Sentenza 13 settembre 2016
Massime • 1
In tema di misure cautelari personali, la sussistenza di un pericolo "attuale" di reiterazione del reato va esclusa qualora la condotta criminosa posta in essere si riveli del tutto sporadica ed occasionale, dovendo invece essere affermata qualora - all'esito di una valutazione prognostica fondata sulle modalità del fatto, sulla personalità del soggetto e sul contesto socio-ambientale in cui egli verrà a trovarsi, ove non sottoposto a misure - appaia probabile, anche se non imminente, la commissione di ulteriori reati; ne deriva che il requisito dell'attualità del pericolo può sussistere anche quando l'indagato non disponga di effettive ed immediate opportunità di ricaduta. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto esente da censure l'ordinanza impugnata che aveva dato atto della persistenza del pericolo di recidiva sottolineando la gravità del fatto, la capacità di programmazione dell'illecito e l'inserimento dei prevenuti in un contesto criminale, ed aveva altresì ritenuto, in assenza di uno stabile lavoro e di un domicilio certo, che unica misura idonea fosse la custodia in carcere).
Commentari • 3
- 1. Aggressione ai sanitari e valutazione dei presupposti cautelariAccesso limitatoValentina Sellaroli · https://www.altalex.com/ · 30 settembre 2025
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Cass., Sez. II, 11 luglio 2020 (dep. 11 agosto 2020), n. 23807, GALLO Presidente – De SANTIS Relatore – Giordano P.M. (diff.). Cass., Sez. II, 13 luglio 2020 (dep. 11 agosto 2020), n. 23807 – ABSTRACT: la sentenza in commento ritiene che ai fini della valutazione delle esigenze cautelari la sussistenza di altri titoli custodiali sia irrilevante. Ma il vero punctum dolens sembra essere la nozione di “attualità” del periculum libertatis. – ABSTRACT: the ruling in question believes that for the purposes of assessing the precautionary requirements, the existence of other custodial securities is irrelevant. But the real punctum dolens seems to be the notion of “actuality” of the periculum …
Leggi di più… - 3. Avvocato truffa cliente e investe in un ristorante: autoriciclaggio (Cass. 36522/19)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 7 settembre 2019
Le legge limita la non punibilità dei casi di autoriciclaggio ai soli casi in cui i beni proventi del delitto restino cristallizzati, attraverso la mera utilizzazione o il godimento personale, nella disponibilità dell'agente del reato presupposto, perchè solo in tale modo si può realizzare quell'effetto di "sterilizzazione" che impedisce, pena la sanzione penale, la re-immissione nel legale circuito economico. La non punibilità in caso di mera utilizzazione e godimento personale dei beni provento del delitto presupposto nel il reato di autoriciclaggio trova una sua logica e coerente spiegazione nel divieto del ne bis in idem sostanziale (punizione di due volte per lo stesso fatto) ma …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 13/09/2016, n. 44946 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44946 |
| Data del deposito : | 13 settembre 2016 |
Testo completo
44 9 4 6 / 1 6 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Seconda Sezione penale Udienza in camera di consiglio del 13/9/2016 Sentenza n. 1532/2016 Registro generale n. 22884/2016 composta da: dott. Giovanni Diotallevi Presidente dott. Luciano Imperiali dott. Geppino Rago dott. Lucia Aielli Lucia Aielli Consigliere rel. dott. Vincenzo Tutinelli ha pronunciato la seguente sentenza SENTENZA Sul ricorso proposto da : CI UT nato in [...] il [...]; AL AL nato in [...] il [...]; avverso l'ordinanza del Tribunale di Bologna del 26/4/2016; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Lucia Aielli;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale dott. Carmine Stabile che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi. Ab Premesso in fatto 1. Con provvedimento del 29/4/2016 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna applicava nei confronti di CI UT e AL AL la misura cautelare della custodia in carcere per il delitto di ricettazione.
2. Il Tribunale del Riesame di Bologna con ordinanza del 26/4/2016 confermava la misura .
3. Avverso detta ordinanza propongono ricorso per cassazione CI UT e AL AL deducendo: mancanza contraddittorietà ed illogicità della motivazione in ordine alla commissione del reato da parte degli indagati atteso che il CI aveva fornito, in sede di interrogatorio, la spiegazione circa il possesso del bene e la ragione per cui stesse andando in Romania e il AL aveva spiegato di essere giunto in Italia per incontrare la madre, dimorante in Italia da diverso tempo, senza che fosse provato il preventivo accordo con il CI;
ancora i ricorrenti contestano la mancanza o manifesta illogicità della motivazione avuto riguardo alla sussistenza delle esigenze cautelari, tenuto conto della non prognosticabilità della applicazione di una pena superiore ai tre anni e della maggiore compatibilità al caso concreto, della misura cautelare degli arresti domiciliari, ritenuta dal Tribunale, ingiustificatamente, incongrua. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato .
2. Va premesso che in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetta solo il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato e di controllare la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie ( Sez. 4, 26992/2013; Rv. 255460).
