Sentenza 2 maggio 2001
Massime • 1
In materia di determinazione della base imponibile per il calcolo dei contributi dell'assicurazione obbligatoria, la disposizione dell'art.1, comma primo, del D.L. n. 338 del 1989 (convertito nella legge n. 389 del 1989) - secondo la quale:<< la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale non può essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo>> - deve ritenersi applicabile, per la sua generalità, anche a tutte le società cooperative non comprese nell'elenco allegato al d.P.R. n. 209 del 1970 (per le quali dispone l'art. 4 dello stesso d.P.R.) in quanto tali società, ai fini previdenziali, sono da considerare datrici di lavoro rispetto ai soci adibiti a lavori da esse assunti. Nè a diverse conclusioni possono indurre: a) l'assenza di una contrattazione collettiva tra organismi rappresentativi delle cooperative e organizzazioni rappresentative dei soci lavoratori (in quanto la disciplina collettiva richiamata dall'art. 1 del D.L. n. 338 cit. riguarda le organizzazioni sindacali più rappresentative per categorie di lavoratori e di datori di lavoro indipendentemente dalla forma giuridica degli enti datori di lavoro o equiparati); b) l'art. 6, comma settimo, del D.Lgs. n. 314 del 1997 il quale, anzi, conferma la linea di tendenza di equiparazione, ai fini previdenziali, delle cooperative di lavoro alla generalità dei datori di lavoro, già in precedenza seguita sia dall'art. 24 della legge n. 196 del 1997 (in materia di intervento del Fondo di garanzia istituito presso l'INPS per il t.f.r. dei dipendenti di datori di lavoro insolventi) sia dall'art. 9 del d.P.R. n. 1124 del 1965 (in tema di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 02/05/2001, n. 6157 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6157 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
1. Dott. ROSARIO DE MUSIS - Presidente -
2. Dott. ETTORE MERCURIO - Consigliere -
3. Dott. CORRADO GUGLIELMUCCI - Consigliere -
4. Dott. ALESSANDRO DE RENZIS - rel. Consigliere -
5. Dott. PAOLO STILE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto
DA
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del suo Presidente pro tempore Ing. Giovanni Billia, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dagli Avv.ti Rina Sarto, Domenico Ponturo e Fabio Fonzo e con essi elettivamente domiciliata in Roma, Via della Frezza 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto medesimo
- ricorrente -
CONTRO
COOPERATIVA GIULIA 85 TRA I DIPENDENTI DELLA EX BARCAS S.r.l. in liquidazione coatta amministrativa, in persona del Commissario liquidatore Rag. Marina Megli, elettivamente domiciliata presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentate e difesa dall'Avv. Ruggero Papino del foro di Livorno
- controricorrente -
per la cassazione della sentenza n. 672/97 del Tribunale del Lavoro di Livorno del 4.11.1997/28.11.1997 nella causa iscritta al n. 124 R.G. dell'anno 1996.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 3 1.01.2001 dal Cons. Dott. Alessandro De Renzis;
sentito il P.M., in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. Marco Pivetti che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, depositato il 18.10.1993 la Coop. LI '85, premesso che a seguito di verbale ispettivo del 23.8.1993 l'INPS aveva accertato a suo carico, in violazione dell'art. 1 della legge n. 389 del 1989, l'omesso versamento di contributi sulla tredicesima mensilita' 1990/1991 e versamenti contributivi su retribuzioni inferiori a quelle previste dai contratti collettivi, conveniva dinanzi al Pretore del Lavoro di Livorno tale istituto per sentir dichiarare l'insussistenza delle contestate omissioni contributive. All'esito il Pretore con sentenza 20.1.1995 accoglieva la domanda proposta dalla ricorrente.
Tale decisione, appellata dall'INPS, veniva confermata dal Tribunale di Livorno con sentenza 4.11.1997/28.11.1997. Il Tribunale in particolare osservava che l'art. 1 della legge n. 389 del 1989 non contiene alcuna equiparazione tra cooperative e datori di lavoro, tanto più che il riferimento normativo ai contratti collettivi richiede l'esistenza di una vera e propria retribuzione, avente la sua fonte di determinazione ex art. 36 Cost. nei contratti collettivi.
Lo stesso Tribunale aggiungeva: che nel rapporto cooperativa-socio non ricorre nessuno degli anzidetti presupposti, trovando i compensi, percepiti dai soci che costituiscono solo quota parte di utili, la loro fonte esclusiva nello Statuto e nelle delibere assembleari e mai nelle previsioni dei contratti collettivi;
che al contrario, secondo la consolidata interpretazione dell'art. 12 della legge n. 153 del 1989 e, quindi, anche in base all'art. 1 della legge n. 389 del 1989,
ripetitivo del primo, i contributi debbono essere calcolati e versati sulla base del dovuto e non dell'erogato; che nel rapporto cooperativa-socio il dovuto non si identifica nel modo più assoluto con il trattamento retributivo previsto dal CCNL, ma solo con la quota di utili spettanti al socio.
Il Tribunale in conclusione riteneva, sulla base degli affermati principi, che la LI '85 non aveva alcun obbligo di versare i contributi anche sulle somme (13^ mensilita' ed aumenti retributivi) previste dal CCNL, ma non erogate ai propri soci.
