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Sentenza 23 aprile 2025
Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 23/04/2025, n. 231 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 231 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
N. 63/2018 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAGONEGRO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Lagonegro, Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dott.
Giuseppe Izzo, ha pronunziato la seguente:
SENTENZA nella causa avente n. 63/2018 R.G. pendente
TRA
(C.F. ) in qualità di titolare della Ditta Individuale Parte_1 C.F._1
"Lido Tarzan Beach" (P. IVA: ), rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. P.IVA_1
Anna Laino ed elettivamente domiciliato in Maratea (PZ) alla Via Pietra del Sole n. 14;
PARTE ATTRICE
E
(GIÀ in persona del l.r.p.t. (P.IVA: Controparte_1 Controparte_2
), rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli Avv.ti Roberto Tanzariello e P.IVA_2
Francesco Altieri ed elettivamente domiciliata in Rivello (PZ) alla Via S. Maria n. 50.
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: risarcimento danni
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, evocava in giudizio la società Parte_1 [...]
chiedendo all'intestato Tribunale di accogliere le seguenti conclusioni: “*accertare e Controparte_3
dichiarare che l'evento dannoso occorso il giorno 12.08.2016 si è verificato per l'esclusiva responsabilità della ex art. 2050 c.c., in subordine ex art. 2043 e 1218 c.c.; Controparte_1
*Accertare e dichiarare che l'evento de quo ha cagionato ingiusti danni al sig. , Parte_1
quale titolare del Lido Tarzan Beach, a causa degli sbalzi di tensione provocati nei tentativi di
pagina 1 di 10 riparazione del guasto nonché a causa del prolungato distacco di erogazione di energia elettrica a servizio della struttura, come dettagliatamente indicati in narrativa e idoneamente documentati;
*accertare e dichiarare che a seguito dell'evento dannoso il sig. ha subito danni Parte_1 patrimoniali (alle attrezzature, alle derrate alimentari, per l'annullamento della festa di compleanno con n. 60 prenotati, per la restituzione del doppio della caparra per annullamento contratto di banqueting, per i mancati guadagni del giorno 12.08.2016 e dei giorni immediatamente successivi) che complessivamente si quantificano in € 18.089,98 oltre al danno all'immagine quantificato in €
2.500,00, ovvero in quella diversa somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, anche da liquidarsi in via equitativa;
*per l'effetto, condannare la società convenuta, in persona del legale
Rappresentante p.t., al pagamento della complessiva somma di € 20.589,98 o della diversa maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dall'evento al soddisfo;
*Condannare la convenuta al pagamento delle spese e competenze di lite, oltre rimb. Forf. al 15% ed accessori, come per legge, da attribuirsi alla scrivente procuratrice antistataria.”
In punto di fatto, il premetteva di essere titolare di un'attività di ristorazione, bar e Parte_1 stabilimento balneare, denominata “Lido Tarzan beach”, sita in Maratea alla località Marina, spiaggia di S. Teresa, inaugurata il 10.07.2016 ed alla quale veniva regolarmente erogata fornitura di energia elettrica da Enel Energia, cod. cliente 779 283 268, codice POD IT001E80839006, con potenza fornita di 16,5 KW.
Esponeva che, cessata improvvisamente l'erogazione di energia elettrica in data 12.08.2016, verso le ore 14:00 circa, in piena attività lavorativa ed affluenza turistica, contattava immediatamente il numero verde di segnalando il disservizio/guasto e che, dopo circa due ore, giungeva sui Controparte_2
luoghi una squadra di pronto intervento del Nucleo di Lauria che, dopo vari controlli e tentativi, ridava tensione riferendo di aver risolto il problema.
Rappresentava che, tuttavia, il problema persisteva e che, anzi, a seguito degli innumerevoli tentativi e delle varie manovre eseguite sulla rete dagli operatori intervenuti, si determinavano sbalzi di tensione che arrecavano ingenti danni all'impianto e ai sistemi elettrici delle attrezzature e delle macchine presenti nello stabilimento, di recentissima costruzione ed installazione.
Soggiungeva che il guasto veniva risolto dagli operatori con erogazione di energia soltanto in CP_2
serata, intorno alle ore 21:00, dopo 7 ore di assenza totale di fornitura.
Lamentava di aver subito, a causa degli sbalzi di tensione, ingenti danni agli impianti ed alle attrezzature dello stabilimento, elencandoli analiticamente unitamente ai costi sostenuti per le riparazioni e precisando che, soltanto dopo svariati giorni, era stato possibile riprendere il normale svolgimento dell'attività, gravemente lesa nel periodo di maggior affluenza turistica;
nonché ingenti pagina 2 di 10 danni irreversibili alle derrate alimentari presenti, tutte deteriorate a causa delle numerose ore di distacco della fornitura e delle torride temperature estive intorno ai 38°C e subito rifornite, ed anche alle derrate alimentari acquistate nei giorni precedenti per la festa di compleanno organizzata per la serata del 12.08.2016 per n. 60 coperti, riportando le relative fatture di acquisto e deducendo anche un ingente mancato guadagno a causa dell'annullamento dell'evento, della restituzione del doppio della caparra ricevuta (ossia di € 2.400) al sig. con cui era stato stipulato il contratto di Controparte_4
banqueting del 28.3.2016 e, più in generale, per la drastica riduzione degli incassi (€ 2.638,84).
Lamentava altresì un danno all'immagine e quantificava tutti i danni subiti nella complessiva somma di
€ 20.589,98.
In punto di diritto, deduceva la piena ed esclusiva responsabilità ex art. 2050 c.c. della società convenuta, quale gestore della rete elettrica tenuto, nell'esercizio di attività pericolosa, anche alla sicurezza nell'erogazione dell'energia e, in subordine, ex artt. 2043 e 1218 c.c. e concludeva rassegnando le suesposte conclusioni.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 04.04.2018, si costituiva in giudizio la convenuta evidenziando che, al fine di individuare le cause degli sbalzi di tensione Controparte_1 segnalati dall'attore, di difficile individuazione, i propri tecnici provvedevano a smontare, oltre al gruppo di misura, anche la basetta di supporto del contatore, il cui cattivo funzionamento poteva aver comportato degli sbalzi di tensione e, poi, a sostituirla.
Non escludeva che si fosse verificata una sovratensione, né che essa potesse aver arrecato danni alle apparecchiature elettriche collegate alla rete e chiariva, pertanto, di essersi adoperata per una definizione bonaria della vicenda offrendo, quale giusto ristoro all'attore, la somma di € 5.433,66, tenuto conto del degrado d'uso degli apparecchi danneggiati.
Ribadiva tale proposta e contestava la quantificazione dei danni operata dall'attore, ritenendola incongrua o comunque sproporzionata e disancorata dai fatti.
