Sentenza 24 maggio 2005
Massime • 2
Con riferimento ai contratti a termine stipulati dall'Amministrazione degli affari esteri ai sensi dell'art. 12 della legge n. 49 del 1987 (nei quali la stessa agisce con la capacità ed i poteri del privato datore di lavoro, tramite atti e sequenze procedimentali di natura negoziale) e alla possibilità di rinnovo degli stessi, che, pur nell'ambito dell'autonomia negoziale, è sottoposta dalla legge al rispetto di regole procedimentali per assumere la decisione di concludere il contratto(secondo quanto stabilito dall'art. 4 del d.l. n. 543 del 1993, convertito in legge n. 121 del 1994, per contratti in scadenza in periodi determinati), nel caso di violazione delle suddette regole procedimentali - atteso che i vincoli previsti dalla legge tutelano direttamente gli interessati, che hanno il diritto al puntuale rispetto delle obbligazioni strumentali rispetto all'utilità sperata del rinnovo del contratto - si configura inadempimento in senso tecnico, con conseguente responsabilità contrattuale "ex" art. 1218 del cod. civ., e non precontrattuale per violazione dell'art. 1337 dello stesso codice (Nella specie la S.C., in base a tale principio, ha confermato, correggendone la motivazione, l'impugnata sentenza, che, pur avendo erroneamente qualificato il danno per perdita di "chance" di rinnovo del contratto come risarcibile per contrarietà alla buona fede oggettiva "ex" art. 1337 cit., lo aveva, però, in concreto, liquidato secondo le regole della responsabilità contrattuale.)
In tema di assunzioni temporanee alle dipendenze di pubbliche amministrazioni con inserimento nell'organizzazione pubblicistica, anche per i rapporti di lavoro di diritto privato, trovano applicazione le discipline specifiche che escludono la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, e non la legge n. 230 del 1962 (come è stato di recente ribadito in sede di disciplina generale dall'art. 36 del d.lgs n. 165 del 2001), avendo riguardo l'art. 97 della Costituzione non già alla natura giuridica del rapporto ma a quella dei soggetti, salvo che una fonte normativa non disponga diversamente per casi particolari.(In applicazione di tale principio la S.C. ha escluso l'applicabilità della legge n. 230 del 1962 per i rapporti a termine degli esperti assunti dal Ministero degli affari esteri per la cooperazione con i paesi in via di sviluppo).
Commentario • 1
- 1. La P.A. deve rispettare correttezza e buona fede anche in una selezione di diritto privatoMichele Di Salvo · https://www.salvisjuribus.it/category/civile/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 24/05/2005, n. 10904 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10904 |
| Data del deposito : | 24 maggio 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MATTONE Sergio - Presidente -
Dott. CUOCO Pietro - Consigliere -
Dott. FOGLIA Raffaele - Consigliere -
Dott. PICONE Pasquale - Consigliere -
Dott. DE MATTEIS Aldo - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI, in persona del Ministro in carica, legalmente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato che lo difende;
- ricorrente -
contro
OV FA, elettivamente domiciliato in Roma, Via Ruffini n. 2/A, presso l'avv. RACCUGLIA Tommaso, che lo difende con procura speciale apposta in calce al controricorso e ricorso incidentale;
- resistente -
e sul ricorso incidentale proposto da OV FA, come sopra rappresentato, domiciliato e difeso;
- ricorrente -
contro
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI, come sopra rappresentato, domiciliato e difeso;
- intimato -
per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Roma. n. 566 del 26 marzo 2002. (r.g. n. 4469/2000);
sentiti, nella pubblica udienza del 6.4.2005:
il Cons. Dott. Pasquale Picone che ha svolto la relazione della causa;
l'avv. Tommaso Raccuglia;
il Pubblico Ministero nella persona del Sostituto Procuratore Generale APICE Umberto che ha concluso per il rigetto delle istanze preliminari di rimessione alle Sezioni unite e di sostituzione del relatore, e per il rigetto del ricorso principale e del ricorso incidentale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Decidendo sull'impugnazione di FA OV, la Corte di appello di Roma ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale della stessa sede, che aveva rigettato tutte le domande proposte contro il Ministero degli affari esteri, condannando l'amministrazione a pagargli _ 28.405, 13 a titolo di risarcimento del danno da perdita di chance, oltre interessi e rivalutazione monetaria, nonché _ 13.769, 25 a titolo di interessi e rivalutazione per retribuzioni pagate in ritardo, oltre interessi e rivalutazione sull'importo della rivalutazione e interessi sugli interessi dalla domanda giudiziale. Espone in fatto la sentenza che FA OV era stato assunto in data 10.1.1989 dal Ministero degli affari esteri con contratto di lavoro di diritto privato della durata di quattro anni, ai sensi dell'art. 12 1. 26 febbraio 1987, n. 49, quale esperto di primo livello dell'Unità tecnica centrale di cooperazione allo sviluppo di paesi esteri. Alla scadenza del 9.1.1993, il contratto era stato rinnovato fino al 10.1.1994 e poi prorogato per legge fino al 31.12.1994. Il medesimo contratto avrebbe potuto essere ulteriormente rinnovato per il periodo 1995-1998, ma il Ministero, all'esito di prova selettiva, aveva escluso il OV dalla stipulazione del nuovo contratto con provvedimento 72/1994, poi annullato in via di autotutela e sostituito da quello, di contenuto analogo, 181/1994, provvedimento che era stato sospeso dal Tar Lazio, cosicché, le prestazioni lavorative erano continuate di fatto fino al 14.2.1997 (data di caducazione dell'ordinanza cautelare del Tar a seguito di declaratoria di difetto di giurisdizione).
Il OV aveva domandato, con diverse prospettazioni, l'accertamento della persistenza del rapporto di lavoro e la condanna dell'Amministrazione a riammetterlo in servizio, nonché al risarcimento dei danni;
aveva anche lamentato una prolungata dequalificazione professionale, con danno anche alla salute, il mancato adeguamento del trattamento economico, il ritardato pagamento di alcune spettanze retributive.
La Corte di Roma ha escluso che il mantenimento in servizio dopo la scadenza del 31.12.1994 comportasse la trasformazione del rapporto di lavoro a termine in rapporto a tempo indeterminato, sia per l'inapplicabilità della legge n. 230 del 1962 alla fattispecie, sia per la circostanza che il mantenimento in servizio era stato determinato dalla necessità di ottemperare a ordinanza cautelare del Tribunale regionale amministrativo.
