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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 20/03/2025, n. 650 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 650 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Antonella Guerra Presidente dott. Massimo Vaccari Giudice dott. Claudia Dal Martello Giudice rel/est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5862/2024 avente ad oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili promossa da:
), con il patrocinio delle Avv.te Parte_1 C.F._1
MORELLI MARTINA e RENATA BORRIELLO elettivamente domiciliato presso il loro studio in Villafranca di Verona (VR), Via Quadrato, 90
RICORRENTE contro
) Controparte_1 C.F._2
CONVENUTA CONTUMACE con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della
Repubblica.
All'udienza di prima comparizione le parti hanno precisato le conformi conclusioni per la pronuncia di divorzio.
Conclusioni del PM: “Nulla si oppone”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
pagina 1 di 3 DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE EX ART 132 CPC
Con ricorso ha chiesto la dichiarazione di cessazione Parte_1
degli effetti civili del matrimonio contratto con , formulando Controparte_1
ulteriori domande.
Parte convenuta non si è costituita in giudizio, nonostante la regolare notificazione del ricorso introduttivo.
All'udienza di prima comparizione il ricorrente ha chiesto la pronuncia immediata sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio e ha precisato le conclusioni in tal senso.
Nell'occasione, comparsa personalmente, la convenuta ha dichiarato di non avere intenzione di nominare un difensore, né di voler ricorrere al patrocinio a spese dello Stato-
Ha peraltro confermato che dalla separazione non è più ripresa la convivenza con il ricorrente.
Osserva il Collegio che sussistono i presupposti di cui agli artt. 3 e 4 della legge n.
898/70 per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra le parti e regolarmente trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio del
Comune di Verona (v. allegato del fascicolo di parte ricorrente), atteso che, come risulta dagli atti di causa, la sentenza di separazione del 15.12.2023 è passata in giudicato (v. allegato in atti) e dalla data di comparizione davanti al Presidente del Tribunale nel corso di tale giudizio all'introduzione del presente giudizio sono decorsi i termini di legge, le parti vivono separate, senza che tale condizione si sia mai interrotta e che, come allegato dalle parti e ricavabile dalla condotta delle stesse, è definitivamente venuta meno la comunione materiale e spirituale di vita delle stesse.
Quindi, ai sensi dell'art. 4 comma 12 della legge n. 898/70, può essere pronunciata sentenza non definitiva con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Con contestuale ordinanza la causa deve essere rimessa sul ruolo istruttorio per l'ulteriore trattazione in merito alle altre domande delle parti, che hanno chiesto l'assegnazione dei termini ex art. 183 co. 6 c.p.c.
La decisione sulle spese di lite va riservata alla sentenza definitiva del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così dispone:
pagina 2 di 3 1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, celebrato in Verona il 22/06/2019 tra e Parte_1 CP_1
, regolarmente trascritto nei registri di stato civile del Comune di
[...]
Verona al nr 122, parte II, serie A, Anno 2019;
2) dispone la trasmissione a cura della Cancelleria di copia autentica della presente sentenza, una volta passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del Comune di Verona perché proceda alle annotazioni ed alle ulteriori incombenze di cui al
DPR n. 396/00;
3) rimette la causa sul ruolo istruttorio come da separata ordinanza;
4) spese al definitivo.
Così deciso, in Verona, nella Camera di Consiglio del 18 marzo 2025.
La Giudice est. La Presidente
Claudia Dal Martello Antonella Guerra
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Antonella Guerra Presidente dott. Massimo Vaccari Giudice dott. Claudia Dal Martello Giudice rel/est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5862/2024 avente ad oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili promossa da:
), con il patrocinio delle Avv.te Parte_1 C.F._1
MORELLI MARTINA e RENATA BORRIELLO elettivamente domiciliato presso il loro studio in Villafranca di Verona (VR), Via Quadrato, 90
RICORRENTE contro
) Controparte_1 C.F._2
CONVENUTA CONTUMACE con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della
Repubblica.
All'udienza di prima comparizione le parti hanno precisato le conformi conclusioni per la pronuncia di divorzio.
Conclusioni del PM: “Nulla si oppone”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
pagina 1 di 3 DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE EX ART 132 CPC
Con ricorso ha chiesto la dichiarazione di cessazione Parte_1
degli effetti civili del matrimonio contratto con , formulando Controparte_1
ulteriori domande.
Parte convenuta non si è costituita in giudizio, nonostante la regolare notificazione del ricorso introduttivo.
All'udienza di prima comparizione il ricorrente ha chiesto la pronuncia immediata sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio e ha precisato le conclusioni in tal senso.
Nell'occasione, comparsa personalmente, la convenuta ha dichiarato di non avere intenzione di nominare un difensore, né di voler ricorrere al patrocinio a spese dello Stato-
Ha peraltro confermato che dalla separazione non è più ripresa la convivenza con il ricorrente.
Osserva il Collegio che sussistono i presupposti di cui agli artt. 3 e 4 della legge n.
898/70 per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra le parti e regolarmente trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio del
Comune di Verona (v. allegato del fascicolo di parte ricorrente), atteso che, come risulta dagli atti di causa, la sentenza di separazione del 15.12.2023 è passata in giudicato (v. allegato in atti) e dalla data di comparizione davanti al Presidente del Tribunale nel corso di tale giudizio all'introduzione del presente giudizio sono decorsi i termini di legge, le parti vivono separate, senza che tale condizione si sia mai interrotta e che, come allegato dalle parti e ricavabile dalla condotta delle stesse, è definitivamente venuta meno la comunione materiale e spirituale di vita delle stesse.
Quindi, ai sensi dell'art. 4 comma 12 della legge n. 898/70, può essere pronunciata sentenza non definitiva con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Con contestuale ordinanza la causa deve essere rimessa sul ruolo istruttorio per l'ulteriore trattazione in merito alle altre domande delle parti, che hanno chiesto l'assegnazione dei termini ex art. 183 co. 6 c.p.c.
La decisione sulle spese di lite va riservata alla sentenza definitiva del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così dispone:
pagina 2 di 3 1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, celebrato in Verona il 22/06/2019 tra e Parte_1 CP_1
, regolarmente trascritto nei registri di stato civile del Comune di
[...]
Verona al nr 122, parte II, serie A, Anno 2019;
2) dispone la trasmissione a cura della Cancelleria di copia autentica della presente sentenza, una volta passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del Comune di Verona perché proceda alle annotazioni ed alle ulteriori incombenze di cui al
DPR n. 396/00;
3) rimette la causa sul ruolo istruttorio come da separata ordinanza;
4) spese al definitivo.
Così deciso, in Verona, nella Camera di Consiglio del 18 marzo 2025.
La Giudice est. La Presidente
Claudia Dal Martello Antonella Guerra
pagina 3 di 3