In particolare, eccepiva l'erronea inclusione dell'IVA negli importi rivendicati, non rappresentando per l'attore, quale operatore commerciale, un danno ma una partita di giro, portata in detrazione e come tale recuperata ed evidenziava la necessità di provare il nesso causale tra gli sbalzi di tensione e i danni elettrici effettivamente subiti dagli apparecchi poi riparati;
di tenere conto del degrado d'uso dei componenti sostituiti, installati nuovi e coperti da garanzia;
nonché di defalcare per tutti i pezzi danneggiati e sostituiti il valore corrispondente al degrado per lo stato di usura delle apparecchiature, con decurtazione pari ad almeno il 30% sugli importi indicati in fattura e al netto dell'IVA.
Evidenziava la necessità di provare l'inutilizzabilità delle derrate alimentari asseritamente danneggiate,
e in particolare di quelle altamente deperibili acquistate prima del disservizio, nonché la sua pagina 3 di 10 derivazione causale rispetto ai danni agli apparati elettrici ed, inoltre, riteneva la richiesta delle spese sostenute per la festa di compleanno incompatibile con quella di rimborso dell'intero corrispettivo pattuito (pari ad € 3.600,00), osservando che in questo modo le spese di acquisto merce per l'evento vengono richieste due volte, quali spese vive sostenute per approntare le portate e quale quota parte del prezzo concordato, il quale copre e comprende anche tali spese.
Sottolineava la necessità di provare l'effettivo rimborso del doppio della caparra e contestava in ogni caso la relativa richiesta, osservando che la somma di € 1.200,00, ricevuta a titolo di acconto, era già compresa nel corrispettivo concordato di € 3.600,00.
Eccepiva, infine, la genericità ed indeterminatezza del danno da perdita di incassi e del danno all'immagine e concludeva chiedendo di “1) rigettare le domande attoree perché nei limiti innanzi specificati, nulle, inammissibili, improcedibili, indimostrate, oltre che infondate in fatto e diritto, 2) condannare l'attore alla rifusione delle spese e competenze di lite.”
Concessi i termini per il deposito delle memorie di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., con la prima memoria, depositata in data 07.05.2018, l'attore precisava il quantum richiesto, limitandolo alla complessiva somma di € 16.516,73, così determinata: “- Per costi riparazione attrezzature, senza Iva =
€ 5.459,11; - Per costi per derrate alimentari, senza Iva = € 2.700,86; - Per annullamento contratto banqueting (€ 3.600,00 – Iva) = € 2.950,82; - Danno per restituzione del doppio della caparra ricevuta
(€ 2.400,00 - € 1.200,00) = € 1.200,00; - Detratto importo per merce acquistata anche per evento del
12 agosto pari a - € 932,90; - Per mancati guadagni = € 2.638,84; - Per danno all'immagine = €
2.500,00 “, ovvero alla diversa somma maggiore o minore che risulterà in corso di giudizio e che sarà ritenuta congrua e di giustizia.
La causa veniva istruita mediante l'espletamento della prova orale e successivamente rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Concessi i termini per il deposito delle comparse conclusionali ed eventuali memorie di replica, la causa viene decisa nei seguenti termini.
La domanda è parzialmente fondata e va, pertanto, accolta per le ragioni e nei limiti di seguito esposti.
[... Oggetto della presente controversia è l'accertamento della responsabilità della convenuta per i danni (patrimoniali e non patrimoniali) asseritamente subiti dall'attore, quale Controparte_3
titolare del bar-ristorante-stabilimento balneare “Lido Tarzan beach”, in conseguenza del guasto sulla rete elettrica e degli sbalzi di tensione verificatisi il 12.08.2016.
In particolare, l'attore ha dedotto, in via principale, una responsabilità da esercizio di attività pericolosa ai sensi dell'art. 2050 c.c. e, in via subordinata, ai sensi degli artt. 2043 c.c. o 1218 c.c.
pagina 4 di 10 In punto di diritto, giova precisare che, per consolidata giurisprudenza, la produzione e distribuzione di energia elettrica costituisce attività pericolosa, sia in relazione ai rischi ai quali espone, sia in relazione a quelli implicati dalla materia trattata, a prescindere quindi dalla circostanza che si tratti di rischi da contatto o di guasti alla distribuzione (cfr. Cass. n. 32498/2019; Cass. n. 3935/1995; Cass. n.
537/1982).
La giurisprudenza di legittimità ha delineato i presupposti della responsabilità della società erogatrice di energia elettrica nel caso in cui si verifichino interruzioni di fornitura oppure sbalzi di frequenza o di tensione, precisando che si tratta di responsabilità discendente dall'esercizio di un'attività pericolosa, superabile solo offrendo la prova liberatoria indicata dall'art. 2050 c.c., ossia l'aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno (cfr. Cass. n. 11193/2007).
Come noto, la responsabilità ex art. 2050 c.c., che si configura come responsabilità oggettiva, prescinde dall'accertamento della colpa dell'autore del danno, fondandosi su una presunzione, e ne esclude la responsabilità laddove l'esercente l'attività pericolosa provi che l'evento dannoso non si sarebbe potuto evitare mediante l'adozione delle misure di prevenzione che le leggi dell'arte o la comune diligenza impongono e che il danno sarebbe stato determinato dal verificarsi di un evento accidentale estraneo alla sua sfera di controllo e di organizzazione, non rilevando la semplice prova dell'imprevedibilità del danno (cfr. Cass. n. 4590/2020; Cass. n. 16637/2017; Cass. n. 3022/2001).
In particolare, è stato precisato che gli eventi dannosi dovuti ad un aumento della tensione elettrica, al di fuori dei fenomeni di sovratensione causati da scariche elettriche atmosferiche, comportano la responsabilità dell'ente erogatore, se questi non dimostra di aver adottato tutte le misure tecniche preventive, idonee ad evitare il danno. A tal fine, le linee della tensione elettrica non devono soltanto essere oggetto di regolare manutenzione, ma risultare altresì, in concreto, protette da meccanismi idonei ed adeguati al caso concreto che garantiscano l'assenza di sovratensioni.
Grava, invece, sul danneggiato la prova del danno e della sussistenza dello specifico fattore eziologico idoneo a determinarlo, prova che non può ritenersi in re ipsa e non può dirsi coincidente con l'evento, poiché il danno ristorabile deve essere una conseguenza dell'evento stesso e deve essere quantificato.
Ai fini di mera completezza, vale poi osservare che la giurisprudenza di legittimità e di merito ha in più occasioni precisato che, nell'ambito del rapporto contrattuale scaturente da un negozio di somministrazione continuata di energia elettrica, incombe sull'ente erogatore, convenuto per il risarcimento del danno e tenuto all'esecuzione della propria prestazione secondo buona fede, l'onere di provare che l'interruzione dell'erogazione energetica lamentata dal somministrato sia dipesa da una delle cause più comuni di esonero della responsabilità, quali forza maggiore, lavori di manutenzione, esigenze di servizio o eventi accidentali, e più in generale, ai sensi dell'art. 1218 c.c., che pagina 5 di 10 l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile (cfr. con particolare riferimento alla responsabilità contrattuale gravante sulla società che somministra l'energia elettrica, Cass. n. 25731/2015; Cass. n. 5144/1997; Cass. n.