Ha altresì escluso che il contratto potesse ritenersi rinnovato automaticamente per altri quattro anni, fino a tutto il 1998, nella sussistenza delle condizioni previste dalla legge, siccome era indispensabile il consenso dell'Amministrazione sulla base di valutazioni discrezionali, restando escluso anche il diritto soggettivo del dipendente alla stipulazione del nuovo contratto. Conseguentemente, ha ritenuto del tutto inconferente il richiamo della tutela contro i licenziamenti illegittimi. Ha, tuttavia, ritenuto la sussistenza di una responsabilità precontrattuale della stessa amministrazione. Mentre, infatti, le norme richiedevano, per l'esercizio del suddetto potere di rinnovo, un imparziale giudizio positivo sull'opera già prestata dall'esperto, ossia una verifica delle qualifiche e delle esperienze acquisite, il Ministero aveva introdotto criteri di valutazione incerti nella definizione e non oggettivamente verificabili, quale la "capacità di esposizione, concentrazione e reazione, nonché atteggiamento generale del candidato nel corso del colloquio"; non aveva attribuito un punteggio separato per ciascun criterio, in modo da agevolare il controllo;
aveva affidato in parte il giudizio ad un gruppo informale, che aveva operato senza verbalizzazione e aveva concluso il lavoro in pochissimi giorni, malgrado il numero dei candidati, esprimendo valutazioni anche sulla base della conoscenza personale;
aveva permesso al direttore generale di fissare una soglia minima di punteggio solo dopo la conoscenza dei risultati delle prove. A giudizio della Corte territoriale, questo modo di procedere, contrario alla buona fede oggettiva, aveva arrecato al OV un danno risarcibile ai sensi dell'art. 1337 c.c. e liquidabile equitativamente sulla base del trenta per cento delle probabilità di esito positivo della valutazione e della durata quadriennale (non superiore ne' inferiore) del nuovo contratto che avrebbe potuto essere stipulato, tenuto conto altresì del fatto che, comunque, aveva lavorato ed era stato retribuito fino al febbraio 1997; mentre doveva escludersi che, ai fini della determinazione del danno, potesse venire in considerazione anche la perdita della possibilità di rinnovo per il successivo quadriennio 1999/2002. Ha confermato, fatta eccezione per gli interessi e la rivalutazione sulle somme versate in ritardo, il rigetto delle altre domande pronunciato dal giudice di primo grado.
Contro questa sentenza hanno proposto ricorso per Cassazione in via principale l'amministrazione degli esteri e in via incidentale il OV che ha resistito con controricorso.
Rimessa la causa alle Sezioni unite ai sensi dell'art. 374, primo comma, c.p.c., per la preliminare qualificazione, ai fini della giurisdizione, di alcune delle posizioni giuridiche affermate dalla parte privata nei confronti della pubblica amministrazione, con sentenza 16 ottobre 2003, n. 15487, previa riunione dei ricorsi, è stata dichiarata la giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria con trasmissione degli atti alla Sezione lavoro per Tesarne dei motivi non attinenti alla giurisdizione. Contro questa sentenza il OV ha proposto ricorso per revocazione, dichiarato inammissibile con sentenza 16 novembre 2004, n. 21639. Il ricorrente incidentale ha depositato memoria per l'udienza dinanzi alle Sezioni unite, altra memoria per l'udienza inizialmente fissata per il giorno 25.2.2004, con rinvio a nuovo ruolo della causa in attesa della decisione sul ricorso per revocazione, ulteriore memoria per l'odierna udienza. Con ordinanza resa in udienza, il collegio ha respinto la richiesta del OV di rimettere la causa alla Sezioni unite della Corte, nonché di sostituzione del relatore designato. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso principale è strutturato in tre motivi;
il controricorso contenente il ricorso incidentale consta di 311 pagine ed i motivi di censura non sono facilmente individuabili, risultando le censure distribuite tra i diversi argomenti trattati, spesso ripresi identici nella sostanza in diversi punti, taluni persino formalmente iscritti tra le deduzioni del controricorso Per queste ragioni, il metodo di esame dei ricorsi riuniti consisterà dell'individuare, nell'ordine logico ritenuto più adeguato, le singole statuizioni contenute nella sentenza impugnata e le censure relative.
Va ricordato anche che controversie di contenuto analogo sono già state decise da questa Sezione della Corte di Cassazione (sentenze n. 10922, 12092 e 23925 del 2004), con la risoluzione di taluni questioni poste in termini identici nella presente controversia.
1.1. Prima di procedere all'esame dei motivi dei ricorsi riuniti, la Corte avverte che non terrà in alcuna considerazione (con particolare riferimento al ricorso incidentale) la denuncia di vizi di motivazione concernenti errores in procedendo o in iudicando. Infatti, il vizio di motivazione denunciatale come motivo di ricorso per Cassazione ai sensi dell'art. 360, n. 5 c.p.c., può concernere esclusivamente l'accertamento e la valutazione dei fatti rilevanti ai fini della decisione della controversia e dei quali la Corte non possa conoscere direttamente (come avviene, al contrario, per le vicende processuali che si traducono in errori di rito), non anche l'interpretazione e l'applicazione delle norme giuridiche, atteso che, in relazione a una questione la cui soluzione dipende esclusivamente dall'interpretazione di atti normativi, la cognizione del giudice di legittimità investe direttamente le disposizioni, senza il "filtro" rappresentato dalla motivazione della sentenza impugnata. Ne discende, come si argomenta agevolmente dal disposto dell'art. 384, secondo comma, c.p.c., che, ove il giudice del merito abbia correttamente deciso le questioni di diritto sottoposte al suo esame, ancorché difetti la motivazione o questa sia comunque inadeguata, illogica o contraddittoria, la Corte di Cassazione ha il potere di sostituirla, integrarla o emendarla, (vedi, per tutte, Cass. 4593/2000, 19/2002; Cass., sez. un., 261/2003).
1.2. In questo ambito rientra anche la ricerca della regola di giudizio mediante promovimento di questione incidentale di legittimità costituzionale, ovvero mediante applicazione di norme comunitarie, previa eventuale richiesta alla Corte di giustizia Cee di decidere una questione pregiudiziale. Ne segue che le relative questioni, essendo proponibili (e rilevabili di ufficio) anche per la prima volta nel giudizio di legittimità se strumentali alla decisione del ricorso, prescindono completamente dalle pronunce del giudice del merito e non rivestono alcuna autonomia sul piano dei vizi imputati alla decisione impugnata.
