunnia non impedisce testimonianza (Cass. 4001/24)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 29 maggio 2025
La persona offesa di un reato, che sia stata a sua volta denunciata per altri reati dal soggetto asseritamente autore di quello in suo danno, non versa in situazione di incompatibilità con l'ufficio di testimone nel procedimento per il reato che le ha recato offesa, e può essere sentita senza le garanzie dell'assistenza difensiva, perché nella nozione di reati «commessi da più persone in danno reciproco le une delle altre», di cui all'art. 371, comma 2, lett. b), cod. proc. pen., rientrano soltanto quelli commessi nel medesimo contesto spazio-temporale e, quindi, in stretto collegamento naturalistico. Se così non fosse, si lascerebbe spazio alla possibilità di denunce strumentalmente …
Leggi di più… - 3. Calunnia: sui rapporti con il reato di concussioneAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 18 settembre 2023
La massima In tema di prova dichiarativa, sono utilizzabili le dichiarazioni rese in qualità di testimone dalla persona offesa del reato di concussione che sia stata a sua volta denunciata dall'imputato per calunnia, in quanto l'incompatibilità non sussiste nel caso in cui i reati reciprocamente commessi si collochino in contesti spaziali e temporali diversi (Cassazione penale , sez. VI , 22/01/2019 , n. 6938). Fonte: Ced Cassazione Penale Vuoi saperne di più sul reato di calunnia? Vuoi consultare altre sentenze in tema di calunnia? La sentenza integrale Cassazione penale , sez. VI , 22/01/2019 , n. 6938 RITENUTO IN FATTO 1. I difensori di fiducia di R.P. e D.M.M. impugnano …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 28/10/2010, n. 1898 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1898 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2010 |
Testo completo
le
0 18 9 8 / 1 1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE
UDIENZA PUBBLICA
DEL 28/10/2010
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA
Dott. ANDREA COLONNESE Presidente - N. 2394
- Rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE Dott. VITO SCALERA N. 9872/2010- Consigliere - Dott. GIAN GIACOMO SANDRELLI
MAURIZIO FUMODott.
- Consigliere -
Dott. PAOLO ANTONIO BRUNO
- Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA sul ricorso proposto da:
1) MI LA LE N. IL 22/02/1982
avverso la sentenza n. 3832/2007 CORTE APPELLO di FIRENZE, del 08/10/2009
visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 28/10/2010 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. VITO SCALERA Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. che ha concluso per
Udito, per la parte civile, l'Avv
Udit i difensor Avv.
Sostituto dott. Francesco Salzano, che chiede il rigetto del ricorso;
udito l'avv. Roberto Cerboni del Foro di Grosseto, difensore della parte civile, che si associa alle conclusioni del P.G. depositando conclusioni e nota spese
OSSERVA
1.- CH LA LE ricorre tramite difensore di fiducia avverso la sentenza della corte di appello di Firenze dell'8.10.2009, che aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado a suo carico del Tribunale di Grosseto per il delitto di violazione di domicilio in danno di RI OR, condannandolo altresì al risarcimento del danno patito dalla parte civile che liquidava nella misura di € 2.000,00=.
L'affermazione di responsabilità era stata fondata sulle dichiarazioni della querelante RI;
sulla testimonianza di due carabinieri intervenuti sul posto poco dopo che il reato era stato commesso;
sulla documentazioni fotografica che attestava le violenze esercitate sulle cose dall'imputato.
La corte territoriale aveva peraltro disatteso l'eccezione di inutilizzabilità delle dichiarazioni della parte civile RI, proposta per la pendenza nei confronti della predetta dinanzi al giudice di pace di Grosseto di separato procedimento penale per il reato di lesioni volontarie, secondo l'ipotesi di accusa da lei cagionate al CH
LA nel corso della violenta lite che aveva preceduto i fatti oggetto del presente procedimento.
