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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Caltanissetta, sentenza 05/03/2025, n. 33 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Caltanissetta |
| Numero : | 33 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
Sezione Lavoro
Composta dai sigg. Magistrati:
Dott. Giuseppe Melisenda Giambertoni – Presidente
Dott. Roberto Rezzonico – Consigliere rel.
Dott. Marco Sabella – Consigliere
Ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 124 del ruolo generale per gli affari di
Lavoro dell'anno 2024 vertente tra
Parte_1 elettivamente domiciliato in Gela, Via Parioli n. 2/A, presso lo studio dell'Avv. Desireè
Iaglietti che lo rappresenta e difende per procura allegata al ricorso in appello
A P P E L L A N T E
E
Controparte_1
A P P E L L A T O
OGGETTO: malattia professionale
CONCLUSIONI
Per l'appellante: v. atto di appello
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 28/2024 del 14 febbraio 2024, il Tribunale di Gela, in funzione di giudice del lavoro, rigettava il ricorso con cui premesso di aver lavorato Parte_1 presso l dall'anno 1973 sino al 2003, come “tecnico di esercizio”, Parte_2 specificamente addetto all'imbottigliamento delle bombole di gas, e di essere affetto da
“asbestosi pleurica bilaterale con deficit respiratorio cronico di tipo lieve modero ed ispessimento pleurico a placche e diffuso bilateralmente”, aveva chiesto il riconoscimento dell'eziologia professionale di tale patologia, comportante, ad avviso del proprio CTP, un danno biologico del 35% e la condanna del convenuto alla corresponsione dei conseguenti benefici. CP_1
Il soccombente propone appello, chiedendo, previo espletamento di prova testimoniale e di consulenza medico – legale, l'accoglimento della domanda.
****
Deve essere dichiarata l'improcedibilità dell'appello e per questa ragione non vengono esposti né le argomentazioni poste dal Tribunale a fondamento del rigetto del ricorso di primo grado, né i correlati motivi di gravame.
Nel rito del lavoro l'appello, pur tempestivamente proposto, è improcedibile ove non siano stati notificati il ricorso depositato ed il decreto di fissazione dell'udienza, dal momento che
– considerato il principio di ragionevole durata del processo di cui all'art. 111 Cost., comma
2 – al giudice non è consentito assegnare all'appellante, ai sensi dell'art. 421 c.p.c., un termine perentorio per provvedere ad una nuova notifica a norma dell'art. 291 c.p.c..
Il principio di diritto, già affermato da Cass. Sez. Lav. 3 ottobre 2007 n. 20721 e da Cass.
S.U. 30 luglio 2008 n. 20604, confermato da Cass. n. 1175 del 2015, è stato ulteriormente ribadito da Cass. Sez. Lav. 7 giugno 2018 n. 14839, Cass. Sez. Lav. 18 luglio 2018 n. 19083,
Cass. Sez. Lav. 2 dicembre 2019 n. 31346, Cass. 14 gennaio 2020 n. 453, Cass. Sez. Lav. 8 luglio 2020 n. 14359, Cass. Sez. Lav. 26 novembre 2020 n. 27079, Cass. 23 marzo 2023 n.
8341, Cass. Sez. Lav. 2 febbraio 2024 n. 3145)
L'applicabilità dell'art. 291 c.p.c., nel rito del lavoro, concerne esclusivamente il primo grado di giudizio.
In particolare, Cass. n.1483/2015 ha ammesso la concessione di un nuovo termine, perentorio, per la rinnovazione della notifica nel caso di omessa o inesistente notifica del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, osservando che “….rispetto ad una
Pag. 2 di 5 controversia di lavoro in relazione alla quale non si è ancora instaurato il contraddittorio, non vi è esigenza di tutelare legittime aspettative della controparte al consolidamento, entro tempi certi e brevi, di un provvedimento giurisdizionale già emesso” e che “il processo del lavoro di primo grado, poi, è strutturalmente diverso rispetto a quello di appello ed all'opposizione a decreto ingiuntivo, aventi natura impugnatoria a struttura bifasica, in quanto in esso la notifica del ricorso assolve unicamente la funzione di consentire l'instaurazione del contraddittorio e si configura come una fase caratterizzata da autonomia formale e strutturale rispetto a quella precedente, di proposizione della domanda, che si esaurisce nel deposito del ricorso.”.
Analogamente, Cass. Sez. Lav. 14 marzo 2018 n. 6159 ha affermato che
Nelle controversie di lavoro in grado d'appello, la mancata notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza determina l'improcedibilità dell'impugnazione, senza possibilità per il giudice di assegnare un termine perentorio per provvedervi, in quanto tale omissione lede la legittima aspettativa della controparte al consolidamento, entro un termine predefinito e ragionevolmente breve, di un provvedimento giudiziario già emesso, a differenza di quanto avviene nel processo del lavoro di primo grado, dove la notifica del ricorso assolve unicamente la funzione di consentire l'instaurazione del contraddittorio.
Ritiene questa Corte che, al di là dell'affidamento della controparte, la ragione giustificativa dell'improcedibilità dell'appello (o del ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo) non notificato risieda nell'esigenza di stabilità e certezza nonché di rapida definizione dei processi. L'improcedibilità consente di cristallizzare una statuizione giurisdizionale che rende definitiva fra le parti una determinata regolamentazione del rapporto controverso. Si consegue un risultato di certezza e stabilità giuridica cui ha dato luogo la stessa parte appellante (od opponente a decreto ingiuntivo) con la propria inerzia nella fondamentale attività processuale dell'instaurazione del contraddittorio.
