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Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 23/07/2025, n. 353 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 353 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLOITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott.ssa Olga Tarzia Presidente est. dott.ssa Simona Monforte Giudice dott.ssa Maria Militello Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 4066 del Registro Generale Volontaria Giurisdizione 2024
TRA
nato a [...] il [...], C.F.: Parte_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. DE RANGO ENZA, come da C.F._1
procura in atti,
E
, nata a [...] il [...], C.F.: Controparte_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. MAGAUDDA PAOLA DORA, C.F._2
come da procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Separazione consensuale.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo Tribunale in data
09/12/2024, i coniugi nato a [...] il [...], e Parte_1
, nata a [...] il [...], premesso: Controparte_1
- di avere contratto matrimonio nel Comune di Messina il 12/05/2018, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 31, parte II, serie A;
- che dall'unione era nata, il 22 ottobre 2018, la figlia Per_1 - che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile;
Tutto ciò premesso, chiedevano congiuntamente che venisse pronunciata sentenza di separazione alle seguenti condizioni:
“1) Le parti vivranno separate con reciproco rispetto, comunicandosi l'un l'altro cambi di residenza vista la presenza della figlia minore. 2) La figlia minore sarà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, con domiciliazione presso la madre. 3) In conseguenza, la casa coniugale, di proprietà della signora resterà assegnata alla CP_1
stessa, con tutti gli arredi e corredi ivi presenti;
4) La minore resterà con il padre secondo accordo tra i genitori, salvo, in caso di mancato accordo, l'applicazione delle seguenti regole: due pomeriggi lunedì e mercoledì, dall'uscita di scuola in inverno e dalle 16,30 in estate alle
20,00, e a week end alternati, dal sabato all'uscita della scuola o alle 13,00 sino alla domenica sera alle 20,00. Nelle vacanze estive, trascorrerà con il padre il tempo previsto Per_1
secondo accordi. In caso di mancato accordo, la minore starà con il padre una settimana consecutiva a luglio, la prima, e una ad agosto, la seconda o la terza, comprensiva ad anni alterni del ferragosto. Per l'anno 2025, starà con il padre la prima settimana di luglio Per_1
e la prima settimana di agosto. Durante il periodo estivo, il tempo di permanenza ordinario rimarrà sospeso, sa a favore dela madre che del padre. La minore trascorrerà la vigilia di
Natale con un genitore e il giorno di Natale con l'altro, alternandosi l'anno successivo. Stesso criterio sarà applicato per il Capodanno e per Pasqua. Per le ulteriori festività civili e religiose varrà il criterio dell'alternanza annuale. I genitori trascorreranno il loro compleanno con la figlia, a prescindere dai giorni di visita. Il compleanno della figlia sarà festeggiato insieme a entrambi i genitori;
solo in caso di mancato accordo, festeggerà a pranzo con il padre Per_1
e a cena con la madre, alternandosi l'anno successivo. I genitori confermano la delega alla nonna, , e alla zia paterna , e al nonno materno CP_2 Persona_2 Persona_3
, per prelevare all'orario di uscita da scuola. La minore dormirà con il padre
[...] Per_1
al momento in cui l'abitazione di quest'ultimo sarà completata e sempre tramite accordo e con l'adesione della bambina. 5) In caso di missione del padre all'estero, il diritto di visita sarà esercitato con videochiamate e con la permanenza della minore negli stessi orari di vista del padre con la nonna paterna. In caso di preferenza, il padre potrà compensare i giorni nei quali non potrà esercitare la visita con altri giorni da concordare con la madre al suo rientro. La nonna paterna, in caso di missione all'estero del padre, potrà tenere con sé la nipote,
una volta al mese, in una giornata di domenica da concordare con la madre. 6) A Per_1
titolo di mantenimento della figlia minore, il padre corrisponderà alla madre domiciliataria, sul conto corrente alla stessa intestato Iban [...], la somma di €
300,00, entro giorno 5 di ogni mese, rivalutata annualmente secondo gli indici Istat. Le spese straordinarie della figlia, da indentificarsi secondo le Linee Guida del CNF (all.2), saranno sostenute al 50% da entrambi i genitori, come per legge. L'assegno unico sarà percepito per intero dalla madre. 6) Le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti e di non avere altro a che pretendere reciprocamente”.