La sentenza impugnata osserva sul punto che innanzitutto in atti non v'era prova della pendenza di un separato procedimento penale a carico della RI, quindi che comunque secondo un orientamento giurisprudenziale, rappresentato dalla sentenza di questa Corte n. 2096 dell'11.12.2008- Rv. 242545- Imp. De Marco-
Rel. De Berardinis, sarebbe sempre consentito l'esame testimoniale della parte offesa, imputata in separato procedimento di reato collegato a quello per cui si procede, per la pregnanza della qualità di testimone rispetto a quella di imputato.
Deduce il ricorrente a) un duplice errore in fatto ed in diritto in cui era incorsa la corte territoriale, prima nel ritenere non provata la pendenza del procedimento contro la RI, mentre invece erano allegati agli atti sia la querela che il relativo decreto di citazione a giudizio;
quindi nel condividere un orientamento giurisprudenziale non condivisibile e minoritario;
b) la carenza assoluta di motivazione in ordine alla liquidazione del danno, in relazione al quale era stato articolato apposito motivo di appello, che la corte territoriale aveva omesso di esaminare.
2.- Il ricorso è fondato in relazione ad entrambi i motivi dedotti.
Quanto al primo, va rilevato che la corte territoriale ha affermato che non vi era prova della pendenza di separato procedimento nei confronti della signora RI, in relazione alla medesima vicenda nell'ambito della quale si collocava il reato ascritto al CH
LA, circostanza recisamente contestata dal ricorrente,
aggiungendo che comunque la querelante, costituita parte civile, era stata legittimamente escussa come testimone atteso che, quando in capo ad uno stesso soggetto concorrono la condizione di imputato di reato collegato e quella di persona offesa dal reato, quest'ultima qualità prevale.
Il principio era corretto -ed era stato ritenuto con consolidato orientamento da questa Corte- alla luce dell'assetto normativo vigente prima della Legge 1° marzo 2001 n. 63, che ha modificato gli artt. 64, 210 e 371 del codice di rito, nel quale ha contemporaneamente inserito l'art. 197 bis.
Dopo la suddetta novella, il principio di prevalenza della qualità di parte offesa (cui conseguiva la legittimità del suo esame testimoniale -salvi i casi di incompatibilità previsti dall'art. 197 cod.proc.pen. nel testo allora vigente), è stato radicalmente superato, atteso che "quando l'imputato di reato reciproco rende dichiarazioni su fatti che concernono la responsabilità di altri, assume, si, la veste di testimone, ma ha il diritto di essere assistito dal difensore e di essere previamente avvertito delle garanzie previste dall'art. 197 bis cpp, tra le quali v'è la facoltà di non deporre su fatti che concernono non solo la propria responsabilità ma anche quella dei terzi" (Sez. V n. 1861 del 25 settembre 2007 Rv 238188-
Costanza-).
In altre parole la parte offesa imputata in separato processo collegato, deve avere la facoltà di scegliere se rendere testimonianza o no, e deve fruire perciò delle garanzie che la normativa del 2001 gli riconosce.
Ove non gli fosse data contezza delle garanzie spettantegli, le dichiarazioni eventualmente rese sarebbero inutilizzabili ai sensi del comma 3bis dell'art. 64 cod.proc.pen.-
Il principio è stato ribadito da questa stessa Sezione con la sentenza n. 599 del 17 dicembre 2009 -Rv 242384-, secondo la quale sono inutilizzabili le dichiarazioni rese dalla parte offesa, nei cui confronti penda procedimento per altro reato commesso nelle stesse circostanze di tempo e di luogo ai danni dell'imputato, che sia stata sentita quale testimone senza l'osservanza delle garanzie riconosciute al testimone assistito, e deve ritenersi ormai consolidato, perché le pronunce apparentemente difformi o si riferiscono a fattispecie diversa (Sez. VI N. 32841 del 28 maggio
2009 -Rv 244448- che riguarda l'ipotesi di dichiarazioni rese dal coimputato nello stesso processo), o riguardano autore di reato collegato già giudicato con sentenza definitiva (Sez. VI n. 24612 del
4 aprile 2003 -Rv 225940-).
