Sentenza 3 maggio 2011
Massime • 1
La testimonianza della persona offesa costituisce una vera e propria fonte di prova sulla quale può essere anche esclusivamente fondata l'affermazione di colpevolezza dell'imputato, a condizione che sia intrinsecamente attendibile e che di ciò si dia adeguata motivazione. (La Corte ha specificato che al giudice è richiesto un onere motivazionale supplementare allorquando la denuncia del fatto da parte della persona offesa sia avvenuta dopo un lungo periodo di silenzio e vi sia incertezza assoluta su luogo, tempo e circostanze di contorno).
Commentari • 8
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Alle dichiarazioni della parte offesa, la cui testimonianza sia ritenuta intrinsecamente attendibile, viene riconosciuta la natura di vera e propria fonte di prova, ammettendo che sulla stessa, anche esclusivamente, possa essere fondata l'affermazione di colpevolezza dell'imputato, purché la relativa valutazione sia adeguatamente motivata. Ciò vale, in modo particolare, con riferimento ai reati sessuali, l'accertamento dei quali è spesso caratterizzato dalla necessaria valutazione del contrasto tra le opposte versioni di imputato e parte offesa, unici protagonisti dei fatti, spesso in assenza anche di riscontri oggettivi o di altri elementi che consentano di attribuire maggiore …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 03/05/2011, n. 28913 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28913 |
| Data del deposito : | 3 maggio 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SQUASSONI Claudia - Presidente - del 03/05/2011
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - SENTENZA
Dott. SARNO Giulio - Consigliere - N. 994
Dott. ROSI Elisabetta - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ANDRONIO Alessandro - est. Consigliere - N. 1172/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
C.C.K.M. , nato a (omesso)
, Co.Am.He.Da. , nato a (omesso)
;
avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano emessa il 17 giugno 2010;
sentita la relazione del consigliere dott. Alessandro M. Andronio;
sentito il pubblico ministero nella persona del sostituto procuratore generale, dott. SALZANO Francesco che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. - Con sentenza del 17 giugno 2010, la Corte d'Appello di Milano ha parzialmente confermato, rideterminando la pena in diminuzione, la sentenza del Tribunale di Milano, emessa a seguito di giudizio abbreviato il 26 ottobre 2009, con la quale gli imputati erano stati condannati (Co.Am. con la recidiva), per i reati di cui agli artt. 110, 609-bis e 609-octies c.p..
Secondo quanto ritenuto nella sentenza impugnata, il fatto contestato agli imputati si è svolto in una mattina imprecisata del maggio del 2006 e in un paese non identificato vicino a XXXXXX, dove la vittima, una ragazza (omesso) , si era recata con un'amica per partecipare a una festa nell'appartamento di un amico (anch'egli non identificato) di quest'ultima. La vittima aveva cercato la sua amica, perché aveva intenzione di andare via, ma non l'aveva trovata;
era rimasta sola fra sconosciuti ed era stata violentata da un soggetto, il quale, in compagnia di altri due e dopo aver percosso e chiuso in bagno un quarto soggetto che aveva cercato di impedire la violenza, l'aveva chiusa in una stanza e sottoposta a penetrazione vaginale con eiaculazione interna. Dopo il fatto, l'autore materiale aveva detto di avere agito per la sua inimicizia con gli amici della vittima, appartenenti alla banda giovanile XXXXXXX. Il fatto non era stato denunciato, ne' raccontato ad alcuno nei suoi elementi essenziali. Pochi giorni dopo, la persona offesa aveva incontrato ad una fermata dell'autobus un gruppo di cinque o sei ragazze, presumibilmente amiche dei violentatori, le quali l'avevano minacciata intimandole di non denunciare il fatto. Il fatto era stato infine denunciato circa tre anni dopo, allorché la vittima aveva rivisto per caso gli imputati e aveva ricevuto sms di minaccia.
La condanna degli imputati è stata pronunciata essenzialmente sulla base del racconto della persona offesa, ritenuto attendibile sui profili rilevanti in entrambi i gradi di merito.
