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Ordinanza 19 marzo 2025
Ordinanza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, ordinanza 19/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10368/2024
IL TRIBUNALE DI GENOVA
Sesta Sezione Civile in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott. Di Rago Gianfranco, nella causa n. 10368/2024 R.G., a scioglimento della riserva, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Vista l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata da parte opponente, la quale ha documentato l'esistenza di una clausola contrattuale con la quale le parti hanno attribuito la competenza territoriale al Tribunale di Bologna;
Vista l'adesione di parte opposta all'indicazione del Tribunale di Bologna quale Giudice territorialmente competente;
Vista l'eccezione sollevata a sua volta da parte opponente in merito al presunto carattere inderogabile della competenza territoriale individuata per accordo delle parti ed evidenziato che la stessa non può essere considerata inderogabile, anche se indicata dalle parti come esclusiva, sia perché la competenza territoriale è inderogabile solo nei casi espressamente previsti dalla legge sia perché la competenza territoriale individuata per accordo delle parti può essere a sua volta derogata da queste ultime con un nuovo accordo,
p.q.m.
Visto l'art. 38 c.p.c.;
Revoca il decreto ingiuntivo n. 2137/2024 – R.G.7093/2024 emesso dal Tribunale di Genova in data 7/09/2024;
Dichiara la competenza territoriale del Tribunale di Bologna e assegna a parte opposta il termine di tre mesi per la riassunzione del processo dinanzi al predetto Tribunale, il quale provvederà sulle spese di lite;
Dichiara l'estinzione del processo e ordina alla cancelleria di provvedere alla cancellazione della causa dal ruolo.
Si comunichi. Genova, lì 19/03/2025
IL GIUDICE
(Dott. Gianfranco Di Rago)
IL TRIBUNALE DI GENOVA
Sesta Sezione Civile in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott. Di Rago Gianfranco, nella causa n. 10368/2024 R.G., a scioglimento della riserva, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Vista l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata da parte opponente, la quale ha documentato l'esistenza di una clausola contrattuale con la quale le parti hanno attribuito la competenza territoriale al Tribunale di Bologna;
Vista l'adesione di parte opposta all'indicazione del Tribunale di Bologna quale Giudice territorialmente competente;
Vista l'eccezione sollevata a sua volta da parte opponente in merito al presunto carattere inderogabile della competenza territoriale individuata per accordo delle parti ed evidenziato che la stessa non può essere considerata inderogabile, anche se indicata dalle parti come esclusiva, sia perché la competenza territoriale è inderogabile solo nei casi espressamente previsti dalla legge sia perché la competenza territoriale individuata per accordo delle parti può essere a sua volta derogata da queste ultime con un nuovo accordo,
p.q.m.
Visto l'art. 38 c.p.c.;
Revoca il decreto ingiuntivo n. 2137/2024 – R.G.7093/2024 emesso dal Tribunale di Genova in data 7/09/2024;
Dichiara la competenza territoriale del Tribunale di Bologna e assegna a parte opposta il termine di tre mesi per la riassunzione del processo dinanzi al predetto Tribunale, il quale provvederà sulle spese di lite;
Dichiara l'estinzione del processo e ordina alla cancelleria di provvedere alla cancellazione della causa dal ruolo.
Si comunichi. Genova, lì 19/03/2025
IL GIUDICE
(Dott. Gianfranco Di Rago)