Sentenza 25 novembre 2009
Massime • 1
Il giudice di appello o la Corte di cassazione, nel dichiarare estinto per amnistia o prescrizione il reato per il quale in primo grado è intervenuta condanna, sono tenuti a decidere sull'impugnazione agli effetti delle disposizioni dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili ed a tal fine i motivi di impugnazione proposti dall'imputato devono essere esaminati compiutamente, non potendosi trovare conferma della condanna, anche solo generica, al risarcimento del danno dalla mancanza di prova della innocenza degli imputati secondo quanto previsto dall'art. 129, secondo comma, cod. proc. pen.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 25/11/2009, n. 3284 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3284 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DI VIRGINIO Adolfo - Presidente - del 25/11/2009
Dott. MANNINO Saverio - Consigliere - SENTENZA
Dott. FAZIO Anna Maria - Consigliere - N. 2060
Dott. MATERA Lina - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CITTERIO Carlo - Consigliere - N. 30418/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MO IC nata a [...] il [...];
avverso sentenza della Corte di Appello di Roma resa in data 17 luglio 2008 visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in camera di consiglio la relazione fatta dal Consigliere Dott. FAZIO Anna Maria;
udita la requisitoria del Procuratore Generale in persona del Sostituto Dott. DELEHAYE Enrico che ha concluso per la declaratoria di annullamento senza rinvio e conferma delle statuizioni civili;
sentito il difensore della parte civile, avv.to Barili, sostituito dall'avv.to Gai, che ha concluso per la declaratoria di conferma delle statuizioni civili e il difensore LLimputata avv.to Conticelli Guido che ha insistito in ricorso, ai fini delle statuizioni civili.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 17 luglio 2008, la Corte di appello di Roma confermava la sentenza del Tribunale di Viterbo del 13 aprile 2007, con cui NS EF, CH LL, DE LE e MO IC erano stati ritenuti responsabili del delitto di rissa e di resistenza a pu e lesioni in danno di SA NI e
RT AN, agenti della Guardia di Finanza intervenuti per separare i corissanti, ma aggrediti da costoro che nell'occorso avevano anche provocato loro delle ferite.
Ricorre innanzi questa Corte la MO e si duole con il primo motivo di inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento al delitto di rissa, in quanto ne' ella aveva preso parte allo scontro e aveva posto in essere alcun atto violento contro gli altri coimputati, ne' tantomeno era configurabile il reato, atteso che era emerso dall'istruttoria dibattimentale che il DE si era difeso dall'aggressione LLNS e della CH, sicché difettava il presupposto della vicendevole contrapposizione di gruppi. Analogo vizio viene dedotto con riferimento alla contestata resistenza ed alla ritenuta aggravante LLart. 62 c.p., n. 10. La MO, in primo luogo, non avrebbe potuto riconoscere l'intervento qualificato dei due agenti, in quanto costoro non vestivano l'uniforme e non erano muniti di segni distintivi. I due militari non si erano qualificati come tali prima LLintervento, come risultava dalle deposizioni dei testi in atti. Inoltre la ricorrente non aveva posto in essere alcun comportamento violento essendosi limitata a profferire ingiurie ed era stato uno dei due militari a dirigersi verso di lei, sicché non ricorreva la contestata aggravante;
anche per il delitto di lesioni invoca l'errore di diritto in cui sarebbe incorsa la pronuncia di merito, non essendovi dimostrazione della riconducibilità delle lesioni subite dal SA alla sua condotta materiale;
costui accidentalmente si sarebbe stato ferito con il contatto con un bracciale da lei indossato, ed in ogni caso per tale delitto difetterebbe la querela, non essendo possibile ai fini della procedibilità ravvisare il contestato nesso teleologia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I reati ascritti alla MO sono da dichiarare estinti per prescrizione, essendo il relativo termine prescrizionale, pari a anni 7 e mesi sei ai sensi LLart. 157 c.p. e art. 161 c.p., comma 2, del detto decorso alla data del 29 febbraio 2009.
Infatti, nel caso in esame, essendo stata la sentenza di primo grado pronunciata nel 2007, è da applicare la nuova disciplina introdotta dalla L. n. 251 del 2005, in forza della norma transitoria della cit. L., art. 10, come risultante a seguito della declaratoria di incostituzionalità pronunciata dalla Corte Costituzionale. Con la nota sentenza n. 393/2006, è stato sostanzialmente esteso il regime più favorevole a tutti i processi che alla data di introduzione della norma stessa fossero pendenti in primo grado. Ne consegue che il discrimine temporale del superamento della fase di prime cure è stato individuato dalla giurisprudenza di questa sezione nel momento in cui sia intervenuta l'atto della lettura del dispositivo della sentenza, a partire dal quale inizia la fase di appello. (Sez. 6, Sentenza n. 40976 del 10/10/2008 Ud. (dep. 31/10/2008) Rv. 241319).
