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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 21/05/2025, n. 2673 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2673 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3239/2022 +
N. R.G. 7045/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANIA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice onorario OT.ssa Maria Cristina Sardo
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nelle cause civili riunite n. 3239/2022 R.G. e n. 7045/2022 R.G., promosse da:
(C.F.: ) e , Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F.: ), con il patrocinio dell'Avv. SALVATORE TRIGILA C.F._2 elettivamente domiciliati in Viale XX Settembre n. 47/E, CATANIA;
ATTORI
contro
, NELLA QUALITÀ DI AMMINISTRATORE PRO TEMPORE DEL CP_1
(C.F. ), con Controparte_2 P.IVA_1 il patrocinio dell'Avv. MAURO PORTO, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Via
Firenze n. 158, ACI CASTELLO (CT);
CONVENUTO
******
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 1 di 21 Con atto di citazione del 23/02/2022, notificato a mezzo pec in pari data, i signori
[...]
ed proponevano opposizione avverso la delibera assunta in Parte_1 Parte_2 data 29/09/2021 dal Condominio sito in AT, , ed allo scopo Controparte_2 citavano in giudizio il stesso, in persona del suo amministratore pro tempore, OT. CP_2
, chiedendo al Tribunale adito: “In via cautelare e preliminare: - sospendere CP_1
l'esecutività della delibera condominiale del 29.09.2021 anche in ragione della eccepita inefficacia;
- Nel merito: a) ritenere e dichiarare la inefficacia e/o nullità della delibera assembleare impugnata con riferimento ai punti 1), 3), 4) e 5) dell'ordine del giorno – per violazione dell'art. 66 delle Disp. d'Attuazione del c.c. e, conseguentemente, annullarla con qualsiasi formula;
In subordine: b) ritenere e dichiarare la nullità della delibera de qua con riferimento ai punti 3) e 4) dell'o.d.g. o, comunque, annullarla per le ragioni sopra esposte al paragrafo I, dichiarando, altresì, che le quote ordinarie e straordinarie ivi deliberate non sono dovute dai condomini ed per il mancato utilizzo Parte_1 Parte_2 dell'immobile che si protrae ad oggi sin dall'anno 2000, imputabile ad esclusiva colpa del
nonché per difetto di comunicazione della relativa documentazione oltre che per CP_2 mancanza di approvazione;
c) ritenere e dichiarare la nullità della delibera de qua con riferimento al punto 5) dell'ordine del giorno per aver il condominio deliberato, in violazione dell'art. 1108 c.c. su una locazione, di fatto di durata ultranovennale in difetto di unanimità e per i motivi di cui al superiore punto II;
d) condannare il convenuto, in persona CP_2 dell'amministratore pro tempore, alla integrale rifusione delle spese e compensi di giudizio, oltre rimb. forf. 15%, CPA ed IVA nella misura di legge”.
All'uopo gli attori adducevano che:
- Gli stessi erano comproprietari di un appartamento situato al 6° piano e della soprastante terrazza facente parte del , in quanto figli del Controparte_2 defunto dr. Persona_1
- L'Amministratore pro tempore aveva provveduto a convocare un'assemblea ordinaria per il giorno 28.09.2021(in prima) e per il giorno 29.09.2021 (in seconda convocazione) al fine di discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: “...1) Determinazioni dei Sigg.ri
Condomini in merito alla possibilità di ristrutturare lo stabile condominiale con il sistema “a cappotto” alla luce delle nuove agevolazioni fiscali previste per i condomini. Autorizzazione all'Amministratore per far eseguire gratuitamente un preliminare Studio di Fattibilità...; 2)
Determinazioni dei Sigg.ri condomini in merito al possibile tentativo di definizione transattiva del procedimento giudiziario in corso con il;
3) Esame ed approvazione del Controparte_3
pagina 2 di 21 Bilancio Consuntivo dell'anno 2019 e 2020 e dei relativi piani di ripartizione;
Approvazione del Preventivo spese ordinarie per l'anno 2021; 5) Decisione dei sigg. condomini in merito all'installazione radio Base come da proposta allegata;
6) Varie ed eventuali”;
Gli opponenti erano venuti a conoscenza dell'assemblea del 29.09.2021 a seguito di comunicazione del verbale di assemblea già avvenuta.
Il – con deliberazione assembleare adottata Controparte_2 Controparte_2 in seconda convocazione il 29.09.2021, aveva approvato all'unanimità dei presenti (assenti gli attori) tutti i provvedimenti posti all'ordine del giorno, ad esclusione del punto 2) e precisamente: - “Sul primo punto i presenti, dopo ampia analisi e discussione e dopo aver ascoltato la relazione dell'Amministratore all'unanimità autorizzano lo stesso Amministratore ad attivare tutte le pratiche occorrenti per far eseguire un preliminare studio di fattibilità per accedere al Superbonus a condizione che tutto sia a costo zero per il Condominio, - Sul secondo punto dell' O.d.G. i presenti rinviano la deliberazione. - Sul terzo punto dell'O.d.G. i presenti approvano il Bilancio Consuntivo dell'anno 2019 ed il piano di riparto... - Sul quarto punto dell'O.d.G. i presenti approvano per il 2021 lo stesso preventivo ordinario dell'anno precedente
…; - Sul quinto punto dell'O.d.G. i presenti all'unanimità approvano l'installazione di una stazione base di proprietà della IA AL S.p.A. sul tetto del torrino di copertura della scala condominiale ed a tal proposito accettano l'offerta ricevuta dalla suddetta società che ha proposto un canone annuo di locazione al Condominio di €. 10.000,00 e pertanto i presenti sempre unanimemente autorizzano l'Amministratore a sottoscrivere il relativo contratto di locazione della durata di nove anni con esplicita rinuncia al diritto di negare il tacito rinnovo di ulteriori anni sei...”
Gli opponenti osservavano in diritto che:
La deliberazione assembleare del del 29.09.2021 Controparte_2
– comunicata impersonalmente agli eredi di in data 21.10.2021 - era invalida Persona_1 perché nulla e/o annullabile per i seguenti motivi:
I) La deliberazione assembleare che approvava i punti 1), 3), 4) e 5) all'ordine del giorno – era palesemente illegittima ed inefficace per violazione dell'art. 66 delle Disp. di Attuazione del
c.c. per mancata comunicazione dell'avviso di convocazione agli eredi di – Persona_1 dante causa degli odierni attori. L'Amministratore era a conoscenza del decesso del Sig.
ma, nonostante ciò, nessun avviso di convocazione era stato effettuato nei modi Persona_1
e termini previsti dalla normativa esistente. Spettava al fornire la prova della CP_2
pagina 3 di 21 corretta e valida comunicazione della convocazione dell'assemblea. Peraltro, l'assemblea aveva anche deliberato di approvare un Bilancio Consuntivo 2019 e 2020 e dei relativi piani di ripartizione, nonché approvazione del Preventivo di spese per l'anno 2019 e 2020, di cui non si aveva alcuna contezza nel quale certamente venivano previste ripartizioni di spese anche a carico degli attori, nonostante fosse stato accertato giudizialmente che l'appartamento risultava inabitabile sin dall'anno 2000 e che fosse stato appunto disposto il risarcimento anche per il mancato uso, ancora perdurante.
