Cass. pen., sez. VI, sentenza 30/04/1998, n. 654
CASS
Sentenza 30 aprile 1998

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

L'art. 154, secondo comma, del d.p.r. 15 dicembre 1959, n. 1229 prevede a carico delle parti, e non già dell'ufficiale giudiziario, una tassa del 10 per cento sul diritto di protesto di titoli di credito e sulle indennità di trasferta, per gli atti compiuti dall'ufficiale giudiziario, in aggiunta all'eventuale imposta di bollo dovuta per la quietanza. Rispetto a tali somme, il pubblico ufficiale assume la veste di esattore, divenendo depositario di "pecunia publica" per conto dell'erario, nei confronti del quale assume un obbligo solutorio. Egli, pertanto, in caso di appropriazione delle relative somme, risponde del delitto di peculato.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 30/04/1998, n. 654
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 654
    Data del deposito : 30 aprile 1998

    Testo completo