9312/1993; nell'ambito della giurisprudenza di merito, Corte appello Messina n. 726/2022; Tribunale di Paola n. 341/2018; Tribunale di Arezzo n. 653/2017).
Ciò premesso, nel caso di specie, all'esito dell'istruttoria espletata è emerso che il 12.08.2016, verso le ore 14:00 circa, dopo vari sbalzi di tensione, si verificava un'interruzione di energia elettrica presso il
“Lido Tarzan beach” e che, su segnalazione dell'attore, i tecnici della società convenuta, intervenuti all'incirca dopo un'ora, riscontravano difficoltà nell'individuarne la causa e provvedevano da ultimo a sostituire il neutro del contatore che risultava ossidato, così risolvendo il guasto. È altresì emerso che durante il suddetto intervento, protrattosi fino alle ore 21:00 circa, si verificavano interruzioni di corrente che causavano il danneggiamento delle apparecchiature presenti, le quali venivano poi riparate nei giorni successivi.
Sul punto, il teste , escusso all'udienza del 24.02.2020, cameriere in Testimone_1 servizio la sera del 12.02.2018 presso il lido in questione, ha dichiarato quanto segue: “l'interruzione è durata circa dalle 14 alle 21. Appena si è verificato il fatto abbiamo contattato per prima cosa il proprietario del lido e lui dopo ha chiamato l' che circa dopo un'ora ha mandato dei tecnici sul CP_2
posto, sono stati sul posto tantissimo tempo a tentare di riparare il guasto, ma fino alle 21 la corrente non è tornata. …Subito dopo che è tornata la corrente ho notato delle anomalie sugli elettrodomestici presenti nel ristorante, non funzionavano bene, il frigo non arrivava alla temperatura stabilita, il forno non funzionava correttamente, la cappa non aspirava, anche l'affettatrice appena si metteva la spina non partiva. Credo ci siano stati degli sbalzi che hanno alterato il funzionamento degli elettrodomestici. Prima tutto funzionava alla perfezione anche perché era tutto nuovissimo, il lido aveva aperto da circa una ventina di giorno. La sera del 12 agosto il locale doveva ospitare circa 60 persone per una festa di compleanno;
essendo molto grande era comunque aperto al pubblico. La sera del 12.8.2016 la festa non si è più fatta e abbiamo servito solo piatti freddi per gli altri che venivano. Il locale comunque non è mai stato chiuso;
l'attività non si è mai fermata del tutto, continuavamo sempre
a servire solo piatti freddi ed è venuta molta meno gente. Tutto ciò fino al 14 agosto compreso. In quei tre giorni sono venuti i tecnici a riparare i vari elettrodomestici. Confermo che gli alimenti freschi sono andati persi a causa delle temperature elevate del mese di agosto, mi riferisco per lo più agli alimenti congelati…”
Analogamente, il teste , escusso alla medesima udienza, ha riferito quanto segue: Testimone_2
“…con la mia ditta ho effettuato dei lavori presso il Tarzan Beach;
in particolare mi sono occupato
pagina 6 di 10 della realizzazione dell'impianto elettrico, anche attualmente continuo a prestare la mia opera presso questo stabilimento. Mi chiama di volta in volta il signor quando ha bisogno di me. …Sono
Parte_1 stato chiamato dal signor intorno alle 14 perché c'erano continue interruzioni di corrente
Parte_1 elettrica presso il suo stabilimento. L'interruzione è durata circa dalle 14 alle 22. Appena mi ha contattato il mi sono recato ed eravamo sul posto solo io e il;
resomi conto del
Parte_1 Parte_1 tipo di problema dissi al di contattare i tecnici dell' che sono arrivati circa dopo
Parte_1 CP_2 un'oretta che hanno tentato di riparare il guasto. Il guasto veniva risolto verso le 22. Dalle 14 alle 22 i tecnici intervenuti hanno ripetutamente attaccato e staccato la corrente e questo ha comportato dei malfunzionamenti agli elettrodomestici;
infatti dopo il loro intervento non funzionavano più bene, alcuni non funzionavano proprio come il forno e il produttore del ghiaccio.”
Il teste escusso all'udienza del 01.06.2021, dipendente della società Testimone_3 convenuta ha reso le seguenti dichiarazioni: “Siamo intervenuti in data 12 agosto 2016 a Maratea presso il Tarzan Beach poiché c'erano sbalzi di tensione poiché mancava il neutro che si trova sulla linea elettrica dell' Sono stato chiamato dalla centrale verso le 14.30 circa e posso confermare CP_2 che l'interruzione è durata sino alle 21.00 circa. La centrale aveva ricevuto in precedenza la segnalazione del guasto. Io faccio parte della nucleo di Lauria, e quando siamo Controparte_1
arrivati sul posto, abbiamo controllato tutta la linea aerea perché non era semplice individuare il guasto, abbiamo scalato parecchi sostegni, poi ho smontato il contatore e c'era il neutro ossidato che non faceva contatto, perciò c'erano gli sbalzi di tensione. Il contatore era …Nulla posso dire CP_2
perché non siamo tenuti ad entrare nei locali, ma solo a rispristinare la linea elettrica.”
Vale inoltre rilevare che l'interruzione elettrica risulta anche dalla bolletta in atti, relativa al CP_2
periodo luglio-agosto 2016, nel cui dettaglio letture/consumi si legge che, in data 12.08.2016, l'energia attiva e reattiva rilevata è pari a zero (cfr. pag. 2 dell'allegato n. 2 del fascicolo di parte attrice).
Pertanto, devono ritenersi dimostrati, in base a quanto innanzi illustrato, gli elementi necessari a configurare la responsabilità della convenuta ai sensi dell'art. 2050 c.c.
Ciò posto, osserva il Tribunale che la società convenuta non ha fornito – e prima ancora allegato – elementi sufficienti e idonei a superare la presunzione di responsabilità di cui all'art. 2050 c.c. e, dunque, la prova liberatoria su di essa incombente alla luce dei delineati principi.
Per vero, va rilevato che le circostanze di cui sopra, e segnatamente l'interruzione di energia e gli sbalzi di tensione elettrica e l'esistenza di un valido nesso di causalità tra questi e il danneggiamento delle apparecchiature installate presso lo stabilimento balneare in questione, non sono in contestazione tra le parti.
pagina 7 di 10 Si evidenzia infatti che i contrasti tra le parti riguardano l'entità dei danni subiti dall'attore e, quindi, la misura del risarcimento dovuto.
Quanto al primo profilo, in relazione ai danni alle apparecchiature assumono rilevanza, da una parte, le dichiarazioni dei testi e acquisite, rispettivamente, alle udienze del Testimone_4 Testimone_5
01.06.2021 e 22.06.2022, oltre a quelle dei testi e sopra riportate e, dall'altra, le fatture Tes_1 Tes_2 prodotte dall'attore attestanti i costi sostenuti per le riparazioni (cfr. all. nn. 4,5,6 del fascicolo di parte attrice).
