Sentenza 7 settembre 2016
Massime • 1
In tema di esigenze cautelari, il pericolo di recidiva è attuale ogni qual volta sia possibile una prognosi in ordine alla ricaduta nel delitto che indichi la probabilità di devianze prossime all'epoca in cui viene applicata la misura, seppur non specificatamente individuate, né tantomeno imminenti, ovvero immediate; ne consegue che il relativo giudizio non richiede la previsione di una specifica occasione per delinquere, ma una valutazione prognostica fondata su elementi concreti, desunti sia dall'analisi della personalità dell'indagato (valutabile anche attraverso le modalità del fatto per cui si procede), sia dall'esame delle concrete condizioni di vita di quest'ultimo. (Nella fattispecie, la S.C. ha ritenuto immune da censure l'ordinanza cautelare che aveva ritenuto la sussistenza dell'attualità del "periculum libertatis" dell'indagata per il reato di cui all'art. 12 quinquies D.L. n. 306 del 1992, in considerazione del mai interrotto rapporto di fiducia intrattenuto con il coindagato, che portava a ritenere che fosse nuovamente disponibile per l'attivazione di nuove interposizioni fittizie proponibili, anche in costanza di detenzione di quest'ultimo, da persone a lui vicine).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 07/09/2016, n. 47891 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 47891 |
| Data del deposito : | 7 settembre 2016 |
Testo completo
4 7 8 9 1 / 1 6 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 07/09/2016 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. FRANCO FIANDANESE - Presidente - SENTENZA N.1470 Dott. ANTONIO PRESTIPINO - Consigliere - REGISTRO GENERALE Dott. MARCO MARIA ALMA N. 21790/2016- Consigliere - - Consigliere - Dott. LUCIA AIELLI - Rel. Consigliere - Dott. SANDRA RECCHIONE ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CI NC N. IL 16/11/1974 VILLANI ADRIANO N. IL 16/04/1974 FAZIO AT N. IL 30/04/1983 MARRAS ANGELO N. IL 30/05/1972 VITALE DANILO N. IL 16/01/1974 avverso l'ordinanza n. 717/2016 TRIB. LIBERTA' di ROMA, del 01/04/2016 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SANDRA RECCHIONE;
رستمن lette/sentite le conclusioni del PG Dott 2ites well теле delle ven 之 i nou t righ pai انته ber lian 2 ut Udit i difensor Avv.; b ha v Settin ད་༥ 、 ང p ets ou RITENUTO IN FATTO 1.Il Tribunale di Roma sezione per il riesame delle misure coercitive confermava l'ordinanza del giudice per le indagini preliminari;
in particolare veniva confermata: - l'applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari a IC CE per il reato di cui all'art. 12 quinquies D.L. 306 del 1992; - l'applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari a Villano DR in relazione a diversi episodi di tentata rapina aggravata;
- l'applicazione della custodia in carcere al MA ed alla FA per la detenzione illecita di armi da sparo;
- l'applicazione della misura degli arresti domiciliari a AN VI per il reato di tentata rapina aggravata.
2. Avverso tale ordinanza proponeva due distinti ricorsi per cassazione difensori della IC CE che deduceva:
2.1. violazione di legge e vizio di motivazione: non sarebbe stato identificato il requisito della attualità del pericolo di reiterazione;
in particolare si deduceva che non era stato valorizzato il fatto che la IC aveva interrotto la relazione con il VI da molti anni, che la stessa era incensurata e che la perquisizione domiciliare presso la sua abitazione aveva dato esito negativo;
ne potrebbe ritenersi dimostrata la vicinanza tra la IC ed il VI attraverso la valorizzazione del controllo di polizia del 10 agosto 2003 (motivo comune ad entrambi i ricorsi);
2.2. violazione di legge e vizio di motivazione: si deduceva che il fatto che il VI fosse in carcere e che la IC fosse sottoposta a procedimento penale erano elementi incompatibili con il riconoscimento del pericolo di reiterazione;
2.3. violazione di legge e vizio di motivazione: nel riconoscere e ritenere attuale il pericolo di reiterazione non sarebbe stata valutato che la condotta contestata risaliva al 2012 (argomento comune ai due ricorsi);
2.4. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al difetto di proporzionalità della misura imposta (motivo comune ai due ricorsi): si deduceva che non era stato valorizzato il fatto che la IC non aveva collegamenti con gli altri indagati, e che misure meno afflittive di quella imposta (segnatamente, come dedotto nel secondo ricorso, la misura dell'obbligo di dimora nel Comune di Fiumicino) avrebbero pertanto risposto adeguatamente alla esigenza cautelare rilevata.
