Sentenza 14 giugno 2017
Massime • 1
Il nuovo testo dell'art. 274, comma 1, lett. b) e c) cod. proc. pen., risultante dalle modifiche apportate dalla legge n. 47 del 2015, se non consente di desumere il pericolo di fuga e di recidiva esclusivamente dalla gravità del titolo di reato per il quale si procede, non osta alla considerazione, ai fini cautelari, della concreta condotta perpetrata e delle circostanze che la connotano, in quanto la modalità della condotta e le circostanze di fatto in presenza delle quali essa si è svolta restano concreti elementi di valutazione imprescindibili per effettuare una prognosi di probabile ricaduta del soggetto nella commissione di ulteriori reati.
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RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza impugnata, il Tribunale di Bari - Sezione per il riesame dei provvedimenti restrittivi della libertà personale ha rigettato l'impugnazione proposta da Angelo S. - indagato di plurimi fatti di bancarotta - avverso l'ordinanza del Gip del 29 gennaio 2018 che, per quanto in questa sede rileva, aveva applicato nei confronti dell'indagato la misura cautelare degli arresti domiciliari. 1.1. In estrema sintesi, la vicenda cautelare riguarda gravi e numerose operazioni dolose, sorrette da falsità del bilancio e infedeltà patrimoniali e realizzate mediante condotte di sostanziale spoliazione, protrattesi sin dall'epoca della sua costituzione in seguito alla …
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La condotta puramente passiva consistente nel seguire su una rete sociale i profili pubblici delle parenti della vittima, non rivela un'intrusiva volontà di controllo, suscettibile d'ingenerare un concreto timore per l'incolumità dei congiunti, anche perché l'utente dei social media può agevolmente "bloccare" la persona non gradita che segua le sue pubblicazioni, in modo da neutralizzarne la presenza. Corte di Cassazione sez. V penale ud. 17 gennaio 2025 (dep. 22 gennaio 2025), n. 2736 Presidente Caputo - Relatore Bifulco Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 17 ottobre 2024, il Tribunale di Messina ha respinto l'appello proposto nell'interesse di C.P. avverso il provvedimento …
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Le legge limita la non punibilità dei casi di autoriciclaggio ai soli casi in cui i beni proventi del delitto restino cristallizzati, attraverso la mera utilizzazione o il godimento personale, nella disponibilità dell'agente del reato presupposto, perchè solo in tale modo si può realizzare quell'effetto di "sterilizzazione" che impedisce, pena la sanzione penale, la re-immissione nel legale circuito economico. La non punibilità in caso di mera utilizzazione e godimento personale dei beni provento del delitto presupposto nel il reato di autoriciclaggio trova una sua logica e coerente spiegazione nel divieto del ne bis in idem sostanziale (punizione di due volte per lo stesso fatto) ma …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 14/06/2017, n. 49038 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 49038 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2017 |
Testo completo
49038 - 17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da: CAMERA DI CONSIGLIO DEL 14/06/2017 MARIA VESSICHELLI - Presidente - Sent. n. sez. 851/2017 PAOLO MICHELI REGISTRO GENERALE GIUSEPPE RICCARDI N.18978/2017 ROBERTO AMATORE MATILDE BRANCACCIO - Rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SI MO nato il [...] a [...] avverso l'ordinanza del 03/02/2017 del TRIB. LIBERTA' di VENEZIA udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO;
sentite le conclusioni del PG PASQUALE FIMIANI che ha concluso per il rigetto RUBB RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento impugnato, datato 3.2.2017, il Tribunale di Venezia, in sede di appello cautelare, ha confermato l'ordinanza del 29.9.2016 della Corte d'Assise d'Appello di Venezia, con la quale si è rigettata la richiesta ex art. 299 cod. proc. pen. di sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di VE MA con quella degli arresti domiciliari per i reati di cui agli artt. 56-630 cod. pen. I fatti contestati all'imputato hanno ad oggetto l'organizzazione, in concorso con LL AN, LL NT e AG TE, di un sequestro di persona a scopo di estorsione ai danni del minorenne SA NA, al fine di ottenere il pagamento della somma di 600.000 euro per la sua liberazione;
sequestro poi non riuscito per l'intervento della polizia in data 27 gennaio 2015. 2. VE MA propone ricorso avverso detto provvedimento di conferma dell'istanza di sostituzione della misura carceraria enunciando tre motivi.