1.3. Altra premessa di ordine generale è che gli eventuali errori del giudice nell'interpretare il sistema difensivo di una parte concretano errores in iudicando e, quindi, al riguardo non è consentito al giudice di legittimità, se non sono in questione errores in procedendo, di procedere all'esame diretto degli atti processuali, la cui interpretazione è rimessa istituzionalmente al giudice di merito, interpretazione censurabile in Cassazione solo per vizi di motivazione (Cass. 551/1997).
1.4. Ed infine, la Corte non esaminerà specificamente tutte quelle deduzioni che risulteranno giuridicamente e logicamente assorbite dalla soluzione data ad altre questioni, logicamente pregiudiziali, nè darà risposte a quelle denunce di errores in procedendo in relazione alle quali non risultano precisate le statuizioni di cui si chiede la cassazione in quanto inficiate dai detti vizi;
più in generale, non potrà prendere in considerazione tutte le articolazioni delle numerosissime censure contenute nel ricorso incidentale, dovendo ottemperare all'obbligo di "concisa esposizione dei motivi della decisione" (art. 132, comma primo, n. 4, c.p.c.). 2. È indispensabile precisare, innanzi tutto, il quadro normativo entro il quale la vicenda si svolge ed il complesso dei principi generali applicabili al rapporto controverso.
2.1. La legge 26 febbraio 1987, n. 49 - Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i paesi in via di sviluppo - istituì e disciplinò, all'art. 12, una "Unità tecnica centrale" a supporto dell'attività della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo, disponendo, per le parti che interessano la controversia:
"L'organico dell'Unità tecnica centrale è costituito da esperti assunti con contratto di diritto privato a termine entro un contingente massimo di cento venti unità..."(comma 3); "Le caratteristiche del rapporto contrattuale di diritto privato a termine - ivi compreso il trattamento economico - sono fissate con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro della funzione pubblica, previo parere del Comitato direzionale di cui all'articolo 9, tenuto conto dei criteri e dei parametri osservati al riguardo dal Fondo europeo dello sviluppo della Comunità economica europea, nonché dell'esperienza professionale di cui il personale interessato sarà in possesso al momento della stipula del contratto. Il contratto avrà durata quadriennale rinnovabile in costanza delle esigenze connesse all'attuazione dei compiti di natura tecnica della cooperazione allo sviluppo. Il decreto di cui al presente comma dovrà altresì prevedere le procedure concorsuali per la immissione degli esperti di cui al comma 3 nell'Unità tecnica centrale" (comma 4). L'art. 4 d.l. 28 dicembre 1993, n. 543 - Misure urgenti per il controllo della spesa nel settore degli interventi nei paesi in via di sviluppo - conv. in 1, 17 febbraio 1994, n. 121, stabili nel primo comma: "I contratti stipulati con gli esperti dell'Unita tecnica centrale possono essere rinnovati per periodi quadriennali previa valutazione delle qualifiche ed esperienze acquisite, sentita una commissione nominata dal Ministro degli affari esteri e composta da cinque membri di cittadinanza anche non italiana. La disposizione di cui al presente comma ha carattere transitorio e si applica ai contratti in scadenza tra il 1 novembre 1993 ed il 31 dicembre 1994, nonché a quelli che scadono nel 1995 unicamente per effetto di atti aggiuntivi ai detti contratti. A tal fine i contratti con scadenza tra il 1 novembre 1993 e il 31 dicembre 1994 sono prorogati fino a tale ultima data".
2.2. La natura privatistica del rapporto di lavoro in questione è stata affermata dalle Sezioni unite della Corte, le quali hanno fatto riferimento alla sua derivazione contrattuale e all'espressa qualificazione contenuta negli art. 12, commi 3 e 4, e 16, comma 1, lett. c), l. n. 49 del 1987 (Cass, s.u. 10925/1995; 101/1998;
14676/2000).
La sentenza delle Sezioni unite pronunciata in questa controversia, poi, ha risolto, ai fini della giurisdizione, la questione se, nella fase diretta alla conclusione del contratto, l'eventuale discrezionalità spettante alla pubblica amministrazione, in particolare quanto alla decisione di rinnovare o no il contratto di lavoro, comporti l'esercizio di una potestà pubblica, sottoponibile al sindacato della giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo, oppure debba essere collocata in regime privatistico e sia perciò controllabile dal giudice ordinario. La questione, con Tesarne dei motivi di ricorso ad essa attinente, è stata risolta nel secondo senso, qualificando la pretesa al rinnovo del contratto come diritto soggettivo, non interesse legittimo contrapposto a un potere pubblico discrezionale, potere che l'amministrazione deve esercitare a tutela di interessi generali. Più in particolare, ha ritenuto che, anche nella fase preordinata alla costituzione del rapporto di diritto civile, la relazione tra le parti è di natura paritetica, restando estranea ogni connotazione pubblicistica, cosicché le posizioni autoritative e discrezionali dell'ente (futuro o attuale) datore di lavoro sono assimilate a quelle del datore di lavoro privato e, correlativamente, la posizione soggettiva spettante al privato e asseritamente lesa deve qualificarsi come interesse legittimo di diritto privato, da riportare, quanto alla tutela giudiziaria, nella più ampia categoria dei "diritti" di cui all'art. 2907 c.c.. 2.3. La decisione sulla giurisdizione resa dalle Sezioni unite della Corte di Cassazione, che sia fondata sulla qualificazione del rapporto dedotto in giudizio, comporta che il giudicato sulla giurisdizione si estenda anche a tale qualificazione e sia, pertanto, definitivamente vincolante nella risoluzione delle questioni di merito (Cass. 11839/2003). Si deve perciò escludere la presenza di procedimenti (e atti amministrativi) di evidenza pubblica, diretti cioè ad individuare i motivi di pubblico interesse per i quali si addiviene alla stipulazione del contratto di diritto privato con una parte individuata all'esito del procedimento, e, dunque, anche di una fattispecie di concorso pubblico per l'assunzione al lavoro, dovendosi qualificare gli atti dell'amministrazione siccome assunti con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro e di natura negoziale le sequenze procedimentali.
2.4. Dai principi enunciati dalle Sezioni unite discende l'esclusione della presenza di procedimenti e atti amministrativi di evidenza pubblica, diretti cioè ad individuare i motivi di pubblico interesse per i quali si addiviene alla stipulazione di un contratto con una parte privata individuata all'esito del procedimento, e, dunque, anche di una fattispecie di concorso pubblico per l'assunzione al lavoro, dovendosi qualificare gli atti dell'amministrazione siccome assunti con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro e di natura negoziale le sequenze procedimentali.
