Decreto 12 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, decreto 12/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Seconda Sezione Civile
Il consigliere delegato, Dott.ssa Silvana Ferriero, ha pronunciato il seguente DECRETO nel procedimento di equa riparazione n. 22/2025 R.V.G., proposto Parte 1 rappresentato e difeso dall'avv. Carlo Guarnieri giusta procura in atti nei confronti di
Controparte_1
visto il ricorso depositato in data 7 gennaio 2025 e rimesso a questo consigliere il 22 gennaio 2025 con il quale parte ricorrente ha proposto domanda di equa riparazione per l'irragionevole durata del giudizio civile svoltosi davanti al Tribunale di Paola a, alla Corte d'Appello di Catanzaro e alla Corte di Cassazione;
vista la documentazione integrativa depositata nel termine assegnato;
rilevato:
che il giudizio di primo grado è stato introdotto con ricorso depositato il 5 ottobre 2009 e definito con sentenza del 23 maggio 2018 con una durata di otto anni, sette mesi e diciotto giorni;
che il giudizio d'appello è stato introdotto con citazione del 10 novembre 2018 e definito con sentenza del 2 maggio 2023 con una durata quattro anni, cinque mesi e ventidue giorni;
che il giudizio di Cassazione è stato introdotto con ricorso del 1° dicembre 2023 e definito con decreto del 12 giugno 2024 con una durata di sei mesi e undici giorni;
che nei tre gradi il giudizio è durato complessivamente tredici anni sei mesi e ventuno giorni da arrotondare per eccesso a quattordici anni ovvero otto anni in più della durata considerata ragionevole dalla legge per la definizione del giudizio nei tre gradi;
considerato: che il giudizio presupposto aveva ad oggetto la domanda di riduzione in pristino ed arretramento di un muro proposta dal ricorrente e dalla riconvenzionale di risarcimento del danno per abusiva occupazione di suolo proposta nei suoi confronti dalla controparte;
che il giudizio si è risolto in senso solo parzialmente favorevole al ricorrente che ha visto accogliere solo in parte la sua domanda ed è rimasto soccombente rispetto alla domanda riconvenzionale;
che la natura del giudizio e degli interessi coinvolti e l'esito della lite rendono conforme a giustizia fissare nella misura di euro 400 per ciascun anno di ritardo sicchè la domanda può essere accolta per l'importo invocato ( seppure secondo una diversa modalità di calcolo ) di € 3.200 Ritenuto infine che le spese legali - liquidate in dispositivo sulla base dei parametri medi previsti dal DM 55 del 2014 come modificati dal DM 147/2022 per le procedure vanno poste a carico del
CP_1
p.q.m.
accoglie il ricorso e per l'effetto condanna il Controparte_1 al pagamento senza dilazione nei confronti del ricorrente della somma di € 3.200 oltre interessi legali dalla data della domanda al soddisfo;
condanna il CP 1 al pagamento delle spese di lite che liquida in € 27,00 per spese vive ed € 473,00 per compensi di avvocato oltre iva, cpa e rimborso spese generali al 15%. Distrae le spese in favore del procuratore. Così deciso il 12 marzo 2025
Il Consigliere delegato Silvana Ferriero