Sentenza 8 settembre 2016
Massime • 2
Nel giudizio di appello cautelare, anche nella fase di rinvio a seguito di annullamento da parte della Corte di cassazione, possono essere introdotti nuovi elementi probatori, sia in ordine alla gravità indiziaria, sia con riguardo all'esistenza delle esigenze cautelari, a condizione che le produzioni del pubblico ministero e dell'indagato siano relative agli stessi fatti già oggetto di valutazione da parte del primo giudice della cautela. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto ammissibile la produzione di documentazione attestante la pendenza di procedimenti relativi ad altri fatti di reato, in quanto elementi in astratto rilevanti ai fini del giudizio devoluto).
In tema di misure cautelari personali, il requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione del reato richiede una valutazione prognostica circa la probabile ricaduta nel delitto, fondata sia sulla permanenza dello stato di pericolosità personale dell'indagato dal momento di consumazione del fatto sino a quello in cui si effettua il giudizio cautelare, desumibile dall'analisi soggettiva della sua personalità, sia sulla presenza di condizioni oggettive ed "esterne" all'accusato, ricavabili da dati ambientali o di contesto - quali le sue concrete condizioni di vita in assenza di cautele - che possano attivarne la latente pericolosità, favorendo la recidiva. Ne consegue che il pericolo di reiterazione è attuale ogni volta in cui sussista un pericolo di recidiva prossimo all'epoca in cui viene applicata la misura, seppur non imminente. (In motivazione, la S.C. ha precisato che la valutazione prognostica non può estendersi alla previsione di una "specifica occasione" per delinquere, che esula dalle facoltà del giudice).
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(Ricorso rigettato) (Riferimento normativo: Cod. proc. pen., art. 309) Il fatto Il Tribunale di Taranto confermava, in sede di riesame, una ordinanza del Giudice per le indagini preliminari presso lo stesso Tribunale, dispositiva dell'applicazione, nei confronti dell'indagato, della misura cautelare degli arresti domiciliari — successivamente sostituita dallo stesso Giudice con la misura dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria — per i reati di associazione finalizzata alla commissione di delitti di furto di autovetture, ricettazione di parti di ricambio dei mezzi ed estorsione di somme in danno dei derubati per la restituzione dei veicoli e per il concorso nel furto di …
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Le legge limita la non punibilità dei casi di autoriciclaggio ai soli casi in cui i beni proventi del delitto restino cristallizzati, attraverso la mera utilizzazione o il godimento personale, nella disponibilità dell'agente del reato presupposto, perchè solo in tale modo si può realizzare quell'effetto di "sterilizzazione" che impedisce, pena la sanzione penale, la re-immissione nel legale circuito economico. La non punibilità in caso di mera utilizzazione e godimento personale dei beni provento del delitto presupposto nel il reato di autoriciclaggio trova una sua logica e coerente spiegazione nel divieto del ne bis in idem sostanziale (punizione di due volte per lo stesso fatto) ma …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 08/09/2016, n. 53645 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 53645 |
| Data del deposito : | 8 settembre 2016 |
Testo completo
5 3 645/ 1 6 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 08/09/2016 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente - SENTENZA Dott. MATILDE CAMMINO N. 1503 - Consigliere Dott. MARCO MARIA ALMA - Consigliere - REGISTRO GENERALE Dott. STEFANO FILIPPINI N. 22357/2016 - Consigliere - Dott. IGNAZIO PARDO - Rel. Consigliere - Dott. SANDRA RECCHIONE ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LUCA' MAURIZIO N. IL 18/10/1971 avverso l'ordinanza n. 112/2016 TRIB. LIBERTA' di MESSINA, del 17/03/2016 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SANDRA RECCHIONE;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. C hangto حاد ་ཡིན་ཏུ། مصادر Colci 2 ar n Udit i difensor Avv.; RITENUTO IN FATTO 1.Il Tribunale di Messina, sezione per il riesame delle misure cautelari, decidendo in seguito ad annullamento con rinvio della Corte di Cassazione respingeva l'appello proposto nell'interesse del Lucà.
2. Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell'indagato che deduceva:
2.1. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al riconoscimento delle esigenze cautelari: non si sarebbe tenuta nella giusta considerazione la risalenza dei fatti, in tal modo non aderendo alle direttive della sentenza di annullamento della Cassazione;
2.2. violazione di legge e vizio di motivazione: si deduceva l'illegittimo utilizzo nel procedimento di appello cautelare degli atti del procedimento 1196\2015 che si riferiscono a fatti diversi da quello per cui si procede. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Il ricorso è manifestamente infondato.