Non è invece difforme la sentenza della Seconda Sezione n. 25814
del 2008 -Rv 240947-, che ad onta della massima non molto puntuale, contiene in motivazione l'enunciazione testuale del "seguente principio di diritto: l'ufficio di testimone assistito ex art. 197 bis c.p.p. può essere assunto da persone indagate in procedimento connesso o collegato - anche se sia stata disposta nei loro confronti l'archiviazione - per i fatti riguardanti la responsabilità di altri, sempre che la persona sia stata avvertita ex art. 64 c.p.p., comma 3, lett. c)
e non abbia ritenuto di avvalersi della facoltà di non rispondere anche su tali fatti, con la conseguenza che in mancanza dell'avvertimento di cui al comma 3, lett. c), le dichiarazioni eventualmente rese dalla persona interrogata su fatti che concernono la responsabilità di altri non sono utilizzabili nei loro confronti e la persona interrogata non potrà assumere, in ordine a detti fatti, l'ufficio di testimone.
Osservava tuttavia la Corte nella suddetta sentenza che "una corretta interpretazione della lettera e della "ratio" della norma induce a ritenere che tra i reati commessi in danno reciproco rientrino soltanto quelli commessi sostanzialmente in unità di tempo e di luogo" spiegando che ove venisse meno il suddetto limite, si affiderebbe all'imputato il potere di incidere sull'utilizzabilità delle dichiarazioni a lui sfavorevoli rese dalla parte offesa, proponendo nei suoi confronti denuncia o querela per un reato qualsiasi, ed aveva rigettato l'eccezione di inutilizzabilità proprio perché non aveva ravvisato connessione o collegamento tra i reati commessi rispettivamente dall'imputato e dalla parte offesa nel separato processo.
Non condivisibile è infine la sentenza di questa stessa Sezione n. 425
dell'11 febbraio 2009 -Rv 243024- perché trascura di considerare che l'art. 210 cpp richiama espressamente l'art. 197 bis cpp, che richiama a sua volta espressamente l'art. 64 lett. c. la cui inosservanza è sanzionata con l'inutilizzabilità dal successivo comma 3 bis. 3.- Nel caso di specie il reato del quale era stato ritenuto responsabile il CH LA risulta consumato il 6 agosto 2003, data successiva a quella di entrata in vigore della L. 63/03, di modo che la nuova disciplina regolava certamente la vicenda processuale in esame.
Era tuttavia necessario verificare in punto di fatto se e come il reato ascritto alla signora RI fosse collegato a quello del quale il CH
LA è stato ritenuto responsabile con la sentenza impugnata, perché ove così fosse le dichiarazioni della signora RI, rese in violazione delle garanzie previste dall'art. 197 bis cpp, sarebbero inutilizzabili ai sensi del comma 3bis dell'art. 64 cpp.
La fondatezza del secondo motivo di ricorso risulta poi evidente dallo stesso testo della sentenza impugnata, che dà atto della proposizione dell'espresso gravame con cui l'appellante aveva avuto a dolersi della liquidazione del danno e dell'eccessivo ammontare della somma quantificata per tale titolo, ma ne trascura completamente l'esame.
La sentenza impugnata dovrà pertanto essere annullata con rinvio ad altra Sezione della corte di appello di Firenze, che provvederà:
1) a verificare se esiste collegamento tra il processo in esame e quello a carico della signora RI, ed ove così fosse a rinnovare l'escussione della signora RI nel rispetto delle garanzie di legge;
2) ove ritenesse di confermare la sentenza di primo grado, ad esaminare il motivo di appello proposto avverso il capo che aveva provveduto alla liquidazione del danno.
P. Q. M.
La Corte annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame alla Corte di Appello di Firenze.
Così deciso in Roma il 28 ottobre 2010
Th epositata in Cancelera wohea Совиши IL PRESIDENTE
IL CONSIGLIERE
Roma, li 21 GEN. 2011
If Funzionario Giudiziario Carme LANZUISE