Sentenza 14 dicembre 2016
Massime • 1
In tema di presupposti per l'applicazione delle misure cautelari personali, il requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione del reato, introdotto nell'art. 274, lett. c), cod. proc. pen. dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, non richiede la previsione di una specifica occasione per delinquere, ma una valutazione prognostica fondata su elementi concreti, idonei a dar conto della effettività del pericolo di concretizzazione dei rischi che la misura cautelare è chiamata a realizzare. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto esente da censure l'impugnata ordinanza del tribunale del riesame, che, nel confermare la misura custodiale disposta dal G.I.P. nei confronti dell'indagato per fatti di furto in abitazione, aveva argomentato l'attualità del pericolo di recidiva - nonostante la confessione resa e l'emergenza di un solo lontano precedente - dalla particolare spregiudicatezza dimostrata dal medesimo, sfuggito alla cattura in occasione della perpetrazione del primo furto e nondimeno pronto, a distanza soltanto di qualche giorno, a commetterne un altro).
Commentario • 1
- 1. Avvocato truffa cliente e investe in un ristorante: autoriciclaggio (Cass. 36522/19)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 7 settembre 2019
Le legge limita la non punibilità dei casi di autoriciclaggio ai soli casi in cui i beni proventi del delitto restino cristallizzati, attraverso la mera utilizzazione o il godimento personale, nella disponibilità dell'agente del reato presupposto, perchè solo in tale modo si può realizzare quell'effetto di "sterilizzazione" che impedisce, pena la sanzione penale, la re-immissione nel legale circuito economico. La non punibilità in caso di mera utilizzazione e godimento personale dei beni provento del delitto presupposto nel il reato di autoriciclaggio trova una sua logica e coerente spiegazione nel divieto del ne bis in idem sostanziale (punizione di due volte per lo stesso fatto) ma …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 14/12/2016, n. 11511 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11511 |
| Data del deposito : | 14 dicembre 2016 |
Testo completo
1 151 1-17 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 14 12.2016 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente SENTENZA Dott. MATILDE CAMMINO - N. 2264 Dott. UGO DE CRESCIENZO - Consigliere - REGISTRO GENERALE - Consigliere - Dott. GIUSEPPE COSCIONI N. 38645 2016 Rel. Consigliere - Dott. GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI Dott. SANDRA RECCHIONE - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ER EN N. IL 04/06/1974 avverso l'ordinanza n. 1367/2016 TRIB. LIBERTA' di CATANIA, del 30/06/2016 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. for how A C'inamm. 2 2 12 Conclus 3 ри Udit i difensor Avv.; : RITENUTO IN FATTO Con l'ordinanza del 30.6.2016 il Tribunale del riesame di Catania, adito ex art. 309 c.p.p., ha confermato l'ordinanza del 7.6.2016 con cui il Gip del Tribunale della stessa città ha applicato a RG CE la misura della custodia cautelare in carcere in relazione a due furti in abitazione. Contro tale provvedimento l'indagato (con l'ausilio di un avvocato iscritto all'apposito albo speciale) ha proposto ricorso per cassazione, deducendo i seguenti motivi: 1) violazione dell'art. 606, co.1 lett. e), c.p.p. in relazione agli artt. 274 e 275 c.p.p., per non aver il Tribunale del riesame giustificato con motivazione rafforzata l'applicazione della misura coercitiva della detenzione in carcere e per non avere tenuto conto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, così violando gli artt. 274 e 275 c.p.p., che, a seguito della L. n. 47/2015, impongono di argomentare sia sulla concretezza e sull'attualità del pericolo di reiterazione del reato, basati sulla sussistenza di occasioni favorevoli che rendono effettivo il rischio cautelare, sia sull'impossibilità di scongiurare il menzionato pericolo con altre, meno invasive, misure coercitive;
2) violazione dell'art. 606, co.1 lett. e), c.p.p. in relazione agli artt. 274, 275 e 275 bis c.p.p., non avendo il Tribunale del riesame adeguatamente considerato che l'unico precedente dell'indagato risale al 19.10.2004, per fatti commessi nel lontano 1996, e non avendo indicato specificamente le ragioni per le quali la custodia in carcere non potesse essere sostituita dalla misura degli arresti domiciliari aggravati dal c.d. braccialetto elettronico. All'odierna udienza camerale, celebrata ai sensi dell'art. 127 c.p.p., si è proceduto al controllo della regolarità degli avvisi di rito;
all'esito, la parte presente ha concluso come da epigrafe e questa Corte Suprema, riunita in camera di consiglio, ha deciso come da dispositivo in atti. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è integralmente inammissibile, perché presentato per motivi generici e comunque manifestamente infondati. Deve premettersi che, in tema di impugnazione delle misure cautelari personali, il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la carenza, la contraddittorietà o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, rimanendo "all'interno" del provvedimento impugnato, ma non anche quando proponga censure che riguardino la ricostruzione dei fatti accolta nel provvedimento impugnato, risolvendosi in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. V, n. 46124 dell'8.10.2008, CED Cass. n. 241997; Sez. VI, n. 11194 dell'8.3.2012, CED Cass. n. 252178), sempre che detta ricostruzione non sia decisivamente inficiata da documentati travisamenti.