All'udienza del 09/07/2025 i coniugi, con note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza in presenza, rinunciavano alla comparizione, dichiaravano di insistere nella domanda congiunta e di non volersi riconciliare e la causa veniva assunta in decisione.
Il Pubblico Ministero, cui venivano trasmessi gli atti, concludeva come in atti.
Il collegio deve prendere atto degli accordi intercorsi tra i coniugi ai sensi dell'art. 473 bis.51 comma IV c.p.c.
Le condizioni della separazione consensuale, così come stabilite nell'accordo sottoscritto dalle parti, non sono in contrasto con norme imperative di legge né ledono gli interessi patrimoniali e morali della prole.
Deve procedersi, pertanto, alla chiesta omologazione della separazione consensuale.
P.Q.M.
Il Tribunale, 1° sezione civile, pronunciando sulla domanda proposta con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo ufficio giudiziario in data 09/12/2024, provvede come segue:
Omologa la separazione personale consensuale dei coniugi nato a [...] il [...], e Parte_1 [...]
, nata a [...] il [...], alle condizioni stabilite nell'accordo CP_1
sottoscritto dalle parti stesse e trascritto in parte motiva;
ordina all'Ufficiale dello stato civile del comune di MESSINA di procedere all'annotazione del presente provvedimento a margine all'atto di matrimonio celebrato il 12/05/2018, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 31, parte II, serie A.
Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio della 1° sez. civile, lì 10/07/2025.
La Presidente
(dott. Olga Tarzia)
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Claudia Lo Giudice, funzionario giudiziario addetto all'ufficio per il processo presso la I Sezione Civile del Tribunale di Messina.
IN NOME DEL POPOLOITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott.ssa Olga Tarzia Presidente est. dott.ssa Simona Monforte Giudice dott.ssa Maria Militello Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 4066 del Registro Generale Volontaria Giurisdizione 2024
TRA
nato a [...] il [...], C.F.: Parte_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. DE RANGO ENZA, come da C.F._1
procura in atti,
E
, nata a [...] il [...], C.F.: Controparte_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. MAGAUDDA PAOLA DORA, C.F._2
come da procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Separazione consensuale.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo Tribunale in data
09/12/2024, i coniugi nato a [...] il [...], e Parte_1
, nata a [...] il [...], premesso: Controparte_1
- di avere contratto matrimonio nel Comune di Messina il 12/05/2018, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 31, parte II, serie A;
- che dall'unione era nata, il 22 ottobre 2018, la figlia Per_1 - che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile;
Tutto ciò premesso, chiedevano congiuntamente che venisse pronunciata sentenza di separazione alle seguenti condizioni:
“1) Le parti vivranno separate con reciproco rispetto, comunicandosi l'un l'altro cambi di residenza vista la presenza della figlia minore. 2) La figlia minore sarà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, con domiciliazione presso la madre. 3) In conseguenza, la casa coniugale, di proprietà della signora resterà assegnata alla CP_1
stessa, con tutti gli arredi e corredi ivi presenti;
4) La minore resterà con il padre secondo accordo tra i genitori, salvo, in caso di mancato accordo, l'applicazione delle seguenti regole: due pomeriggi lunedì e mercoledì, dall'uscita di scuola in inverno e dalle 16,30 in estate alle
20,00, e a week end alternati, dal sabato all'uscita della scuola o alle 13,00 sino alla domenica sera alle 20,00. Nelle vacanze estive, trascorrerà con il padre il tempo previsto Per_1
secondo accordi. In caso di mancato accordo, la minore starà con il padre una settimana consecutiva a luglio, la prima, e una ad agosto, la seconda o la terza, comprensiva ad anni alterni del ferragosto. Per l'anno 2025, starà con il padre la prima settimana di luglio Per_1
