Articolo 1360 del Codice civile
Articolo 1359Articolo 1361
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19 aprile 1942
Art. 1360.

(Retroattivita' della condizione).

Gli effetti dell'avveramento della condizione retroagiscono al tempo in cui e' stato concluso il contratto, salvo che, per volonta' delle parti o per la natura del rapporto, gli effetti del contratto o della risoluzione debbano essere riportati a un momento diverso.

Se pero' la condizione risolutiva e' apposta a un contratto ad esecuzione continuata o periodica, l'avveramento di essa, in mancanza di patto contrario, non ha effetto riguardo alle prestazioni gia' eseguite.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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