2.5. In ordine alla questione, strettamente di merito, del regime giuridico degli atti e procedimenti di diritto privato posti in essere dall'amministrazione ai fini della costituzione di rapporti finalizzati al perseguimento di finalità istituzionali, va fatta applicazione alla fattispecie del principio di diritto secondo il quale, a seguito della cd. "privatizzazione" del lavoro pubblico, alla stregua delle norme ora raccolte nel d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, attuata mediante la contrattualizzazione della fonte dei rapporti di lavoro e l'adozione di misure organizzative (escluse solo quelle espressamente riservate agli atti di diritto pubblico) e gestionali con atti di diritto privato (art. 5, comma 2, del d.lgs. cit), deve ritenersi che la conformità a legge del comportamento dell'amministrazione - negli atti e procedimenti di diritto privato posti in essere ai fini della costituzione, gestione e organizzazione dei rapporti di lavoro finalizzati al perseguimento di scopi istituzionali - deve essere valutata esclusivamente secondo gli stessi parametri che si utilizzano per i privati datori di lavoro, secondo una precisa scelta del legislatore (nel senso dell'adozione di moduli privatistici dell'azione amministrativa) che la Corte costituzionale ha ritenuto conforme al principio di buon andamento dell'amministrazione di cui all'art 97 Cost. (vedi Corte cost. n. 275 del 2001, n. 11 del 2002). Ne discende che, esclusa la presenza di procedimenti e atti amministrativi, non possono trovare applicazione i principi e le regole proprie di questi e, in particolare, le disposizioni dettate per i provvedimenti e gli atti amministrativi dalla legge 7 agosto 1990, n. C/ 241 (Cass. 6570/2004; 5565/2004;
11589/2003; 7704/2003). Questo stesso principio è stato applicato dalla giurisprudenza della Corte anche agli atti di conferimento degli incarichi dirigenziali - con riguardo alla disciplina contenuta nell'alt 19 d.lgs. n. 165 del 2001, sia nel testo originario, sia in quello modificato dall'art. 3 della legge n. 145 del 2002 - cui si è riconosciuta natura di determinazione assunta dall'amministrazione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro, esulandosi dall'ambito delle procedure concorsuali riservate al diritto pubblico (Cass. S.U. 22990/2004; Cass. 5659/2004), con la conseguenza di ricondurre le situazioni giuridiche dei dipendenti con qualifica dirigenziale di fronte al potere di conferimento al novero dei cd. interessi legittimi di diritto privato, ascrivibili pur sempre alla categoria dei diritti di cui all'art. 2907 c.c. (cfr. Cass. S.U. 14625/2003; Cass. 9747/2003).
2.6. Il discorso svolto, come è palese, rende manifesta l'infondatezza giuridica di tutte le censure del ricorso incidentale che, nell'articolazione dei diversi motivi, assumono a presupposto l'applicabilità di regole e principi propri degli atti amministrativi e dell'azione di diritto pubblico dell'amministrazione, sia nel denunciare violazioni di legge e profili di eccesso di potere, sia nel prospettare vizi di indagine, dovendo farsi applicazione della regola di giudizio secondo cui la conformità a legge del comportamento dell'amministrazione deve valutarsi secondo gli stessi parametri che valgono per i privati datori di lavoro, non rilevando, ovviamente, che nella specie venga in considerazione un rapporto di natura privata ab origine, cioè non successivamente "privatizzato" ai sensi della richiamata normativa (e le richiamate sentenze della Corte costituzionale escludono la fondatezza dei dubbi di legittimità costituzionale avanzati dal ricorrente incidentale al riguardo).
3. In ordine di priorità logica, vanno esaminate per prime le tesi del ricorrente incidentale, secondo le quali al rapporto di lavoro de quo doveva riconoscersi natura di rapporto di lavoro a tempo indeterminato fin dalla sua costituzione.
Secondo queste tesi, a tanto i giudici del merito avrebbero dovuto pervenire, in primo luogo, facendo applicazione delle disposizioni della legge 18 aprile 1962, n. 230, in particolare, dell'art. 2, siccome erano state disposte proroghe, sia anteriormente al 31 dicembre 1994, sia successivamente a questa data, dopo la scadenza del termine apposto al contratto e senza che fossero intervenute interruzioni nelle prestazioni lavorative, dovendosi altresì tenere conto del comportamento di mantenimento in servizio del OV fino al 14 febbraio 1997; in via gradata, la durata a tempo indeterminato sarebbe derivata dalla disapplicazione, per contrasto con la normativa dell'Unione europea, delle disposizioni legislative applicabili alla fattispecie, ovvero con la mediazione del promovimento di questione di legittimità costituzionale delle stesse disposizioni.
3.1. Il primo ordine di censure è infondato, in applicazione del principio di diritto assorbente di tutte le altre questioni prospettate, secondo il quale, in tema di assunzioni temporanee alle dipendenze di pubbliche amministrazioni con inserimento nell'organizzazione pubblicistica dell'ente, trovano applicazione le discipline specifiche che escludono la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato anche per i rapporti di lavoro di diritto privato, avendo riguardo l'art. 97 Cost. non già alla natura giuridica del rapporto ma a quella dei soggetti, salvo che una fonte normativa non disponga diversamente per casi particolari (Cass. 10453/2004; 5517/2004). Tale principio, del resto, è stato ribadito in sede di disciplina generale del lavoro pubblico dall'art. 36, comma 2, d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, nella parte in cui dispone che
"la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato...", disposizione giudicata costituzionalmente legittima (C. cost. n. 89 del 2003) sul rilievo che "il principio fondamentale in materia di instaurazione del rapporto di impiego alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni è quello, del tutto estraneo alla disciplina del lavoro privato, dell'accesso mediante concorso...principio posto a presidio delle esigenze di imparzialità e buon andamento dell'amministrazione, di cui al primo comma dello stesso art. 97 della Costituzione". La stessa sentenza aggiunge che
"seppure lo stesso art. 97, terzo comma, della Costituzione, contempla la possibilità di derogare per legge a miglior tutela dell'interesse pubblico al principio del concorso, è tuttavia rimessa alla discrezionalità del legislatore, nei limiti della non manifesta irragionevolezza, l'individuazione di siffatti casi eccezionali" (in linea con principi più volte affermati dalla stessa Corte: sentenze n. 320 del 1997, n. 205 del 1996). 3.2, Il preteso contrasto con la normativa comunitaria delle leggi n. 49 1987 e n. 121 1994, nella parte in cui autorizzano il ricorso dell'amministrazione degli esteri alla tipologia contrattuale del lavoro a termine, anche reiteratamente in presenza di esigenze permanenti, viene sostenuto con riferimento alla Direttiva 1990/70/CE del Consiglio del 28 giugno 1999.