3. Ricorreva per cassazione il difensore del NI DR che deduceva: 2 3.1. vizio di motivazione: si deduceva il travisamento della prova in quanto dal contenuto delle intercettazioni (allegate al ricorso) emergerebbe la volontà dell'indagato di desistere dall'azione criminosa;
inoltre si evidenziava l'incompatibilità dei contenuti intercettati a Bordo della Smart il 21 febbraio 2015 con l'ipotesi d'accusa;
3.2. violazione di legge e vizio di motivazione: si deduceva che non era stata valorizzata la risalenza dei fatti contestati e che era carente la motivazione in relazione al riconoscimento dell'attualità dell'esigenza rilevata;
4. Ricorreva per cassazione il difensore di FA e MA che deduceva vizio di legge e di motivazione rilevando la carenza e la illogicità delle argomentazioni offerte dal Tribunale motivazione sia con riguardo al riconoscimento della gravità del quadro indiziario che con riguardo alla identificazione delle esigenze cautelari.
5. Ricorreva per cassazione personalmente anche il AN VI che deduceva violazione di legge e vizio di motivazione: il pericolo di reiterazione sarebbe stato illegittimamente desunto dalla gravità del fatto per cui si procede;
inoltre la motivazione sarebbe carente in ordine alla identificazione degli attributi della attualità e della concretezza. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.I ricorsi sono infondati e devono essere rigettati.
2. Tutti ricorrenti censurano la motivazione dell'ordinanza impugnata in ordine al riconoscimento delle esigenze cautelari e, segnatamente, dell'attributo della attualità del pericolo di reiterazione, rilevando, tra l'altro, la risalenza dei fatti contestati.
2.1.In punto di identificazione del requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione si registrano orientamenti non univoci in seno alla Corte di cassazione. -Da un lato si è deciso che non è più sufficiente ritenere in termini di certezza o di alta probabilità che l'imputato torni a delinquere qualora se ne presenti l'occasione, ma è anche necessario, anzitutto, prevedere - negli stessi termini di certezza o di alta probabilità che all'imputato si presenti effettivamente - un'occasione per compiere ulteriori delitti (Cass. sez. 3, n. 43113 del 15/09/2015, Rv. 265653, Cass. sez. 6, n. 21350 del 11/05/2016, Rv. 266958). A tale orientamento si contrappone una diversa interpretazione secondo cui il 3 requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione del reato, introdotto nell'art. 274, lett. c), cod. proc. pen. dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, non va equiparato all'imminenza del pericolo di commissione di un ulteriore reato, ma sta invece ad indicare la continuità del "periculum libertatis" nella sua dimensione temporale, che va apprezzata sulla base della vicinanza ai fatti in cui si è manifestata la potenzialità criminale dell'indagato, ovvero della presenza di elementi indicativi recenti, idonei a dar conto della effettività del pericolo di concretizzazione dei rischi che la misura cautelare è chiamata a realizzare (Cass. sez. 2, n. 18744 del 14/04/2016, Rv. 266946; Cass. sez. 6, n. 3043 27/11/2015, Rv. 265618). Un ulteriore filone interpretativo svaluta la portata innovativa della novella e ritiene che l'espressa previsione del requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione del reato, in aggiunta a quello della concretezza, introdotta dalla legge 16 aprile 25, n. 47 nel testo dell'art. 274 lett. c) cod. proc. pen., si configura come una mera endiadi e rappresenta un richiamo simbolico all'osservanza di una nozione già presente nel sistema normativo preesistente alla novella, poichè insita in quella di concretezza (Cass. sez. 1, n. 5787 del 21/10/2015, dep. 2016, Rv. 265985; Cass. sez. 6, n. 9894 del 16/02/2016, Rv. 266421). Il collegio ritiene che tale ultimo orientamento non può essere condiviso in quanto la scelta legislativa di richiedere per la valutazione del pericolo di reiterazione la valutazione di un attributo l'attualità appunto diverso ed - - ulteriore rispetto a quello della concretezza non può essere interpretata come mera esplicitazione di contenuti già presenti nel testo previgente, si traduce in una richiesta di valutazione approfondita delle esigenze cautelari anche nella prospettiva della "attualità" delle stesse. Che «il rafforzamento della previsione legislativa non possa essere