1.1. Il motivo di ricorso che denuncia vizio di legge e di motivazione in relazione al riconoscimento delle esigenze cautelari nella parte in cui non terrebbe in considerazione le indicazioni fornite dalla Cassazione è manifestamente infondato. Il collegio ribadisce la consolidata giurisprudenza secondo cui i poteri attribuiti al giudice del rinvio sono diversi a seconda che l'annullamento sia stato pronunciato per violazione o erronea applicazione della legge penale oppure per mancanza o manifesta illogicità della motivazione. Nella prima ipotesi, resta ferma la valutazione dei fatti come accertati dal provvedimento annullato;
nella seconda, invece, l'annullamento travolge gli accertamenti e le valutazioni già operate e, dunque, i poteri del giudice di rinvio hanno la massima latitudine: egli è, infatti, chiamato a compiere un nuovo completo esame del materiale probatorio con i medesimi poteri che aveva il giudice la cui sentenza è stata annullata (cfr. Cass., sez. 4, 14 ottobre 2003, rv. 226418; Cass., sez. 6, 3 dicembre 2001, Bassan;
Cass. sez. 1, 14 novembre 2001, Murante;
Cass., Sez. Un. 8 maggio 1996, D'Avino, rv. 204463), fermo restando che non può ripetere il percorso logico censurato dal giudice rescindente e deve rendere adeguata motivazione sui punti della decisione sottomessi al suo esame (Cass. sez. 5 n. 42814 del 19/06/2014, Rv. 261760) eIl Tribunale nel ribadire l'esistenza e l'attualità delle esigenze cautelari rispettando gli oneri motivazionali incombenti sul giudice del rinvio evidenziava come il provvedimento del Tribunale di sorveglianza che concedeva al Lucà la 2 semilibertà non aveva tenuto in considerazione i rilevanti esiti del procedimento c.d."Alexander" in quanto non ancora concluso;
il collegio di merito rilevava inoltre che il Tribunale di sorveglianza non aveva concesso la più ampia delle misure alternative richieste, in tal modo evidenziando l'esistenza di un significativo stato di pericolosità sociale. Con riferimento all'attributo dell'attualità nella giurisprudenza di legittimità si registra una divaricazione interpretativa: da un lato si interpreta il requisito della attualità, ritenendo che lo stesso esprima la necessità della permanenza dello stato di pericolosità personale dell'accusato dalla manifestazione di devianza fino al momento in cui viene effettuato il giudizio sulla cautela (in tale prospettiva assume qualche rilievo anche la prossimità del fatto per cui si procede rispetto al tempo in cui si effettua il giudizio cautelare: Cass. sez. 2, n. 18744 del 14/04/2016, Rv. 266946; Cass. sez. 6, n. 3043 27/11/2015, Rv. 265618). Dall'altro si valorizza la necessità di individuare condizioni, "esterne" all'accusato, non riconducibili alla sua personalità, che possono favorire la ricaduta nel delitto e che giustificano un giudizio prognostico infausto in ordine alla possibilità di "prossime", ovvero "imminenti" devianze. Quest'ultima lettura è, peraltro, in parte fatta propria anche dal primo orientamento laddove, nel riconoscimento dell'attualità si valorizza la presenza di elementi che lascino prevedere la concretizzazione del rischio di recidiva. Tale interpretazione viene portata all'estremo laddove si giunge a ritenere che per ritenere integrato il requisito richiesto, occorra addirittura la "previsione" di una specifica occasione per delinquere. In estrema sintesi: il primo orientamento pone al centro della valutazione la personalità del soggetto, mentre il secondo valorizza eventuali condizioni oggettive o di contesto in grado di attivare la latente pericolosità dell'accusato e rendere attuale il pericolo cautelare. Invero si tratta di orientamenti solo in apparenza divergenti in quanto valorizzano due diverse dimensioni del requisito dell'attualità: da un lato la presenza di indici di proclività al delitto desumibili dalla analisi squisitamente "soggettiva" della personalità