Nel caso in esame, pertanto, il termine prescrizionale finale dei delitti rissa, lesioni e resistenza, che rientrano fra quelli cui si applica la prescrizione di anni sei ex art. 157 c.p., comma 1, aumentata di un quarto ex art. 161 c.p.p., è interamente decorso. In tal senso, è da pronunciare l'annullamento della sentenza, senza rinvio, non emergendo in atti elementi evidenti e palmari di irresponsabilità del condannato, per una pronuncia nel merito più favorevole ai sensi LLart. 129 c.p.p., comma 2. Le diffuse argomentazioni svolte dalla Corte territoriale nella pronuncia impugnata, escludono qualsiasi possibilità di proscioglimento nel merito, ma anche valgono ad escludere la fondatezza delle censure svolte dalla MO, che sono comunque da esaminare attesa la pronuncia i condanna della stessa al risarcimento dei danni in favore delle parti civili.
In tema di declaratoria di estinzione del reato, infatti, l'art. 578 c.p.p. prevede che il giudice d'appello o la Corte di Cassazione, nel dichiarare estinto per amnistia o prescrizione il reato per il quale sia intervenuta "condanna, anche generica, alle restituzioni o al risarcimento dei danni cagionati", sono tenuti a decidere sull'impugnazione agli effetti dei capi della sentenza che concernano gli interessi civili;
al fine di tale decisione i motivi di impugnazione proposti dall'imputato devono essere esaminati compiutamente, non potendosi trovare conferma della condanna al risarcimento del danno (anche solo generica) dalla mancanza di prova della innocenza degli imputati, secondo quanto previsto dall'art. 129 c.p.p., comma 2, (v. in proposito: Cass. 3A, sent. 1067 del 20/4/01,
Franzan; Cass. 4A, sent. 6742 del 28/5/99, Pizzagalli G. F.). Anche sotto lo specifico profilo ora menzionato le doglianze proposte dalla MO non sono fondate.
È da osservare, quanto al primo motivo di ricorso, che la doglianza proposta è palesemente inammissibile, giacché si risolve in "censure di fatto" e/o in una "rilettura" delle risultanze processuali "diversa" da quella già operata dalla Corte territoriale: vale mettere in evidenza come contrariamente a quanto peraltro genericamente asserito con i motivi di censura, la Corte di appello, con motivazione congrua e priva di sbavature logiche, ha tratto la prova della partecipazione della MO alla rissa in base alle dichiarazioni testimoniali in atti, che ne attestavano l'intervento a favore del suo compagno ed ai danni del gruppo contrapposto;
la non consentita introduzione di temi di merito è parimenti rilevabile in ordine al secondo e terzo motivo di gravame, che qui interessa, essendo le parti offese costituitesi parte civili. Valgono ovviamente, le puntualizzazioni appena operate con riferimento alla prima doglianza;
è solo il caso di aggiungere che la Corte Territoriale ha spiegato con diffusa motivazione, richiamando quella di primo grado, sugli specifici punti di fatto rilevanti per la individuazione del reato di resistenza e lesioni, che risultava come uno dei due agenti delle forze LLordine avesse mostrato il tesserino e che la donna, invano trattenuta al fine di impedire la continuazione della mischia violenta ai danni dei coimputati, si rivoltò violentemente contro il RT ed il SA, provocando loro le lesioni poi repertate.
Viceversa, la MO ha riportato, frammentandole, le dichiarazioni di altri testi, che sia il giudice di primo grado, che per relationem quello di appello hanno, con procedimento logico corretto, valutato nella loro interezza, desumendone la piena partecipazione della imputata agli episodi contestati.
Non ha pregio poi censura concernente la esclusione del nesso teleologico tra i due reati, rilevante ai fini della procedibilità, avendo sul punto i giudici di merito esattamente osservato che la MO offese fisicamente i due agenti proprio al fine di sottrarsi alla loro azione, non essendo altrimenti spiegabile il suo comportamento oggettivo ed intenzionale. Si deve, dunque, ritenere che la Corte territoriale abbia fornito una motivazione congrua, esauriente da vizi logico-giuridici, su tutti gli aspetti della vicenda sottoposta al suo esame;
e che la ricorrente, per contro, si sia limitata a riproporre - in sede di legittimità - questioni e problemi che il giudice del merito aveva già correttamente affrontato e risolto. La sentenza impugnata debba essere annullata senza rinvio, per intervenuta prescrizione. Vanno mantenute ferme (ex art. 578 c.p.p.) le statuizioni di carattere civilistico della stessa decisione e la ricorrente è da condannare alla refusione alle parti civili SA NI e RT AS delle spese sostenute nella presente fase di giudizio, che si liquidano in complessivi duemilaEuro oltre IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati sono estinti per prescrizione, ferme le statuizioni civili. Condanna la ricorrente alla refusione delle spese che liquida nella somma di Euro 2.000,00 oltre accessori in favore delle parti civili SA NI e RT UR.
Così deciso in Roma, il 25 novembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 26 gennaio 2010