ricondotto ad una mera ridondanza», si deduce anche alla luce del chiaro enunciato della relazione di accompagnamento che, a fronte delle tendenze restrittive della giurisprudenza di legittimità emerse in relazione all'interpretazione del requisito della concretezza del pericolo di reiterazione dello stesso genere, sottolineava a fondamento della introduzione del requisito dell'attualità del pericolo «l'esigenza di una valutazione più stringente dell'effettiva pericolosità del prevenuto» (così Cass. sez. 6, n. 21350 del 11/05/2016, Rv. 266958). Dunque deve ritenersi che l'attributo della attualità sia diverso ed ulteriore rispetto a quello della "concretezza", seppur affine allo stesso. In materia si registra la preannunciata divaricazione interpretativa: da un lato si interpreta il requisito della attualità, ritenendo che lo stesso esprima la necessità della permanenza dello stato di pericolosità personale dell'accusato dalla manifestazione di devianza fino al momento in cui viene effettuato il giudizio 4 sulla cautela (in tale prospettiva assume qualche rilievo anche la prossimità del fatto per cui si procede rispetto al tempo in cui si effettua il giudizio cautelare: Cass. sez. 2, n. 18744 del 14/04/2016, Rv. 266946; Cass. sez. 6, n. 3043 27/11/2015, Rv. 265618). Dall'altro si valorizza la necessità di individuare condizioni, "esterne" all'accusato, non riconducibili alla sua personalità, che possono favorire la ricaduta nel delitto e che giustificano un giudizio prognostico infausto in ordine alla possibilità di "prossime", ovvero "imminenti" devianze. Quest'ultima lettura è, peraltro, in parte fatta propria anche dal primo orientamento laddove, nel riconoscimento dell'attualità si valorizza la presenza di elementi che lascino prevedere la concretizzazione del rischio di recidiva. Tale interpretazione viene portata all'estremo laddove si giunge a ritenere che per ritenere integrato il requisito richiesto, occorra addirittura la "previsione” di una specifica occasione per delinquere. In estrema sintesi: il primo orientamento pone al centro della valutazione la personalità del soggetto, mentre il secondo valorizza eventuali condizioni oggettive o di contesto in grado di attivare la latente pericolosità dell'accusato e rendere attuale il pericolo cautelare. Invero si tratta di orientamenti solo in apparenza divergenti in quanto valorizzano due diverse dimensioni del requisito dell'attualità: da un lato la presenza di indici di proclività al delitto desumibili dalla analisi squisitamente "soggettiva" della personalità dell'accusato; dall'altro la presenza di attivatori del pericolo "oggettivi" ricavabili da dati ambientali o di contesto. Entrambe le dimensioni dell'attualità devono essere prese in considerazione: il pericolo non sarebbe attuale in presenza di assenza di indici soggettivi di pericolosità, nondimeno il requisito verrebbe meno in assenza di condizioni esterne idonee a favorire la recidiva. Del resto il giudizio cautelare, ontologicamente probabilistico, non può ridursi all'accertamento di uno "stato", ovvero alla verifica della permanenza delle condizioni soggettive che caratterizzavano la persona dell'accusato al tempo della commissione del delitto a quello della applicazione della cautela, ma deve necessariamente estendersi alla valutazione prognostica circa la probabile ricaduta nel delitto. Tale giudizio non può che fondarsi sulle emergenze disponibili tra le quali sono comprese, oltre alla personalità dell'accusato anche le concrete modalità del delitto per cui si procede, nonché le sue oggettive condizioni di vita in assenza di cautele. La valutazione dell'attualità non può, pertanto, prescindere dallo scrutinio degli unici elementi, contesto e personalità, che consentono un giudizio specializzante e non astratto circa la futura, probabile, commissione di nuovi delitti. 5 Tanto premesso, nella valutazione dell'attualità del pericolo di reiterazione diventa rilevante non solo il giudizio sulla permanenza del periculum libertatis dal momento della consumazione del fatto per cui si procede a quello in cui viene effettuato il giudizio cautelare, ma anche la proiezione di tale stato soggettivo nel futuro prossimo, attraverso la effettuazione di un giudizio di tipo probabilistico (tipico della cognizione cautelare) fondato sulla valutazione delle concrete condizioni di vita dell'indagato.