2. - Avverso tale decisione gli imputati hanno proposto ricorsi per cassazione, chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata. 2.1. - L'imputato Co.Am. deduce: 1) la mancata assunzione di una prova decisiva, quale sarebbe stata la testimonianza del proprietario dell'appartamento nel quale la violenza si sarebbe svolta;
2) la manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione quanto all'appartenenza della parte civile alla banda giovanile XXXXXXX e alla conoscenza degli aggressori;
3) la manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione quanto alla chiusura a chiave del bagno dell'appartamento in cui si sarebbe consumato il delitto;
4) la manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione sulla descrizione del percorso, da parte della persona offesa, per giungere al luogo della violenza;
5) la manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione sulle modalità del reato;
6) la manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione sul rapporto di amicizia tra la persona offesa e la testimone c. ; 7) la manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione sugli sms di minaccia e sull'aggressione da parte di alcune ragazze asseritamente subiti dalla persona offesa nel periodo successivo al reato. 2.2. - L'imputato C.C. deduce la manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione sulla ricostruzione del fatto e della responsabilità penale degli imputati.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. - Il ricorso è fondato e deve essere accolto, per la carenza della motivazione circa l'attendibilità della persona offesa, le cui dichiarazioni costituiscono l'unico elemento di prova a carico degli imputati. Su tali dichiarazioni si appuntano tutti i motivi di ricorso, che possono, perciò, essere esaminati congiuntamente. 3.1. - La sentenza censurata ha ritenuto attendibile la versione dei fatti fornita dalla vittima, rigettando gli specifici motivi di appello degli imputati, sulla base delle considerazioni che seguono. In primo luogo, il lungo lasso di tempo tra il fatto e la denuncia è stato spiegato sulla base della giovane età della vittima, della comprensibile vergogna per la violenza subita, dell'esigenza di evitare turbamenti alla madre, in cattive condizioni di salute. La persona offesa si sarebbe poi decisa a denunciare il fatto: per la spinta che le derivava in tal senso dal fidanzato, perché aveva ricevuto sms di minaccia, perché aveva rincontrato, casualmente ma diverse volte, alcuni dei violentatori.
In secondo luogo, sull'appartenenza della persona offesa alla banda giovanile dei XXXXXXX, si evidenzia che ella ha affermato di non farne parte, ma di essere stata legata da amicizia ad alcuni dei membri, tanto da aver usato con loro gli appellativi confidenziali di "fratellino" e "sorellina".
In terzo luogo, la contraddizione nella quale la persona offesa e la persona informata dei fatti c.m. , che l'aveva accompagnata alla festa dove si sarebbe verificato il fatto, sono cadute nel ricordare il tempo del reato è - a detta della Corte d'appello - spiegabile: quanto alla persona offesa, sulla base di un errore nella prima dichiarazione resa;
quanto alla c. , sulla base del tenore suggestivo della domanda postale.
In quarto luogo, l'incapacità della persona offesa e della c. di indicare il luogo in cui il fatto si sarebbe verificato è spiegata sulla base del fatto che i palazzi dell'hinterland milanese sono tutti simili e difficilmente distinguibili ed ha - per la Corte d'appello - una rilevanza limitata, perché le due ragazze hanno in ogni caso descritto in modo conforme il tragitto e i mezzi usati per giungervi.
In quinto luogo, sugli sms di minaccia che la vittima avrebbe ricevuto, la Corte non condivide la valutazione del tribunale di inattendibilità parziale della stessa. Ritiene, infatti, che la circostanza che tali sms provenissero tutti dalla stessa cella in cui si trovava il cellulare ricevente sia spiegabile in base alla considerazione che "è ben possibile che il o i suoi molestatori la tenessero sott'occhio nei suoi spostamenti e trovassero sul loro cammino dei telefoni pubblici" e in base alla conferma resa sul punto dalle dichiarazioni del fidanzato della vittima.
3.2. - Deve, quindi, essere richiamato l'orientamento di questa Corte secondo cui - proprio in tema di reati sessuali, l'accertamento dei quali passa, nella maggior parte dei casi, attraverso la necessaria valutazione del contrasto delle opposte versioni di imputato e parte offesa, soli protagonisti dei fatti, in assenza, non di rado, anche di riscontri oggettivi o di altri elementi atti ad attribuire maggiore credibilità, dall'esterno, all'una o all'altra tesi - la testimonianza della persona offesa può costituire una vera e propria fonte di prova, sulla quale può essere, anche esclusivamente, fondata l'affermazione di colpevolezza dell'imputato, alla condizione che essa sia ritenuta intrinsecamente attendibile e che la relativa valutazione sia adeguatamente motivata (ex pturimis, Sez. 5, 27 aprile 1999, n. 6910; Sez. 4, 21 giugno 2005, n. 30422; Sez. 3, 11 novembre 2010, n. 42501; Sez. 3, 24 marzo 2011, n. 16577). A ciò deve aggiungersi che, quando la denuncia del reato è avvenuta dopo un lungo periodo di silenzio e vi è incertezza assoluta sul luogo, sul tempo e su molte delle circostanze di contorno, la valutazione dell'attendibilità della persona offesa richiede un onere motivazionale aggiuntivo, che consenta di delineare un quadro dei fatti sufficientemente completo e non contraddittorio e di superare, così, le evidenti lacune probatorie.
