Cass. pen., sez. V, sentenza 24/03/2009, n. 14522
CASS
Sentenza 24 marzo 2009

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Massime1

La previsione di cui all'art. 578 - per la quale il giudice di appello o quello di legittimità, che dichiarino l'estinzione per amnistia o prescrizione del reato per cui sia intervenuta in primo grado condanna, sono tenuti a decidere sulla impugnazione agli effetti delle disposizioni dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili - comporta che i motivi di impugnazione dell'imputato devono essere esaminati compiutamente, non potendosi dare conferma alla condanna (anche solo generica) al risarcimento del danno in ragione della mancanza di prova dell'innocenza degli imputati, secondo quanto previsto dall'art. 129, comma secondo, cod. proc. pen.; qualora, pertanto, tale motivazione manchi, l'annullamento della sentenza di appello, limitatamente alla conferma delle statuizioni civili, deve essere disposto con rinvio al giudice penale.

Commentari5

  • 1Le Sezioni Unite sull'individuazione del giudice di rinvio quando il
    Gioacchino Romeo · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/

    1. Le Sezioni unite penali compongono un perdurante contrasto sulla questione meglio individuata in epigrafe, affermando il principio enunciato nella massima pure in epigrafe trascritta. Ai fini di una migliore intelligenza della questione di diritto sottoposta all'esame delle Sezioni unite, giova ricordare che l'odierno imputato aveva proposto ricorso contro sentenza della Corte d'appello di Palermo che aveva dichiarato non doversi procedere nei suoi confronti in relazione ai reati di danneggiamento e lesioni contestatigli per essere i reati estinti a seguito di intervenuta prescrizione. Lamentava erronea applicazione degli artt. 125.3 e 578 c.p.p., per avere la Corte di merito omesso …

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  • 2Diffamazione: non c'è diritto di satira se l'obiettivo è solo aggredire la sfera morale altrui
    Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 31 agosto 2023

    La massima In tema di diffamazione, ricorre l'esimente dell'esercizio del diritto di critica e satira politica quando le espressioni utilizzate esplicitino le ragioni di un giudizio negativo collegato agli specifici fatti riferiti e, pur se veicolate nella forma scherzosa e ironica propria della satira, non si risolvano in un'aggressione gratuita alla sfera morale altrui o nel dileggio o disprezzo personale. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretta l'esclusione dell'esimente nella condotta di un soggetto, destinatario di uno sfratto, che nel corso di una manifestazione pubblica contro le politiche abitative comunali aveva definito il sindaco della città "bruttocesso", …

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  • 3Cognome storpiato, non è satira ma diffamazione (Cass. 320/22)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 26 febbraio 2022

    In tema di diffamazione anche a mezzo stampa, sussiste l'esimente del diritto di critica quando le espressioni utilizzate, pur se veicolate nella forma scherzosa e ironica propria della satira, consistano in un'argomentazione che esplicita le ragioni di un giudizio negativo collegato agli specifici fatti riferiti, mediante una forma espositiva strettamente funzionale alle finalità di disapprovazione e che non si risolve in un'aggressione gratuita alla sfera morale altrui o in disprezzo personale, sebbene possano utilizzarsi termini oggettivamente offensivi se insostituibili nella formazione del pensiero critico. E' certamente molto ampia la sfera di liceità penale che l'interpretazione …

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  • 4Imputato malato: il processo si sospende?
    Paolo Remer · https://www.laleggepertutti.it/ · 4 agosto 2021

  • 5Cassazione, giudizio di rinvio, poteri, limiti, precisazioniAccesso limitato
    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 16 dicembre 2009

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 24/03/2009, n. 14522
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 14522
Data del deposito : 24 marzo 2009

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