La delibera ed il relativo piano di riparto erano nulli e/o annullabili, atteso che in ogni caso le quote ordinarie non erano dovute dagli opponenti per l'impossibilità di utilizzo dell'immobile imputabile esclusivamente al convenuto. CP_2
II) Il punto 5) dell'ordine del giorno era illegittimo per violazione dell'art. 1108 c.c., era necessario il consenso di tutti i condomini per gli atti di costituzione di diritti reali e/o di godimento sul fondo comune e per le locazioni di durata superiore a nove anni.
Ed ancora, l'immobile su cui avrebbe dovuto essere installata la stazione telefonica era fatiscente ed in ogni caso avrebbe arrecato pregiudizio alla stabilità dell'immobile stesso ed alla salute dei condomini.
L'Assemblea Condominiale, con la delibera opposta – per la quale avevano votato favorevolmente anche dei condomini che non avevano alcun diritto in tal senso perché il torrino condominiale non era nei loro confronti bene comune e/o condominiale - aveva deliberato all'unanimità dei presenti l'installazione di stazione radio base di proprietà della IA
s.p.a sul torrino di copertura della scala condominiale, autorizzando l'amministratore a sottoscrivere il relativo contratto di locazione, dal contenuto indeterminato ed all'epoca della delibera non conosciuto e delle relative clausole, nonché degli obblighi che ne conseguivano a carico di tutto il condominio.
Alla data della deliberazione impugnata, poiché per accedere al torrino scala non vi era un accesso diretto dalle parti condominiali, se non tramite la terrazza di proprietà esclusiva degli odierni opponenti, il , così deliberando avrebbe di fatto creato una nuova CP_2 servitù sulla proprietà privata degli attori.
Su tale predetta delibera - con istanza depositata il 18.11.2021 – era stato pertanto proposto il tentativo obbligatorio di mediazione. Tuttavia, il Condominio non soltanto non si era presentato, ma pochi giorni prima dell'incontro di mediazione previsto per il 24.01.2022, aveva trasmesso agli opponenti la c.d. Bozza di Contratto da stipulare con la IA AL S.p.A., e nel contempo pagina 4 di 21 l'Amministratore pro tempore, alcuni giorni prima della data di incontro per la mediazione, aveva convocato una nuova assemblea per il giorno 19.01.2022 (in prima convocazione) e per il giorno 20.01.2022 (in seconda convocazione) con il seguente ordine del giorno: “1)
Determinazione dei Condomini in merito all'istanza di mediazione promossa dai Condomini
e che viene allegata in copia;
2) Ratifica dei Sigg.ri Per_1 Parte_2 Parte_1 condomini della decisione del 29.09.2021 di installazione di una stazione radio base di proprietà della IA AL S.p.A. Sul tetto del torrino di copertura della scala condominiale dietro corresponsione di un canone annuo di locazione al Condominio di €.10.000,00 ma con la condizione che il relativo contratto di locazione non dovrà avere una durata superiore ad anni nove. 3) Decisione dei sigg.ri Condomini in merito alla proposta di approvvigionamento idrico dell'azienda Carcaci come da preventivo. 4) Varie ed eventuali.”.
L'assemblea condominiale in data 20.01.2022, in totale dispregio delle legittime ragioni degli opponenti, non soltanto non aveva annullato la delibera del 29.09.2021 – e così operando costringendo gli opponenti ad instaurare il presente procedimento – ma aveva ratificato la decisione assembleare del 29.09.2021 e nel merito approvato – ora per allora - la nuova bozza di contratto predisposta dalla società IA AL S.p.A. che prevedeva una durata di anni nove con possibilità di recesso da parte del svincolato da ogni condizione (ad nutum) CP_2 tale quindi da non sottrarre ai Condomini alcuna facoltà di godimento oltre il nono anno della parte comune concessa in locazione. Precisando, infine, che l'accesso al torrino doveva avvenire direttamente dai corpi comuni tramite l'accesso della scala con apposita botola senza quindi alcun passaggio dalle proprietà private. Sembrava assorbita dalla nuova deliberazione assembleare solo la questione relativa alla servitù di passaggio dalla terrazza di proprietà esclusiva dei sigg.ri Per_1
Tuttavia, così operando, le decisioni assunte dalla compagine condominiale in sede assembleare del 29.09.2021 erano illegittime perché ratificate con altra delibera illegittima, che era già stata sottoposta alla mediazione obbligatoria.
Dalla lettura della proposta di contratto comunicata agli opponenti con un illegittimo atto successivo, emergeva che la IA AL aveva proposto un modello di contratto di locazione finalizzato all'installazione di un impianto di telefonia della durata di anni nove ed alla scadenza del primo periodo di anni nove, il contratto di locazione si sarebbe rinnovato tacitamente per i successivi periodi di sei anni interi e consecutivi, salvo disdetta ad opera di una delle Parti con possibilità di recesso da parte del Condominio svincolato da ogni condizione. Il CP_2 avrebbe approvato una bozza diversa di contratto da quello previsto. Comunque, anche qualora pagina 5 di 21 fosse stata inserita una clausola diversa, ovvero di possibilità di recesso da parte del
Condominio, la stessa sarebbe stata illegittima ed inefficace nei confronti del conduttore. Al riguardo, l'art. 28 L. 392/78, al comma due, prevedeva che il locatore alla prima scadenza per evitare il tacito rinnovo, potesse esercitare la facoltà di diniego della rinnovazione per i motivi di cui all'art. 29. Nel caso in esame, in base alla normativa vigente sulle locazioni, ed anche sulla base della bozza indeterminata di contratto comunicata agli opponenti, il condominio, così operando aveva autorizzato l'amministratore a stipulare un contratto di durata ultranovennale, e la delibera, approvata a semplice maggioranza, doveva essere dichiarata nulla e/o annullabile.
Gli opponenti infine rappresentavano che, con istanza depositata il 18.11.2021, avevano proposto il tentativo obbligatorio di mediazione, che si era definito negativamente in data
24.01.2022 per la mancata partecipazione del CP_2
Il convenuto , in persona del suo Controparte_2 amministratore pro tempore, OT. , si costituiva in giudizio con comparsa CP_1 di costituzione e risposta del 09/06/2022, chiedendo al Tribunale di: “respingere tutte le domande formulate da parte impugnante perché infondate in fatto ed in diritto essendo le determinazioni assembleari relative ai punti 1), 3) e 4) dell'o.d.g. della seduta del 29 settembre
2021 perfettamente legittime e regolari ed avendo adempiuto l'amministratore ad ogni onere di comunicazione ed informazione nei confronti ed essendo stata la deliberazione al punto 5) dell'o.d.g. superata dal successivo deliberato assembleare del 20 gennaio 2022. Con ogni statuizione in ordine alle spese del giudizio”.
Allo scopo, il convenuto eccepiva: CP_2
1) Sulla violazione dell'art. 66 c.p.c. per mancata comunicazione avviso convocazione: Non risultava veritiera la circostanza che gli eredi del OT. avessero comunicato Persona_1 il decesso del predetto congiunto avvenuto in data 8 novembre 2020 e che l'amministratore ne fosse perfettamente a conoscenza. Anzi poteva essere dimostrato documentalmente l'esatto contrario: fra le parti era in corso, dinanzi alla Corte di Appello di AT, giudizio di appello iscritto al n. 1835/2018, avverso la Sentenza 1061/2018 del Tribunale di AT.
