Sentenza 24 marzo 2009
Massime • 1
La previsione di cui all'art. 578 - per la quale il giudice di appello o quello di legittimità, che dichiarino l'estinzione per amnistia o prescrizione del reato per cui sia intervenuta in primo grado condanna, sono tenuti a decidere sulla impugnazione agli effetti delle disposizioni dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili - comporta che i motivi di impugnazione dell'imputato devono essere esaminati compiutamente, non potendosi dare conferma alla condanna (anche solo generica) al risarcimento del danno in ragione della mancanza di prova dell'innocenza degli imputati, secondo quanto previsto dall'art. 129, comma secondo, cod. proc. pen.; qualora, pertanto, tale motivazione manchi, l'annullamento della sentenza di appello, limitatamente alla conferma delle statuizioni civili, deve essere disposto con rinvio al giudice penale.
Commentari • 5
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La massima In tema di diffamazione, ricorre l'esimente dell'esercizio del diritto di critica e satira politica quando le espressioni utilizzate esplicitino le ragioni di un giudizio negativo collegato agli specifici fatti riferiti e, pur se veicolate nella forma scherzosa e ironica propria della satira, non si risolvano in un'aggressione gratuita alla sfera morale altrui o nel dileggio o disprezzo personale. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretta l'esclusione dell'esimente nella condotta di un soggetto, destinatario di uno sfratto, che nel corso di una manifestazione pubblica contro le politiche abitative comunali aveva definito il sindaco della città "bruttocesso", …
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In tema di diffamazione anche a mezzo stampa, sussiste l'esimente del diritto di critica quando le espressioni utilizzate, pur se veicolate nella forma scherzosa e ironica propria della satira, consistano in un'argomentazione che esplicita le ragioni di un giudizio negativo collegato agli specifici fatti riferiti, mediante una forma espositiva strettamente funzionale alle finalità di disapprovazione e che non si risolve in un'aggressione gratuita alla sfera morale altrui o in disprezzo personale, sebbene possano utilizzarsi termini oggettivamente offensivi se insostituibili nella formazione del pensiero critico. E' certamente molto ampia la sfera di liceità penale che l'interpretazione …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 24/03/2009, n. 14522 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14522 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. NARDI Domenico - Presidente - del 24/03/2009
Dott. CALABRESE Renato Luigi - Consigliere - SENTENZA
Dott. PIZZUTI Giuseppe - Consigliere - N. 709
Dott. DUBOLINO Pietro - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROTELLA Mario - Consigliere - N. 000486/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) RI OR N. IL 10/04/1959;
avverso SENTENZA del 11/07/2008 CORTE APPELLO di ROMA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. DUBOLINO PIETRO;
sentito il sost. proc. gen. Dott. Geraci V. il quale ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile, e sentito, per la ricorrente l'avv. Notaro Carlo, il quale ha insistito per l'accoglimento. RILEVATO IN FATTO
- che con l'impugnata sentenza la corte d'appello di Roma, in riforma della sentenza di primo grado che aveva riconosciuto RI FI responsabile del reato di lesioni personali in danno di AN AO, condannandola alla pena ritenuta di giustizia nonché al risarcimento del danno in favore della persona offesa, costituitasi parte civile, dichiarò non doversi procedere a carico della suddetta ET per intervenuta prescrizione del reato, confermando le statuizioni civili;
- che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la difesa dell'imputata denunciando:
1) mancanza ed illogicità di motivazione in ordine alla mancata pronuncia di assoluzione nel merito, a norma dell'art. 129 c.p.p., comma 2;
2) mancata assunzione di una prova decisiva costituita dalla testimonianza di tali NO AN e CC EL, presenti ai fatti, di cui era stata fatta richiesta ai sensi dell'art. 603 c.p.p. senza che, al riguardo, la corte di merito avesse fornito risposta alcuna;
3) assenza o insufficienza di motivazione in ordine al mancato accoglimento dell'impugnazione relativamente agli effetti civili, essendosi la corte di merito - si afferma - limitata a considerare "equa" la liquidazione del danno già effettuata dal giudice di prime cure nella misura di Euro 5.000.
