Sentenza 30 aprile 1998
Massime • 1
L'art. 154, secondo comma, del d.p.r. 15 dicembre 1959, n. 1229 prevede a carico delle parti, e non già dell'ufficiale giudiziario, una tassa del 10 per cento sul diritto di protesto di titoli di credito e sulle indennità di trasferta, per gli atti compiuti dall'ufficiale giudiziario, in aggiunta all'eventuale imposta di bollo dovuta per la quietanza. Rispetto a tali somme, il pubblico ufficiale assume la veste di esattore, divenendo depositario di "pecunia publica" per conto dell'erario, nei confronti del quale assume un obbligo solutorio. Egli, pertanto, in caso di appropriazione delle relative somme, risponde del delitto di peculato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 30/04/1998, n. 654 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 654 |
| Data del deposito : | 30 aprile 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Camera di Consiglio
Dott. Pasquale Trojano Presidente del 25.2.1998
1. Dott. Giovanni Caso Consigliere SENTENZA
2. " UG LA " N. 654
3. " UG CE " REGISTRO GENERALE
4. " IU FE " N. 32070/97
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da CO PP nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Catania in data 12.6.1997
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Giovanni Caso Udito il Pubblico Ministero nella persona del P.G. Gianfranco Iadecola che ha concluso per dichiararsi non luogo a provvedere, trattandosi di ricorso già deciso.
Osserva
CO PP ha proposto ricorso per cassazione con atto del proprio difensore in data 30-6-1997 avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Catania in data 12-6-1997, con la quale è stata confermata la misura della custodia cautelare in carcere applicata dal Gip di Catania con provvedimento del 26-5-1997.
Fissata la discussione del ricorso alla odierna udienza, si è accertato mediante ricerche espletate dalla Cancelleria che il ricorso è stato già deciso da questa Corte con sentenza n. 3427 in data 11-9-1997 (come da copia acquisita) e che, in effetti, c'è stata una duplicazione del fascicolo processuale con autonoma iscrizione nel Registro Generale.
Ciò posto, poiché il ricorso risulta già deciso con la predetta sentenza, va dichiarato non luogo a provvedere.
P.Q.M.
Dichiara non luogo a provvedere, trattandosi di ricorso già deciso.
Così deciso in Roma, il 25 febbraio 1998.
Depositato in Cancelleria il 21 aprile 1998