Per il predetto giudizio era stata emessa una prima Sentenza parziale (n. 1994/2020) in data
29.10.2020 (quindi con l'appellato ancora in vita) con rinvio per conferimento mandato al
CTU all'udienza del 25 gennaio 2021 (quindi dopo il decesso dell'appellato). In quella udienza non era stato dichiarato il decesso del OT. così come nel corso di Persona_1 tutta la CTU espletata dall'Ing. , così come all'udienza del 12 aprile 2021, per poi Per_2
pagina 6 di 21 depositare gli impugnanti comparsa di prosecuzione in data 28.10.21 con la produzione di certificato di morte. Due giorni prima (26 ottobre) era stato notificato via pec all'Amministratore (nonostante la missiva riporti la data del 26 giugno facilmente smentibile dalla quella nel file .eml della pec) il dovuto aggiornamento dell'anagrafe condominiale con acclusa trasmissione del certificato di morte del OT. Persona_1
L'Amministratore non era tenuto a verificare l'esistenza in vita dei condomini prima di inviare le convocazioni e l'assenza di alcuna comunicazione col giudizio in corso faceva presumere l'esistenza in vita del OT. per l'invio dell'avviso di convocazione. Persona_1
La spedizione dell'avviso di convocazione presso la residenza del defunto (coincidente con la residenza dell'attrice Sig.ra aveva utilmente assolto l'obbligo di Parte_2 convocazione da parte dell'amministratore, che era all'oscuro del decesso e che aveva comunque inviato presso la residenza della figlia (coincidente con quella del padre deceduto da meno di un anno) l'avviso di convocazione, che era quindi ricevibilissimo.
2) Sulla mancata addebitabilità di quote condominiali per inagibilità dell'appartamento;
Quanto oggetto di contestazione era già stato oggetto di Sentenza del Tribunale di AT n.
1061/2018 che aveva rigettato l'opposizione a decreto ingiuntivo dell'Adonia per l'addebito di quote ma aveva condannato il a risarcire lo stesso per le condizioni CP_2 dell'appartamento che non lo rendevano fruibile. Con le Sentenze della Corte di Appello di
AT rese inter partes (1994/2020 parziale e definitiva) si era confermato il rigetto dell'opposizione a decreto ingiuntivo ed era stato stabilito un risarcimento danni figurativo per l' pari al valore mensile di mercato qualora l'immobile fosse locato (circa € 407,00 Per_1 mensili).
Poichè gli eredi avrebbero dovuto godere del predetto risarcimento (stabilito dalla Corte Per_1 di Appello con decorrenza dall'anno 2010), dovevano essere tenuti al pagamento degli oneri condominiali non solo per i lavori di straordinaria manutenzione (per il mantenimento ed il miglioramento dell'edificio condominiale) ma anche delle quote ordinarie: al risarcimento quantificato nel canone locativo doveva corrispondere il pagamento della quota condominiale perché gli € 407,00 mensili erano previsti a totale soddisfazione del mancato utilizzo / mancata locazione non potendosi avanzare – come ulteriore richiesta di danno – l'esenzione dalla contribuzione condominiale. Inoltre, l'obbligazione a pagare le quote condominiale era un'obbligazione propter rem, che derivava dalla comproprietà delle parti comuni e degli impianti.
pagina 7 di 21 3) Sulla violazione dell'art. 1108 c.c. per la locazione del torrino condominiale all'ILIAD per installazione impianto ripetitore: Quanto deliberato al punto 5) dell'o.d.g. era stato oggetto di nuova deliberazione assembleare in data 20 gennaio 2022 in cui erano chiarite e superate le criticità contestate dagli Anche il predetto deliberato era stato oggetto di impugnazione, Per_1
e, quindi, per l'evidente connessione, il avrebbe richiesto, nel giudizio relativo CP_2 all'impugnazione del 20 gennaio 2022, la riunione al presente giudizio prima instaurato.
All'udienza del 14/06/2022, i procuratori delle parti insistevano nelle rispettive richieste, ed in particolare, il procuratore di parte attrice insisteva per la richiesta preliminare di sospensione dell'efficacia esecutiva della delibera condominiale impugnata e questo Giudice riservava ordinanza;
Con ordinanza del 16/06/2022, questo Giudice sospendeva l'efficacia esecutiva della delibera del 29/09/2021, ritenendo ricorrere i presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora.
Con ulteriore ordinanza dell'08/11/2022, questo Giudice, visto l'art. 274 c.p.c., e ritenute effettivamente sussistenti le ragioni di connessione oggettiva e soggettiva delle due cause, oltre che le esigenze di economia processuale, disponeva che al giudizio n. 3239/2022 R.G. venisse riunito il procedimento n. 7045/2022 R.G. ed assegnava i termini di cui all'art. 183 comma VI
c.p.c.
Tale ultimo giudizio n. 7045/2022 R.G. era stato infatti frattanto incoato da Parte_1 ed con atto di citazione dell'11/05/2022, allo scopo di impugnare Parte_2
l'ulteriore delibera condominiale del 20/01/2022, con cui i condomini avevano ratificato il verbale di assemblea del 29/09/2021 ed avevano approvato la nuova bozza di contratto predisposta dalla società IA s.p.a., precisando che l'accesso al torrino doveva avvenire direttamente dai corpi comuni tramite accesso alla scala con apposita botola, quindi senza alcun passaggio dalle proprietà private.
I motivi di impugnazione della delibera del 20/01/2022 erano:
1) La violazione dell'art. 1108 c.c., in quanto era previsto dal contratto di locazione con IA
s.p.a. approvato, un periodo di locazione della durata di anni nove interi e consecutivi, rinnovabile tacitamente per altri sei anni, salvo disdetta ad opera di una delle parti con raccomandata o pec almeno dodici mesi prima della scadenza. Tuttavia, ai sensi della L.
392/1978 (articoli 28 e 29), non era possibile un recesso alla scadenza dei nove anni da parte del Condominio svincolato da condizione, che sarebbe stato illegittimo ed inefficace nei confronti del conduttore. Cosicchè il Condominio aveva autorizzato l'amministratore a pagina 8 di 21 stipulare un contratto di durata ultranovennale, e la delibera, approvata a semplice maggioranza, doveva essere dichiarata nulla e/o annullabile, in quanto, ai sensi dell'art. 1108 c.c., terzo comma, era necessario il consenso di tutti i condomini per gli atti di costituzione di diritti reali e/o di godimento sul fondo comune e per le locazioni di durata superiore a nove anni;
Inoltre, la delibera era altresì illegittima perché il contratto prevedeva la necessaria ed accessoria costituzione di servitù su parti comuni dell'edificio al fine di permettere alla conduttrice il passaggio dei cavi indispensabili per l'installazione sul torrino condominiale della stazione radio. Ribadiva parte attrice che, per la costituzione di servitù sulle parti comuni dell'edificio, era necessario sempre il consenso di tutti i condomini/comunisti.
