Cass. pen., sez. VI, sentenza 10/10/2017, n. 49266
CASS
Sentenza 10 ottobre 2017

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

Il reato di turbata libertà degli incanti è configurabile anche nel caso in cui la procedura di gara per la realizzazione di un'opera pubblica è gestita direttamente dal privato, titolare del permesso di costruire e quindi di diritti edificatori, il quale, ai sensi dell'art. 32, comma 1, lett. g), d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 , esercita la funzione di stazione appaltante - in quanto "altro soggetto aggiudicatore" - ed è tenuto ad appaltare le opere a terzi con procedura negoziata, senza previa pubblicazione del bando di gara, ed a rispettare i criteri di scelta del contraente previsti dal successivo art. 57, comma 6. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da vizi la condanna dei ricorrenti, amministratori della società investita da apposita convenzione urbanistica della funzione di stazione appaltante per la costruzione di un edificio scolastico, i quali avevano alterato due successive gare di appalto, partecipandovi in proprio, schermati da società agli stessi riconducibili, ed invitando a partecipare società disponibili, destinate all'esclusione in quanto prive dei requisiti tecnici o di reale interesse alla realizzazione dell'opera ovvero in stato di decozione).

Commentari2

  • 1art. 353 del codice penale
    https://www.studiolegalederosamistretta.it/articoli-blog/ · 2 ottobre 2022

    La c.d. turbativa d'asta è un reato che lede plurimi interessi: da un lato, vi è quello a garantire la libera partecipazione alle gare nei pubblici incanti; dall'altro, vi è quello alla libertà e alla regolarità della concorrenza e del gioco della maggiorazione delle offerte. Per fare un esempio, si pensi agli amministratori di una società investita da apposita convenzione urbanistica della funzione di stazione appaltante per la costruzione di un edificio scolastico, i quali alterino la gara d'appalto, partecipandovi in proprio, schermati da società riconducibili ai medesimi, invitando soltanto formalmente le società disponibili a partecipare, poi escluse in quanto prive di requisiti …

     Leggi di più…

  • 2La turbata libertà degli incanti e l’emergenza epidemiologica da COVID-19Accesso limitato
    Simone Ferrari · https://www.altalex.com/ · 4 maggio 2020

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 10/10/2017, n. 49266
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 49266
Data del deposito : 10 ottobre 2017

Testo completo