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Sentenza 21 dicembre 2025
Sentenza 21 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 21/12/2025, n. 780 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 780 |
| Data del deposito : | 21 dicembre 2025 |
Testo completo
V.G. n. 2698/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n.2698/2025 V.G. avente ad oggetto: separazione personale dei coniugi posta in decisione all'esito dell'udienza camerale del 10/11/2025; promossa congiuntamente da:
(C.F. ), nata a [...] il [...] ed ivi Parte_1 C.F._1
residente in [...], elettivamente domiciliata in Siracusa, Via Necropoli Grotticelle n.26, presso lo studio dell'avv. Angela Zocco, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
e
(C.F. ), nato a [...] il [...] ed ivi Parte_2 C.F._2
residente in [...], elettivamente domiciliato in Siracusa, Via Necropoli Grotticelle
n.26, presso lo studio dell'avv. Angela Zocco, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrenti
IN FATTO
I coniugi sopra indicati hanno esposto in premessa:
- di aver contratto matrimonio, celebrato con rito concordatario, in Siracusa, il giorno 09/07/2004
(Atto n. 208, Parte II, Serie A, Anno 2004);
- che dalla loro unione è nato il figlio (a Siracusa, il 30/10/2007), ad oggi maggiorenne ed Per_1
economicamente non autosufficiente. Tutto ciò premesso, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. depositato in data 24/09/2025, le parti hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni ivi indicate, da intendersi integralmente riportate.
Comparse all'udienza del 10/11/2025, le parti hanno ribadito la volontà di non riconciliarsi e hanno insistito sulla chiesta declaratoria alle condizioni di cui al ricorso congiunto come meglio precisate in seno al verbale di udienza redatto in pari data.
Il Presidente, dato atto, ha rimesso la causa al collegio per la decisione.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
IN DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative al figlio maggiorenne ma non ancora economicamente indipendente, non sono in contrasto con gli interessi dei medesimi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi, pertanto, può essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti al figlio maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, nonché ai rapporti economici e personali tra le parti.
Visto l'art. 473 bis 51 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, sulla causa in epigrafe,
1. omologa la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
, i quali hanno contratto matrimonio, celebrato con rito concordatario, in Siracusa, il Parte_2
giorno 09/07/2004 (Atto n. 208, Parte II, Serie A, Anno 2004), in conformità alle condizioni indicate in ricorso, come precisate all'udienza del 10 novembre 2025, che qui si intendono integralmente trascritte;
2. nulla sulle spese;
4. manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di SIRACUSA perché provveda alle annotazioni e ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Sezione Volontaria Giurisdizione del
Tribunale, il 17/12/2025.
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Veronica Milone
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n.2698/2025 V.G. avente ad oggetto: separazione personale dei coniugi posta in decisione all'esito dell'udienza camerale del 10/11/2025; promossa congiuntamente da:
(C.F. ), nata a [...] il [...] ed ivi Parte_1 C.F._1
residente in [...], elettivamente domiciliata in Siracusa, Via Necropoli Grotticelle n.26, presso lo studio dell'avv. Angela Zocco, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
e
(C.F. ), nato a [...] il [...] ed ivi Parte_2 C.F._2
residente in [...], elettivamente domiciliato in Siracusa, Via Necropoli Grotticelle
n.26, presso lo studio dell'avv. Angela Zocco, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrenti
IN FATTO
I coniugi sopra indicati hanno esposto in premessa:
- di aver contratto matrimonio, celebrato con rito concordatario, in Siracusa, il giorno 09/07/2004
(Atto n. 208, Parte II, Serie A, Anno 2004);
- che dalla loro unione è nato il figlio (a Siracusa, il 30/10/2007), ad oggi maggiorenne ed Per_1
economicamente non autosufficiente. Tutto ciò premesso, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. depositato in data 24/09/2025, le parti hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni ivi indicate, da intendersi integralmente riportate.
Comparse all'udienza del 10/11/2025, le parti hanno ribadito la volontà di non riconciliarsi e hanno insistito sulla chiesta declaratoria alle condizioni di cui al ricorso congiunto come meglio precisate in seno al verbale di udienza redatto in pari data.
Il Presidente, dato atto, ha rimesso la causa al collegio per la decisione.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
IN DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative al figlio maggiorenne ma non ancora economicamente indipendente, non sono in contrasto con gli interessi dei medesimi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi, pertanto, può essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti al figlio maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, nonché ai rapporti economici e personali tra le parti.
Visto l'art. 473 bis 51 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, sulla causa in epigrafe,
1. omologa la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
, i quali hanno contratto matrimonio, celebrato con rito concordatario, in Siracusa, il Parte_2
giorno 09/07/2004 (Atto n. 208, Parte II, Serie A, Anno 2004), in conformità alle condizioni indicate in ricorso, come precisate all'udienza del 10 novembre 2025, che qui si intendono integralmente trascritte;
2. nulla sulle spese;
4. manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di SIRACUSA perché provveda alle annotazioni e ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Sezione Volontaria Giurisdizione del
Tribunale, il 17/12/2025.
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Veronica Milone