Viceversa, nel giudizio di primo grado, in cui la pronuncia giurisdizionale manca ed anzi è proprio il risultato cui la proposizione del ricorso tende, la concessione di un termine al fine di eseguire la notifica in precedenza omessa risponde, a ben vedere, ad un'esigenza di economia processuale, perché la statuizione di improcedibilità del ricorso (contrariamente al caso dell'appello o dell'opposizione a d.i.) non ne precluderebbe la riproposizione (cfr. Cass.
Sez. Lav. 1 febbraio 2017 n. 2621), con spreco di attività processuale ed appesantimento dei ruoli, sicché la concessione un nuovo termine di notifica ha, in realtà, una sua specifica funzione conservativa ed acceleratoria.
Pag. 3 di 5 Unica possibilità di sanatoria sarebbe potuta derivare dall'allegazione e prova dell'impossibilità di procedere alla notifica per ragioni di forza maggiore, ai fini di una remissione in termini.
L'appellante, con nota depositata il 18 dicembre 2024, ha, appunto, chiesto di essere rimesso in termini deducendo problemi tecnici afferenti alla posta elettronica certificata del difensore che avevano determinato il mancato buon fine della notifica all' del ricorso CP_1 in appello e del decreto di fissazione udienza.
L'istanza non può essere accolta perché non sono documentati né l'asserito ed imprecisato problema tecnico, né la sua durata per un tempo tale da impedire la reiterazione della notifica non andata a buon fine, eventualmente anche oltre il termine di legge (almeno venticinque giorni prima della data fissata per l'udienza), circostanza che avrebbe reso la notifica nulla, ma comunque – in questo caso – rinnovabile in quanto non omessa (cfr.
Cass. Sez. Lav. 20 novembre 2018 n. 29920).
Non resta perciò che ribadire l'inapplicabilità al giudizio di appello, versandosi in caso di omessa notifica del relativo atto introduttivo, del rimedio ex art. 291 c.p.c.
Con ulteriori note depositate il 23 febbraio 2025, la parte appellante ha, invece, osservato che l' , nonostante l'omessa notifica, aveva avuto cognizione del procedimento di CP_1 appello, come comprovato dalla richiesta di visibilità del fascicolo telematico presentata dall' in data 8 gennaio 2025. L'Ente appellato aveva avuto pieno accesso al fascicolo, CP_1 restando perciò integra la sua facoltà di costituirsi e di difendersi. In sostanza, quindi, la conoscenza di fatto dell'appellato della pendenza del giudizio di appello sarebbe equipollente alla notificazione omessa o comunque avrebbe effetto sanante.
La tesi non può accogliersi.
La Suprema Corte, in fattispecie di opposizione ad ordinanza – ingiunzione e quindi sempre in tema di rito del lavoro (ex art. 6 D.Lgs. n. 150 del 2011), ha sancito che l'inesistenza, giuridica e di fatto, della notifica omessa non può ritenersi “sanata ex tunc per effetto dell'eventuale costituzione in giudizio dell'appellato, considerato che il procedimento di notifica dell'appello in tali controversie adempie altresì la funzione di mettere la controparte a tempestiva conoscenza della pendenza dell'impugnazione, in ragione della legittima aspettativa al consolidamento della sentenza di primo grado” (Cass. Sez. Lav. 25 gennaio 2024 n. 2408). Specifica in motivazione la Suprema Corte che “L'acquisizione tardiva della conoscenza della pendenza
Pag. 4 di 5 dell'impugnazione desumibile dalla spontanea costituzione in giudizio dell'appellato (che avesse appreso aliunde dell'appello giammai notificatogli e intenda cosi far valere le sue difese) non può dare per realizzato nel processo il risultato pratico cui la preventiva notificazione è ex lege finalizzata, con conseguente venir meno dell'interesse del destinatario a ottenere la declaratoria di improcedibilità”. A maggior ragione il principio vale nel caso di specie, in cui l' non si è costituito ed ha solo richiesto la CP_1 visibilità del fascicolo telematico – forse proprio per verificare se vi fosse stata la notifica dell'atto di appello della quale, però, per un qualsiasi motivo, inclusa la sua possibile nullità, sanabile, non aveva avuto conoscenza – e può avere deciso di non costituirsi proprio in quanto consapevole dell'ormai intervenuta improcedibilità dell'appello, che deve, pertanto, essere qui ulteriormente ribadita.
Nulla sulle spese, stante la mancata evocazione in giudizio della controparte.
Sussistono i presupposti per la dichiarazione di cui all'art. 13 co. 1quater D.P.R. n. 115/02.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, eccezione o difesa
D I C H I A R A
L'improcedibilità dell'appello presentato da avverso la sentenza Parte_1
n. 28/2024 del 14 febbraio 2024, del Tribunale di Gela, in funzione di giudice del lavoro
D I C H I A R A la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art.13, comma 1 quater del DPR
n.115/2002 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della legge n. 228/2012, se dovuto.
Caltanissetta, 26 febbraio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Roberto Rezzonico Giuseppe Melisenda Giambertoni
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