Sentenza 2 ottobre 2009
Massime • 1
In tema di prescrizione del reato, nel caso di concomitante presenza di due fatti legittimanti il rinvio del dibattimento, l'uno riferibile all'imputato o al difensore, l'altro ad esigenze di acquisizione della prova (art. 304, comma primo, lett. a, cod. proc. pen.), la predominante valenza di quest'ultima preclude l'operatività del disposto dell'art. 159 cod. pen. e la conseguente sospensione nel corso della prescrizione (Nella specie si trattava di rinvio disposto per impedimento del difensore che aveva aderito ad una iniziativa di categoria di astensione dalle udienze e per l'escussione di un teste assente).
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Massima In tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale, quando le condotte contestate consistono in una sequenza di trasferimenti di beni connotati da possibile simulazione o apparenza negoziale, il giudice di merito ha l'obbligo di qualificare in modo univoco i fatti come distrazione ovvero come dissimulazione, poiché dalla qualificazione dipendono la struttura del fatto tipico, il momento consumativo e la valutazione del concorso di terzi; la mancata chiara qualificazione integra vizio di motivazione e impone l'annullamento con rinvio. Massima a cura dell'Osservatorio Reati Fallimentari e Tributari Vuoi approfondire l'argomento? Il nostro Studio monitora ogni giorno le più rilevanti …
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RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Catania ha confermato la pronuncia emessa dal Tribunale di Catania con la quale A. Santi e As. Valentina erano stati giudicati responsabili del reato di cui all'art. 589 c.p., in relazione alla morte di Alfia Aurora M., cagionata nelle rispettive qualità di specialista radiologo e di medico di pronto soccorso, ed erano stati condannati ciascuno alla pena di un anno di reclusione nonché al risarcimento del danno in favore delle costituite parti civili (oltre ulteriori statuizioni accessorie). Il coimputato C. Gabriele veniva invece assolto dal Tribunale e la pronuncia non veniva appellata. La Corte di …
Leggi di più… - 3. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/ · 3 luglio 2020
RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Catania ha confermato la pronuncia emessa dal Tribunale di Catania con la quale A. Santi e As. Valentina erano stati giudicati responsabili del reato di cui all'art. 589 c.p., in relazione alla morte di Alfia Aurora M., cagionata nelle rispettive qualità di specialista radiologo e di medico di pronto soccorso, ed erano stati condannati ciascuno alla pena di un anno di reclusione nonché al risarcimento del danno in favore delle costituite parti civili (oltre ulteriori statuizioni accessorie). Il coimputato C. Gabriele veniva invece assolto dal Tribunale e la pronuncia non veniva appellata. La Corte di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 02/10/2009, n. 49647 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 49647 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FERRUA Giuliana - Presidente - del 02/10/2009
Dott. DUBOLINO Pietro - Consigliere - SENTENZA
Dott. SCALERA Vito - Consigliere - N. 1733
Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VESSICHELLI Maria - rel. Consigliere - N. 29926/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) EL SA PP, N. IL 23/11/1942;
avverso la sentenza n. 1825/2008 CORTE APPELLO di LECCE, del 27/04/2009;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 02/10/2009 la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIA VESSICHELLI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Cedrangolo Oscar, che ha concluso per l'inammissibilità;
udito il difensore avv. De Simone.
FATTO E DIRITTO
Propone ricorso per Cassazione LL NT SE avverso la sentenza della Corte di appello di Lecce in data 27 aprile 2009 con la quale è stata confermata quella di primo grado (del 7 febbraio 2008), affermativa della sua responsabilità in ordine al delitto di tentato furto aggravato di energia elettrica, fatto del 31 agosto 2001.
Il LL NT, titolare di una giostra, è stato ritenuto responsabile dell'allaccio abusivo di un cavo di alimentazione elettrica alla apposita cassetta dell'Enel ubicata sulla pubblica via, allaccio ritenuto finalizzato a far confluire la corrente alla giostra stessa per il relativo funzionamento.