dell'accusato; dall'altro la presenza di attivatori del pericolo "oggettivi" ricavabili da dati ambientali o di contesto. Entrambe le dimensioni dell'attualità devono essere prese in considerazione: il pericolo non mancanza sarebbe attuale in presenza di assenza di indici soggettivi di pericolosità, nondimeno il requisito verrebbe meno in assenza di condizioni esterne idonee a favorire la recidiva. Del resto il giudizio cautelare, ontologicamente probabilistico, non può ridursi all'accertamento di uno "stato", ovvero alla verifica della permanenza delle condizioni soggettive che caratterizzavano la persona dell'accusato dal tempo della commissione del delitto a quello della applicazione della cautela, ma deve 3 necessariamente estendersi alla valutazione prognostica circa la probabile ricaduta nel delitto. Tale giudizio non può che fondarsi sulle emergenze disponibili tra le quali sono comprese, oltre alla personalità dell'accusato, anche le concrete modalità del delitto per cui si procede, nonché le sue oggettive condizioni di vita in assenza di cautele. La valutazione dell'attualità non può, pertanto, prescindere dallo scrutinio degli unici elementi, contesto e personalità, che consentono un giudizio specializzante e non astratto circa la futura, probabile, commissione di nuovi delitti. Tanto premesso, nella valutazione dell'attualità del pericolo di reiterazione diventa rilevante non solo il giudizio sulla permanenza del periculum libertatis dal momento della consumazione del fatto per cui si procede a quello in cui viene effettuato il giudizio cautelare, ma anche la proiezione di tale stato soggettivo nel futuro prossimo, attraverso la effettuazione di un giudizio di tipo probabilistico (tipico della cognizione cautelare) fondato sulla valutazione delle concrete condizioni di vita dell'indagato. Pertanto si ritiene che il pericolo di reiterazione sia "concreto" ogni volta che si dimostri l'esistenza di elementi non ipotetici, ma reali, dai quali si possa dedurre la probabilità di recidiva;
sia "attuale" ogni volta in cui sia possibile una prognosi infausta in ordine alla ricaduta nel delitto, ovvero sia possibile valutare l'esistenza di un pericolo di recidiva "prossime" all'epoca in cui viene applicata la misura, seppur non "imminente". Non si richiede, invece, che il giudizio sulla attualità si estenda alla previsione di una "specifica occasione" per delinquere, la cui previsione esula dalle facoltà del giudice della cautela. Né si ritiene che la valutazione circa l'alta probabilità di una "prossima" ricaduta nel delitto debba essere intesa come stringente "immediatezza", ovvero "imminenza". Il giudizio sulla attualità deve essere dunque fondato sia sull'analisi della personalità dell'accusato (desumibile anche, seppur non solo, dalle modalità del fatto per cui si procede), sia sull'esame delle sue concrete condizioni di vita. Il giudice della cautela deve, in ogni caso, valorizzare l'esistenza di elementi specializzanti, senza limitarsi alla rilevazione della astratta gravità del titolo di reato. Nel caso di specie, in coerenza con tali indicazioni ermeneutiche, l'attualità del pericolo veniva argomentata sulla base della incessante dedizione al delitto del Lucà, tenuto conto del fatto che era emerso che lo stesso, ammesso al regime di semilibertà nel giugno del 2014, aveva «immediatamente continuato a delinquere fino al nuovo arresto nel dicembre dello stesso anno» (pag. 4 della sentenza impugnata). La Corte territoriale propone argomenti che rispondono pienamente alle richieste di approfondimento contenute nella sentenza di annullamento della Cassazione;
la motivazione non presenta alcuna frattura logica, e, oltre ad essere coerente 4 con le emergenze procedimentali, si presenta rispettosa delle indicazioni ermeneutiche della Corte di legittimità in materia di oneri motivazionali gravanti sul giudice della cautela.