2.1. Con il primo motivo si lamenta violazione di legge quanto alla proporzionalità della cautela in atto (la misura è stata applicata originariamente con ordinanza del GIP del Tribunale di Venezia datata 10.2.2015) rispetto alla pena da eseguire, quantificata in anni sette di reclusione dalla Corte d'Assise d'Appello di Venezia, nella sentenza del 23.9.2016 che ha confermato la pronuncia di primo grado e in tal modo ridotto l'iniziale pena di anni otto e mesi otto di reclusione. Si evidenzia al riguardo che l'ordinanza di appello cautelare, ha ritenuto irrilevante il tempo decorso dall'applicazione della misura soltanto sulla base della valutazione comparativa riferita alla pena inflitta all'imputato, non argomentando in relazione ad alcuni elementi di fatto sopravvenuti e sollevati dalla difesa: la positiva condotta carceraria, la malattia sopraggiunta (una forma di sclerosi multipla) ed il sostanziale ravvedimento, erroneamente assorbiti nel giudizio di disvalore del fatto.
2.2. Con il secondo motivo di doglianza il ricorrente rappresenta violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'art. 274 lett. c) cod. proc. pen., come modificato dalla legge n. 47 del 2015, in relazione alla verifica del requisito dell'attualità della misura custodiale carceraria, ricollegata alla sola gravità del fatto ed alla personalità del VE desunta dalle circostanze e modalità della condotta. In particolare, vi sarebbe una mancanza sostanziale della motivazione, solo apoditticamente riferita agli elementi sopravvenuti, nel loro complesso ritenuti inidonei a sovvertire il giudizio di pericolosità già effettuato in sede di richiesta di sostituzione della misura in atto.
2.3. Con il terzo motivo di ricorso, infine, si lamenta vizio della motivazione con riguardo alla mancata indicazione di concrete ragioni ostative all'applicazione della misura degli arresti domiciliari, eventualmente accompagnati dallo strumento di controllo elettronico, ai sensi dell'art. 275, comma 3-bis cod. proc. pen., genericamente 2 indicate nel pericolo di reiterazione di condotte di organizzazione di reati analoghi a quelli per i quali si trova ristretto, pericolo non evitabile, secondo il Tribunale, attraverso l'imposizione del cd. "braccialetto elettronico". RITENUTO IN DIRITTO 1. Il ricorso è in parte inammissibile, con riferimento al primo ed al secondo motivo dedotto, in parte infondato.
2. Il provvedimento impugnato ha dato risposta alle istanze di sostituzione proposte dalla difesa nell'atto di appello, richiamandosi, peraltro, ampiamente, sebbene non espressamente, alla motivazione dell'ordinanza della Corte d'Assise d'Appello che ha inizialmente respinto la richiesta dell'odierno ricorrente. Nella specie, il Tribunale di Venezia ha utilizzato la ricostruzione della motivazione del precedente provvedimento di prima istanza come premessa logica per operare una propria autonoma valutazione delle doglianze difensive prospettate in sede d'appello, che sostanzialmente riproponevano le ragioni già poste a fondamento della richiesta ex art. 299 cod. proc. pen. avanzata alla Corte d'Assise d'Appello.