Gli elementi probatori erano ravvisati nella documentazione fotografica formata dai Vigili intervenuti, raffigurante il cavo di alimentazione che terminava in corrispondenza della giostra del LL NT, all'interno della area pubblica appositamente transennata.
Inoltre il vigile Pastore aveva testimoniato che il cavo era effettivamente attaccato ad una giostrina all'atto del loro intervento.
Deduce:
1) la assenza di una motivazione idonea sulla riconducibilità dell'abusivo allacciamento alla iniziativa ed alla volontà del LL NT, non essendosi considerato che plurime erano le giostre presenti nell'area. Inoltre non sarebbe rimasto nemmeno dimostrato che l'allaccio fosse idoneo a consentire l'affettiva sottrazione di energia;
2) il vizio di motivazione sulla mancata diminuzione della pena;
3) la erronea applicazione dell'art. 159 c.p., essendo stata negata la operatività della prescrizione in ragione della sospensione del termine calcolata in relazione alla adesione del difensore ad una iniziativa di categoria per la astensione dalle udienze. I giudici non avevano tenuto conto che il rinvio di udienza era stato determinato anche e imprescindibilmente dalla necessità di escutere un teste assente;
in subordine, sul rilievo che l'assenza nell'art.159 c.p. di un termine massimo di cui il giudice debba tenere conto nella individuazione della udienza rinviata su richiesta del difensore, chiede sollevarsi questione di legittimità costituzionale della norma.
In data 8 settembre è pervenuta in cancelleria una memoria del ricorrente il quale insiste sulla affermazione della propria estraneità ai fatti.
Il ricorso è fondato.
Il primo motivo è invero infondato.
Invero la motivazione esibita dalla Corte di appello non è lacunosa come sostenuto dal ricorrente, ma contiene la indicazione delle ragioni per le quali si è ritenuto che il cavo abusivamente allacciato alla cassetta dell'Enel per il prelievo della energia dovesse ritenersi collegato alla giostra del LL NT. Tale circostanza viene dedotta, infatti, non già dalla documentazione fotografica, effettivamente insufficiente al riguardo, ma dalle dichiarazioni di un vigile urbano (Pastore) che operò l'accertamento della violazione.
Il secondo motivo è invece inammissibile per la assoluta genericità della relativa formulazione.
Il terzo motivo è fondato.
La giurisprudenza di questa Corte ha osservato che in tema di prescrizione del reato, nel caso di concomitante presenza di due fatti legittimanti il rinvio del dibattimento, l'uno riferibile all'imputato o al difensore, l'altro ad "esigenze di acquisizione della prova" (art. 304 c.p.p., comma 1, lett. a), la predominante valenza di quest'ultima preclude l'operatività del disposto dell'art. 159 c.p. e la conseguente sospensione nel corso della prescrizione Rv. 232835. Conforme Rv. Rv. 228348; v. anche SS.UU. Rv. 220509.
Risulta dall'esame del fascicolo processuale che l'udienza del 12 ottobre 2006 è stata rinviata al maggio 2007 per l'impedimento del difensore, ma contestualmente è stata disposta la citazione del teste del PM, non presente al pari di quello della difesa, ebbene regolarmente citati dalle parti.
Deve dunque rilevarsi la erroneità della tesi seguita dalla Corte di appello che si è limitata a rilevare la causa della sospensione del termine di prescrizione del reato dovuta all'impedimento del difensore e non anche la esistenza di cause che avrebbero comunque reso indispensabile il rinvio del processo per esigenze di acquisizione della prova.
Consegue ai rilievi fin qui formulati che il termine di prescrizione, senza il computo della rilevata causa di sospensione, era scaduto già prima della sentenza impugnata e cioè il 2 marzo 2009 e la corrispondente causa di estinzione deve oggi essere dichiarata.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per intervenuta prescrizione.
Così deciso in Roma, il 2 ottobre 2009.
Depositato in Cancelleria il 28 dicembre 2009