Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. IV, sentenza 19/12/2025, n. 4200 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 4200 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04200/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02605/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2605 del 2024 proposto dai Sigg. RE GI, ON AN, NV VI, OL LO, NO RI, MO AN, LO VA, TI IC, RO UC, IR SS, GA ID MA e UP NC, rappresentati e difesi dall’avv. MA Bacci e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
INPS ex Gestione INPDAP in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Roberto Maio ed elettivamente domiciliato presso gli Uffici in Milano, via Savarè n.1;
per l'accertamento
del diritto alla rideterminazione dell’indennità di buonuscita mediante l’inclusione nella relativa base di calcolo dei sei scatti stipendiali ex art.6-bis del D.L. n.387 del 1997.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista la memoria dell’INPS;
Vista la memoria di parte ricorrente;
Visto l’art.35, co.1, lett.b) cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Data per letta nella Udienza pubblica del 18 dicembre 2025 la relazione del dott. BR ZI;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1.Con il ricorso in epigrafe gli istanti espongono di essere ex appartenenti al Corpo della Guardia di Finanza ad eccezione del sig. OL LO ex Polizia Penitenziaria e del sig. MO AN ex Polizia di Stato, cessati dal servizio a domanda con almeno 55 anni di età e 35 anni di servizio utile e di agire per l’accertamento e la declaratoria del proprio diritto alla riliquidazione dell’indennità di buonuscita con il riconoscimento dei sei scatti ai sensi dell’art. 6-bis del Decreto legge 21 settembre 1987, n. 387, non avendo l’INPS computato nella base di calcolo dell’importo spettante a titolo di Trattamento di Fine Servizio i sei scatti stipendiali pari a 2,50 ciascuno, da calcolarsi sull’ultima retribuzione corrisposta come da prospetti di liquidazione prodotti. In particolare il Centro Informatico Amministrativo Nazionale (C.I.A.N) del Corpo della Guardia di Finanza ha asserito “…che è impossibilitato al riscontro delle istanze in riferimento … non essendo al medesimo riconducibile l'adozione del provvedimento esitante il relativo procedimento amministrativo .. [..]” . Le Direzioni Provinciali INPS territorialmente interessate hanno affermato che “…in relazione alla sua richiesta di riliquidazione del TFS per l'applicazione dei sei scatti stipendiali si precisa che nel Prospetto Dati per Buona uscita inviato dalla sua Amministrazione, tali emolumenti non sono stati indicati, pertanto confermiamo la correttezza del pagamento. Si ricorda inoltre che le sentenze hanno efficacia solo tra le parti”, tranne la sede INPS di Roma Tuscolana, ufficio all'epoca dei fatti preposto all'elaborazione dei progetti di liquidazione del TFS che ha ritenuto che “…in merito a quanto richiesto con l'Istanza per la determinazione del Trattamento di fine servizio ex art.6 bis D.L. n 387 del 1987 per i Sig.ri … si evidenzia che l'art. 15 bis del D.L.N°379/1987, convertito nella L. n 486/1987, tuttora in vigore, limita l'applicazione dei 6 scatti stipendiali ai fini della liquidazione del TFS a coloro che “cessano dal servizio per età o perché divenuti permanentemente inabili al servizio incondizionato o perché deceduti”. Quanto alle posizioni dei singoli ricorrenti, NV VI si è congedato con anni 40 di servizio utile contributivo all'età di 56, IR SS si è congedato con anni 39 di servizio utile contributivo all'età di 56, MO AN si è congedato con anni 41 di servizio utile contributivo all'età di 56, ON AN si è congedato con anni 36 di servizio utile contributivo all'età di 57, NO RI si è congedato con anni 41 di servizio utile contributivo all'età di 57, TI IC si è congedato con anni 41 di servizio utile contributivo all'età di 59, RO UC si è congedato con anni 41 di servizio utile contributivo all'età di 57, RE GI si è congedato con anni 41 di servizio utile contributivo all'età di 56, UP NC si è congedato con anni 37 di servizio utile contributivo all'età di 55, LO VA si è congedato con anni 37 di servizio utile contributivo all'età di 58, GA ID MA si è congedato con anni 40 di servizio utile contributivo all'età di 56 e OL LO si è congedato con anni 41 di servizio utile 13 5 contributivo all'età di 58.
Ai fini della declaratoria del diritto in oggetto sono insorti i ricorrenti rassegnando le seguenti censure:
1.1VIOLAZIONE DELL’ART.6 BIS DEL D.L. N.387/1987 CONVERTITO IN LEGGE N.472/1987. ECCESSO DI POTERE. DISPARITA’ DI TRATTAMENTO. INGIUSTIZIA MANIFESTA. ARBITRARIETA’.
2. L’INPS ha dedotto in ordine alla non suscettibilità del citato art.6-bis di interpretazione estensiva, alla mancata equiparazione dei ruoli tra Polizia di Stato ed altri Corpi militari ed all’intervenuta decadenza dall’assunto diritto, richiamando alcuni precedenti.
