Cass. pen., sez. V, sentenza 22/04/2004, n. 36450
CASS
Sentenza 22 aprile 2004

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In tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, la responsabilità per omessa prestazione dei mezzi di sussistenza non è esclusa dalla indisponibilità dei mezzi economici necessari, quando questa sia dovuta a colpa dell'interessato.

Nel giudizio di appello l'acquisizione di documenti è rituale senza necessità di una ordinanza che disponga la rinnovazione parziale del dibattimento. (Fattispecie relativa all'acquisizione di sentenze non irrevocabili).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 22/04/2004, n. 36450
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 36450
    Data del deposito : 22 aprile 2004

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