2) La violazione dell'art. 1117 ter c.c., in quanto l'avviso di convocazione dell'assemblea del
20/01/2022 era pervenuto agli opponenti con pec del 05/01/2022, quindi senza il rispetto del termine di venti giorni prima della data di convocazione. Inoltre: la convocazione non era stata affissa per “non meno di trenta giorni consecutivi” nei locali di uso comune;
non erano stati rispettati gli adempimenti previsti dai primi due commi dell'art. 1117 c.c.; non erano state indicate le parti comuni oggetto della modificazione e la nuova destinazione d'uso né in quale parte dell'edificio sarebbe stata realizzata la botola per accedere al torrino condominiale;
non si sapeva la tipologia delle opere da realizzare. In definitiva, la deliberazione del 20/01/2022 era insanabilmente nulla per la plurima violazione dell'art. 1117 ter c.c. Con la precisazione che l'immobile su cui avrebbe dovuto essere installata la stazione telefonica era fatiscente ed, in ogni caso, la programmata installazione dell'antenna telefonica avrebbe arrecato pregiudizio alla stabilità dell'immobile ed alla salute dei condomini.
3) L'insussistenza delle maggioranze prescritte dall'art. 1117 ter c.c.: infatti la delibera era stata votata dai condomini , e , per i quali il torrino Per_3 Per_4 Persona_5 Per_6 scala, l'ascensore e la scala condominiale non erano beni comuni, quindi con voti non validi ed in mancanza delle maggioranze di cui all'art. 1117 ter c.c.
4) La violazione dell'art. 66, terzo comma, delle disposizioni attuative c.c., in quanto l'assemblea aveva deliberato omettendo del tutto l'indicazione all'ordine del giorno dell'argomento della realizzazione di una botola.
Infine, anche per la delibera del 20/01/2022, gli opponenti chiedevano la sospensione dell'esecutività.
Anche nel giudizio n. 7042/2022 R.G., il si costituiva, con comparsa di CP_2 risposta del 16/09/2022, contestando le domande attoree e chiedendone il rigetto. pagina 9 di 21 Allo scopo, il convenuto eccepiva: CP_2
1) Sulla violazione dell'art. 1108 c.c. per la locazione del torrino condominiale all'ILIAD per installazione dell'impianto ripetitore: il contratto di locazione era di otto anni rinnovabile alla scadenza senza nessuna condizione, quindi non automaticamente, per cui si rientrava nel normale quorum autorizzativo per la sottoscrizione di un obbligo contrattuale, non essendo inquadrabile come contratto ultranovennale;
2) Sulla presunta costituzione di servitù e di apertura di botola: non si era creata alcuna servitù di passaggio a carico dei proprietari delle terrazze ma si era migliorata per tutti l'ispezionabilità del torrino e non si rientrava nelle previsioni degli articoli 1108 e 1117 ter c.c.;
3) Sull'insussistenza delle maggioranze: Ad eccezione del OT. che non vantava Per_4 diritti sul torrino, tutti gli altri condomini facevano parte del corpo scala o erano sottostanti ad esso ed avevano sempre partecipato alle relative spese.
Alla prima udienza del 20/09/2022, tenutasi nel giudizio n. 7045/22 R.G., il procuratore di parte opponente insisteva per la sospensione dell'efficacia esecutiva della delibera del
20/01/2022 e produceva C.T.U. a firma dell'Ing. (resa in altro giudizio), da cui Per_2 desumere la fatiscenza dell'immobile su cui avrebbe dovuto essere installata la stazione telefonica e la delibera del 29/09/2021 già precedentemente impugnata, sub iudice, e già sospesa con ordinanza del 16/06/2022. Allegava altresì il riparto consuntivo anno 2020 per dimostrare che i condomini e che avevano votato, erano in realtà Per_5 Per_5 Per_4 proprietari di appartamenti esterni.
Il procuratore del opposto insisteva nelle proprie richieste. CP_2
Con ordinanza del 21/09/2022, questo Giudice sospendeva anche l'efficacia esecutiva della delibera del 20/01/2022, sussistendo i presupposti per la sospensione.
Nessuna delle parti depositava note ex art. 183 VI comma c.p.c.
All'udienza del 14/03/2023, tenutasi relativamente alle due cause riunite, su richiesta dei procuratori delle parti, veniva fissata udienza per la precisazione delle conclusioni.
In data 12/09/2023, il procuratore produceva agli atti del giudizio la successiva delibera condominiale del 23/05/2023, dove relativamente al punto 5 all'o.d.g., si leggeva: “Sul punto 5) dell'O.d.G. i presenti al fine di chiudere il contenzioso in essere decidono unanimemente di revocare i deliberati assembleari del 29.09.2021 e del 20.01.2022 che
pagina 10 di 21 riguardavano sostanzialmente l'installazione del ripetitore radiomobile sul torrino di copertura del corpo scala condominiale”.
All'udienza del 19/09/2023, entrambi i procuratori delle parti davano atto che, a seguito dell'intervenuta delibera condominiale del 23/05/2023, era cessata la materia del contendere.
All'udienza del 18/02/2025, il procuratore di parte attrice precisava le conclusioni chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere con la condanna del al CP_2 pagamento delle spese di giudizio sulla base del principio della soccombenza virtuale, con distrazione delle spese a favore dello stesso procuratore. Invece, il procuratore del convenuto chiedeva dichiararsi la cessazione della materia del contendere con la CP_2 compensazione delle spese del giudizio tra le parti. La causa veniva quindi posta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per lo scambio di comparse conclusionali e repliche.
*****
In virtù della intervenuta delibera assembleare del 23/05/2023, nonché in virtù delle concordi dichiarazioni dei procuratori delle parti contenute in atti e verbali di causa, va dichiarata cessata la materia del contendere sulle domande proposte dagli attori.
Invero, come visto, la difesa del convenuto, in data 12/09/2023, ha prodotto agli CP_2 atti del presente giudizio il verbale dell'Assemblea del del 23/05/2023 che ha CP_2 espressamente revocato “i deliberati assembleari del 29.09.2021 e del 20.01.2022 che riguardavano sostanzialmente l'installazione del ripetitore radiomobile sul torrino di copertura del corpo scala condominiale”, deliberati oggetto delle due cause riunite n.
3239/2022 R.G. e n. 7045/2022 R.G.
Essendo stata quindi adottata tale nuova delibera condominiale è venuta quindi a cessare la materia del contendere.
Invero, in materia societaria, l'art. 2377, 8° comma statuisce che “L'annullamento della deliberazione non può aver luogo se la deliberazione impugnata è sostituita con altra presa in conformità della legge e dello statuto. In ogni caso il giudice provvede sulle spese di lite….”
La Corte di Cassazione ha confermato l'applicazione alla materia condominiale della regola dettata dall'art. 2377, 8° comma, c.c. per i giudizi di impugnativa contro le delibere assembleari delle società per azioni. La decisione, nel confermare l'applicazione analogica alla materia condominiale dell'art. 2377 c.c., dà continuità a un consolidato orientamento del quale sono pagina 11 di 21 espressione, anche le precedenti sentenze, Cass., 11 agosto 2017, n. 20071, Cass., 10 febbraio
2010, n. 2999; Trib. Milano, 19 luglio 2017, Trib. Ivrea, 7 febbraio 2017; Trib. Torino, 17 giugno 2011, in imm. propr., 2012, 3, 195 ss.; Trib. Torino, 16 maggio 2011, in corr. merito,
2012, 579 ss., per cui la sostituzione della delibera condominiale impugnata determina la cessazione della materia del contendere. In ogni caso, l'art. 2377 c.c. lascia chiaramente intendere che, al verificarsi della situazione prevista dal suo 8° comma, il Giudice perde il potere di decidere la causa nel merito. L'applicazione dell'art. 2377 c.c. alla materia del
Condominio, comunque, è lineare, nel senso che la nuova delibera, sostitutiva di quella impugnata, provoca l'inammissibilità della domanda o la sua improcedibilità.
