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1 marzo 1987
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26 aprile 2000
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12 agosto 2010
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28 dicembre 2012
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29 agosto 2014
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Art. 16. (Personale addetto alla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo) 1. Il personale addetto alla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo e' costituito da:
a) personale del Ministero degli affari esteri;
b) magistrati ordinari o amministrativi, avvocati dello Stato, comandati o nominati con le modalita' previste dagli ordinamenti delle rispettive istituzioni, nel limite massimo di sette unita';
c) esperti e tecnici assunti con contratto di diritto privato, ai sensi dell'articolo 12; (12)
d) personale dell'amministrazione dello Stato, degli enti locali e di enti pubblici non economici posto in posizione di fuori ruolo o di comando anche in deroga ai limiti temporali previsti dalle vigenti disposizioni normative o contrattuali;
e) funzionari esperti, di cittadinanza italiana, provenienti da organismi internazionali nei limiti di un contingente massimo di trenta unita', assunti dalla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo sulla base di criteri analoghi a quelli previsti dalla lettera c). (12)
2. COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 24 MARZO 2000, N.85 .
((19)) ------------- AGGIORNAMENTO (12)
Il D.L. 6 luglio 2010, n. 102 , convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2010, n. 126 , ha disposto (con l'art. 3, comma 12) che "I contratti degli esperti di cui all' articolo 16, comma 1, lettere c) ed e), della legge 26 febbraio 1987, n. 49 , in scadenza il 31 dicembre 2010, sono prorogati di dodici mesi, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente. In ogni caso non si procede alla proroga dei rapporti contrattuali oltre il compimento del 67° anno di eta'". --------------- AGGIORNAMENTO (19)
- La L. 11 agosto 2014, n. 125 ha disposto (con l'art. 31, comma 1, lettera b)) che "Dal primo giorno del sesto mese successivo alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 17, comma 13, sono abrogati: [...]
b) la legge 26 febbraio 1987, n. 49 ".
- Il regolamento di cui all'art. 31, comma 1, alinea della L. 11 agosto 2014, n. 125 e' stato emanato con Decreto 22 luglio 2015, n. 113, pubblicato in G.U. 30/07/2015, n. 175.
a) personale del Ministero degli affari esteri;
b) magistrati ordinari o amministrativi, avvocati dello Stato, comandati o nominati con le modalita' previste dagli ordinamenti delle rispettive istituzioni, nel limite massimo di sette unita';
c) esperti e tecnici assunti con contratto di diritto privato, ai sensi dell'articolo 12; (12)
d) personale dell'amministrazione dello Stato, degli enti locali e di enti pubblici non economici posto in posizione di fuori ruolo o di comando anche in deroga ai limiti temporali previsti dalle vigenti disposizioni normative o contrattuali;
e) funzionari esperti, di cittadinanza italiana, provenienti da organismi internazionali nei limiti di un contingente massimo di trenta unita', assunti dalla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo sulla base di criteri analoghi a quelli previsti dalla lettera c). (12)
2. COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 24 MARZO 2000, N.85 .
((19)) ------------- AGGIORNAMENTO (12)
Il D.L. 6 luglio 2010, n. 102 , convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2010, n. 126 , ha disposto (con l'art. 3, comma 12) che "I contratti degli esperti di cui all' articolo 16, comma 1, lettere c) ed e), della legge 26 febbraio 1987, n. 49 , in scadenza il 31 dicembre 2010, sono prorogati di dodici mesi, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente. In ogni caso non si procede alla proroga dei rapporti contrattuali oltre il compimento del 67° anno di eta'". --------------- AGGIORNAMENTO (19)
- La L. 11 agosto 2014, n. 125 ha disposto (con l'art. 31, comma 1, lettera b)) che "Dal primo giorno del sesto mese successivo alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 17, comma 13, sono abrogati: [...]
b) la legge 26 febbraio 1987, n. 49 ".
- Il regolamento di cui all'art. 31, comma 1, alinea della L. 11 agosto 2014, n. 125 e' stato emanato con Decreto 22 luglio 2015, n. 113, pubblicato in G.U. 30/07/2015, n. 175.
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- 1. Proroga missioni internazionali anno 2009Accesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 6 marzo 2009 · 2.5208504
Giurisprudenza • 18
- 1. Corte d'Appello Roma, sentenza 17/02/2022, n. 516Provvedimento: […] (UTC) ai sensi degli art. 12 e 16 della legge 49/1987 con contratti a termine di durata quadriennale e che i contratti erano stati ripetutamente rinnovati fino alla stabilizzazione avvenuta in data 1.3.2012. Assumevano il proprio diritto al riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata durante il periodo di lavoro a termine e lamentavano che il ritardo nella stabilizzazione aveva determinato ingenti danni dei quali chiedevano il risarcimento ai sensi dell'art. 36 del D.lgsLeggi di più...
- Direttiva 1999/70/CE·
- contratto a termine·
- art. 36 D.Lgs. 165/2001·
- contributo unificato·
- risarcimento danni·
- giurisdizione del giudice del lavoro·
- riconoscimento anzianità di servizio·
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