Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 24/05/2005, n. 10904
CASS
Sentenza 24 maggio 2005

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Con riferimento ai contratti a termine stipulati dall'Amministrazione degli affari esteri ai sensi dell'art. 12 della legge n. 49 del 1987 (nei quali la stessa agisce con la capacità ed i poteri del privato datore di lavoro, tramite atti e sequenze procedimentali di natura negoziale) e alla possibilità di rinnovo degli stessi, che, pur nell'ambito dell'autonomia negoziale, è sottoposta dalla legge al rispetto di regole procedimentali per assumere la decisione di concludere il contratto(secondo quanto stabilito dall'art. 4 del d.l. n. 543 del 1993, convertito in legge n. 121 del 1994, per contratti in scadenza in periodi determinati), nel caso di violazione delle suddette regole procedimentali - atteso che i vincoli previsti dalla legge tutelano direttamente gli interessati, che hanno il diritto al puntuale rispetto delle obbligazioni strumentali rispetto all'utilità sperata del rinnovo del contratto - si configura inadempimento in senso tecnico, con conseguente responsabilità contrattuale "ex" art. 1218 del cod. civ., e non precontrattuale per violazione dell'art. 1337 dello stesso codice (Nella specie la S.C., in base a tale principio, ha confermato, correggendone la motivazione, l'impugnata sentenza, che, pur avendo erroneamente qualificato il danno per perdita di "chance" di rinnovo del contratto come risarcibile per contrarietà alla buona fede oggettiva "ex" art. 1337 cit., lo aveva, però, in concreto, liquidato secondo le regole della responsabilità contrattuale.)

In tema di assunzioni temporanee alle dipendenze di pubbliche amministrazioni con inserimento nell'organizzazione pubblicistica, anche per i rapporti di lavoro di diritto privato, trovano applicazione le discipline specifiche che escludono la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, e non la legge n. 230 del 1962 (come è stato di recente ribadito in sede di disciplina generale dall'art. 36 del d.lgs n. 165 del 2001), avendo riguardo l'art. 97 della Costituzione non già alla natura giuridica del rapporto ma a quella dei soggetti, salvo che una fonte normativa non disponga diversamente per casi particolari.(In applicazione di tale principio la S.C. ha escluso l'applicabilità della legge n. 230 del 1962 per i rapporti a termine degli esperti assunti dal Ministero degli affari esteri per la cooperazione con i paesi in via di sviluppo).

Commentario1

  • 1La P.A. deve rispettare correttezza e buona fede anche in una selezione di diritto privato
    Michele Di Salvo · https://www.salvisjuribus.it/category/civile/
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 24/05/2005, n. 10904
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 10904
Data del deposito : 24 maggio 2005

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