Alla luce di quanto sopra, va quindi, nella fattispecie, dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Invero, la stessa riconvocazione di altra assemblea condominiale, per il 23/05/2023, con ordine del giorno, tra l'altro, diretto alla revoca delle precedenti delibere del 29/09/2022 e del
20/01/2023 (cfr. delibera in atti, o.d.g. n. 5) è indice della consapevolezza del CP_2 dell'illegittimità delle dette due delibere.
In virtù del principio della soccombenza virtuale, quindi, analizzando la fattispecie, come emerge dagli atti di causa e dai documenti allegati, appare verosimile ritenere che in esito al presente giudizio (due cause riunite n. 3239/2022 R.G. e n. 7045/2022 R.G.), ove non fosse stata dichiarata cessata la materia del contendere ma si fosse giunti ad una pronuncia sul merito, le delibere impugnate sarebbero state entrambe annullate ai sensi dell'art. 1137 c.c., con conseguente soccombenza del convenuto. CP_2
In particolare:
Relativamente alla delibera condominiale del 29/09/2021.
1) Quanto al motivo di impugnazione relativo alla violazione dell'art. 66 disp. att. c.c.
Ove si fosse giunti ad una pronuncia sul merito, sarebbe stata dichiarata invalida la convocazione degli eredi per l'assemblea condominiale del 29/09/2021. Per_1
Ed infatti: l'art. 66 delle disposizioni attuative c.c. recita, tra l'altro, espressamente che:
“In caso di omessa, tardiva o incompleta convocazione degli aventi diritto, la deliberazione assembleare è annullabile ai sensi dell'articolo 1137 del codice su istanza dei dissenzienti o assenti perché non ritualmente convocati”.
pagina 12 di 21 Ora, se è vero, in generale, che, come eccepito dal convenuto, in caso di decesso CP_2 del condomino, l'amministratore non è tenuto a fare ricerche per individuare gli eredi e può inviare l'avviso di convocazione al condomino defunto (cfr. sentenza Tribunale di Roma, del
02/12/2016 n. 22422), è anche vero che nel caso di specie l'amministratore non ha mai provato la corretta convocazione non solo degli eredi ed ma Parte_1 Parte_2 neppure del defunto condomino (loro dante causa). Persona_1
A nulla giova infatti, in sé, la convocazione, avvenuta a mezzo poste private, atteso che il convenuto non ha mai prodotto agli atti del presente giudizio alcun avviso di CP_2 ricevimento della stessa ma soltanto la “distinta raccomandate” presentata per la spedizione nell'ufficio postale Jonica Poste il 17/09/2021 dal OT. indirizzata ad CP_1 Per_1
Per_
, corso San. 186/E e la fattura emessa da Ionica Poste.
[...]
Non è vero, quindi, come sostenuto dalla difesa del in comparsa di risposta, che: CP_2
“La spedizione dell'avviso di convocazione presso la residenza del defunto (coincidente con la residenza dell'attrice Sig.ra ha utilmente assolto l'obbligo di Parte_2 convocazione da parte dell'amministratore, che era all'oscuro del decesso e che ha comunque inviato presso la residenza della figlia (coincidente con quella del padre deceduto da meno di un anno) l'avviso di convocazione, che era quindi ricevibilissimo”.
Invero, l'art. 66 disp. att. c.c, statuisce che l'avviso di convocazione per l'assemblea condominiale deve essere “comunicato” al condòmino almeno cinque giorni prima dell'assemblea stessa: a tale proposito, la Corte di Cassazione ha specificato che l'avviso di convocazione, in quanto avente natura giuridica di atto unilaterale recettizio, deve essere non solo inviato, ma anche ricevuto entro il termine previsto dalla legge (in tal senso si vedano
Cass. n. 5769 del 1985 e Cass. 26 settembre 2013 n. 22047).
Conseguentemente, nel caso in cui non fosse cessata la materia del contendere, la delibera avrebbe potuto essere sicuramente annullata per inosservanza della procedura di legge relativa alla regolare convocazione dell'assemblea ai sensi dell'art. 66 delle disposizioni di attuazione del codice civile in quanto l'amministratore di condominio non ha provato la regolare spedizione e ricezione della raccomandata nel rispetto dei termini di legge.
Per giurisprudenza consolidata, infatti, tale convocazione è un atto unilaterale recettizio e quindi deve pervenire a destinazione nel termine sopraindicato.
pagina 13 di 21 La Suprema Corte con sentenza del 25/03/2019, n. 8275 ha così statuito: “Per costante orientamento di questa corte (ex multis, Cass. 26 settembre 2013 n. 22047), la invocata disposizione dell'art. 66 disp. att. c.c. viene interpretata nel senso che essa esprime il principio secondo cui ogni condomino ha il diritto di intervenire all'assemblea del e deve, CP_2 quindi, essere messo in condizione di poterlo fare. Viene, inoltre, affermata la necessità che
l'avviso di convocazione sia non solo inviato, ma anche ricevuto nel termine, ivi stabilito, di almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza, avendo riguardo quale dies ad quem alla riunione dell'assemblea in prima convocazione. Con la conseguenza che la mancata conoscenza di tale data, da parte dell'avente diritto, entro il termine previsto dalla legge, costituisce motivo di invalidità delle delibere assembleari, ai sensi dell'art. 1137 c.c., come confermato dal nuovo testo dell'art. 66, terzo comma, disp. att., c.c., introdotto dalla legge 11 dicembre 2012 n. 220, a nulla rilevando, ai fini della tempestività dell'avviso, né la data di svolgimento dell'assemblea in seconda convocazione, né che la data della prima convocazione fosse stata eventualmente già fissata dai condòmini prima dell'invio degli avvisi. La medesima giurisprudenza, peraltro, qualifica l'avviso di convocazione - atto eminentemente privato, e del tutto svincolato, in assenza di espresse previsioni di legge, dall'applicazione del regime giuridico delle notificazioni degli atti giudiziari - quale atto unilaterale recettizio, per cui esso rinviene la propria disciplina nell'art. 1335 c.c., al medesimo applicandosi la presunzione di conoscenza in tale norma prevista (superabile da una prova contraria da fornirsi dal convocato), in base alla quale la conoscenza dell'atto è parificata alla conoscibilità, in quanto riconducibile anche solamente al pervenimento della comunicazione all'indirizzo del destinatario e non alla sua materiale apprensione o effettiva conoscenza. Invero, la presunzione di conoscenza ex art. 1335 c.c. degli atti recettizi in forma scritta giunti all'indirizzo del destinatario opera per il solo fatto oggettivo dell'arrivo dell'atto nel luogo indicato dalla norma. L'onere della prova a carico del mittente riguarda, in tale contesto, solo l'avvenuto recapito all'indirizzo del destinatario, salva la prova da parte del destinatario medesimo dell'impossibilità di acquisire in concreto l'anzidetta conoscenza per un evento estraneo alla sua volontà (cfr., per una fattispecie in tema di comunicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea di un condominio, Cass. 29 aprile 1999 n. 4352). Dall'anzidetto quadro normativo viene fatto derivare l'ovvio corollario per cui, se è vero che per ritenere sussistente, ex art. 1335 c.c., la presunzione di conoscenza, da parte del destinatario, della dichiarazione