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che, con riguardo alla mancata applicazione dell'art. 129 c.p.p. ed alla mancata assunzione di prove asseritamente decisive, il ricorso non appare meritevole di accoglimento, atteso il costante orientamento di questa Corte secondo cui, in presenza di una già rilevata causa di estinzione del reato, non sono deducibili, in sede di legittimità, vizi di motivazione perché questi comporterebbero un inevitabile rinvio della causa al giudice di merito, in contrasto con l'obbligo di immediato proscioglimento stabilito proprio dal citato art. 129 c.p.p. (in tal senso, fra le altre: Cass. 1^, 27 ottobre 2003 - 4 febbraio 2004 n. 4177, PG Napoli e Balsano, RV 227098; Cass. 6^, 29 maggio - 30 ottobre 2008 n. 40570, Di Venere, RV 241317; Cass. 4^, 18 settembre - 31 ottobre 2008 n. 40799, PG in proc. Merli, RV 241474); principio, questo, che, con ogni evidenza, vale, a maggior ragione, anche con riguardo alla seconda delle summenzionate doglianze;
- che il ricorso appare invece fondato con riguardo alla conferma delle statuizioni civili, atteso che la stessa risulta, in effetti, relativamente all'"an" (il che assorbe, allo stato, la specifica censura concernente il "quantum"), del tutto priva di autonoma motivazione, quale invece sarebbe stata necessaria a fronte delle numerose e specifiche doglianze esposte, in punto di ritenuta responsabilità dell'imputata (con conseguente, decisiva rilevanza anche ai fini civilistici) nell'atto d'appello; ciò avuto riguardo al principio già più volte affermato da questa Corte (e condiviso dal collegio) secondo cui, prevedendo l'art. 578 c.p.p. che il giudice di appello e la Corte di Cassazione, nel dichiarare estinto per amnistia o prescrizione il reato per il quale in primo grado è intervenuta condanna, siano tenuti a decidere sulla impugnazione agli effetti delle disposizioni dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili, "i motivi di impugnazione preposti dall'imputato devono essere esaminati compiutamente, non potendosi dare conferma alla condanna (anche solo generica) al risarcimento del danno in ragione della mancanza di prova dell'innocenza degli imputati, secondo quanto previsto dall'art. 129 c.p.p., comma 2 " (così, in particolare, Cass. 6^, 9 marzo - 5 maggio 2004 n. 21102, Zaccheo, RV 229023; nello stesso senso, Cass. 2^, 14 novembre 2003 - 1 marzo 2004 n. 9245, Talpo, RV 228380);
- che la ritenuta fondatezza del ricorso relativamente alle statuizioni civili deve quindi dar luogo all'annullamento, "in parte qua", dell'impugnata sentenza;
- che tale annullamento va disposto con rinvio, per nuovo giudizio sul punto, ad altra sezione della corte d'appello di Roma, la quale, ove ritenga di confermare nuovamente le suddette statuizioni, dovrà fornire adeguata motivazione, in relazione alle doglianze, anche in punto di responsabilità, a suo tempo espresse dall'imputato nell'atto d'appello; e ciò avuto riguardo al fatto che, ai sensi dell'art. 578 c.p.p., sarebbe spettato alla stessa corte d'appello, in sede penale, all'atto stesso in cui pronunciava la declaratoria di estinzione del reato, fornire la motivazione di cui si è riscontrata, in questa sede, la mancanza;
il che segna una decisiva differenza tra la situazione in esame e quella cui si riferivano altre pronunce di questa Corte, in cui era stata quest'ultima a dichiarare l'estinzione del reato per sopravvenuta prescrizione decidendo, in un caso, per il rinvio al giudice penale (Cass. 3^, 27 febbraio - 16 aprile 2008 n. 15653, Colombo ed altri, RV 239865) e, in un altro, per quello al giudice civile, ai sensi dell'art. 622 c.p.p. (Cass. 5^, 5 febbraio - 6 marzo 2007 n. 9399, Palazzi, RV
235843); ne', d'altra parte, appare condivisibile "in toto" l'orientamento espresso, in un caso che era invece analogo a quello di cui al presente procedimento, da Cass. 5^, 9 giugno - 14 luglio 2005 n. 26061, Palau Giovanetti, RV 231914, secondo cui, pur dovendosi escludere il rinvio al giudice civile ex art. 622 c.p.p. (sul che conviene anche il collegio, sia pure per la ragione dianzi indicata, non coincidente con quella indicata in detta pronuncia), non doveva neppure disporsi il rinvio al giudice penale, ma doveva darsi luogo ad annullamento senza rinvio;
soluzione, questa, che non sembra, in realtà, trovare sostegno in alcuna specifica disposizione normativa e neppure nella logica del sistema, secondo la quale la riscontrata esistenza, in sede di legittimità, di un vizio di motivazione incidente sulla validità della decisione impugnata non può non implicare l'individuazione, da parte dello stesso giudice di legittimità, della via per porvi rimedio attraverso una successiva pronuncia giudiziale.
P.Q.M.
La Corte annulla l'impugnata sentenza, limitatamente alla conferma della statuizioni civili, con rinvio, per nuovo esame, ad altra sezione della corte d'appello di Roma. Rigetta nel resto il ricorso. Così deciso in Roma, il 24 marzo 2009.
Depositato in Cancelleria il 2 aprile 2009