2.2. Può dunque essere formulato il seguente principio di diritto: il pericolo di reiterazione è "concreto" ogni volta che si dimostri l'esistenza di elementi non ipotetici, ma reali, dai quali si possa dedurre la probabilità di recidiva;
è "attuale" ogni volta in cui sia possibile una prognosi in ordine alla ricaduta nel delitto che, indichi la probabilità di devianze "prossime" all'epoca in cui viene applicata la misura, seppur non specificamente individuate, né tantomeno "imminenti", ovvero immediate. Il giudizio sulla attualità deve essere dunque fondato sia sull'analisi della personalità dell'accusato (desumibile anche, seppur non solo dalle modalità del fatto per cui si procede), sia sull'esame delle sue concrete condizioni di vita. Non si richiede, invece, che il giudizio sulla attualità si estenda alla previsione di una "specifica occasione" per delinquere, la cui previsione esula dalle facoltà del giudice della cautela. Né si ritiene che la valutazione circa l'alta probabilità di una "prossima" ricaduta nel delitto debba essere intesa come stringente "immediatezza", ovvero "imminenza": il giudizio prognostico non può che fare riferimento alla elevata probabilità che possa verificarsi la recidiva nel periodo di tempo in cui possono essere attive le cautele, cioè un periodo "prossimo", ma non "imminente", né "immediato". Il giudice della cautela deve, in ogni caso, valorizzare l'esistenza di elementi specializzanti, senza limitarsi alla rilevazione della astratta gravità del titolo di reato.
3. Tanto premesso, si ritiene che i ricorsi siano infondati.
3.1. In particolare è infondato il ricorso della IC. Con i quattro motivi proposti la ricorrente contestava il riconoscimento del pericolo di reiterazione e, comunque la sua inattualità tenuto conto delle risalenza dei fatti e della modifica delle condizioni oggettive di vita in cui si trovava oggi l'indagata rispetto al tempo della consumazione dei reati. Veniva contestata, infine anche la proporzionalità della misura. Il pericolo di reiterazione veniva rilevato dal collegio di merito in coerenza con le indicate linee ermeneutiche in quanto si valorizzava l'attuale, mai interrotto, rapporto di fiducia dell'indagata con il VI, circostanza che induceva a ritenere che la IC avrebbe potuto essere nuovamente disponibile per l'attivazione di 6 interposizioni fittizie, a lei proponibili anche in costanza di detenzione del VI da persone a lui vicine (pag 38 dell'ordinanza impugnata). La proporzionalità della misura veniva giustificata in relazione alla necessità di garantire l'assenza di contatti tra gli indagati, evidentemente non assicurata da misure meno afflittive. Si tratta di una motivazione priva di fratture logiche ed aderente alle emergenze procedimentali che si sottrae a censure in sede di legittimità.
