Sentenza 22 aprile 2004
Massime • 2
In tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, la responsabilità per omessa prestazione dei mezzi di sussistenza non è esclusa dalla indisponibilità dei mezzi economici necessari, quando questa sia dovuta a colpa dell'interessato.
Nel giudizio di appello l'acquisizione di documenti è rituale senza necessità di una ordinanza che disponga la rinnovazione parziale del dibattimento. (Fattispecie relativa all'acquisizione di sentenze non irrevocabili).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 22/04/2004, n. 36450 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36450 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MARRONE Franco - Presidente - del 22/04/2004
Dott. FERRUA Giuliana - Consigliere - SENTENZA
Dott. AMATO Alfonso - Consigliere - N. 694
Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PANZANI Luciano - Consigliere - N. 003782/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) AR AN N. IL 01/07/1938;
2) parte civile GN e RA;
avverso SENTENZA del 22/11/2002 CORTE APPELLO di BOLOGNA;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARASCA GENNARO;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dottor ZO CC, che ha concluso relativamente al ricorso di NT RA per l'annullamento senza rinvio per il reato di cui all'articolo 660 c.p. e inammissibilità nel resto e annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla richiesta risarcitoria;
Udito il difensore delle parti civili avvocato Giuseppe Gianpaolo, che ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata agli effetti civili;
Udito il difensore dell'imputato avvocato Umberto Imposimato, che ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata;
LA CORTE DI CASSAZIONE osserva:
A RA NT venivano contestati i reati di cui agli articoli 612, 594, 639, 570 e 660 c.p. commessi in danno della moglie e delle figlie nei mesi di febbraio e maggio 1997.
Il Pretore di Bologna, Sezione distaccata di Budrio, con sentenza emessa in data 27 aprile 1998, condannava il RA alla pena di anni uno e mesi dieci di reclusione e L. 150.000 di multa per tutti i reati contestatigli uniti dal vincolo della continuazione, oltre al risarcimento dei danni con provvisionale a favore delle parti lese costituitesi parti civili.
La Corte di Appello di Bologna, con sentenza del 22 novembre 2002, assolveva dal delitto di cui all'articolo 570 c.p. il RA perché il fatto non costituisce reato per forza maggiore, confermava l'affermazione di responsabilità dell'imputato per i reati di cui agli articoli 594, 612 e 660 c.p., e riduceva drasticamente l'ammontare della somma liquidata dal giudice di primo a grado a titolo di risarcimento dei danni subiti dalle parti civili, compensando le spese di queste ultime.
Avverso la decisione di secondo grado proponevano ricorso per AS NT RA e le parti civili GN EL, RA LO e RA ER ai soli effetti civili. L'imputato deduceva i seguenti motivi di impugnazione:
1) Manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata in ordine alla affermazione di responsabilità dell'imputato per i reati di ingiurie e minacce. Spiegava il ricorrente che la separazione dei coniugi era stata pronunciata per colpa della moglie e della sua pessima condotta, che la testimonianza della parte lesa sui due reati era incerta, interessata, contraddittoria e non riscontrata e che le lettere incriminate erano vecchie - scritte negli anni 90/95 - e depositate postdatate dalle querelanti;
inoltre le lettere niente altro erano se non una reazione alle aggressioni verbali della moglie opportunamente registrate, che i giudici di merito, invece, non avevano voluto trascrivere. Chiariva, infine, l'imputato che le frasi oltraggiose e minacciose riportate nel capo di imputazione non esistevano nelle lettere e che, contrariamente a quanto ritenuto in altro analogo se non identico processo, i giudici di merito ingiustificatamente avevano affermato di non essere in grado di collocare temporalmente le lettere in epoca lontana dalla querela.
2) Mancata applicazione in ordine ai reati indicati delle esimenti di cui agli articoli 599 e 54 comma 3^ c.p.p..
3) In ordine al reato di cui all'articolo 639 c.p. mancanza del requisito della altruità della cosa, essendo l'appartamento di proprietà dell'imputato e mancanza di motivazione su tale reato. 4) Mancanza di motivazione in ordine al reato di cui all'articolo 660 c.p. e prescrizione dello stesso.
Successivamente l'imputato presentava altro atto di ricorso con il quale formulava istanza di sospensione della esecuzione della condanna civile per il fondato pericolo di espropriazione della casa di abitazione del ricorrente. Faceva inoltre presente che la prescrizione del reato di cui all'articolo 660 c.p. avrebbe comportato la riliquidazione dei danni alle parti civili e denunciava una disparità di giudicati per fatti analoghi o identici. Le parti civili deducevano i seguenti motivi di impugnazione:
1) Violazione di legge in ordine alla inammissibilità dei motivi aggiunti all'atto di appello dell'imputato ed inutilizzabilità dei documenti ad esso allegati (articoli 234, 238, 238 bis, 483, 495, 515, 526, 585, 603 c.p.p.); spiegavano i ricorrenti che gli atti allegati ai motivi aggiunti non erano mai stati formalmente acquisiti, non erano stati letti e non era stata dichiarata la loro utilizzabilità.