È sufficiente rilevare l'inapplicabilità ratione temporis al rapporto dedotto in giudizio dell'indicata Direttiva, cui, peraltro, va aggiunto il rilievo che è stato rimesso agli Stati membri a quali condizioni i contratti a tempo determinato devono essere ritenuti a tempo indeterminato (clausola 5, comma secondo, dell'accordo quadro CES-UNICE-CEEP recepito dalla Direttiva).
3.3. Il contrasto con la Costituzione delle stesse disposizioni legislative va senz'altro escluso sulla base degli orientamenti della Corte costituzionale richiamati al punto 3.1. In ogni caso, il principio secondo cui i contratti a tempo indeterminato rappresentano la forma comune dei rapporti di lavoro, cosicché l'apposizione di un termine deve essere basata su ragioni oggettive, non è principio costituzionale, atteso che non è costituzionalmente protetto neppure l'interesse del dipendente ad una giustificazione della decisione del datore di lavoro di porre fine al rapporto a tempo indeterminato (C. Cost. n. 2 del 1986 e n. 225 del 1994).
4. Nell'ambito delle stesse argomentazioni, nonché in altri punti del ricorso incidentale, sono prospettati altri dubbi di legittimità costituzionale manifestamente infondati: come già osservato, la scelta del legislatore in favore di moduli di diritto privato dell'azione amministrativa, con il conferimento all'amministrazione dei poteri propri degli altri datori di lavoro, è stata ripetutamente ritenuta conforme al principio di buon andamento di cui all'art. 97 Cost. (C. cost. 313/1996, 275/2001, 11/2002); le disposizioni dell'art. 4 d.l. 543/1993, nella parte in cui hanno imposto limiti al potere dell'amministrazione di decidere se rinnovare o no alcuni contratti a termine, hanno aumentato, non certo diminuito, le garanzie dei soggetti interessati, cosicché una questione di disparità di trattamento potrebbe porsi semmai per i lavoratori esclusi dalle garanzie del previsto procedimento di rinnovo e alla valutazione secondo criteri oggettivi;
la tipologia contrattuale comporta necessariamente un regime giuridico diverso, cosicché la condizione di un lavoratore a termine non è suscettibile di essere assimilata a quella di un lavoratore a tempo indeterminato, ancorché ciò si risolva indubbiamente in situazione di maggiore debolezza nei confronti dei poteri del datore di lavoro;
non si comprende per quali aspetti la regolamentazione della fattispecie sarebbe contraria alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo: si fa riferimento al diritto ad un processo equo in relazione alla situazione di debolezza di un lavoratore a termine esposto alle decisione arbitrarie del datore di lavoro, ma si tratta di considerazioni prive di reale rilevanza nella controversia, mancando qualsiasi collegamento con la denuncia di specifici vizi della sentenza.
5. La natura di lavoro a tempo determinato del rapporto di lavoro assorte tutte le censure relative alla mancata applicazione delle norme di tutela contro i licenziamenti illegittimi (legge n. 604 del 1966 e art 18 legge n. 300 del 1970), che concernono i soli rapporti di lavoro a tempo indeterminato. In merito, va anche detto, una volta per tutte, che il periodo di lavoro prestato dopo la scadenza del contratto, va qualificato come lavoro di fatto, come tale assoggettato alla sola tutela di cui all'art. 2126 c.c., siccome in nessuno degli atti invocati dal ricorrente incidentale l'amministrazione ha manifestato l'intento negoziale di prorogare il contratto e l'esecutività del provvedimento cautelare del Tar vale a conferire ai comportamenti tenuti il significato di mera ottemperanza al dictum del giudice.
6. Vanno poi esaminate le argomentazioni del ricorrente incidentale che sono rivolte a sostenere la tesi che, nella fattispecie, il contratto a termine con scadenza 31 dicembre 1994 si sarebbe automaticamente rinnovato per ulteriori quattro anni. Si denuncia insufficiente motivazione circa l'esclusione di una responsabilità contrattuale del Ministero per violazione dell'obbligo di rinnovare il contratto scaduto alla fine del 1994, obbligo nascente da questo medesimo contratto;
in alternativa, la ricorrente afferma di aver chiesto una sentenza di accertamento dell'avvenuto rinnovo del contratto per avere accettato "un'offerta al pubblico" rivolta dall'amministrazione a tutti gli interessati al rinnovo mediante il bando di selezione;
si denuncia violazione dell'art. 1336 c.c. e vizio di motivazione perché il bando di concorso e la lettera di invito a presentare domanda di partecipazione concretavano proposta di rinnovo del contratto;
si deduce l'omissione di pronuncia sulla richiesta di "annullare i provvedimenti di mancato rinnovo contrattuale" e l'omesso accertamento dell'avvenuto rinnovo del contratto mediante applicazione dell'art. 1359 c.c.. 6.1. Il complesso di queste censure non ha fondamento. Correttamente la sentenza impugnata ha escluso che la normativa di settore potesse interpretarsi nel senso di attribuire all'esperto assunto a termine il diritto alla stipulazione del rinnovo del contratto scaduto o che, nella fattispecie, tale rinnovo dovesse reputarsi intervenuto.
La possibilità di rinnovo è stata contemplata dall'art. 12, comma 4, 1. 49/1987 al solo fine di consentire all'amministrazione, nella persistenza delle esigenze istituzionali previste dalla stessa legge, di evitare la procedura concorsuale per l'immissione degli esperti nell'Unità tecnica centrale, costituendo un nuovo rapporto di lavoro con soggetto già selezionato all'esito della predetta procedura, così derogando anche alla rigidità che sarebbe derivata dall'applicazione delle disposizioni generali in tema di lavoro temporaneo alle dipendenze di pubbliche amministrazioni (secondo la disciplina delle assunzioni temporanee di personale presso le amministrazioni dello Stato, dettata dal d.P.R. 31 marzo 1971, n. 276, emanato in forza dell'alt. 25 della legge 28 ottobre 1970, n. 775).