a questo diretta, è necessaria e sufficiente la prova che la dichiarazione stessa sia pervenuta all'indirizzo del destinatario, tale momento, ove la convocazione ad assemblea di condominio sia stata inviata mediante lettera raccomandata non consegnata per l'assenza del condomino
pagina 14 di 21 (o di altra persona abilitata a riceverla), coincide con il rilascio da parte dell'agente postale del relativo avviso di giacenza del plico presso l'ufficio postale, idoneo a consentire il ritiro del piego stesso, e non già con altri momenti successivi. Nel senso di cui innanzi si esprimono i precedenti consolidati di questa corte, che il collegio decidente condivide (v. di recente Cass. 3 novembre 2016, n. 22311, in fattispecie condominiale;
v. altresì i numerosi precedenti in altre materie, soprattutto lavoristica, agraria e locatizia, anche ivi richiamati: Cass. 31 marzo 2016
n. 6256; Cass. 15 dicembre 2009 n. 26241; Cass 5 giugno 2009 n. 13087; Cass. 24 aprile 2003
n. 6527; Cass. 27 luglio 1998 n. 7370; Cass. 1 aprile 1997 n. 2847; oltre numerose sentenze non massimate, o non massimate sul punto che rileva, tra le quali ad es. Cass. 4 agosto 2016
n. 1633). ……… Va riaffermato, dunque, quale principio di diritto, che in tema di , CP_2 con riguardo all'avviso di convocazione di assemblea ai sensi dell'art. 66 disp. att. c.c. (nel testo ratione temporis vigente), posto che detto avviso deve qualificarsi quale atto di natura privata (del tutto svincolato, in assenza di espresse previsioni di legge, dall'applicazione del regime giuridico delle notificazioni degli atti giudiziari) e in particolare quale atto unilaterale recettizio ai sensi dell'art. 1335 c.c., al fine di ritenere fornita la prova della decorrenza del termine dilatorio di cinque giorni antecedenti l'adunanza di prima convocazione, condizionante la validità delle deliberazioni, è sufficiente e necessario che il (sottoposto al CP_2 relativo onere), in applicazione della presunzione dell'art. 1335 c.c. richiamato, dimostri la data di pervenimento dell'avviso all'indirizzo del destinatario, salva la possibilità per questi di provare di essere stato, senza sua colpa, nell'impossibilità di averne notizia. Tale momento, ove la convocazione ad assemblea di condominio sia stata inviata mediante lettera raccomandata (cui il testo dell'art. 66 disp. att. c.c. affianca, nel testo successivo alla riforma di cui alla legge 11 dicembre 2012, n. 220, altre modalità partecipative), e questa non sia stata consegnata per l'assenza del condomino (o di altra persona abilitata a riceverla), coincide con il rilascio da parte dell'agente postale del relativo avviso di giacenza del plico presso l'ufficio postale, idoneo a consentire il ritiro del piego stesso, e non già con altri momenti successivi
(quali il momento in cui la lettera sia stata effettivamente ritirata o in cui venga a compiersi la giacenza” (Cass. sentenza del 25/03/ 2019, n. 8275).
Quindi, tornando al caso in esame, la convocazione del CO (e/o dei suoi Persona_1 eredi, odierni attori) all'assemblea condominiale del 29/09/2021 è stata sicuramente irregolare ed illegittima, in difetto di alcuna prova dell'effettiva ricezione, e conseguentemente la delibera assunta in quella sede, nel caso in cui non si fosse giunti ad una pronuncia di cessazione della materia del contendere, sarebbe stata annullata da questo Giudice, senza necessità di esaminare il merito delle decisioni ivi assunte, ivi compresa la legittimità o meno del piano di riparto pagina 15 di 21 allegato (relativamente al quale gli attori, fra l'altro, hanno eccepito non essere da loro dovute le quote condominiali ordinarie per l'impossibilità di utilizzo dell'immobile dovuta esclusivamente al Condominio).
2) Quanto al motivo di impugnazione della delibera condominiale relativo alla violazione dell'art 1108 c.c.
Anche detto motivo di impugnazione in caso di pronuncia nel merito, avrebbe meritato accoglimento.
Invero, la Corte di Cassazione ha ribadito che: “In tema di condominio negli edifici, ai sensi dell'art. 1108, terzo comma, c.c., applicabile al condominio in virtù dell'art. 1139 c.c., per la costituzione di diritti reali sulle parti comuni è necessario il consenso di tutti i condòmini, che non può essere sostituito da una deliberazione assembleare a maggioranza e dal decorso del tempo necessario a consolidarla (Cass. civile, Sez. II, sentenza 15024 del
14/06/2013).
Il Condominio, in effetti, deliberando sul punto 5 all'o.d.g. e consentendo l'installazione di stazione radio base della IA s.p.a. sul torrino della scala condominiale, privo di accesso diretto da parti condominiali, ma con accesso solo dalla terrazza degli attori, aveva creato di fatto una nuova servitù gravante sugli immobili di proprietà di parte attrice. Ciò non è stato contestato dal convenuto nel presente giudizio ed in ogni caso, a riprova della palese illegittimità del deliberato, lo stesso convenuto, nella propria comparsa di CP_2 costituzione e risposta, affermava: “3) Sulla violazione dell'art. 1108 c.c. per locazione torrino condominiale all'ILIAD per installazione impianto ripetitore. Quanto deliberato al punto 5) dell'o.d.g. è stato oggetto di nuova deliberazione assembleare in data 20 gennaio
2022 in cui si ritiene siamo state chiarite e superate le criticità contestate dagli ”. Per_1
***
Relativamente alla delibera condominiale del 20/01/2022
1) Quanto al motivo di impugnazione della delibera condominiale relativo alla violazione dell'art 1108 c.c. comma terzo:
Tale motivo, ove si fosse giunti ad una sentenza sul merito, sarebbe stato accolto.
Correttamente, infatti, gli attori hanno lamentato che il contratto di locazione con IA, essendo ultranovennale, avrebbe richiesto, ex art. 1108 c.c., il consenso di tutti i condomini.
Ed infatti, contrariamente a quanto affermato dal convenuto, il contratto di CP_2 locazione con IA autorizzato dalla delibera impugnata prevedeva, all'art. 2, una durata di nove anni “interi e consecutivi” rinnovabili tacitamente ed automaticamente per altri sei anni “interi e consecutivi” e non quindi di otto anni, come affermato erroneamente da parte pagina 16 di 21 convenuta, peraltro senza tenere conto che ai sensi della L. 392/1978 (articoli 28 e 29), non sarebbe stato possibile un recesso alla scadenza dei nove anni da parte del CP_2 svincolato da condizione, recesso che sarebbe stato illegittimo ed inefficace nei confronti del conduttore IA.