Contro la sentenza ricorre per cassazione l'INPS con unico motivo, al quale resiste la Cooperativa LI '85 con controricorso. Il ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente con l'unico motivo lamenta violazione e falsa applicazione dell'art. 2, comma 3 del del R.D. 28.8.1924 n. 1422 e dell'art. 1 della legge n. 389 del 1989, nonche' vizio di motivazione (art. 360 n. 3 e n. 5 c.p.c.). Sostiene al riguardo che la motivazione dell'impugnata sentenza è errata, in quanto non tiene conto del principio dell'autonomia del rapporto assicurativo-previdenziale dal rapporto di lavoro e del principio del minino retributivo imponibile.
L'istituto rileva di non avere mai qualificato come subordinato il rapporto tra cooperativa e socio, ma più limitatamente di avere affermato che per una generale fictio iuris propria della materia previdenziale, ai soli fini contributivi, la cooperativa è considerata datrice di lavoro, ciò desumendosi in particolare dall'art. 2 3^ comma - del R.D. n. 1422 del 1924. Il motivo è fondato e merita di essere condiviso.
L'art. 2 3^ comma - del R.D. n. 1422 del 1924, richiamato dal ricorrente, dispone che ai fini dell'assicurazione I.V.S. le società cooperative sono datori di lavoro anche nei riguardi dei soci impiegati in lavori da esse assunti.
Tale norma equipara, quindi, il socio di una cooperativa al lavoratore subordinato, a prescindere dalla natura giuridica del rapporto e dalle sue caratteristiche, atteso che l'equiparazione è finalizzata ad estendere al socio le prestazioni previdenziali garantite al lavoratore dipendente.
L'art. 1 - 1^ comma - del D.P.R. 9.10.1989, convertito con modificazioni nella legge 7.12.1989 n. 389, dispone che la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale non può essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo. Si tratta di disposizione che, per la sua generalità, non può non riguardare anche le società cooperative, le quali, ai fini previdenziali, come già si è detto, sono da considerarsi datrici di lavoro rispetto ai soci adibiti a lavori assunti dalle medesime cooperative.
La circostanza che l'art. 4 del D.P.R. n. 209 del 1970 disponga, solo per le cooperative indicate nell'elenco allegato allo stesso decreto, che i contributi previdenziali vengano calcolati su imponibili giornalieri e per periodi diversi da quelli effettivi e da determinarsi con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, costituisce una conferma della volontà del legislatore di ricomprendere, ai fini contributivi, tutte le altre cooperative (non indicate nell'elenco, Come la LI 85) nella disciplina valida per la generalità dei datori di lavoro.
Nè l'assenza di una contrattazione collettiva tra organismo rappresentativi delle cooperative e organizzazioni rappresentative dei soci lavoratori, contrariamente a quanto sostenuto dal Tribunale, può far ritenere non applicabile la disposizione di cui al d.l. n. 338/1989, giacché la disciplina collettiva richiamata dalla stessa disposizione concerne le organizzazioni sindacali più rappresentative per categorie di lavoratori (e corrispondentemente dei datori di lavoro), indipendentemente dalla forma giuridica degli enti datori di lavoro o equiparati datori di lavoro (in questo senso Cass. 8 aprile 2000 n. 10502). Su questa linea di tendenza di equiparazione, ai fini previdenziali, delle cooperative di lavoro alla generalità dei datori di lavoro si pone l'art. 24 della legge n. 196 del 1997, che ha equiparato ai fini dell'intervento del Fondo di garanzia del trattamento di fine rapporto costituito presso l'INPS - l'insolvenza delle cooperative a quelle dei datori di lavoro subordinato;
ha stabilito che i lavoratori soci di cooperativa di lavoro sono soggetti all'assicurazione per la disoccupazione involontaria e ha esteso agli stessi soci le disposizioni in materia di indennità di mobilità. Improntato alla stessa linea è la normativa in tema di infortuni sul lavoro (l'art. 9 del t.u. n. 1124 del 1965, afferma che "sono considerati datori di lavoro le società cooperative, costituite totalmente o in parte da prestatori d'opera, nel confronti dei propri soci addetti ai lavori").
A diverse conclusioni non può indurre l'art. 6 - 7^ comma - del D.Lgs. n. 314 del 1997, il quale, anzi, nello stabilire che per la determinazione della base imponibile ai fini del calcolo delle contribuzioni dovute per i soci di cooperative di lavoro si applicano le norme del presente articolo, conferma, con tale rinvio, la validità, anche per la contribuzione dovuta per i soci lavoratori delle cooperative, della disciplina generale sulla contribuzione dovuta per la generalità dei redditi da lavoro dipendente. In conclusione il ricorso deve essere accolto, per l'effetto va cassata la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto ex art. 384 - 1^ comma - c.p.c., va rigettata la domanda della Cooperativa intesa ad ottenere pronuncia di accertamento in ordine all'insussistenza di omissioni contributive riguardanti la tredicesima mensilità e gli aumenti retributivi. Ricorrono giusti motivi per compensare tra le parti le spese dell'intero giudizio (art. 92 - 2^ comma - c.p.c.).
P Q M
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata, e, provvedendo nel merito, rigetta la domanda della Cooperativa LI 85. Compensa le spese dell'intero giudizio.
Così deciso in Roma, il 22 febbraio 2001.
Depositato in Cancelleria il 2 maggio 2001