3. Nel caso di specie il Tribunale con motivazione congrua ed esaustiva ha 2 At indicato le ragioni per quali i due ricorrenti, sorpresi a bordo di un furgone carico di merce di provenienza furtiva e diretti verso la Romania, dovessero ritenersi gravemente indiziati del delitto di ricettazione posto che la mancata giustificazione del possesso, date le sue modalità, per giurisprudenza costante è da ritenersi esplicativo della consumazione del reato, ripetutamente è stato infatti affermato che "la mancata giustificazione del possesso di una cosa proveniente da delitto costituisce prova della conoscenza della illecita provenienza" ( Sez. 2, 4170/2007 rv. 235897; Sez. 2 41423/2010, rv. 248718; Sez. 2, 29198/2010, rv. 248265; Sez. 2, 5522/2013, rv. 258264). Né d'altra parte possono ritenersi ammissibili le censure mosse dai ricorrenti al provvedimento del riesame sulla base di una diversa e maggiormente condivisibile, ad avviso della difesa, ricostruzione dei fatti, trattandosi di censura che attacca il merito del provvedimento sotto il profilo fattuale e non sotto il profilo della illogicità manifesta come sopra ricordato ( Sez. 1 1700/1998, rv. 210566).
4. Quanto alle esigenze cautelari il Tribunale del Riesame ha espressamente motivato in ordine alla specificità delle stesse ( pericolo di concreto ed attuale di reiterazione del reato) ed alla maggiore adeguatezza della custodia in carcere evidenziando, attraverso il richiamo alle modalità del fatto, trattandosi di reato che presuppone la commissione di reati predatori di grave allarme sociale aventi quali obiettivi pubblici esercizi, strutture produttive e sintomatico di una specifica professionalità, la irrogazione di una pena superiore a tre anni e comunque l'impraticabilità della misura cautelare degli arresti domiciliari non avendo i prevenuti dimostrato di avere un domicilio certo e avendo essi una tale spregiudicatezza da approfittare dell'ampia libertà di movimento garantitagli dall'assetto cautelare non custodiale. In particolare con riguardo al AL il Tribunale del riesame correttamente, ha valutato non ammissibile la richiesta di sostituzione della misura carceraria, vista l' inconsistenza della documentazione prodotta per dimostrare l'esistenza di un domicilio, avendo il ricorrente prodotto un foglio di carta non avente provenienza certa. L'onere motivazionale risulta dunque correttamente adempiuto dal giudice della cautela alla stregua dei parametri di concretezza e attualità indicati dal legislatore nella riforma dell'art. 275 c.p.p.. ( L. 47/2015). E' stato affermato dal questa Corte che in tema di esigenze cautelari, l'art. 274, lett. c), cod. proc. pen., nel testo introdotto dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, richiede che il pericolo che l'imputato 3 commetta altri delitti deve essere non solo concreto, ma anche attuale. E secondo il Collegio il requisito dell'attualità, pur non costituendo una mera ripetizione di quello di concretezza, richiama necessariamente l'esigenza di elevata probabilità di suo verificarsi rispetto tuttavia non già all'occasione del delinquere, ma alla sua occasionalità; in questo senso dunque deve ritenersi che il pericolo non è attuale se la condotta criminosa si appalesa del tutto sporadica ed occasionale, mentre sussiste laddove l'illecito possa ripetersi in ragione delle modalità del suo estrinsecarsi, della personalità del soggetto, indipendentemente dalla imminenza di sua verificazione ( Sez. 6, 9894/2016, rv. 266421). Deve dunque affermarsi che il requisito dell'attualità del periculum libertatis può individuarsi a prescindere dalla positiva ricognizione di effettive ed immediate opportunità di ricadute a portata di mano dell'inquisito, essendo necessario e sufficiente formulare un giudizio prognostico che sulla base dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., si riconnetta alla realtà emergente dagli atti del procedimento ed alle valutazioni della persistente pericolosità che è dato trarne, dovendosi comunque effettuare una previsione correlata alla situazione esistenziale e socio ambientale in cui verrà a trovarsi l'indagato, nell'ipotesi in cui venga meno lo stato di detenzione. Nel caso in esame il Tribunale ha dato atto della persistenza del pericolo di recidiva sottolineando la gravità del fatto, la capacità di programmazione dell'illecito, l'inserimento dei prevenuti in un contesto criminale dedito professionalmente alla commercializzazione all'estero di beni oggetto di furto ai danni di esercizi commerciali ed ha ritenuto, in presenza di detti elementi ed in assenza di uno stabile lavoro e di un domicilio certo, che unica misura idonea a prevenire il pericolo di reiterazione del reato ed il pericolo di fuga, fosse quella della custodia in carcere formulando un giudizio di adeguatezza parametrato al caso concreto e conforme al dictum delle Sezioni Unite (Sez. Unite 29769/2016, rv. 266650; Sez. 3, 12477/2015 rv. 266485). Per quanto sopra esposto il ricorso va rigettato ed i ricorrenti che lo hanno proposto, condannati al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Si comunichi ai sensi dell'art. 94 comma 1 ter disp. att. cod. proc. pen. 4 tt Così deliberato in camera di consiglio, il 13.9.2016 Il Consigliere estensore Il Presidente Lucia Aielli Giovanni Diotalleviotallevi Auries brilli DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE 25 OTT. 2016 IL I CangeJulst Cara Damer Comp D 50