In specie, il teste ha dapprima chiarito quanto segue: “Vendo attrezzature professionali e Tes_4
fornisco relativa assistenza tecnica. Sono fornitore di titolare della ditta Tarzan Parte_1
Beach.” e poi, confermando il relativo capo (n. 8) della memoria di parte attrice, ha così dichiarato:
“riconosco le fatture che mi vengono mostrate n. 1605001 e 1605002 del 31.08.2016; ho effettuato il ripristino del funzionamento delle attrezzature danneggiate come riportate in fattura.”
Analogamente, il teste ha reso le seguenti dichiarazioni: “Sono un frigorista ed ho effettuato Tes_5
prestazioni professionali per ad agosto 2016 ed anche in passato. Confermo la Parte_1
fattura n.70 del 16.08.2016 ed il suo contenuto che mi viene mostrata. Preciso che il banco frigo bibite sul quale sono intervenuto era nuovo e il motore si è bruciato insieme al termostato ed alla ventola in seguito ad un problema di corrente probabilmente causato da una fase in contatto con il neutro. Sono una ditta privata e nulla posso dire sulla garanzia del frigo.”
Dunque, comprovato il danno in esame, deve essere riconosciuto in favore dell'attore a tale titolo l'importo di € 5.459,11, tenuto conto delle spese sostenute, al netto dell'Iva, risultanti dalle fatture e dai documenti di trasporto in atti e quantificate nella memoria del 07.05.2018.
Inoltre, gli esiti dell'istruttoria espletata e in particolare le dichiarazioni del teste (cfr. Controparte_4 verbale d'udienza del 22.06.2022) hanno confermato che la festa di compleanno organizzata per la sera del 12.08.2016 è stata annullata a causa dell'assenza di energia elettrica e, in tale prospettiva, appaiono suscettibili di essere presi in considerazione il contratto di banqueting stipulato il 28.03.2016 con il sig.
contenente il preventivo per la cena in questione (€ 60,00 a persona, per 60 coperti, Controparte_4 per un totale di € 3.600 comprensivo di Iva) e la ricevuta del bonifico del 8.3.2017 di € 2.400,00 per restituzione del doppio della caparra (cfr. allegati nn. 17 e 18 del fascicolo di parte attrice). A tale titolo risulta quindi dovuto all'attore l'importo di € 4.150,82, tenuto conto dell'importo netto del compenso pattuito precisato dall'attore nella memoria del 07.05.2018).
A questo punto, deve osservarsi che l'attore ha allegato anche ulteriori voci di danno patrimoniale, nelle forme di danno alle derrate alimentari e per perdita di incassi, ed inoltre un danno all'immagine.
pagina 8 di 10 Orbene, ritiene il Tribunale che, alla luce del compendio probatorio raccolto, alcun risarcimento possa essere riconosciuto in ordine al pregiudizio asseritamente sofferto dall'attore per il deterioramento, la perdita o comunque l'inutilizzabilità delle derrate alimentari conservate “nei frigo danneggiati al momento dell'evento dannoso”; nonché per i mancati maggiori guadagni nel giorno dell'evento ed in quelli immediatamente successivi a causa dello “stallo della maggior parte delle attrezzature” e per la lesione all'immagine.
Quanto alle derrate alimentari, in disparte il pesce acquistato per la festa di compleanno il cui costo può ritenersi incluso nel compenso pattuito, vale osservare che l'attore ha fatto riferimento ai prodotti (nella specie, gelati) acquistati nei giorni immediatamente precedenti e successivi all'evento, ossia in data
10.08.2016 (cfr. all. n. 11), 11.08.2016 (cfr. all. n. 12) e 13.08.2016 (cfr. all. nn. 9-10). Tuttavia, alcun effettivo e concreto riscontro è stato fornito in ordine al fatto che, in conseguenza dell'interruzione dell'energia elettrica per cui è causa, siano andati a male o, comunque, siano divenuti inutilizzabili proprio i prodotti indicati nelle anzidette fatture e, considerato il periodo di massima affluenza turistica, per la loro intera quantità. Le dichiarazioni testimoniali rese al riguardo sono state, infatti, del tutto generiche ed imprecise, essendosi il (solo) teste limitato a riferire di aver constatato il Tes_1
deterioramento degli alimenti freschi e, per lo più, degli alimenti congelati, senza nulla specificare sia in ordine alla precisa tipologia ed alla quantità di tali prodotti, sia in merito alla circostanza che essi fossero esattamente quelli indicati nelle sopraindicate fatture e per l'intera quantità ivi riportata.
Parimenti privo di riscontro probatorio e, dunque, non suscettibile di liquidazione è il danno lamentato dall'attore per i mancati guadagni che, “atteso lo stallo della maggior parte delle attrezzature (in fermo-tecnico giacché in riparazione), sarebbero potuti essere di gran lunga maggiori”, non risultando a tal fine sufficienti i dati desumibili dal registro dei corrispettivi in atti (cfr. all. n. 19) e dalle generiche dichiarazioni circa una minore affluenza rese del teste Tes_1
Del tutto sfornito di allegazione e prova risulta anche il danno all'immagine asseritamente cagionato, nella prospettiva attorea, “all'attività svolta nella raffinata ed elegante location sul mare da poco inaugurata, che si è trovata costretta a disdire prenotazioni e a mandare via clienti giunti sul posto, con conseguente perdita di clientela, anche futura”.
In definitiva, la parte convenuta deve essere condannata al pagamento, in favore dell'attore, del complessivo importo di € 9.609,93, a cui vanno aggiunti gli interessi legali dalla domanda all'effettivo soddisfo e rivalutazione monetaria dalla data di pubblicazione della presente sentenza.
L'accoglimento solo parziale della domanda attorea giustifica la compensazione per ¼ delle spese di lite tra le parti;
per la restante parte, le spese di lite seguono la prevalente soccombenza di parte convenuta e sono liquidate come in dispositivo in applicazione dei parametri medi previsti dal D.M.
pagina 9 di 10 147/2022, tenuto conto del valore della controversia (compresa nello scaglione tra € 5.201,00 e €
26.000,00) e delle fasi svolte (studio, introduttiva, istruttoria e decisionale).
P.Q.M.
Il Tribunale di Lagonegro, Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del dott. Giuseppe
Izzo, definitivamente pronunciando sulla causa come in narrativa, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara la responsabilità ex art. 2050 c.c. della per l'evento dannoso Controparte_1 occorso in data 12.08.2016 e, per l'effetto,
- condanna la società convenuta, in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento, in favore di , della somma di € 9.609,93 per le causali di cui alla parte motiva, Parte_1 oltre interessi legali dalla domanda all'effettivo soddisfo e rivalutazione monetaria dalla data di pubblicazione della presente sentenza;
- condanna la prevalentemente soccombente in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t., a corrispondere a le spese di lite nella misura di 3/4, che Parte_1
liquida nella complessiva somma di € 3.807,75 per compensi professionali, nonché € 198,00 per spese vive, oltre rimborso forfettario, iva e cpa come per legge, con attribuzione all'avv. Anna
Laino, dichiaratosi antistatario. Compensa tra le parti il restante 1/4.