6.2. La disciplina legislativa del 1987, quindi, consentiva,
almeno in linea di principio e salva la possibilità di autolimitazione, all'amministrazione degli esteri di decidere liberamente, sul piano del potere di autonomia negoziale, se avvalersi di personale a termine in numero inferiore rispetto al periodo precedente, ovvero di stipulare alcuni contratti a termine ex novo, previo esperimento di procedura concorsuale (nell'uno, come nell'altro caso, non procedendo al rinnovo di alcuni contratti). Questa situazione di relativa libertà è in parte mutata, ma solo in forza di una disposizione di carattere transitorio e applicabile esclusivamente ai contratti in scadenza nel periodo 1 novembre 1993 - 31 dicembre 1994 (con le scadenze anteriori tutte prorogate a tale ultima data), ovvero nel 1995 per effetto di atti aggiuntivi relativi a contratti già scaduti in precedenza. Per i detti contratti, e solo per essi, si è stabilito, dall'art. 4 d.l. 543/1993, conv. in 1. 121/1994, sempre nel presupposto che l'amministrazione decidesse di procedere al rinnovo, che ciò potesse fare solo all'esito di "vantazione delle qualifiche ed esperienze acquisite", sentita una commissione nominata dal Ministero degli affari esteri. Resta, quindi, escluso, anche nel nuovo quadro normativo, un diritto alla stipulazione del nuovo contratto, ma l'amministrazione, nei confronti dei dipendenti ammessi alla procedura di rinnovo, è stata obbligata dalla legge all'emanazione di un giudizio, il cui esito può essere controllato, non certo sostituito, dal giudice, sia sotto il profilo del rispetto delle regole procedimentali che il datore di lavoro è obbligato a osservare, sia sotto quello della conformità ai criteri di legge ed ai precetti di buona fede e correttezza.
6.3. La ricostruzione del dato normativo esclude la fondatezza della pretesa del ricorrente di considerare avvenuto il rinnovo per aver accettato l'interessato una proposta, nella sussistenza delle condizioni di legge. Secondo la corretta ricostruzione del giudice di merito, la formulazione del giudizio circa l'idoneità professionale del dipendente costituiva atto preparatorio della decisione di rinnovargli il contratto e, dunque, il contratto sarebbe stato perfezionato solo con l'esercizio del potere di autonomia negoziale, conformemente alla lettera delle norme, che non recano espressioni quali "i contratti si intendono rinnovati" o equivalenti, ma con l'uso del termine "possono" palesano che l'intento era stato esclusivamente quello di porre vincoli interni al potere in questione.
6.4. La ricostruzione della fattispecie astratta, sopra operata, è sufficiente per verificare la non conformità al diritto delle tesi del ricorrente incidentale.
Va comunque escluso che potesse configurarsi una procedura concorsuale. Il concetto evoca una procedura caratterizzata dalla valutazione comparativa dei candidati e dalla compilazione finale di una graduatoria (cfr., da ultimo, Cass. S.U. 11404/2003). Nella specie, invece, si trattava soltanto di acquisire gli elementi necessari per la formulazione di un giudizio di idoneità ai fini della decisione di rinnovo del contratto e il cd. "bando" si limitava a rendere noto, su di un piano strettamente individuale, che ciascun aspirante al rinnovo aveva l'onere di sottoporsi a determinate procedure preordinate a consentire la valutazione, esclusa ogni comparazione di tipo intersoggettivo.
Ne discende la non riconducibilità della fattispecie allo schema bando di concorso-promessa al pubblico di stipulazione del contratto con i soggetti utilmente collocati in graduatoria (cfr. Cass. 13138/1999). Va aggiunto che le limitazioni dell'autonomia contrattuale che si traducono nell'obbligo di procedere a valutazioni tecnico-discrezionali secondo determinati procedimenti e nell'osservanza della buona fede e correttezza, come meglio si dirà più avanti, conferiscono all'interessato il diritto al risarcimento del danno per inadempimento ovvero il diritto a pretendere che le operazioni siano ripetute correttamente (che non risulta dalla sentenza impugnata che sia stato fatto valere nella controversia), non certamente quello a una valutazione favorevole, estraneo ai contenuti delle obbligazioni assunte dal titolare del potere.
6.5. Nè miglior successo può riconoscersi alla tesi secondo la quale l'amministrazione avrebbe formulato una proposta di rinnovo condizionata, accettata dal OV, e la condizione si sarebbe dovuta ritenere avverata ai sensi dell'art. 1359 c.c.. La condizione, secondo la definizione contenuta nell'art. 1353 c.c., e l'avvenimento futuro e incerto, a cui è subordinata l'attuazione o la cessazione di efficacia di un contratto.
Quando è stipulato un negozio sottoposto a condizione sospensiva, la costituzione o il trasferimento del diritto avviene nel momento del perfezionamento dell'atto, mentre il suo esercizio è sospeso fino all'avveramento della condizione medesima.
E quando tale avveramento si verifica, il diritto si considera costituito o acquisito fin dal momento della stipulazione del contratto (art. 1360 c.c.). Ora, nel caso di specie è assolutamente improprio parlare, come fa il ricorrente, di un contratto subordinato a eventi futuri e incerti, perché, se così fosse, avveratasi la condizione, il contratto dovrebbe ritenersi stipulato fin dal momento dell'accettazione della proposta, il che sarebbe palesemente in contrasto con i dati normativi, che impongono all'amministrazione la valutazione di idoneità proprio ai fini della decisione di stipulare il contratto. Ne consegue che del tutto fuori luogo è il richiamo fatto dal ricorrente all'art. 1359 c.c., che regola il caso del mancato avveramento della condizione.
6.6. Il complesso delle considerazioni svolte rende palesemente priva di fondamento la doglianza relativa all'omissione di annullamento dei provvedimenti di rifiuto del rinnovo: nel procedimento di diritto privato che si è svolto, gli atti in questione si limitavano a comunicare la valutazione negativa e quindi che il contratto non sarebbe stato rinnovato;
non si trattava, quindi di atti amministrativi o negoziali, destinati a produrre autonomi effetti che sarebbe stato necessario rimuovere mediante annullamento.
7. Il ricorso incidentale critica la decisione di merito anche per aver escluso che nella fattispecie ricorresse un'ipotesi di responsabilità contrattuale, addebitandole di non aver argomentato in ordine alla conformità ai precetti di correttezza e buona fede del rifiuto di concludere il nuovo contratto;
si denuncia vizio di motivazione e violazione degli art. 113, 115, 132 c.p.c. e 118 disp, att. c.p.c., asserendosi l'impossibilità di individuare il criterio logico-giuridico in base al quale la sentenza impugnata aveva ravvisato una responsabilità precontrattuale del Ministero invece che una responsabilità contrattuale, nonché Terrore di diritto consistito nella riconduzione della fattispecie all'art. 1337 c.c.
