Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 16/06/2025, n. 3764 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3764 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Riunita in camera di consiglio e così composta: dr.ssa Antonella Izzo presidente dr.ssa Claudia De Martin consigliere rel. dr. Marco Emilio Luigi Cirillo consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 184 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2025, trattenuta in decisione all'udienza del giorno 13/06/2025 e vertente
TRA avv.to (c.f. ) rappresentato e Pt_1 Pt_2 CodiceFiscale_1
difeso da se medesimo ed elettivamente domiciliato presso il proprio studio in Roma, via G.G. Porro, 8;
APPELLANTE
E società con socio unico soggetta all'attività di direzione CP_1
e coordinamento di CO AG (di seguito ), con sede in Milano, CP_1
Piazza Adriano Olivetti 1 (P.IVA. ) in persona dell'avv. P.IVA_1
Simona Serchi ( ), in virtù dei poteri conferiti con CodiceFiscale_2
1
A), - rappresentata e difesa anche disgiuntamente tra loro dagli avv.ti
Adriano Pala ( ), Ferruccio Parri C.F._3
( come da procura speciale su foglio separato da C.F._4
intendersi in uno con la comparsa di costituzione in appello ed elettivamente domiciliati presso lo Studio Legale Grimaldi in Roma, Via Pinciana 25;
APPELLATA
OGGETTO: nella causa civile in grado d'appello, quale giudice di rinvio, iscritta al numero 184 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno
2025
FATTO E DIRITTO
§ 1 — La Suprema Corte con ordinanza n. 29494/2024 in accoglimento del primo motivo di ricorso e dichiarati assorbiti gli altri, cassava con rinvio la sentenza della Corte d'appello di Roma n. 5165/2022 depositata il
26/07/2022.
Il giudizio veniva riassunto da e si è costituita CP_2 CP_1
per resistere al gravame.
[...]
La Corte all'udienza di prima comparizione del 2 maggio 2025 rinviava la causa all'udienza del 6 giugno 2025 per verificare l'esito della proposta transattiva.
A tale udienza le parti non comparivano e la Corte rinviava la causa ai sensi dell'art. 309 c.p.c. all'odierna udienza a cui pure le parti non comparivano.
Tanto premesso, osserva la Corte che sussistono i presupposti per dichiarare l'estinzione del processo, ai sensi degli artt. 309 e 181 cpc, trattandosi di procedimento instaurato in primo grado dopo il 25/6/2008, al quale si applica il primo comma dell'art. 181 c.p.c., nel testo introdotto dall'art. 50 del D.L.
2 25.6.2008 n. 112, convertito nella L.
6.8.2008 n. 133. A seguito dell'abrogazione dell'art. 357 c.p.c., che contemplava e disciplinava il reclamo al collegio contro le ordinanze dichiarative dell'inammissibilità, improcedibilità ed estinzione dell'appello, la pronuncia di siffatti provvedimenti spetta al Collegio e ha natura formale di sentenza (cfr., da ultimo, Cass. n. 31635/2021).
Si deve pertanto dichiarare estinto il giudizio. Le spese del processo restano a carico delle parti che le hanno anticipate ex art. 310 u.co. c.p.c.
PQM
La Corte definitivamente pronunciando nel giudizio d'appello in riassunzione proposto da nei confronti di CP_2 CP_1
avvero la sentenza resa tra le parti dal Tribunale di Roma n. 15061/2015 pubblicata in data 9/07/2015, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
1. Dichiara estinto il giudizio;
2. Spese a carico delle parti che le hanno anticipate.
Così deciso in Roma il giorno 13/06/2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
dott.ssa Claudia De Martin dott.ssa Antonella Izzo
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