Così deciso in Lagonegro in data 23.04.2025
Il Giudice dott. Giuseppe Izzo
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAGONEGRO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Lagonegro, Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dott.
Giuseppe Izzo, ha pronunziato la seguente:
SENTENZA nella causa avente n. 63/2018 R.G. pendente
TRA
(C.F. ) in qualità di titolare della Ditta Individuale Parte_1 C.F._1
"Lido Tarzan Beach" (P. IVA: ), rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. P.IVA_1
Anna Laino ed elettivamente domiciliato in Maratea (PZ) alla Via Pietra del Sole n. 14;
PARTE ATTRICE
E
(GIÀ in persona del l.r.p.t. (P.IVA: Controparte_1 Controparte_2
), rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli Avv.ti Roberto Tanzariello e P.IVA_2
Francesco Altieri ed elettivamente domiciliata in Rivello (PZ) alla Via S. Maria n. 50.
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: risarcimento danni
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, evocava in giudizio la società Parte_1 [...]
chiedendo all'intestato Tribunale di accogliere le seguenti conclusioni: “*accertare e Controparte_3
dichiarare che l'evento dannoso occorso il giorno 12.08.2016 si è verificato per l'esclusiva responsabilità della ex art. 2050 c.c., in subordine ex art. 2043 e 1218 c.c.; Controparte_1
*Accertare e dichiarare che l'evento de quo ha cagionato ingiusti danni al sig. , Parte_1
quale titolare del Lido Tarzan Beach, a causa degli sbalzi di tensione provocati nei tentativi di
pagina 1 di 10 riparazione del guasto nonché a causa del prolungato distacco di erogazione di energia elettrica a servizio della struttura, come dettagliatamente indicati in narrativa e idoneamente documentati;
*accertare e dichiarare che a seguito dell'evento dannoso il sig. ha subito danni Parte_1 patrimoniali (alle attrezzature, alle derrate alimentari, per l'annullamento della festa di compleanno con n. 60 prenotati, per la restituzione del doppio della caparra per annullamento contratto di banqueting, per i mancati guadagni del giorno 12.08.2016 e dei giorni immediatamente successivi) che complessivamente si quantificano in € 18.089,98 oltre al danno all'immagine quantificato in €
2.500,00, ovvero in quella diversa somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, anche da liquidarsi in via equitativa;
*per l'effetto, condannare la società convenuta, in persona del legale
Rappresentante p.t., al pagamento della complessiva somma di € 20.589,98 o della diversa maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dall'evento al soddisfo;
*Condannare la convenuta al pagamento delle spese e competenze di lite, oltre rimb. Forf. al 15% ed accessori, come per legge, da attribuirsi alla scrivente procuratrice antistataria.”
In punto di fatto, il premetteva di essere titolare di un'attività di ristorazione, bar e Parte_1 stabilimento balneare, denominata “Lido Tarzan beach”, sita in Maratea alla località Marina, spiaggia di S. Teresa, inaugurata il 10.07.2016 ed alla quale veniva regolarmente erogata fornitura di energia elettrica da Enel Energia, cod. cliente 779 283 268, codice POD IT001E80839006, con potenza fornita di 16,5 KW.
Esponeva che, cessata improvvisamente l'erogazione di energia elettrica in data 12.08.2016, verso le ore 14:00 circa, in piena attività lavorativa ed affluenza turistica, contattava immediatamente il numero verde di segnalando il disservizio/guasto e che, dopo circa due ore, giungeva sui Controparte_2
luoghi una squadra di pronto intervento del Nucleo di Lauria che, dopo vari controlli e tentativi, ridava tensione riferendo di aver risolto il problema.
Rappresentava che, tuttavia, il problema persisteva e che, anzi, a seguito degli innumerevoli tentativi e delle varie manovre eseguite sulla rete dagli operatori intervenuti, si determinavano sbalzi di tensione che arrecavano ingenti danni all'impianto e ai sistemi elettrici delle attrezzature e delle macchine presenti nello stabilimento, di recentissima costruzione ed installazione.
Soggiungeva che il guasto veniva risolto dagli operatori con erogazione di energia soltanto in CP_2
serata, intorno alle ore 21:00, dopo 7 ore di assenza totale di fornitura.
Lamentava di aver subito, a causa degli sbalzi di tensione, ingenti danni agli impianti ed alle attrezzature dello stabilimento, elencandoli analiticamente unitamente ai costi sostenuti per le riparazioni e precisando che, soltanto dopo svariati giorni, era stato possibile riprendere il normale svolgimento dell'attività, gravemente lesa nel periodo di maggior affluenza turistica;
nonché ingenti pagina 2 di 10 danni irreversibili alle derrate alimentari presenti, tutte deteriorate a causa delle numerose ore di distacco della fornitura e delle torride temperature estive intorno ai 38°C e subito rifornite, ed anche alle derrate alimentari acquistate nei giorni precedenti per la festa di compleanno organizzata per la serata del 12.08.2016 per n. 60 coperti, riportando le relative fatture di acquisto e deducendo anche un ingente mancato guadagno a causa dell'annullamento dell'evento, della restituzione del doppio della caparra ricevuta (ossia di € 2.400) al sig. con cui era stato stipulato il contratto di Controparte_4
banqueting del 28.3.2016 e, più in generale, per la drastica riduzione degli incassi (€ 2.638,84).
Lamentava altresì un danno all'immagine e quantificava tutti i danni subiti nella complessiva somma di
€ 20.589,98.
In punto di diritto, deduceva la piena ed esclusiva responsabilità ex art. 2050 c.c. della società convenuta, quale gestore della rete elettrica tenuto, nell'esercizio di attività pericolosa, anche alla sicurezza nell'erogazione dell'energia e, in subordine, ex artt. 2043 e 1218 c.c. e concludeva rassegnando le suesposte conclusioni.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 04.04.2018, si costituiva in giudizio la convenuta evidenziando che, al fine di individuare le cause degli sbalzi di tensione Controparte_1 segnalati dall'attore, di difficile individuazione, i propri tecnici provvedevano a smontare, oltre al gruppo di misura, anche la basetta di supporto del contatore, il cui cattivo funzionamento poteva aver comportato degli sbalzi di tensione e, poi, a sostituirla.
Non escludeva che si fosse verificata una sovratensione, né che essa potesse aver arrecato danni alle apparecchiature elettriche collegate alla rete e chiariva, pertanto, di essersi adoperata per una definizione bonaria della vicenda offrendo, quale giusto ristoro all'attore, la somma di € 5.433,66, tenuto conto del degrado d'uso degli apparecchi danneggiati.
Ribadiva tale proposta e contestava la quantificazione dei danni operata dall'attore, ritenendola incongrua o comunque sproporzionata e disancorata dai fatti.