7.1. Sulla questione sussiste indubbiamente il denunciato errore di qualificazione giuridica.
Secondo l'avviso della prevalente giurisprudenza della Corte, la responsabilità precontrattuale, configurabile per violazione del precetto posto dall'art. 1337 c.c. - a norma del quale le parti, nello svolgimento delle trattative contrattuali, debbono comportarsi secondo buona fede - costituisce una forma di responsabilità extracontrattuale, che si collega alla violazione della regola di condotta stabilita a tutela del corretto svolgimento dell'iter di formazione del contratto, quale specificazione del generico dovere del neminem laedere, sicché la sua sussistenza, la risarcibilità del danno e la valutazione di quest'ultimo debbono essere vagliati alla stregua degli art. 2043 e 2056 c.c., tenendo peraltro conto delle caratteristiche tipiche dell'illecito in questione (cfr. Cass. s.u. 9645/2001). Ma, invece, allorché nella fase di formazione del contratto non operi il generico precetto della buona fede, ma sia imposto ad una parte l'obbligo di rispettare regole procedimentali e sostanziali per assumere la decisione di addivenire al contratto, obbligo assunto negozialmente, oppure, come nella specie, di fonte legale, si configura inadempimento in senso tecnico e la responsabilità è di tipo contrattuale ai sensi dell'art. 1218 c.c. (cfr. Cass. 13922/2001; 13942/2002; 12069/2003).
La fattispecie concreta doveva essere inquadrata in questi termini, atteso che, esclusa la presenza di procedimenti e atti amministrativi (rispetto ai quali, almeno secondo l'opinione largamente prevalente, Tunica responsabilità configurabile è di tipo extracontrattuale), i vincoli al potere contemplati dalla legge tutelavano direttamente gli interessati, cui conferivano il diritto al puntuale rispetto di obbligazioni strumentali rispetto all'utilità sperata (cd. interessi legittimi di diritto privato, pur sempre riconducigli alla categoria dei diritti di cui all'art. 2907 c.c.).
7.2. Nondimeno, Terrore giuridico della Corte di appello è rimasto privo di effettiva incidenza sulla decisione, che, sotto il profilo considerato, è ugualmente conforme al diritto, dovendosi limitare la Corte a correggere la motivazione (art. 384, comma secondo, c.p.c.). Infatti, malgrado la qualificazione operata, il danno non è stato valutato con riferimento al cd. interesse negativo (che non consente di tener conto dei vantaggi che sarebbero derivati dalla conclusione del contratto: Cass. 1399/1992; 1897/1994), ma secondo le regole proprie della responsabilità contrattuale, collegando appunto all'inadempimento la perdita della possibilità di concludere il contratto (chance).
8. La statuizione di condanna del Ministero al risarcimento del danno per perdita di chance è investita dai primi due motivi del ricorso principale, che sorreggono la richiesta di cassazione per inesistenza del diritto, ovvero per l'illegittima determinazione del quantum. L'amministrazione ricorrente, denunciando nei due indicati motivi violazione di norme di diritto e vizio della motivazione, deduce che il comportamento dell'amministrazione non si era discostato dalle indicazioni della legge (il cd. gruppo informale di valutazione era stato costituito per una migliore valutazione) e non presentava aspetti contrastanti con il precetto di buona fede e correttezza, mentre la pretesa illegittimità del criterio relativo alla capacità di espressione, concentrazione e reazione implicava valutazioni di merito che il giudice non era abilitato a fare;
in subordine, perché la chance del 30% non trovava giustificazione nelle risultanze processuali (la maturata esperienza positiva nel campo della cooperazione era situazione comune a tutti gli aspiranti al rinnovo).
8.1. La Corte giudica infondati i suesposti motivi del ricorso principale.
La verifica della divergenza del procedimento di valutazione sia dalle indicazioni della legge, sia dai canoni di buona fede e correttezza, costituisce un accertamento di fatto censurabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione: vizi specifici non sono denunciati e comunque non si riscontrano nel ragionamento del giudice di merito, come riferito nell'esposizione della vicenda processuale. Si deve aggiungere che la qualificazione in termini di responsabilità contrattuale (n. 7) comporta che il debitore della prestazione (procedimentale) debba fornire la prova dell'esatto adempimento, a norma dell'art. 1218 c.c.. In ordine al quantum debeatur, infine, anche in questo caso si contesta inammissibilmente un accertamento di fatto, accertamento che risulta plausibilmente giustificato, tenuto conto della natura equitativa della liquidazione del danno, con il richiamo delle valutazoni ricevute dal OV in precedenza, dell'assenza di note di demerito, del punteggio conseguito e del collocamento in graduatoria nel concorso per l'assunzione e di quello finale attribuito dalla commissione ai fini del rinnovo del contratto, notevolmente superiore a quello attribuito dal gruppo informale.
8.2. Per ragioni identiche a quelle da ultimo esposte, va rigettato anche il ricorso incidentale nella parte in cui denuncia vizio di motivazione sul quantum da perdita di chance, richiamando una serie di elementi di fatto, tra cui la posizione di altri lavoratori, per affermare che la valutazione equitativa avrebbe dovuto essere diversa e più favorevole.
8.3. Manifestamente infondata, poi, è l'ulteriore deduzione del ricorrente incidentale, secondo cui si sarebbe dovuto considerare anche il danno derivante dalla perdita della possibilità di rinnovo anche per ulteriori quattro anni, successivi al 1999. È assorbente la considerazione che a questo ulteriore rinnovo non sarebbero stati applicabili i criteri della legge del 1994 e la possibilità di continuare a lavorare dopo il 1999 assumeva rilievo di mero fatto, non costituendo l'evento una conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento (art. 1223 c.c.) e comunque prevedibile al tempo della procedura di selezione (art. 1225 c.c.). Ugualmente destituita di fondamento, per le medesime ragioni, la censura relativa all'omesso accoglimento della richiesta dei danni successivi alla sentenza.
9. Il ricorrente incidentale lamenta anche il mancato accoglimento della domanda relativa al risarcimento del danno subito per effetto dell'estromissione dal posto di lavoro dal 14 febbraio 1997, danno consistito nel pregiudizio alla professionalità (dequalificazione) e alla salute.
