Versione
19 aprile 1942
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7 febbraio 2014
7 febbraio 2014
Art. 371.
(Provvedimenti circa l'educazione e l'amministrazione).
Compiuto l'inventario, il giudice tutelare, su proposta del tutore e sentito il protutore, delibera:
((1) sul luogo dove il minore deve essere cresciuto e sul suo avviamento agli studi o all'esercizio di un'arte, mestiere o professione, disposto l'ascolto dello stesso minore che abbia compiuto gli anni dieci e anche di eta' inferiore ove capace di discernimento e richiesto, quando opportuno, l'avviso dei parenti prossimi;))
2) sulla spesa annua occorrente per il mantenimento e l'istruzione del minore e per l'amministrazione del patrimonio, fissando i modi d'impiego del reddito eccedente;
3) sulla convenienza di continuare ovvero alienare o liquidare le aziende commerciali, che si trovano nel patrimonio del minore, e sulle relative modalita' e cautele.
Nel caso in cui il giudice stimi evidentemente utile per il minore la continuazione dell'esercizio dell'impresa, il tutore deve domandare l'autorizzazione del tribunale. In pendenza della deliberazione del tribunale il giudice tutelare puo' consentire l'esercizio provvisorio dell'impresa.
(Provvedimenti circa l'educazione e l'amministrazione).
Compiuto l'inventario, il giudice tutelare, su proposta del tutore e sentito il protutore, delibera:
((1) sul luogo dove il minore deve essere cresciuto e sul suo avviamento agli studi o all'esercizio di un'arte, mestiere o professione, disposto l'ascolto dello stesso minore che abbia compiuto gli anni dieci e anche di eta' inferiore ove capace di discernimento e richiesto, quando opportuno, l'avviso dei parenti prossimi;))
2) sulla spesa annua occorrente per il mantenimento e l'istruzione del minore e per l'amministrazione del patrimonio, fissando i modi d'impiego del reddito eccedente;
3) sulla convenienza di continuare ovvero alienare o liquidare le aziende commerciali, che si trovano nel patrimonio del minore, e sulle relative modalita' e cautele.
Nel caso in cui il giudice stimi evidentemente utile per il minore la continuazione dell'esercizio dell'impresa, il tutore deve domandare l'autorizzazione del tribunale. In pendenza della deliberazione del tribunale il giudice tutelare puo' consentire l'esercizio provvisorio dell'impresa.
Commentari • 61
- 1. Foglio di giurisprudenza.Franco Benassi · https://www.ilcaso.it/ · 196.41446
[…] La delega, infatti, tra le norme modificate, ritocca l'art. 371 c.c. che riguarda il minore sotto tutela. […]
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Giurisprudenza • +500
- 1. Trib. Minorenni Milano, sentenza 25/09/2025, n. 600Provvedimento: […] sulla base di quanto richiesto dai Servizi Sociali del comune di Milano, Ente affidatario dei minori in forza del richiamato decreto del Tribunale per i Minorenni di Perugia, non sono di competenza funzionale del Tribunale per i Minorenni, essendo competente all'adozione di ogni provvedimento a tutela dei minori il Giudice tutelare ex art. 371 c.c.; ritenuto che, trattandosi di statuizione in rito, può essere dichiarata de plano, […] Ministero per essere competente ex art. 343 e 371 c.c. il Giudice tutelare presso ilLeggi di più...
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