2) Erronea interpretazione degli articoli 45 e 570 c.p. in relazione alle condizioni economiche dell'imputato perché mancava in atti la prova della indigenza perdurante per tutto il periodo di obbligo. 3) Mancanza ed illogicità della motivazione in merito alle condizioni economiche dell'imputato perché la Corte di merito non avrebbe indicato l'origine e l'ammontare del debito e non avrebbe chiarito l'entità dell'importo dovuto dall'obbligato ne' quello della pensione di cui godeva il RA.
Tutti i ricorrenti chiedevano l'annullamento, con o senza rinvio, della sentenza impugnata.
Sono fondati tutti i motivi posti a sostegno di entrambi i ricorsi fatta eccezione del primo motivo di gravame delle parti civili. Quest'ultimo è, infatti, infondato.
È stata chiesta, invero, dall'imputato la rinnovazione della istruttoria dibattimentale di primo grado con i c.d. motivi aggiunti di appello che sono stati presentati nei termini contrariamente a quanto sostenuto dalle ricorrenti parti civili.
Dalla Corte di Appello di Bologna sono stati acquisiti agli atti del processo alcuni documenti e precisamente sentenze civili concernenti i rapporti - separazioni - tra le parti e penali concernenti fatti analoghi se non identici a quelli oggetto del presente processo. È pacifico che le sentenze anche non irrevocabili rientrano nella nozione di documenti di cui all'articolo 234 c.p.p. (vedi Cass. 11 giugno 1992, Taurino, in Arch. n. proc. pen. 1993, 332); esse certamente possono influire sul libero convincimento del giudice (vedi Cass. 28 maggio 1998, De Michelis, CED, Cass. n. 211999 e Cass. 5 luglio 1999, D'Alessio, ivi n. 214477, secondo cui le sentenze non definitive possono essere utilizzate per trame informazioni, sulla base dei fatti obiettivi dalle stesse desumibili).
La acquisizione da parte del giudice di appello di documenti e, quindi, per quel che qui interessa, di sentenze è rituale senza necessità di una previa ordinanza che disponga la rinnovazione parziale del dibattimento (vedi in proposito Cass. 23 settembre 1998, Cassandra, in Cass. Pen. 1999, 3153). Da quanto detto emerge che non sono fondate le eccezioni di nullità e/o di inutilizzabilità delle prove documentali acquisite dalla Corte di Appello sollevate dalla parte civile.
Fondato è il primo motivo di impugnazione dell'imputato. In effetti la motivazione della sentenza impugnata in ordine alla sussistenza dei delitti di ingiuria e minaccia appare in molti punti carente, se non addirittura assente, e non logica, specialmente in relazione alle deduzioni contenute nell'atto di appello ed agli elementi desumibili dai documenti di cui si è già detto. Del tutto insufficiente è ad esempio la motivazione in ordine all'epoca delle lettere incriminate, accertamento di sicuro rilievo per stabilire la tempestività o meno della querela sporta dalla GN e dalle sue figlie.
Alcuni importanti elementi par determinare il periodo in cui furono scritte le lettere, pur fatti presenti dall'appellante, non sono stati presi in considerazione della Corte di merito;
si pensi al tenore degli scritti, al riferimento, in essi contenuto, a fatti ed eventi familiari che si sarebbero verificati negli anni 90 - 95, alla soluzione data a tale problema in altro processo per fatti analoghi se non identici dalla stessa Corte di merito ed alla immotivata mancata trascrizione delle registrazioni delle presunte e denunciate aggressioni verbali della GN, che potrebbero legittimare le risposte per iscritto del marito.
Si tratta di aspetti tutti indicati nei motivi di gravame che non sono stati discussi e trattati dalla Corte di merito. Soltanto parzialmente fondato è il secondo motivo di impugnazione dell'imputato.
Non vi sono elementi per ritenere la esimente di cui all'articolo 54 comma 3^ c.p. in relazione ai reati di cui agli articoli 612 e 594 c.p.; l'onere di allegazione che certamente incombe sull'imputato non risulta, infatti, essere stato soddisfatto.
Diverso è il discorso in ordine alla sussistenza delle esimenti della reciprocità e/o della provocazione di cui all'articolo 599 c.p. valide ovviamente per il solo delitto di ingiurie.
