Cass. pen., sez. II, sentenza 08/09/2016, n. 53645
CASS
Sentenza 8 settembre 2016

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Nel giudizio di appello cautelare, anche nella fase di rinvio a seguito di annullamento da parte della Corte di cassazione, possono essere introdotti nuovi elementi probatori, sia in ordine alla gravità indiziaria, sia con riguardo all'esistenza delle esigenze cautelari, a condizione che le produzioni del pubblico ministero e dell'indagato siano relative agli stessi fatti già oggetto di valutazione da parte del primo giudice della cautela. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto ammissibile la produzione di documentazione attestante la pendenza di procedimenti relativi ad altri fatti di reato, in quanto elementi in astratto rilevanti ai fini del giudizio devoluto).

In tema di misure cautelari personali, il requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione del reato richiede una valutazione prognostica circa la probabile ricaduta nel delitto, fondata sia sulla permanenza dello stato di pericolosità personale dell'indagato dal momento di consumazione del fatto sino a quello in cui si effettua il giudizio cautelare, desumibile dall'analisi soggettiva della sua personalità, sia sulla presenza di condizioni oggettive ed "esterne" all'accusato, ricavabili da dati ambientali o di contesto - quali le sue concrete condizioni di vita in assenza di cautele - che possano attivarne la latente pericolosità, favorendo la recidiva. Ne consegue che il pericolo di reiterazione è attuale ogni volta in cui sussista un pericolo di recidiva prossimo all'epoca in cui viene applicata la misura, seppur non imminente. (In motivazione, la S.C. ha precisato che la valutazione prognostica non può estendersi alla previsione di una "specifica occasione" per delinquere, che esula dalle facoltà del giudice).

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 08/09/2016, n. 53645
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 53645
Data del deposito : 8 settembre 2016

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