3. Quanto al primo motivo di ricorso, il motivo è inammissibile perché manifestamente infondato. La proporzionalità tra pena inflitta e custodia cautelare sinora sofferta dal VE ha costituito argomento esplicitamente trattato dal provvedimento d'appello, che ha evidenziato come il tempo decorso dalla applicazione della misura poco più di due - anni a fronte della condanna inflitta a sette anni di reclusione sia ben iscritto nella valutazione di proporzionalità richiesta dal legislatore. Con riferimento alla dedotta mancata motivazione dell'ordinanza di alcuni sopravvenuti elementi di fatto (la positiva condotta carceraria, la malattia sopraggiunta, il sostanziale ravvedimento), deve evidenziarsi che, nei motivi d'appello cautelare, non è stata specificamente proposta la questione della compatibilità carceraria, alla luce della malattia del ricorrente una sclerosi multipla allo stadio iniziale per la quale non si è addotta alcuna ragione di cura nè fabbisogni di vita che impongano la detenzione nel proprio domicilio piuttosto che in carcere. A tale genericità, il Tribunale di Venezia, in sede di appello cautelare, ha fatto eco con una motivazione che, pur nella sua sinteticità, comunque offre una ragionata valutazione di inidoneità delle solo accennate ragioni di salute, nonché degli altri richiamati elementi di fatto addotti dalla difesa, a mutare il giudizio cautelare, vista la gravità della condotta.
4. Analizzando il secondo motivo di ricorso, deve premettersi che la giurisprudenza di legittimità, all'indomani della novella normativa attuata con la legge n. 47 del 2015, ha chiarito come il nuovo testo dell'art. 274, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen., se 3 Rez non consente di desumere il pericolo di fuga, come anche quello di recidiva, "esclusivamente" dalla astratta gravità del titolo del reato per il quale si procede, non osta, tuttavia, alla considerazione, ai fini cautelari, della concreta condotta perpetrata, in rapporto al contenuto e alle circostanze fattuali che la connotano (Sez. 1, n. 45659 del 13/11/2015, Restuccia, Rv. 265168), in quanto le modalità e le circostanze del fatto restano elementi imprescindibili di valutazione che, investendo l'analisi di comportamenti concreti, servono a comprendere se la condotta illecita sia occasionale o si collochi in un più ampio sistema di vita, ovvero se la stessa sia sintomatica di una radicata incapacità del soggetto di autolimitarsi nella commissione di ulteriori condotte criminose (Sez. 1, n. 37839 del 2/3/2016, Biondo, Rv. 267798). Tale principio è condiviso dal Collegio, che lo ribadisce, tanto più nel caso di specie, in cui risulta evidente trarre la conseguenza di una comprovata capacità organizzativa criminale, certo non occasionale, del ricorrente e dei suoi complici dall'aver posto in essere atti idonei diretti in modo non equivoco a commettere un reato di elevata pericolosità quale il sequestro di persona a scopo di estorsione, che richiede una serie di condotte protratte nel tempo, finalizzate a raggiungere lo scopo estorsivo, passando attraverso la grave compressione della libertà personale della vittima e, per le circostanze fattuali che hanno caratterizzato il reato, rappresenta sicuramente sintomo di una forte propensione del soggetto alla recidiva. Ripercorrendo la motivazione, il Tribunale in sede di appello ex art. 310 cod. proc. pen. si è uniformato ai principi enunciati, collegando l'attualità del pericolo di reiterazione del reato alle circostanze e modalità dell'azione criminosa posta in essere, in più punti della motivazione. La condotta è stata valutata specificamente di particolare gravità, sia per la vittima -un soggetto minorenne individuata sia per la capacità organizzativa dimostrata, sia - per le circostanze del fatto: le ragioni di ordine economico alla base della motivazione delittuosa del VE, che non ha esitato ad organizzare un gravissimo delitto per risolvere i suoi problemi, mentre solo l'intervento degli investigatori ha scongiurato l'evento. Peraltro, il Tribunale ha