Ugualmente, avrebbe meritato accoglimento il motivo di opposizione relativo all'annullabilità della delibera del 20/01/2022, per violazione dell'art. 1108 terzo comma c.c., nella parte in cui prevedeva la costituzione di una servitù su parti comuni dell'edificio (“l'accesso al torrino dovrà avvenire direttamente dai corpi comuni…..”) al fine di permettere alla conduttrice il passaggio dei cavi indispensabili per l'installazione sul torrino condominiale della stazione radio, laddove sarebbe stato necessario il consenso di tutti i condomini (cfr. Cassazione Cass. civ. n. 15024/2013 secondo cui: “In tema di condominio negli edifici, ai sensi dell'art. 1108, terzo comma, c.c., applicabile al condominio in virtù dell'art. 1139 c.c., per la costituzione di diritti reali sulle parti comuni
è necessario il consenso di tutti i condòmini, che non può essere sostituito da una deliberazione assembleare a maggioranza e dal decorso del tempo necessario a consolidarla”);
2) Quanto al motivo di opposizione relativo alle plurime violazioni dell'art. 1117 ter c.c., anche lo stesso avrebbe meritato accoglimento, non essendo stato mai peraltro contestato dal quanto addotto dagli attori ossia che il: a) non ha provato CP_2 CP_2
l'avvenuta affissione dell'ordine del giorno per 30 giorni consecutivi negli spazi condominiali;
b) l'avviso di convocazione non ha rispettato il termine di 20 giorni prima della data fissata per l'assemblea (19/20 gennaio 2022), essendo pervenuto via pec in data 05.01.2022, per cui dette circostanze, che costituiscono violazione dell'art. 1117 ter
c.c., sono da ritenersi provate;
3) Altresì meritevole di accoglimento sarebbe stato il motivo di opposizione relativo alla violazione dell'art. 66, terzo comma disp. att. c.c. per la mancata specifica indicazione dell'ordine del giorno relativamente alla realizzazione di una botola per l'accesso al torrino condominiale, poiché effettivamente non risulta all'ordine del giorno la realizzazione di una botola poi deliberata.
Quanto alle spese legali.
Si ritiene fondata la richiesta degli attori di condanna del convenuto alla refusione CP_2 delle spese legali, ex art. 91 c.p.c., sulla base del principio della “soccombenza virtuale”.
pagina 17 di 21 Per quanto riguarda le spese processuali, secondo la Cassazione, la soluzione adottata nelle cause condominiali devia da quella prevista dall'art. 2377 c.c., perché in materia condominiale la giurisprudenza tende a decidere sulle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale, cioè secondo una “prognosi postuma” consistente nel valutare (in via sommaria) quale sarebbe stato l'esito del giudizio se non fosse intervenuta la nuova delibera (così, Cass. sent. n.
20071/2017).
Secondo la Suprema Corte: “La statuizione di cessazione della materia del contendere comporta l'obbligo per il giudice di provvedere sulle spese processuali del giudizio secondo il principio della soccombenza virtuale, salva la facoltà di disporne motivatamente la compensazione, totale o parziale (cfr. Cass. n. 3148 del 2016). Pur individuata la parte ipoteticamente soccombente, è tuttavia possibile disporre la compensazione delle spese per motivi che, nei procedimenti instaurati dopo il 1 marzo 2006, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., comma
2, come modificato dalla L. 28 dicembre 2005, n. 263, devono essere esplicitamente indicati nella motivazione. Come è noto, a seguito della modifica del 2005, dell'art. 92 c.p.c., comma
2, dispone che “Se vi è soccombenza reciproca o concorrono altri giusti motivi, esplicitamente indicati nella motivazione, il giudice può compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti” (Cassazione civile, sez. VI, 14 luglio 2020, n. 14939).
Nella medesima pronuncia, la Cassazione, investita della questione relativamente all'impugnazione di una sentenza della Corte d'Appello di AT, ha precisato che: “Ove tuttavia il giudice rilevi la cessazione della materia del contendere in tema di impugnazione di delibera condominiale, analogamente a quanto disposto dall'art. 2377, comma 8, c.c. (il quale peraltro stabilisce che “… il giudice provvede sulle spese di lite, ponendole di norma a carico della società …”), la pronuncia finale sulle spese viene regolata sulla base di una valutazione di soccombenza virtuale, sicché il giudice del merito deve espressamente procedere ad un complessivo ed unitario giudizio circa l'originaria fondatezza delle contrapposte domande ed eccezioni proposte dalle parti, al fine di decidere circa la incidenza della potenziale soccombenza sull'onere delle spese. La nozione di soccombenza reciproca, cui fa cenno la Corte d'appello di AT (senza però fornire alcuna motivazione al riguardo),
e che consente la compensazione parziale o totale delle spese processuali, sottende – anche in relazione al principio di causalità – una pluralità di domande contrapposte, accolte o rigettate, che si siano trovate in cumulo nel medesimo processo fra le stesse parti, ovvero l'accoglimento parziale dell'unica domanda proposta, allorché essa sia stata articolata in più capi e ne siano stati accolti uno o alcuni e rigettati gli altri, ovvero una parzialità dell'accoglimento
pagina 18 di 21 meramente quantitativa, riguardante una domanda articolata in unico capo (Cass. Sez. 1,
24/04/2018, n. 10113; Cass. Sez. 6 – 2, 23/09/2013, n. 21684; Cass. Sez. 3, 21/10/2009, n.
22381). Nella specie, avendo la Corte d'appello ritenuto che l'annullamento della deliberazione (invalida) non poteva avere luogo – essendo stata la stessa sostituita con altra legittima -, e così dichiarato cessata la materia del contendere in ordine all'unica domanda oggetto di causa, non risulta sussistere alcuna virtuale soccombenza reciproca tra le parti.
Altrimenti, per giustificare la compensazione delle spese, trattandosi di giudizio introdotto il
21 maggio 2015, occorre dare applicazione, ratione temporis, all'art. 92, comma 2, c.p.c., come sostituito dall'art. 13, d.l. 12 settembre 2014, n. 132, modificato in sede di conversione dalla I. 10 novembre 2014, n. 162 (testo invero operante per i procedimenti introdotti a decorrere dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della citata legge di conversione). In forza di tale norma, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, soltanto se vi è soccombenza reciproca, ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, o ancora, «qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni» (ciò a seguito della sentenza 19 aprile 2018, n. 77, della Corte Costituzionale). In tale regime, il provvedimento di compensazione parziale o totale delle spese “per gravi ed eccezionali ragioni” deve comunque essere esplicitamente motivato e riguardare specifiche circostanze
o aspetti della controversia decisa (cfr. Cass. Sez. U, 22/02/2012, n. 2572).
Nella fattispecie in esame, allora, non merita accoglimento la richiesta del CP_3 convenuto di compensazione delle spese legali, a nulla rilevando in proposito il
“comportamento collaborativo” tenuto dal detto Condominio che ha revocato le deliberazioni contestate (cfr. comparsa conclusionale), poichè la revoca delle delibere è avvenuta solo successivamente all'avvio dei giudizi e successivamente alle ordinanze di questo Giudice che avevano sospeso l'efficacia esecutiva delle delibere stesse. Non vi è quindi alcuna valida,
“grave ed eccezionale ragione” per disporre la compensazione delle spese processuali.