2. Tanto premesso, va osservato che il ricorrente censura l'ordinanza impugnata, che non motiverebbe adeguatamente sui requisiti dell'attualità e della concretezza del pericolo di reiterazione criminosa, oltre che su quelli necessari per l'applicazione della custodia cautelare in carcere, anziché degli arresti domiciliari, assistiti dal presidio elettronico.
2.1 Il Tribunale del riesame, con rilievi esaurienti, logici, non contraddittori, e, pertanto, incensurabili in questa sede, con i quali il ricorrente non si confronta con la necessaria specificità, ha compiutamente motivato sul pericolo, attuale e concreto, di reiterazione di analoghe condotte delittuose, desumendolo "dalla condotta spregiudicata dell'agente che, pur sfuggito alla cattura in occasione del delitto di cui al capo G, non esitava, appena sei giorni dopo, - è bene ribadirlo - a partecipare al furto di cui al capo H)". Il Tribunale del riesame ha rimarcato che "è allora evidente che l'elevata spinta criminogena che connota il ricorrente, argomentabile alla luce della pluralità e spregiudicatezza delle condotte delittuose e delle circostanze appena ricordate, legittima un giudizio prognostico decisamente negativo sulla sua pericolosità sociale e sulla sua capacità di autocontrollo e di osservanza spontanea delle regole impostegli con provvedimenti dell'autorità giudiziaria, nonostante la confessione, cosicché non può che valutarsi la custodia cautelare in carcere come la sola misura proporzionata, oltre che adeguata, a impedire efficacemente la reiterazione di condotte criminose ulteriori". Con tali argomentazioni- con cui la sussistenza del pericolo concreto ed attuale di reiterazione del reato è stata affermata rimarcando la spregiudicatezza dell'indagato che, sfuggito alla cattura degli agenti, a distanza di soli sei giorni dalla commissione del precedente furo in abitazione, ne commetteva un altro - il Tribunale del riesame si è conformato all'orientamento di questa Corte, secondo cui, in tema di misure cautelari personali, la concretezza postula che il pericolo di reiterazione del reato non sia ipotizzabile in astratto ma sia desunto da elementi di fatto esistenti (Sez. VI, n. 8211 dell'11.2.2016, Rv 266511; Sez. 3, n. 12477 del 18.12.2015, Rv 266485 in motivaz.; Sez. VI, n. 2996 del 30.7.1992, Rv 191656), mentre l'attualità di esso deve essere affermata qualora - all'esito di una valutazione prognostica fondata sulle modalità del fatto, sulla personalità del soggetto e sul contesto socio-ambientale in cui egli verrà a trovarsi, ove non sottoposto a misure appaia probabile, anche se non imminente, la - commissione di ulteriori reati;
ne deriva che il requisito dell'attualità del pericolo può sussistere anche quando l'indagato non disponga di effettive ed immediate opportunità di ricadute (Sez. 2, n. 44946 del 13.9.2016, Rv 267965; Sez. 2, n. 26093 del 31.3.2016, Rv 267264).
2.2 Anche riguardo all'eventuale applicazione della misura degli arresti domiciliari con il controllo elettronico ex art. 275 bis, comma 1, c.p.p. il Tribunale del riesame ha dato adeguata motivazione, immune da vizi censurabili, rimarcando che tale misura non varrebbe a neutralizzare il rischio di reiterazione del reato, "posto che il presidio del controllo elettronico, se importa una tempestiva segnalazione della violazione delle prescrizioni correlate agli arresti domiciliari, di certo non impedisce siffatta violazione, vieppiù rispetto a soggetto che, come nel caso di specie, affida la sua sopravvivenza economica al crimine e ha già dato prova dell'assoluta indifferenza alle prescrizioni dell'autorità (l'assenza di effetto deterrente della condanna già patita ne costituisce indice rivelatore evidente)". A tali rilievi il ricorrente non ha opposto alcunché di decisivo, se non generiche ed improponibili doglianze, risolventesi sostanzialmente nella non condivisione della valutazione compiuta dal giudice di merito.
3. La declaratoria di inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - apparendo evidente dal contenuto dei motivi che egli ha proposto il ricorso determinando le cause di inammissibilità per colpa (Corte cost., sentenza 13 giugno 2000, n. 186) e tenuto conto dell'entità di detta colpa - della somma di euro millecinquecento in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria.
4. Ai sensi dell'art. 94 disp. attuaz. c.p.p. va disposto che, a cura della cancelleria, copia del presente provvedimento sia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario perché provveda a quanto stabilito dal comma 1 bis del menzionato articolo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro millecinquecento a favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria perché provveda ai sensi dell'art. 94 co.
1-ter disp. attuaz. cod. proc. pen. Così deciso in Roma, udienza camerale del 14 dicembre 2016 Il Presidente Il Consigliere estensore Giuseppina Anna Rosaria Pacilli Matilde Cammino . . . usi11. DEPOSITATO IN CANCELLERIA, SECONDA SEZIONE PENALE IL 2002 VW 6- M Cancelliere CANCELLIERE Claudia Planelli