Sentenza 11 dicembre 2007
Massime • 1
In tema di violazioni edilizie e paesaggistiche, il mutamento della destinazione d'uso di un immobile in zona vincolata, realizzato mediante modifiche interne tali da renderlo idoneo ad un uso residenziale, diverso da quello originariamente assentito, integra sia il reato di esecuzione di lavori in difformità totale dal permesso di costruire, che quello di esecuzione di lavori su beni paesaggistici in assenza di autorizzazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 11/12/2007, n. 4555 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4555 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2007 |
Testo completo
4555 /08
AR RE PUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Udienza in Camera
di Consiglio in LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE data 11/12/07
SEZIONE III PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.: SENTENZA
N. 1232 Dott. Ernesto Lupo Presidente
REGISTRO GENERALE 1. Dott. Aldo Grassi Consigliere
2. Dott. Mario Gentile Consigliere N. 28311/07
3. Dott. Giovanni Amoroso Consigliere
4. Dott. Laurenza Nuzzo Consigliere
Ha pronunciato la seguente of SENTENZA
Sul ricorso proposto da
PM presso il Tribunale di Nuoro
Avverso Ordinanza
Tribunale di Nuoro, in data 03/08/07, emessa nei confronti di: IA AN TE,
nata il [...]
Sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. Mario Gentile
Udito il Pubblico Ministero in persona del dott. Francesco Salzano
che ha concluso per Rigetto del ricorso
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Svolgimento del processo
Il Tribunale del Riesame di Nuoro, con ordinanza emessa il 03/08/07 - provvedendo sulla richiesta di riesame avanzata da IA AN TE, avverso il provvedimento del PM presso il Tribunale di Nuoro in data 19/07/07, con quale era stato disposto il sequestro probatorio dell'immobile sito in agro di Posada, località di Sos Baccarzos,
su terreno di proprietà della richiedente - annullava il decreto del PM, disponendo la restituzione di quanto in sequestro agli aventi diritto.
Il PM presso il Tribunale di Nuoro proponeva ricorso per Cassazione, deducendo violazione dell'art. 606 lett. b) cpp.
In particolare il PM ricorrente esponeva che nella fattispecie ricorrevano gli elementi costitutivi dell'ipotizzato reato ex art. 44 lett. c) D.P.R. 380/01, posto che erano state realizzate opere interne difformi dal progetto approvato, dalle quali si evinceva in modo univoco la destinazione dell'immobile ad uso residenziale;
destinazione difforme da quella approvata, ossia uso agricolo.
Tanto dedotto, il PM ricorrente chiedeva l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata.
Il PG della Cassazione, nell'udienza in Camera di Consiglio dell'11/12/07, ha chiesto il rigetto del ricorso.
Motivi della decisione
Il ricorso è fondato.
Nella fattispecie è stato disposto il sequestro probatorio dell'immobile in fase di realizzazione ad opera di IA AN TE, ubicato in territorio di Posada località
Sos Baccarzos.
2 Il fumus commissi delicti è stato ipotizzato in riferimento ai reati di cui agli artt. 44
lett. c) D.P.R. 380/01 e 181 D.L.vo 42/04
Trattasi di immobile costruito in totale difformità del permesso di costruire n. 40
dell 08/06/04, rilasciato dal Comune di Posada, che prevedeva l'esclusiva destinazione ad uso rurale (ossia: deposito per attrezzi, sementi, concimi e scorte). In
realtà il manufatto aveva subito modifiche interne tali da renderlo idoneo all'uso residenziale.
Il Tribunale del Riesame di Nuoro aveva accolto il gravame proposto nell'interesse di
IA AN TE, ritenendo: a) che la mera intenzione di destinare l'immobile ad of costitutivi uso residenziale, non poteva integrare gli elementi dei reati di cui agli artt. 44 lett. c)
D.P.R. 380/01 e 181 D.L.vo 42/04; b) che dalla documentazione fotografica in atti non emergeva, allo stato degli atti e con l'evidenza ritenuta nel provvedimento ablativo, abilitativo la destinazione ad uso residenziale.
II PM competente ha proposto l'attuale ricorso per Cassazione.
Così riassunti i termini essenziali della vicenda in esame, va affermato che la decisione del Tribunale di Nuoro è errata in diritto e priva in modo radicale di motivazione sul punto in esame.
In primo luogo si osserva che - trattandosi di immobile ubicato in zona sottoposta a vincolo paesaggistico - le difformità riscontrate in ordine alla struttura e distribuzione interna dei locali, come evidenziate nel decreto di sequestro probatorio, rispetto al progetto approvato con il permesso di costruire, di per sè sole costituiscono difformità totale, ai sensi dell'art. 32, 3° comma, D.P.R. 380/01, con conseguente sussistenza degli elementi costitutivi degli ipotizzati reati di cui agli artt. 44 lett. c)
D.P.R. 380/01 e 181 D.L.vo 42/04.
In altri termini il mutamento della destinazione d'uso, penalmente perseguibile ai
3 sensi della citata previsione legislativa, non costituisce diversamente da quanto
-
erroneamente ritenuto dal Tribunale di Nuoro una mera intenzione dell'interessata proiettata verso eventuali condotte future;
bensì una condotta penalmente illecita già
consumata.
In secondo luogo si rileva che l'affermazione del Tribunale, secondo cui dalla documentazione fotografica in atti non emergeva con evidenza immediata l'utilizzo of e del manufatto per uso residenziale, costituisce - a fronte della puntuale contestazione del PM quale: a) la diversa suddivisione degli spazi;
b) la predisposizione di impianti di scarico, di caminetti, di canne fumarie, di soppalchi, di attacchi di luce, gas, acqua e telefono;
c) le rifiniture esterne, come rivestimenti di pregio,' ampie verande,
antenne paraboliche, balconi fioriti motivazione apparente ed apodittica perchè
-
priva del necessario esame analitico delle risultanze processuali come prospettate nel provvedimento di sequestro del PM.
Va annullata, pertanto, l'ordinanza in data 03/08/07 del Tribunale di Nuoro con rinvio per un nuovo esame a detto ufficio giudiziario, che si atterrà ai principi di diritto sopra enunciati..
P. Q. M.
La Corte
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia al Tribunale di Nuoro.
Così deciso in Roma il 11/12/07
Il Presidente
( dott. E. Lupo)
Emus L'Estensore
( dott. M. Gentile )
Jario Gentil DEPOSITATO 29 GEN. 2008
IL CANCELLIERE C1 (Paolo Merisarati)