accolto le ragioni difensive quanto al rischio di fuga, che non è stato valutato sussistente, in assenza di elementi concreti che potessero sostenerlo, laddove il ricorrente è soggetto stabilmente dimorante nel territorio nazionale. Quanto alla dedotta, omessa valutazione sull'attualità, nel caso di specie, il motivo è inammissibile perché manifestamente infondato e generico in riferimento alle esigenze cautelari di cui all'art. 274 lett. c) cod. proc. pen. e rende sostanzialmente irrilevante la valutazione del Collegio sulla questione, in relazione alla quale, peraltro, gli orientamenti della giurisprudenza di legittimità non sono univoci. Ed infatti, esso si fonda su un paralogismo meramente assertivo, che inferisce una deduzione logica in assenza di basi fattuali, quando evidenzia che il rischio di 4 из reiterazione di reato da parte del VE sarebbe necessariamente diminuito dalla detenzione subita, che ne avrebbe eliso i contatti criminali, e addirittura argomenta che detto rischio sarebbe eliminato dalla mancanza di piena libertà di movimento derivante dalla sottoposizione agli arresti domiciliari, misura meno afflittiva richiesta dalla difesa. E' evidente come tali ragioni, peraltro solo accennate, risultano generiche e del tutto infondate avendo natura meramente congetturale. Del resto, come si è già evidenziato, la motivazione del Tribunale in sede d'appello valuta le evidenze nuove enucleate dalla difesa nei motivi di impugnazione con riferimento al pericolo di fuga (tra queste, la patologia, il buon comportamento in carcere, i radicati rapporti familiari) in modo favorevole al ricorrente, ritenendo il rischio insussistente. In sede di appello cautelare, invece, il difensore non ha in alcun modo messo in evidenza come detti elementi di novità fossero rilevanti in relazione non già al pericolo di fuga, ma al rischio di reiterazione dei reati. Nonostante tale genericità dell'atto di appello, il Tribunale di Venezia ha motivato, seppur sinteticamente, sulla inidoneità delle nuove emergenze di fatto a scongiurare il rischio di reiterazione, ricollegandosi, come detto, legittimamente alle modalità fattuali della condotta posta in essere dal ricorrente e dimostrando di aver valutato nel dettaglio ogni ulteriore evenienza, riferendosi ampiamente anche all'ordinanza di rigetto dell'istanza di revoca.
4.1. Alla luce di tali argomentazioni risulta quasi del tutto superfluo dare atto di come l'interpretazione del requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione del reato, voluto espressamente dalla riforma attuata con la legge n. 47 del 2015, non sia univocamente quella alla quale si richiama il ricorrente. Sussistono, infatti, nella giurisprudenza di legittimità, due orientamenti che leggono con differenti sensibilità interpretative la modifica legislativa con riguardo a tale punto di novità. Secondo una tesi (quella richiamata dal ricorrente), l'attualità, quale requisito del pericolo di reiterazione di reati, ai fini della valutazione della sussistenza delle esigenze cautelari di cui all'art. 274, lett. c), cod. proc. pen., nella sua versione successiva alle modifiche introdotte con legge n. 47 del 2015, andrebbe interpretata nel senso che, per poter ritenere sussistente il pericolo di reiterazione, devono rilevarsi concrete occasioni, prossime e favorevoli, di commissione di delitti da parte dell'indagato (Sez. 6, n. 21350 del 11/05/2016, Ionadi, Rv. 266958; conf. Sez. 6, n. 24477 del 04/05/2016 , Sanzogni, Rv. 267091; Sez. 6, n. 19006 del 19/04/2016, Cumbo, Rv. 266568; Sez. 3, n. 11372 del 10/11/2015, dep. 2016, Lori, Rv. 266481; Sez. 3, n. 43113 del 15/09/2015, K., Rv. 265653; Sez. 3, n. 50454 del 10/11/2015, Altea, Rv. 265695, in tema di revoca o sostituzione della misura coercitiva); in questa prospettiva, si è sottolineato come la prognosi che all'imputato si presenti effettivamente un'occasione 5 per compiere ulteriori delitti debba essere svolta in termini di certezza o di alta probabilità (Sez. 6, n. 1406 del 02/12/2015, dep. 2016, Rubini, Rv. 265916; Sez. 3, n. 