3.2. Anche il ricorso del NI è infondato. Infondato è il motivo che deduce la esistenza delle condizioni per riconoscere la desistenza. Invero il Tribunale rileva come l'indagato «dopo avere avuto un rimorso di coscienza» aveva ripreso a fornire indicazioni fondamentali per la riuscita del colpo, fornendo un contributo decisivo alla consumazione del delitto. Circa la conversazione tra il SC ed il IA, il Tribunale, con valutazione di merito prova di fratture logiche ed aderente alle emergenze procedimentali, evidenziava come il SC si fosse limitato a riportare la conversazione già effettuata con il NI dalla quale, si ribadiva, non emergevano elementi per ritenere che l'indagato volesse desistere dalla consumazione del reato (pag. 21 del provvedimento impugnato). Si tratta di una valutazione di merito che non presenta alcun profilo di criticità, ma analizza piuttosto il contenuto delle conversazioni captate nel loro complesso ritenendo, con valutazione priva di illogicità manifeste he le stesse evidenziassero un concreto contributo dell'indagato alla consumazione del reato contestato. Infondata è anche la doglianza proposta avverso la valutazione dell'esistenza delle esigenze cautelari. Il Tribunale sulla base dei contenuti delle intercettazioni effettuava una prognosi infausta circa la possibile recidiva evidenziando l'esistenza di un pericolo di recidiva concreto ed attuale in quanto l'indagato aveva dichiarato di essere disponibile a commettere altre rapine (pag. 24 dell'ordinanza impugnata) Si tratta di un giudizio coerente con le linee ermeneutiche tracciate dalla Corte di legittimità ed aderente alle emergenze procedimentali che si sottrae a censura in questa sede.
3.3. Anche il ricorso proposto nell'interesse del MA e della FA è infondato. Le doglianze, al limite dell'ammissibilità, si appuntano sia sulla valutazione della D gravità indiziaria che su quella delle esigenze cautelari. Invero, contrariamente a quanto dedotto, la valutazione della gravità indiziaria veniva effettuata sulla base della accurata valutazione delle emergenze procedimentali, che veniva ostesa con motivazione priva di fratture logiche manifeste e decisive. Il Tribunale faceva, infatti, ampio ricorso ai contenuti delle 7 conversazioni intercettate, ritenuti dimostrativi della disponibilità delle armi e della piena consapevolezza dell'illecito da parte di entrambi gli indagati;
in particolare si evidenziava come la FA si premurava di non fare salire il Dari quando in casa c'era IA (pag. 32 della ordinanza impugnata). Tali contenuti trovavano conferma negli altri indizi e, segnatamente, nelle spontanee dichiarazioni rese dal MA (utilizzabili in fase cautelari ai sensi dell'art. 350 comma 7 cod. proc. pen.), oltre che al sequestro delle munizioni. Anche il quadro cautelare veniva valutato in coerenza con le indicazioni fornite dalla Corte di legittimità. In particolare, al fine della dimostrazione delle concretezza del pericolo di recidiva e della sua attualità, si valorizzava il fatto che una delle armi custodite dagli indagati non era stata rinvenuta, dunque rimaneva nella loro attuale disponibilità (pagg. 32 e 33 ordinanza cautelare).
3.4. Infondato è anche il ricorso proposto nell'interesse del VI. Invero la valutazione del quadro cautelare, contrariamente a quanto dedotto, non veniva effettuato solo sulla base delle valutazione della gravità dei fatti per cui si procede, ma anche sulla base della valutazione della personalità degli indagati e del contenuto di un'intercettazione dalla quale era emerso che l'indagato progettava insieme al IU un'altra rapina (pag. 18 dell'ordinanza impugnata). Si tratta di una motivazione coerente con le indicazioni fornite dalla Corte di legittimità, priva di fratture logiche manifeste e decisive ed aderente alle emergenze indiziarie, che si sottrae a censure in questa sede.
4. Ai sensi dell'articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che rigetta il ricorso, le parti private che lo hanno proposto devono essere condannate al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali Così deciso in Roma, il giorno 7 settembre 2016 Il Presidente L'estensore Franco Fiandanese Sandra Recchionesandra franco fandany DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE 11 NOV. 2016 IL GANGELIERE REMADI Claudia Pianet 008