2.1 Con memoria parte ricorrente ha replicato alle deduzioni svolte dalla difesa dell’INPS.
3. All'udienza pubblica del 18 dicembre 2025 il Collegio si è riservata la decisione allo stato degli atti.
4. In via preliminare il Collegio rileva che nel processo amministrativo il ricorso collettivo, presentato da una pluralità di soggetti con unico atto, è ammissibile solo nel caso in cui sussistano contemporaneamente i requisiti dell'identità delle situazioni sostanziali e processuali (ovvero deve trattarsi di domande giudiziali identiche nell'oggetto, di atti impugnati aventi il medesimo contenuto e censurati per gli stessi motivi) e dell'assenza di un conflitto di interessi, anche solo potenziale, tra le parti; infatti la proposizione del ricorso collettivo rappresenta una deroga al principio generale secondo il quale ogni domanda, in quanto tesa a tutelare un interesse meritevole di tutela, deve essere proposta dal relativo titolare con separata azione vista la natura soggettiva della giurisdizione amministrativa, deputata ad erogare tutela giurisdizionale ad una posizione soggettiva lesa dall'azione amministrativa e non a veicolare un controllo oggettivo della legittimità dell'azione amministrativa stessa, scisso da una concreta lesione arrecata agli specifici interessi di un determinato consociato (da ultimo, Cons. Stato, VII, 17.6.2024, n.5378; V, 1.9.2023, n. 8138).
La giurisprudenza ha, in tale prospettiva, individuato i requisiti di ammissibilità del ricorso collettivo nell'identità di situazioni sostanziali e processuali; è, in particolare, necessario che le domande giudiziali siano identiche nell'oggetto, ossia afferiscano ai medesimi atti e rechino le medesime censure, che le posizioni sostanziali e processuali dei ricorrenti siano del tutto omogenee e sovrapponibili e che i ricorrenti non versino in condizioni di neppure potenziale contrasto (T.A.R. Basilicata, 29.1.2024, n.38). Il Giudice d'appello ha avuto modo di affermare come per l'ammissibilità di un ricorso collettivo sia necessario che: a) le domande giudiziali siano identiche nell'oggetto, ossia afferiscano ai medesimi atti e rechino le medesime censure; b) le posizioni sostanziali e processuali dei ricorrenti siano del tutto omogenee e sovrapponibili; c) i ricorrenti non versino in condizioni di neppure potenziale contrasto (Cons. Stato, II, 8.11.2021, n. 7394); ancora di recente (VI, 18.6.2025, n.5346) ha precisato che, sebbene il ricorso collettivo non possa qualificarsi come una “deroga” al dichiarato principio che imporrebbe al titolare dell’interesse di proporre una domanda separata, difettano previsioni in tal senso sia nell’ordito del codice di rito amministrativo che in quello civile a cui rinvia la previsione di cui all’articolo 39 c.p.a., dovendosi “…verificare: i) la “identità” della posizione giuridica sostanziale per la quale si richiede tutela in giudizio (intendendosi per “identità” non già la astratta appartenenza della posizione considerata ad una delle due species tutelate dal nostro ordinamento giuridico, quanto la riconducibilità di tutte le posizioni alla medesima tipologia posta dall’atto di esercizio del medesimo potere amministrativo); ii) la “identità” del tipo di pronuncia richiesto al Giudice; iii) la “identità” degli atti impugnati, nel senso che tutti gli atti oggetto di impugnazione siano “comuni” ai ricorrenti, cioè siano tutti (e ciascuno di essi) egualmente lesivi di “identiche” posizioni di interesse legittimo; iv) la identità dei motivi di censura”.
4.1 Nel caso di specie, anche in considerazione di quanto esposto in fatto, la posizione dei ricorrenti non è identica quanto all’asserito titolo che giustificherebbe l’attribuzione dei sei scatti ai fini del calcolo della buonuscita, né quanto alla condotta dell’Amministrazione. In disparte la disomogeneità oggettiva e soggettiva per appartenenza ai distinti Corpi della Guardia di Finanza, della Polizia Penitenziaria e della Polizia di Stato che rende inammissibile il ricorso cumulativo, come in analoghi precedenti di questa Sezione (ex multis, 24.10.2024, nn.2871, 2870 e 2869), difetta ogni elemento che consentirebbe di verificare l’identità delle posizioni sostanziali e processuali dei ricorrenti.
5. Per tali motivi va dichiarata l’inammissibilità del ricorso come proposto da più soggetti con un unico atto.
6. In ragione della natura in rito della pronuncia che definisce il giudizio, le spese possono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella Camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
BR ZI, Presidente, Estensore
Antonio De Vita, Consigliere
Valentina Caccamo, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| BR ZI |
IL SEGRETARIO