37087 del 19/05/2015, Marino, Rv. 264688) e come il requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione del reato vada individuato nella riconosciuta esistenza di occasioni prossime favorevoli alla commissione di nuovi reati, non meramente ipotetiche ed astratte, ma probabili nel loro vicino verificarsi (Sez. 3, n. 49318 del 27/10/2015, Barone, Rv. 265623). Secondo altra opzione, alla quale il Collegio aderisce, in tema di presupposti per l'applicazione delle misure cautelari personali, il requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione del reato, introdotto nell'art. 274, lett. c), cod. proc. pen. dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, non va equiparato all'imminenza del pericolo di commissione di un ulteriore reato, ma sta invece ad indicare la continuità del "periculum libertatis" nella sua dimensione temporale, che va apprezzata sulla base della vicinanza ai fatti in cui si è manifestata la potenzialità criminale dell'indagato, ovvero della presenza di elementi indicativi recenti, idonei a dar conto della effettività del pericolo di concretizzazione dei rischi che la misura cautelare è chiamata a realizzare (Sez. 2, n. 26093 del 31/03/2016, Centineo, Rv. 267264; Sez. 2, n. 18745 del 14/04/2016, Modica, Rv. 266749; Sez. 2, n. 25130 del 14/04/2016, Cappello, Rv. 267232; Sez. 2, n. 18744 del 14/04/2016, Foti, Rv. 266946; Sez. 6, n. 15978 del 27/11/2015, Garrone, Rv. 266988; Sez. 6, n. 4043 del 27/11/2015, dep. 2016, Esposito, Rv. 265618). Si valorizza, pertanto, la considerazione secondo cui l'espressa previsione del requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione del reato, in aggiunta a quello della concretezza, normativizza il principio giurisprudenziale, preesistente alla novella, della necessità che l'attualità del pericolo sia specificamente valutata dal giudice, avendo riguardo alla sopravvivenza del pericolo di recidiva al momento della adozione della misura, in relazione al tempo trascorso dal fatto contestato e alle peculiarità della vicenda cautelare (Sez. 3, n. 12477 del 18/12/2015, dep. 2016, Mondello, Rv. 266485), sottolineando l'onere motivazionale del giudice della cautela personale (Sez. 5, n. 43083 del 24/09/2015, Maio, Rv. 264902; Sez. 6, n. 1082 del 12/11/2015, dep. 2016, Capezzera, Rv. 265958), dovendosi fondare su dati concreti ed oggettivi, non meramente congetturali, attinenti al caso di specie, che rendano l'esigenza cautelare reale ed attuale, cioè effettiva nel momento in cui si procede all'applicazione della misura cautelare (Sez. 6, n. 8211 del 11/02/2016, Ferrante, Rv. 266511). Si aggiunge, altresì, che la sussistenza di un pericolo "attuale" di reiterazione del reato va esclusa qualora la condotta criminosa posta in essere si riveli del tutto sporadica ed occasionale, dovendo invece essere affermata qualora all'esito di una valutazione - prognostica fondata sulle modalità del fatto, sulla personalità del soggetto e sul contesto socio-ambientale in cui egli verrà a trovarsi, ove non sottoposto a misure appaia probabile, anche se non imminente, la commissione di ulteriori reati;
ne deriva 6 виз che il requisito dell'attualità del pericolo può sussistere anche quando l'indagato non disponga di effettive ed immediate opportunità di ricaduta (Sez. 2, n. 44946 del 13/9/2016, Draghici, Rv. 267965; Sez. 2, n. 47891 del 7/9/2016, Vicini, Rv. 268366; Sez. 2, n. 11511 del 14/12/2016, dep. 2017, Verga, Rv. 269684). Recentemente, una pronuncia ha inteso proporre un distinguo tra diverse tipologie di fattispecie cautelari, coniugate in relazione alla categoria di reati di riferimento ed alla differente valutazione di prognosi delle esigenze cautelari, adottando il primo o il secondo dei due orientamenti secondo che sia possibile operare una valutazione preliminare sulla permanenza della situazione di fatto che ha reso possibile o, comunque, agevolato la commissione del delitto per il quale si procede (Sez. 5, n. 12618 del 18/1/2017, Cavaliere, Rv. 269533). Tuttavia, a ben vedere, mentre un reale contrasto