In particolare, eccepiva l'erronea inclusione dell'IVA negli importi rivendicati, non rappresentando per l'attore, quale operatore commerciale, un danno ma una partita di giro, portata in detrazione e come tale recuperata ed evidenziava la necessità di provare il nesso causale tra gli sbalzi di tensione e i danni elettrici effettivamente subiti dagli apparecchi poi riparati;
di tenere conto del degrado d'uso dei componenti sostituiti, installati nuovi e coperti da garanzia;
nonché di defalcare per tutti i pezzi danneggiati e sostituiti il valore corrispondente al degrado per lo stato di usura delle apparecchiature, con decurtazione pari ad almeno il 30% sugli importi indicati in fattura e al netto dell'IVA.
Evidenziava la necessità di provare l'inutilizzabilità delle derrate alimentari asseritamente danneggiate,
e in particolare di quelle altamente deperibili acquistate prima del disservizio, nonché la sua pagina 3 di 10 derivazione causale rispetto ai danni agli apparati elettrici ed, inoltre, riteneva la richiesta delle spese sostenute per la festa di compleanno incompatibile con quella di rimborso dell'intero corrispettivo pattuito (pari ad € 3.600,00), osservando che in questo modo le spese di acquisto merce per l'evento vengono richieste due volte, quali spese vive sostenute per approntare le portate e quale quota parte del prezzo concordato, il quale copre e comprende anche tali spese.
Sottolineava la necessità di provare l'effettivo rimborso del doppio della caparra e contestava in ogni caso la relativa richiesta, osservando che la somma di € 1.200,00, ricevuta a titolo di acconto, era già compresa nel corrispettivo concordato di € 3.600,00.
Eccepiva, infine, la genericità ed indeterminatezza del danno da perdita di incassi e del danno all'immagine e concludeva chiedendo di “1) rigettare le domande attoree perché nei limiti innanzi specificati, nulle, inammissibili, improcedibili, indimostrate, oltre che infondate in fatto e diritto, 2) condannare l'attore alla rifusione delle spese e competenze di lite.”
Concessi i termini per il deposito delle memorie di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., con la prima memoria, depositata in data 07.05.2018, l'attore precisava il quantum richiesto, limitandolo alla complessiva somma di € 16.516,73, così determinata: “- Per costi riparazione attrezzature, senza Iva =
€ 5.459,11; - Per costi per derrate alimentari, senza Iva = € 2.700,86; - Per annullamento contratto banqueting (€ 3.600,00 – Iva) = € 2.950,82; - Danno per restituzione del doppio della caparra ricevuta
(€ 2.400,00 - € 1.200,00) = € 1.200,00; - Detratto importo per merce acquistata anche per evento del
12 agosto pari a - € 932,90; - Per mancati guadagni = € 2.638,84; - Per danno all'immagine = €
2.500,00 “, ovvero alla diversa somma maggiore o minore che risulterà in corso di giudizio e che sarà ritenuta congrua e di giustizia.
La causa veniva istruita mediante l'espletamento della prova orale e successivamente rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Concessi i termini per il deposito delle comparse conclusionali ed eventuali memorie di replica, la causa viene decisa nei seguenti termini.
La domanda è parzialmente fondata e va, pertanto, accolta per le ragioni e nei limiti di seguito esposti.
[... Oggetto della presente controversia è l'accertamento della responsabilità della convenuta per i danni (patrimoniali e non patrimoniali) asseritamente subiti dall'attore, quale Controparte_3
titolare del bar-ristorante-stabilimento balneare “Lido Tarzan beach”, in conseguenza del guasto sulla rete elettrica e degli sbalzi di tensione verificatisi il 12.08.2016.
In particolare, l'attore ha dedotto, in via principale, una responsabilità da esercizio di attività pericolosa ai sensi dell'art. 2050 c.c. e, in via subordinata, ai sensi degli artt. 2043 c.c. o 1218 c.c.
pagina 4 di 10 In punto di diritto, giova precisare che, per consolidata giurisprudenza, la produzione e distribuzione di energia elettrica costituisce attività pericolosa, sia in relazione ai rischi ai quali espone, sia in relazione a quelli implicati dalla materia trattata, a prescindere quindi dalla circostanza che si tratti di rischi da contatto o di guasti alla distribuzione (cfr. Cass. n. 32498/2019; Cass. n. 3935/1995; Cass. n.
537/1982).
La giurisprudenza di legittimità ha delineato i presupposti della responsabilità della società erogatrice di energia elettrica nel caso in cui si verifichino interruzioni di fornitura oppure sbalzi di frequenza o di tensione, precisando che si tratta di responsabilità discendente dall'esercizio di un'attività pericolosa, superabile solo offrendo la prova liberatoria indicata dall'art. 2050 c.c., ossia l'aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno (cfr. Cass. n. 11193/2007).
Come noto, la responsabilità ex art. 2050 c.c., che si configura come responsabilità oggettiva, prescinde dall'accertamento della colpa dell'autore del danno, fondandosi su una presunzione, e ne esclude la responsabilità laddove l'esercente l'attività pericolosa provi che l'evento dannoso non si sarebbe potuto evitare mediante l'adozione delle misure di prevenzione che le leggi dell'arte o la comune diligenza impongono e che il danno sarebbe stato determinato dal verificarsi di un evento accidentale estraneo alla sua sfera di controllo e di organizzazione, non rilevando la semplice prova dell'imprevedibilità del danno (cfr. Cass. n. 4590/2020; Cass. n. 16637/2017; Cass. n. 3022/2001).
In particolare, è stato precisato che gli eventi dannosi dovuti ad un aumento della tensione elettrica, al di fuori dei fenomeni di sovratensione causati da scariche elettriche atmosferiche, comportano la responsabilità dell'ente erogatore, se questi non dimostra di aver adottato tutte le misure tecniche preventive, idonee ad evitare il danno. A tal fine, le linee della tensione elettrica non devono soltanto essere oggetto di regolare manutenzione, ma risultare altresì, in concreto, protette da meccanismi idonei ed adeguati al caso concreto che garantiscano l'assenza di sovratensioni.
Grava, invece, sul danneggiato la prova del danno e della sussistenza dello specifico fattore eziologico idoneo a determinarlo, prova che non può ritenersi in re ipsa e non può dirsi coincidente con l'evento, poiché il danno ristorabile deve essere una conseguenza dell'evento stesso e deve essere quantificato.
Ai fini di mera completezza, vale poi osservare che la giurisprudenza di legittimità e di merito ha in più occasioni precisato che, nell'ambito del rapporto contrattuale scaturente da un negozio di somministrazione continuata di energia elettrica, incombe sull'ente erogatore, convenuto per il risarcimento del danno e tenuto all'esecuzione della propria prestazione secondo buona fede, l'onere di provare che l'interruzione dell'erogazione energetica lamentata dal somministrato sia dipesa da una delle cause più comuni di esonero della responsabilità, quali forza maggiore, lavori di manutenzione, esigenze di servizio o eventi accidentali, e più in generale, ai sensi dell'art. 1218 c.c., che pagina 5 di 10 l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile (cfr. con particolare riferimento alla responsabilità contrattuale gravante sulla società che somministra l'energia elettrica, Cass. n. 25731/2015; Cass. n. 5144/1997; Cass. n.
9312/1993; nell'ambito della giurisprudenza di merito, Corte appello Messina n. 726/2022; Tribunale di Paola n. 341/2018; Tribunale di Arezzo n. 653/2017).