1.2. Anche il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Il collegio condivide la autorevole giurisprudenza secondo cui, nel procedimento conseguente all'appello proposto dal pubblico ministero contro l'ordinanza reiettiva della richiesta di misura cautelare personale, è legittima la produzione di documentazione relativa ad elementi probatori "nuovi", preesistenti o sopravvenuti, sempre che, nell'ambito dei confini segnati dal "devolutum", quelli prodotti dal pubblico ministero riguardino lo stesso fatto contestato con l'originaria richiesta cautelare ed in ordine ad essi sia assicurato nel procedimento camerale il contraddittorio delle parti, anche mediante la concessione di un congruo termine a difesa, e quelli prodotti dall'indagato, acquisiti anche all'esito di investigazioni difensive, siano idonei a contrastare i motivi di gravame del P.M. ovvero a dimostrare che non sussistono le condizioni e i presupposti di applicabilità della misura cautelare richiesta (Cass. sez. un., n. 18339 del 31/03/2004, Rv. 227357). Si tratta di un'interpretazione finalizzata a chiarire la struttura dell'impugnazione cautelare, che pur non essendo del tutto sovrapponibile a quella del processo di cognizione, ne ripete sia la natura devolutiva, sia la "apertura" a nuovi apporti probatori: questi ultimi, come chiarito dalle Sezioni Unite, possono fare ingresso nel compendio indiziario sottoposto alla valutazione del giudice dell'appello, a condizione: a) che sia garantito il contraddittorio, che deve svilupparsi comunque, seppur con modalità compatibili con la struttura contratta del rito camerale;
b) che riguardino i fatti già oggetto della valutazione del primo giudice della cautela. In piena coerenza con la decisione delle sezioni unite la Corte ha chiarito che anche nel giudizio cautelare di rinvio possono essere introdotti elementi sopravvenuti, tanto favorevoli quanto sfavorevoli all'imputato, purché nel rispetto del contraddittorio ed entro i limiti segnati dalla pronuncia di annullamento (Cass. sez. 2, n. 17991 del 19/04/2006, Rv. 234758). La ratio emergente dalla decisione delle Sezioni unite si estende anche all'appello proposto dall'imputato (ed al relativo giudizio di rinvio). Anche in questo caso "entrambe" le parti possono introdurre elementi nuovi, sempre che siano pertinenti al thema decidendum devoluto, e sempre che gli stessi siano sottoposti al vaglio del contraddittorio. Naturalmente al pubblico ministero è impedito, dalla stessa struttura della cognizione cautelare (che prevede diversi "gradi" di giudizio), la facoltà di proporre elementi indiziari relativi a fatti diversi da quelli in relazione ai quali ha avanzato la richiesta originaria, poiché in caso contrario sarebbe 5 irrimediabilmente compromessa la natura impugnatoria del giudizio d'appello, che prevede che il "primo" vaglio del compendio indiziario sia sempre effettuato da altro giudice (con il controllo eventuale del giudice del riesame, cui è devoluta l'intera valutazione cautelare). Al giudice dell'appello cautelare spetta, invece, solo il "controllo" della legittimità del provvedimento cautelare nei limiti del devoluto, ma non la valutazione cautelare "originaria”, ovvero quella relativa a fatti diversi da quelli già vagliati dal primo giudice della cautela. Nel caso di specie gli elementi prodotti dal pubblico ministero sono riferiti a fatti di reato sicuramente "diversi" da quelli per cui era stata applicata la misura cautelare;
la produzione, peraltro, avveniva in udienza con attivazione del contraddittorio, che si è sviluppato in modo compatibile con la struttura contratta del rito camerale. Il collegio rileva che, sebbene riferita a fatti di reato "diversi" da quelli per cui si procede, la produzione del pubblico ministero è comunque pertinente al fatto contestato: gli elementi introdotti sono stati, infatti, prodotti all'esclusivo fine di accrescere il compendio indiziario disponibile per la valutazione dell'intensità del pericolo di reiterazione. Tale specifica finalità dimostrativa rende irrilevante il fatto che i documenti riguardino fatti diversi da quelli per cui si procede.
1.3.In sintesi: nel giudizio di appello cautelare (anche nella fase del rinvio dopo l'annullamento della Corte di cassazione) l'accrescimento del compendio probatorio è possibile a condizione che le produzioni del pubblico ministero e dell'accusato siano relative agli stessi fatti già oggetto della valutazione del primo giudice della cautela. Tale produzione, se pertinente ai temi devoluti, può concernere sia la gravità indiziaria, sia l'esistenza delle esigenze cautelari. Segnatamente: in relazione al tema delle esigenze cautelari è possibile anche la produzione di documenti che attestino pendenze di procedimenti riferiti ad altri fatti di reato, poiché si tratta di dati in astratto rilevanti ai fini del giudizio devoluto.
2. Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in € 1500,00. Poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà del ricorrente, deve disporsi ai sensi dell'articolo 94, comma 1 ter delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario in cui l'indagato si trova ristretto, perché provveda a quanto stabilito dal comma 1 bis del citato articolo 94. 6
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1500.00 alla Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 disp att. cod. proc. pen. Così deciso in Roma, il giorno 8 settembre 2016 Il Presidente L'estensore Sandra Recchione Matilde Cammino Bichen انا DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE 16 DIC. 2016 IL Cancelliere ANCELLIERE Daubia Piambili, (800 फ़् 7