applicativo tra le sezioni della Corte sussiste limitatamente al presupposto logico dal quale si snodano i due orientamenti, e cioè il carattere più o meno innovativo dell'intervento normativo con cui si è introdotto espressamente il requisito dell'attualità, affermato dal primo orientamento e negato dal secondo, la distanza tra le affermazioni conseguenti a tale premessa riferite alla ricerca valutativa sulla necessità o meno dell'imminente occasione di commettere nuovamente un reato non produce determinanti effetti in relazione ad identiche fattispecie, risolvendosi, in sostanza, comunque, nella verifica di una congrua e coerente motivazione sulla attuale sussistenza delle esigenza di disporre o tenere ferma la misura cautelare, sulla base di un'analisi accurata della fattispecie concreta, della quale deve darsi atto, appunto, compiutamente in motivazione, in misura tanto più ampia quanto più tra i fatti commessi e il momento di verifica cautelare sia trascorso un considerevole lasso di tempo. In proposito, si condivide da parte del Collegio la recente affermazione di Sez. 2, n. 53645 del 8/9/2016, Lucà, Rv. 268977, secondo cui il requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione del reato richiede una valutazione prognostica circa la probabile ricaduta nel delitto, fondata sia sulla permanenza dello stato di pericolosità personale dell'indagato dal momento di consumazione del fatto sino a quello in cui si effettua il giudizio cautelare, desumibile dall'analisi soggettiva della sua personalità, sia sulla presenza di condizioni oggettive ed "esterne" all'accusato, ricavabili da dati ambientali o di contesto quali le sue concrete condizioni di vita in assenza di cautele che - possano attivarne la latente pericolosità, favorendo la recidiva. Ne consegue che il pericolo di reiterazione è attuale ogni volta in cui sussista un pericolo di recidiva prossimo all'epoca in cui viene applicata la misura, seppur non imminente, sicchè la valutazione prognostica non può estendersi alla previsione di una "specifica occasione" per delinquere, che esula dalle facoltà del giudice. Del resto, anche le Sezioni Unite, sebbene occupandosi solo incidentalmente della questione in una pronuncia di recente emessa (Sez. U, n. 20769 del 28/4/2016, Lovisi, 7 из Rv. 266650-266652), hanno affermato che l'attualità è requisito legato alla presenza di occasioni prossime al reato, la cui sussistenza, pur dovendo essere autonomamente e separatamente valutata rispetto all'altro requisito di legge, dato dalla "concretezza", è desumibile dai medesimi indici rivelatori di quest'ultima, e cioè specifiche modalità e circostanze del fatto e personalità dell'indagato o imputato. Ebbene, proprio facendo applicazione di tali principi, la motivazione impugnata resiste alle obiezioni difensive, prendendo in esame il complesso di condizioni soggettive ed oggettive di accadimento del reato che rendono plausibile, per il ricorrente, il pericolo di recidiva prossimo, seppur non imminente, ed impongono un giudizio cautelare nient'affatto mutato.
5. Il terzo motivo di ricorso è infondato. Il Tribunale del Riesame ha motivato sul perché non sia possibile contenere il rischio di reiterazione criminosa mediante controllo attuato con il sistema del braccialetto elettronico, specificamente richiamandosi al fatto che detto rischio non potrebbe certo ritenersi eliminato attraverso il controllo a distanza "fisico", tipico di tale mezzo, che non impedirebbe al ricorrente di tenere contatti, soprattutto riferiti al piano organizzativo del reato, finalizzati a commettere altre condotte della stessa specie di quelle per le quali si procede. Una tale motivazione corrisponde adeguatamente all'onere argomentativo specificamente richiesto anche dalle Sezioni Unite con la recente sentenza Sez. U, n. 20769 del 28/4/2016, Lovisi, Rv. 266651.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp.att. c.p.p. Così deciso il 14 giugno 2017 Il Consigliere estensore Il Presidente Maria Vessichelli Matilde Brancaccio м едоносе Hel add 2 5 IL FUNZ X O 8