Ciò premesso, nel caso di specie, all'esito dell'istruttoria espletata è emerso che il 12.08.2016, verso le ore 14:00 circa, dopo vari sbalzi di tensione, si verificava un'interruzione di energia elettrica presso il
“Lido Tarzan beach” e che, su segnalazione dell'attore, i tecnici della società convenuta, intervenuti all'incirca dopo un'ora, riscontravano difficoltà nell'individuarne la causa e provvedevano da ultimo a sostituire il neutro del contatore che risultava ossidato, così risolvendo il guasto. È altresì emerso che durante il suddetto intervento, protrattosi fino alle ore 21:00 circa, si verificavano interruzioni di corrente che causavano il danneggiamento delle apparecchiature presenti, le quali venivano poi riparate nei giorni successivi.
Sul punto, il teste , escusso all'udienza del 24.02.2020, cameriere in Testimone_1 servizio la sera del 12.02.2018 presso il lido in questione, ha dichiarato quanto segue: “l'interruzione è durata circa dalle 14 alle 21. Appena si è verificato il fatto abbiamo contattato per prima cosa il proprietario del lido e lui dopo ha chiamato l' che circa dopo un'ora ha mandato dei tecnici sul CP_2
posto, sono stati sul posto tantissimo tempo a tentare di riparare il guasto, ma fino alle 21 la corrente non è tornata. …Subito dopo che è tornata la corrente ho notato delle anomalie sugli elettrodomestici presenti nel ristorante, non funzionavano bene, il frigo non arrivava alla temperatura stabilita, il forno non funzionava correttamente, la cappa non aspirava, anche l'affettatrice appena si metteva la spina non partiva. Credo ci siano stati degli sbalzi che hanno alterato il funzionamento degli elettrodomestici. Prima tutto funzionava alla perfezione anche perché era tutto nuovissimo, il lido aveva aperto da circa una ventina di giorno. La sera del 12 agosto il locale doveva ospitare circa 60 persone per una festa di compleanno;
essendo molto grande era comunque aperto al pubblico. La sera del 12.8.2016 la festa non si è più fatta e abbiamo servito solo piatti freddi per gli altri che venivano. Il locale comunque non è mai stato chiuso;
l'attività non si è mai fermata del tutto, continuavamo sempre
a servire solo piatti freddi ed è venuta molta meno gente. Tutto ciò fino al 14 agosto compreso. In quei tre giorni sono venuti i tecnici a riparare i vari elettrodomestici. Confermo che gli alimenti freschi sono andati persi a causa delle temperature elevate del mese di agosto, mi riferisco per lo più agli alimenti congelati…”
Analogamente, il teste , escusso alla medesima udienza, ha riferito quanto segue: Testimone_2
“…con la mia ditta ho effettuato dei lavori presso il Tarzan Beach;
in particolare mi sono occupato
pagina 6 di 10 della realizzazione dell'impianto elettrico, anche attualmente continuo a prestare la mia opera presso questo stabilimento. Mi chiama di volta in volta il signor quando ha bisogno di me. …Sono
Parte_1 stato chiamato dal signor intorno alle 14 perché c'erano continue interruzioni di corrente
Parte_1 elettrica presso il suo stabilimento. L'interruzione è durata circa dalle 14 alle 22. Appena mi ha contattato il mi sono recato ed eravamo sul posto solo io e il;
resomi conto del
Parte_1 Parte_1 tipo di problema dissi al di contattare i tecnici dell' che sono arrivati circa dopo
Parte_1 CP_2 un'oretta che hanno tentato di riparare il guasto. Il guasto veniva risolto verso le 22. Dalle 14 alle 22 i tecnici intervenuti hanno ripetutamente attaccato e staccato la corrente e questo ha comportato dei malfunzionamenti agli elettrodomestici;
infatti dopo il loro intervento non funzionavano più bene, alcuni non funzionavano proprio come il forno e il produttore del ghiaccio.”
Il teste escusso all'udienza del 01.06.2021, dipendente della società Testimone_3 convenuta ha reso le seguenti dichiarazioni: “Siamo intervenuti in data 12 agosto 2016 a Maratea presso il Tarzan Beach poiché c'erano sbalzi di tensione poiché mancava il neutro che si trova sulla linea elettrica dell' Sono stato chiamato dalla centrale verso le 14.30 circa e posso confermare CP_2 che l'interruzione è durata sino alle 21.00 circa. La centrale aveva ricevuto in precedenza la segnalazione del guasto. Io faccio parte della nucleo di Lauria, e quando siamo Controparte_1
arrivati sul posto, abbiamo controllato tutta la linea aerea perché non era semplice individuare il guasto, abbiamo scalato parecchi sostegni, poi ho smontato il contatore e c'era il neutro ossidato che non faceva contatto, perciò c'erano gli sbalzi di tensione. Il contatore era …Nulla posso dire CP_2
perché non siamo tenuti ad entrare nei locali, ma solo a rispristinare la linea elettrica.”
Vale inoltre rilevare che l'interruzione elettrica risulta anche dalla bolletta in atti, relativa al CP_2
periodo luglio-agosto 2016, nel cui dettaglio letture/consumi si legge che, in data 12.08.2016, l'energia attiva e reattiva rilevata è pari a zero (cfr. pag. 2 dell'allegato n. 2 del fascicolo di parte attrice).
Pertanto, devono ritenersi dimostrati, in base a quanto innanzi illustrato, gli elementi necessari a configurare la responsabilità della convenuta ai sensi dell'art. 2050 c.c.
Ciò posto, osserva il Tribunale che la società convenuta non ha fornito – e prima ancora allegato – elementi sufficienti e idonei a superare la presunzione di responsabilità di cui all'art. 2050 c.c. e, dunque, la prova liberatoria su di essa incombente alla luce dei delineati principi.
Per vero, va rilevato che le circostanze di cui sopra, e segnatamente l'interruzione di energia e gli sbalzi di tensione elettrica e l'esistenza di un valido nesso di causalità tra questi e il danneggiamento delle apparecchiature installate presso lo stabilimento balneare in questione, non sono in contestazione tra le parti.
pagina 7 di 10 Si evidenzia infatti che i contrasti tra le parti riguardano l'entità dei danni subiti dall'attore e, quindi, la misura del risarcimento dovuto.
Quanto al primo profilo, in relazione ai danni alle apparecchiature assumono rilevanza, da una parte, le dichiarazioni dei testi e acquisite, rispettivamente, alle udienze del Testimone_4 Testimone_5
01.06.2021 e 22.06.2022, oltre a quelle dei testi e sopra riportate e, dall'altra, le fatture Tes_1 Tes_2 prodotte dall'attore attestanti i costi sostenuti per le riparazioni (cfr. all. nn. 4,5,6 del fascicolo di parte attrice).