La sentenza impugnata ha motivato il rigetto con riferimento alla genericità della pretesa, ma, in realtà, correggendo sul punto la motivazione, l'infondatezza costituiva semplicemente la conseguenza dell'esclusione del diritto di continuare a prestare attività lavorativa dopo la predetta data.
10. Il ricorrente incidentale chiede ancora la cassazione della decisione di rigetto della domanda di pagamento delle differenze retributive derivanti dall'allineamento del compenso iniziale e dei successivi adeguamenti a quella dei funzionari Cee addetti al fondo europeo dello sviluppo, come stabilito dalla legge n. 49 dell 987. In sostanza, si afferma che la legge avrebbe inteso equiparare il trattamento retributivo degli esperti a quello dei funzionari Cee e che non sarebbe conforme a tale regola il decreto interministeriale 27 luglio 1987 e gli atti recanti i successivi adeguamenti;
che la sentenza non avrebbe tenuto conto che i compensi netti, determinati dalla normativa fiscale e previdenziale italiana, comportavano uno scostamento notevolissimo dalle retribuzioni del funzionario europeo;
che erroneamente aveva ritenuto non inerente al tema controverso il secondo adeguamento retributivo, praticato con effetti dal 27 luglio 1995.
10.1. Anche questo motivo va rigettato.
La fonte legislativa si è chiaramente espressa nel senso che la determinazione del trattamento economico era rimessa alla successiva sede regolamentare (decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro della funzione pubblica, previo parere del Comitato direzionale di cui all'articolo 9). La legge si è, quindi, limitata a fissare i principi e criteri direttivi per l'esercizio del potere regolamentare (di tipo attuativo), stabilendo che si sarebbe dovuto tenere conto dei criteri e dei parametri osservati al riguardo dal Fondo europeo dello sviluppo della Comunità economica europea, nonché dell'esperienza professionale posseduta al momento della stipula del contratto. La pretesa di ricevere lo stesso trattamento economico dei funzionari comunitari non ha, quindi, alcun fondamento giuridico. 10.2. L'asserita non conformità a legge dell'art. 7 del regolamento interministeriale 27 luglio 1987, nonché dell'atto di adeguamento del 1991, a cagione della divaricazione del trattamento retributivo da quello dei funzionari comunitari, è priva di rilevanza (con assorbimento della denuncia di omesso esame di altre questioni), siccome non potrebbe giovare al ricorrente la constatazione dell'illegittimità degli atti amministrativi che hanno determinato la retribuzione.
Si è già detto che la legge ha rimesso alla sede regolamentare, limitandosi a dettare criteri di massima per l'attuazione delle sue disposizioni, la disciplina concreta dei rapporti di lavoro, compreso il trattamento economico. Il regolamento, a sua volta, ha previsto un adeguamento quadriennale mediante atti amministrativi. Non si tratta, quindi, di un potere spettante all'amministrazione come datrice di lavoro, e dunque di un potere privato, ma di poteri pubblici (normativi e amministrativi), abilitati a regolare rapporti di diritto privato.
Orbene, nel nostro sistema di tutela giurisdizionale, solo l'impugnazione dinanzi al giudice amministrativo, a tutela di interesse legittimo, potrebbe comportare, mediante l'annullamento dell'atto e il conseguente obbligo di conformarsi al giudicato, il risultato di un nuovo esercizio del potere in senso favorevole agli interessi sostanziale della parte privata. Ma il giudice ordinario, a tutela del diritto soggettivo nascente dal contratto, ha solo il potere di disapplicare l'atto con regime di diritto amministrativo che il contratto stesso conforma, considerandolo tamquam non esset ai soli fini della decisione della controversia (ovvero, secondo una diversa opinione, di individuare nella legge e non nel regolamento che se ne discosti, la regola di giudizio applicabile). Ne discende che, ove si ritenesse non conforme a legge la determinazione della retribuzione fatta in via amministrativa, dovendosi escludere la fondatezza della tesi della ricorrente secondo cui la stessa legge 1. 49/1987 conterebbe la determinazione del quantum debeatur, non resterebbe per il giudice altra via che stabilire la retribuzione adeguata alla quantità e qualità di lavoro ai sensi dell'art. 36 Cost.. Nessun elemento introdotto nella causa induce però a ritenere che la retribuzione di fatto attribuita possa ritenersi in contrasto con il precetto costituzionale, senza contare che il parametro utilizzabile (nell'impossibilità di riferirsi a una legge inapplicabile senza il regolamento di attuazione) sarebbe costituito proprio dal trattamento retributivo dei dipendenti statali, parametro che lo stesso ricorrente contesta possa in qualche modo concorrere a dare attuazione alla previsione dell'art. 12, comma 4, l. 49/1987. 11. La statuizione relativa agli accessori liquidati sulle retribuzioni pagate in ritardo è investita dal terzo motivo del ricorso principale, che denuncia violazione dell'art. 22, comma 36, della legge n. 724 del 1994 per avere la sentenza impugnata riconosciuto il diritto al cumulo tra rivalutazione e interessi. Anche il ricorso incidentale contiene censure attinenti agli accessori.
11.1. Il motivo del ricorso principale è inammissibile per la genericità della formulazione.
La regola giuridica dettata dalla norma di cui si invoca la violazione, che impedisce il cumulo tra rivalutazione e interessi legali per il caso di ritardo nell'adempimento di crediti retributivi dei dipendenti, pubblici e privati, delle pubbliche amministrazioni (norma che ha superato lo scrutinio di legittimità costituzionale:
C. cost. n. 82 del 2003), è applicabile ai soli crediti maturati successivamente all'entrata in vigore dell'art. 22, comma 36, della legge 23 dicembre 1994. n. 724.
Pertanto, sarebbe stato onere del ricorrente specificare le date di insorgenza dei crediti, censurando gli eventuali vizi degli accertamenti di fatto contenuti sul punto nella sentenza impugnata. 11.2. Inammissibile è anche il ricorso incidentale sullo stessa questione, siccome lamenta la mancata attribuzione degli accessori su somme che non sono state riconosciute, essendo rimasto escluso il diritto sulla base delle statuizioni già esaminate e ritenute immuni da censure.
12. Conclusivamente, vanno rigettati sia il ricorso principale, sia il ricorso incidentale.
In ordine alla regolazione delle spese del giudizio di Cassazione, la Corte ritiene la sussistenza di giusti motivi, in considerazione dell'esito della lite, per compensarle interamente.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso principale e il ricorso incidentale;
compensa interamente le spese del giudizio di Cassazione. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione lavoro, il 6 aprile 2005. Depositato in Cancelleria il 24 maggio 2005