3.3. - Nel caso in esame, in cui - come visto - la versione dei fatti fornita dalla persona offesa costituisce l'unica sostanziale prova a carico degli imputati (essendo le dichiarazioni degli altri informatori limitate a circostanze secondarie o conosciute de relato), tale onere argomentativo non appare soddisfatto. In particolare, quanto al lungo lasso di tempo tra il fatto e la denuncia, le ragioni evidenziate dal giudice di secondo grado (giovane età della vittima, comprensibile vergogna per la violenza subita, esigenza di evitare turbamenti alla madre) non appaiono sufficienti, perché si tratta di elementi di per sè neutri, se non ulteriormente circostanziati e argomentati.
Quanto poi all'appartenenza della persona offesa alla banda giovanile dei XXXXXXX, la Corte d'appello non ha sufficientemente chiarito quale sia, ai fini del giudizio sull'attendibilità, la differenza fra il far parte della banda - circostanza negata dalla sentenza - e l'essere legata ad alcuni dei membri, tanto da usare con loro gli appellativi confidenziali di "fratellino" e "sorellina". Quanto all'assoluta incertezza e alle parziali contraddizioni sulle circostanze di tempo e di luogo, non appare sufficiente quanto ritenuto in sentenza relativamente al supposto errore della persona offesa nella sua prima dichiarazione, visto che tale errore ha trovato conferma nelle dichiarazioni della c. . Del pari insufficiente, sul punto, è la motivazione circa l'incapacità di individuare il luogo del fatto, perché il giudice d'appello avrebbe dovuto evidenziare le ragioni specifiche per cui le due ragazze, pur ricordando il tragitto e i mezzi usati per giungervi, non hanno saputo ricordare altro.
Quanto, infine, agli sms di minaccia che la vittima sostiene di avere ricevuto, la Corte d'appello avrebbe dovuto - a fronte di una valutazione del tribunale di inattendibilità parziale della persona offesa sul punto - prendere in esame analiticamente i tempi, i luoghi, le circostanze, i contenuti di tutti i singoli messaggi, nonché gli eventuali riscontri testimoniali, e non limitarsi alla considerazione, meramente presuntiva, secondo cui i messaggi avrebbero potuto essere via via spediti da telefoni pubblici nelle vicinanze.
In presenza di tali lacune argomentative, emerge, dunque, dalla motivazione della sentenza, una circolarità nel ragionamento logico- giuridico, che si risolve in una indimostrata petizione di principio:
la persona offesa è ritenuta attendibile perché le contraddizioni e le imprecisioni contenute nelle sue dichiarazioni sono sufficientemente giustificabili e tale giustificazione consiste essenzialmente nell'attendibilità della persona offesa. O, in altri termini: l'attendibilità della persona offesa costituisce nello stesso tempo il presupposto e il punto di arrivo del ragionamento della Corte d'appello; l'ipotesi di partenza e, contemporaneamente, la tesi che si vuole dimostrare.
Risultano, in conclusione, insufficientemente argomentati i seguenti profili: a) come si spieghi che la persona offesa non abbia parlato del fatto e non l'abbia denunciato se non dopo circa tre anni;
b) se e in che misura la persona offesa appartenga ad una banda giovanile contrapposta a quella degli imputati ed abbia, perciò, possibili ragioni di inimicizia nei loro confronti;
c) come si spieghi che la persona offesa non ricordi il giorno e il luogo del reato;
d) se sia vero che la persona offesa abbia ricevuto sms di minaccia sul suo telefono e in quali precise circostanze.
4. - La sentenza impugnata deve dunque essere annullata sul punto della prova della responsabilità penale degli imputati. Al disposto annullamento segue il rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Milano, perché, fatta applicazione dei principi enunciati al punto 3.3. circa la motivazione sulla valenza probatoria delle dichiarazioni della persona offesa, decida con libertà di giudizio.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della Corte d'appello di Milano.
Così deciso in Roma, il 3 maggio 2011.
Depositato in Cancelleria il 20 luglio 2011