In specie, il teste ha dapprima chiarito quanto segue: “Vendo attrezzature professionali e Tes_4
fornisco relativa assistenza tecnica. Sono fornitore di titolare della ditta Tarzan Parte_1
Beach.” e poi, confermando il relativo capo (n. 8) della memoria di parte attrice, ha così dichiarato:
“riconosco le fatture che mi vengono mostrate n. 1605001 e 1605002 del 31.08.2016; ho effettuato il ripristino del funzionamento delle attrezzature danneggiate come riportate in fattura.”
Analogamente, il teste ha reso le seguenti dichiarazioni: “Sono un frigorista ed ho effettuato Tes_5
prestazioni professionali per ad agosto 2016 ed anche in passato. Confermo la Parte_1
fattura n.70 del 16.08.2016 ed il suo contenuto che mi viene mostrata. Preciso che il banco frigo bibite sul quale sono intervenuto era nuovo e il motore si è bruciato insieme al termostato ed alla ventola in seguito ad un problema di corrente probabilmente causato da una fase in contatto con il neutro. Sono una ditta privata e nulla posso dire sulla garanzia del frigo.”
Dunque, comprovato il danno in esame, deve essere riconosciuto in favore dell'attore a tale titolo l'importo di € 5.459,11, tenuto conto delle spese sostenute, al netto dell'Iva, risultanti dalle fatture e dai documenti di trasporto in atti e quantificate nella memoria del 07.05.2018.
Inoltre, gli esiti dell'istruttoria espletata e in particolare le dichiarazioni del teste (cfr. Controparte_4 verbale d'udienza del 22.06.2022) hanno confermato che la festa di compleanno organizzata per la sera del 12.08.2016 è stata annullata a causa dell'assenza di energia elettrica e, in tale prospettiva, appaiono suscettibili di essere presi in considerazione il contratto di banqueting stipulato il 28.03.2016 con il sig.
contenente il preventivo per la cena in questione (€ 60,00 a persona, per 60 coperti, Controparte_4 per un totale di € 3.600 comprensivo di Iva) e la ricevuta del bonifico del 8.3.2017 di € 2.400,00 per restituzione del doppio della caparra (cfr. allegati nn. 17 e 18 del fascicolo di parte attrice). A tale titolo risulta quindi dovuto all'attore l'importo di € 4.150,82, tenuto conto dell'importo netto del compenso pattuito precisato dall'attore nella memoria del 07.05.2018).
A questo punto, deve osservarsi che l'attore ha allegato anche ulteriori voci di danno patrimoniale, nelle forme di danno alle derrate alimentari e per perdita di incassi, ed inoltre un danno all'immagine.
pagina 8 di 10 Orbene, ritiene il Tribunale che, alla luce del compendio probatorio raccolto, alcun risarcimento possa essere riconosciuto in ordine al pregiudizio asseritamente sofferto dall'attore per il deterioramento, la perdita o comunque l'inutilizzabilità delle derrate alimentari conservate “nei frigo danneggiati al momento dell'evento dannoso”; nonché per i mancati maggiori guadagni nel giorno dell'evento ed in quelli immediatamente successivi a causa dello “stallo della maggior parte delle attrezzature” e per la lesione all'immagine.
Quanto alle derrate alimentari, in disparte il pesce acquistato per la festa di compleanno il cui costo può ritenersi incluso nel compenso pattuito, vale osservare che l'attore ha fatto riferimento ai prodotti (nella specie, gelati) acquistati nei giorni immediatamente precedenti e successivi all'evento, ossia in data
10.08.2016 (cfr. all. n. 11), 11.08.2016 (cfr. all. n. 12) e 13.08.2016 (cfr. all. nn. 9-10). Tuttavia, alcun effettivo e concreto riscontro è stato fornito in ordine al fatto che, in conseguenza dell'interruzione dell'energia elettrica per cui è causa, siano andati a male o, comunque, siano divenuti inutilizzabili proprio i prodotti indicati nelle anzidette fatture e, considerato il periodo di massima affluenza turistica, per la loro intera quantità. Le dichiarazioni testimoniali rese al riguardo sono state, infatti, del tutto generiche ed imprecise, essendosi il (solo) teste limitato a riferire di aver constatato il Tes_1
deterioramento degli alimenti freschi e, per lo più, degli alimenti congelati, senza nulla specificare sia in ordine alla precisa tipologia ed alla quantità di tali prodotti, sia in merito alla circostanza che essi fossero esattamente quelli indicati nelle sopraindicate fatture e per l'intera quantità ivi riportata.
Parimenti privo di riscontro probatorio e, dunque, non suscettibile di liquidazione è il danno lamentato dall'attore per i mancati guadagni che, “atteso lo stallo della maggior parte delle attrezzature (in fermo-tecnico giacché in riparazione), sarebbero potuti essere di gran lunga maggiori”, non risultando a tal fine sufficienti i dati desumibili dal registro dei corrispettivi in atti (cfr. all. n. 19) e dalle generiche dichiarazioni circa una minore affluenza rese del teste Tes_1
Del tutto sfornito di allegazione e prova risulta anche il danno all'immagine asseritamente cagionato, nella prospettiva attorea, “all'attività svolta nella raffinata ed elegante location sul mare da poco inaugurata, che si è trovata costretta a disdire prenotazioni e a mandare via clienti giunti sul posto, con conseguente perdita di clientela, anche futura”.
In definitiva, la parte convenuta deve essere condannata al pagamento, in favore dell'attore, del complessivo importo di € 9.609,93, a cui vanno aggiunti gli interessi legali dalla domanda all'effettivo soddisfo e rivalutazione monetaria dalla data di pubblicazione della presente sentenza.
L'accoglimento solo parziale della domanda attorea giustifica la compensazione per ¼ delle spese di lite tra le parti;
per la restante parte, le spese di lite seguono la prevalente soccombenza di parte convenuta e sono liquidate come in dispositivo in applicazione dei parametri medi previsti dal D.M.
pagina 9 di 10 147/2022, tenuto conto del valore della controversia (compresa nello scaglione tra € 5.201,00 e €
26.000,00) e delle fasi svolte (studio, introduttiva, istruttoria e decisionale).
P.Q.M.
Il Tribunale di Lagonegro, Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del dott. Giuseppe
Izzo, definitivamente pronunciando sulla causa come in narrativa, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara la responsabilità ex art. 2050 c.c. della per l'evento dannoso Controparte_1 occorso in data 12.08.2016 e, per l'effetto,
- condanna la società convenuta, in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento, in favore di , della somma di € 9.609,93 per le causali di cui alla parte motiva, Parte_1 oltre interessi legali dalla domanda all'effettivo soddisfo e rivalutazione monetaria dalla data di pubblicazione della presente sentenza;
- condanna la prevalentemente soccombente in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t., a corrispondere a le spese di lite nella misura di 3/4, che Parte_1
liquida nella complessiva somma di € 3.807,75 per compensi professionali, nonché € 198,00 per spese vive, oltre rimborso forfettario, iva e cpa come per legge, con attribuzione all'avv. Anna
Laino, dichiaratosi antistatario. Compensa tra le parti il restante 1/4.
Così deciso in Lagonegro in data 23.04.2025
Il Giudice dott. Giuseppe Izzo
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