e la prima settimana di agosto. Durante il periodo estivo, il tempo di permanenza ordinario rimarrà sospeso, sa a favore dela madre che del padre. La minore trascorrerà la vigilia di
Natale con un genitore e il giorno di Natale con l'altro, alternandosi l'anno successivo. Stesso criterio sarà applicato per il Capodanno e per Pasqua. Per le ulteriori festività civili e religiose varrà il criterio dell'alternanza annuale. I genitori trascorreranno il loro compleanno con la figlia, a prescindere dai giorni di visita. Il compleanno della figlia sarà festeggiato insieme a entrambi i genitori;
solo in caso di mancato accordo, festeggerà a pranzo con il padre Per_1
e a cena con la madre, alternandosi l'anno successivo. I genitori confermano la delega alla nonna, , e alla zia paterna , e al nonno materno CP_2 Persona_2 Persona_3
, per prelevare all'orario di uscita da scuola. La minore dormirà con il padre
[...] Per_1
al momento in cui l'abitazione di quest'ultimo sarà completata e sempre tramite accordo e con l'adesione della bambina. 5) In caso di missione del padre all'estero, il diritto di visita sarà esercitato con videochiamate e con la permanenza della minore negli stessi orari di vista del padre con la nonna paterna. In caso di preferenza, il padre potrà compensare i giorni nei quali non potrà esercitare la visita con altri giorni da concordare con la madre al suo rientro. La nonna paterna, in caso di missione all'estero del padre, potrà tenere con sé la nipote,
una volta al mese, in una giornata di domenica da concordare con la madre. 6) A Per_1
titolo di mantenimento della figlia minore, il padre corrisponderà alla madre domiciliataria, sul conto corrente alla stessa intestato Iban [...], la somma di €
300,00, entro giorno 5 di ogni mese, rivalutata annualmente secondo gli indici Istat. Le spese straordinarie della figlia, da indentificarsi secondo le Linee Guida del CNF (all.2), saranno sostenute al 50% da entrambi i genitori, come per legge. L'assegno unico sarà percepito per intero dalla madre. 6) Le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti e di non avere altro a che pretendere reciprocamente”.
All'udienza del 09/07/2025 i coniugi, con note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza in presenza, rinunciavano alla comparizione, dichiaravano di insistere nella domanda congiunta e di non volersi riconciliare e la causa veniva assunta in decisione.
Il Pubblico Ministero, cui venivano trasmessi gli atti, concludeva come in atti.
Il collegio deve prendere atto degli accordi intercorsi tra i coniugi ai sensi dell'art. 473 bis.51 comma IV c.p.c.
Le condizioni della separazione consensuale, così come stabilite nell'accordo sottoscritto dalle parti, non sono in contrasto con norme imperative di legge né ledono gli interessi patrimoniali e morali della prole.
Deve procedersi, pertanto, alla chiesta omologazione della separazione consensuale.
P.Q.M.
Il Tribunale, 1° sezione civile, pronunciando sulla domanda proposta con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo ufficio giudiziario in data 09/12/2024, provvede come segue:
Omologa la separazione personale consensuale dei coniugi nato a [...] il [...], e Parte_1 [...]
, nata a [...] il [...], alle condizioni stabilite nell'accordo CP_1
sottoscritto dalle parti stesse e trascritto in parte motiva;
ordina all'Ufficiale dello stato civile del comune di MESSINA di procedere all'annotazione del presente provvedimento a margine all'atto di matrimonio celebrato il 12/05/2018, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 31, parte II, serie A.
Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio della 1° sez. civile, lì 10/07/2025.
La Presidente
(dott. Olga Tarzia)
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Claudia Lo Giudice, funzionario giudiziario addetto all'ufficio per il processo presso la I Sezione Civile del Tribunale di Messina.