Ebbene essendo mancato, come si è detto in precedenza, un accertamento preciso e compiuto in ordine al contenuto delle lettere ed al momento in cui sono state scritte dall'imputato nonché in relazione al contenuto delle registrazioni delle parole pronunciate dalla GN, non è dato sapere se gli scritti costituiscano o meno una reazione alle denunciate ingiuste aggressioni verbali della GN.
Sul punto vi è assoluta carenza di motivazione oltre che di accertamento da parte della Corte di merito.
Parzialmente fondato è il terzo motivo di impugnazione dell'imputato relativo al reato di cui all'articolo 639 c.p.. Non è, infatti, fondato il rilievo in ordine alla presunta mancanza del requisito della altruità della cosa imbrattata, perché più che al titolo di proprietà è necessario in siffatta situazione verificare il possesso e/o la detenzione del bene imbrattato. Ebbene è fuori di dubbio che il godimento della casa imbrattata apparteneva, per disposizione del Tribunale, in seguito alla separazione dei coniugi esclusivamente alla GN ed alle sue figlie.
Fondato è, invece, il rilievo in ordine alla mancanza di motivazione relativamente alla responsabilità dell'imputato per tale reato;
nella sentenza impugnata, infatti, nemmeno una parola è dedicata alla responsabilità dell'imputato, contestata da quest'ultimo, in ordine alla violazione dell'articolo 639 c.p.. Fondato è pure il rilievo del ricorrente imputato in ordine al reato di molestie. Pur volendo prescindere dalla assoluta carenza di motivazione della decisione impugnata sul punto, va detto che si tratta di una contravvenzione che era già prescritta al momento della decisione di secondo grado, dal momento che la continuazione - momento dal quale decorre il termine prescrizionale di tre anni -era cessata nel 1997.
Infine appare corretto il ragionamento del ricorrente RA, che ha rilevato che la declaratoria di prescrizione del reato di cui all'articolo 660 c.p. non può che comportare una riliquidazione dei danni alle parti civili, avendo i giudici di merito tenuto conto anche di tale reato per determinare la somma di danaro spettante alla GN ed alle sue figlie a titolo di risarcimento del danno. Fondati sono il secondo ed il terzo motivo di impugnazione delle parti civili, con i quali è stata denunciata una erronea interpretazione dell'articolo 570 c.p. ed una manifesta illogicità della motivazione sul punto.
La motivazione in ordine alla sussistenza o meno del reato in questione ed alla ritenuta esistenza di una causa di forza maggiore che avrebbe legittimato il comportamento inadempiente dell'imputato non è, infatti, assolutamente adeguata e non appare conforme ai principi sul punto più volte indicati dalla Suprema Corte. Non è chiara invero in primo luogo la condizione di bisogno degli aventi diritto, circostanza sulla quale il giudice di primo grado si era a lungo diffuso e che, invece, non è stata per nulla considerata dal giudice di appello.
Inoltre la Corte di merito è pervenuta ad una sentenza assolutoria sulla base del fatto che il RA era indebitato e, quindi, essendo detentore di una modesta pensione, era impossibilitato ad adempiere.
Pur volendo prescindere dalla mancata precisazione dell'ammontare dell'indebitamento del RA, pure necessario per comprendere la condizione di impossibilità ad adempiere l'obbligazione, non si è tenuto conto ne' del fatto che non ha nessun rilievo tale incapacità quando essa sia dovuta a colpa dell'obbligato (vedi Cass. 25 ottobre 1990, Patrono, in Cass. Pen. 1992, 2758), ne' del fatto che la condizione di impossibilità economica dell'obbligato vale come scriminante solo se si estende a tutto il periodo di tempo nel quale si sono reiterate le inadempienze (sul punto vedi Cass. 7 maggio 1998, Ranetti, in Cass. Pen. 1999, 1472). Sul punto vi è carenza di motivazione perché la Corte di merito non ha precisato quale sia stata l'origine dell'indebitamento del RA ne' l'ammontare dello stesso, ne' se la condizione di impossibilità ad adempiere sia riferibile all'intero periodo di obbligazione, ne', infine, quale sia l'onere - importo - della obbligazione in rapporto alle entrate dell'obbligato. In conclusione vanno accolti entrambi i ricorsi - quello dell'imputato ai fini penali e quello delle parti civili ai soli effetti civili - e, quindi, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello di Bologna per un nuovo esame.
P.Q.M.
La Corte annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello di Bologna per nuovo esame.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 22 aprile 2004. Depositato in Cancelleria il 15 settembre 2004