Come anche statuito da altre pronunce della Suprema Corte, ove la causa si chiuda con un provvedimento di cessazione della materia del contendere, il giudice non potrà – salvo diverso accordo delle parti - dichiarare la compensazione delle spese del giudizio ma dovrà pronunziarsi su di esse secondo la regola della soccombenza virtuale ossia in base alla normale probabilità di accoglimento della pretesa di parte su criteri di verosimiglianza o su un'indagine sommaria di delibazione del merito (così Cass., n. 24234 del 29/11/2016).
pagina 19 di 21 Inoltre, come chiarito anche da altra giurisprudenza (cfr. Trib. Lamezia Terme, sez. civ., sentenza 21 febbraio 2013), in virtù della soccombenza cosiddetta virtuale – che è espressione del principio di causalità (Cass. 30 marzo 2010, n. 7625) - in forza del criterio generale di cui all'art. 91 c.p.c., le spese del processo vanno poste a carico della parte che, azionando una pretesa accertata come infondata o resistendo ad una pretesa fondata, abbia dato causa al processo o alla sua protrazione e che debba qualificarsi tale in relazione all'esito finale della controversia. Causare un processo, significa invero costringere alla proposizione di un'iniziativa giudiziaria che poteva essere evitata grazie ad un comportamento esigibile della parte nei cui confronti la domanda è proposta. Non è, quindi, esente dall'onere delle spese la parte che, con un suo comportamento antigiuridico, abbia provocato la necessità del processo
(Cass., SS. UU., 9 luglio 2009, n. 16092).
E nel caso di specie, il , ha adottato due Controparte_2 delibere assembleari annullabili - per i motivi sopra esaminati - e si è poi costituito in giudizio resistendo alle domande attoree, il che significa che ha dato causa al processo ed alla sua protrazione e non è esente dall'onere delle spese.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
- Dichiara cessata la materia del contendere nelle cause civili riunite n. 3230/2022 R.G. e n.
7045/2022 R.G. promosse da ed contro il Parte_1 Parte_2 [...]
, in persona del suo amministratore pro tempore; Controparte_2
- Condanna, in virtù del principio della soccombenza virtuale, il Controparte_2
, in persona del suo amministratore pro tempore, alla refusione, in favore
[...] degli attori, delle spese legali del presente giudizio che liquida, ex DM 55/2014, e successive modifiche, in complessivi € 6.673,00 per compensi, oltre ad € 528,00 per spese vive documentate, oltre rimborso forfettario delle spese generali, i.v.a. (se dovuta) e c.p.a nella misura di legge, con distrazione a favore del procuratore degli attori che ne ha fatto richiesta.
AT 20/05/2025
IL GIUDICE ONORARIO
OT.ssa Maria Cristina Sardo
pagina 20 di 21 pagina 21 di 21
N. R.G. 7045/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANIA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice onorario OT.ssa Maria Cristina Sardo
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nelle cause civili riunite n. 3239/2022 R.G. e n. 7045/2022 R.G., promosse da:
(C.F.: ) e , Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F.: ), con il patrocinio dell'Avv. SALVATORE TRIGILA C.F._2 elettivamente domiciliati in Viale XX Settembre n. 47/E, CATANIA;
ATTORI
contro
, NELLA QUALITÀ DI AMMINISTRATORE PRO TEMPORE DEL CP_1
(C.F. ), con Controparte_2 P.IVA_1 il patrocinio dell'Avv. MAURO PORTO, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Via
Firenze n. 158, ACI CASTELLO (CT);
CONVENUTO
******
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 1 di 21 Con atto di citazione del 23/02/2022, notificato a mezzo pec in pari data, i signori
[...]
ed proponevano opposizione avverso la delibera assunta in Parte_1 Parte_2 data 29/09/2021 dal Condominio sito in AT, , ed allo scopo Controparte_2 citavano in giudizio il stesso, in persona del suo amministratore pro tempore, OT. CP_2
, chiedendo al Tribunale adito: “In via cautelare e preliminare: - sospendere CP_1
l'esecutività della delibera condominiale del 29.09.2021 anche in ragione della eccepita inefficacia;
- Nel merito: a) ritenere e dichiarare la inefficacia e/o nullità della delibera assembleare impugnata con riferimento ai punti 1), 3), 4) e 5) dell'ordine del giorno – per violazione dell'art. 66 delle Disp. d'Attuazione del c.c. e, conseguentemente, annullarla con qualsiasi formula;
In subordine: b) ritenere e dichiarare la nullità della delibera de qua con riferimento ai punti 3) e 4) dell'o.d.g. o, comunque, annullarla per le ragioni sopra esposte al paragrafo I, dichiarando, altresì, che le quote ordinarie e straordinarie ivi deliberate non sono dovute dai condomini ed per il mancato utilizzo Parte_1 Parte_2 dell'immobile che si protrae ad oggi sin dall'anno 2000, imputabile ad esclusiva colpa del
nonché per difetto di comunicazione della relativa documentazione oltre che per CP_2 mancanza di approvazione;
c) ritenere e dichiarare la nullità della delibera de qua con riferimento al punto 5) dell'ordine del giorno per aver il condominio deliberato, in violazione dell'art. 1108 c.c. su una locazione, di fatto di durata ultranovennale in difetto di unanimità e per i motivi di cui al superiore punto II;
d) condannare il convenuto, in persona CP_2 dell'amministratore pro tempore, alla integrale rifusione delle spese e compensi di giudizio, oltre rimb. forf. 15%, CPA ed IVA nella misura di legge”.
All'uopo gli attori adducevano che:
- Gli stessi erano comproprietari di un appartamento situato al 6° piano e della soprastante terrazza facente parte del , in quanto figli del Controparte_2 defunto dr. Persona_1
- L'Amministratore pro tempore aveva provveduto a convocare un'assemblea ordinaria per il giorno 28.09.2021(in prima) e per il giorno 29.09.2021 (in seconda convocazione) al fine di discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: “...1) Determinazioni dei Sigg.ri
Condomini in merito alla possibilità di ristrutturare lo stabile condominiale con il sistema “a cappotto” alla luce delle nuove agevolazioni fiscali previste per i condomini. Autorizzazione all'Amministratore per far eseguire gratuitamente un preliminare Studio di Fattibilità...; 2)
Determinazioni dei Sigg.ri condomini in merito al possibile tentativo di definizione transattiva del procedimento giudiziario in corso con il;
3) Esame ed approvazione del Controparte_3
pagina 2 di 21 Bilancio Consuntivo dell'anno 2019 e 2020 e dei relativi piani di ripartizione;
Approvazione del Preventivo spese ordinarie per l'anno 2021; 5) Decisione dei sigg. condomini in merito all'installazione radio Base come da proposta allegata;
6) Varie ed eventuali”;
Gli opponenti erano venuti a conoscenza dell'assemblea del 29.09.2021 a seguito di comunicazione del verbale di assemblea già avvenuta.
Il – con deliberazione assembleare adottata Controparte_2 Controparte_2 in seconda convocazione il 29.09.2021, aveva approvato all'unanimità dei presenti (assenti gli attori) tutti i provvedimenti posti all'ordine del giorno, ad esclusione del punto 2) e precisamente: - “Sul primo punto i presenti, dopo ampia analisi e discussione e dopo aver ascoltato la relazione dell'Amministratore all'unanimità autorizzano lo stesso Amministratore ad attivare tutte le pratiche occorrenti per far eseguire un preliminare studio di fattibilità per accedere al Superbonus a condizione che tutto sia a costo zero per il Condominio, - Sul secondo punto dell' O.d.G. i presenti rinviano la deliberazione. - Sul terzo punto dell'O.d.G. i presenti approvano il Bilancio Consuntivo dell'anno 2019 ed il piano di riparto... - Sul quarto punto dell'O.d.G. i presenti approvano per il 2021 lo stesso preventivo ordinario dell'anno precedente
…; - Sul quinto punto dell'O.d.G. i presenti all'unanimità approvano l'installazione di una stazione base di proprietà della IA AL S.p.A. sul tetto del torrino di copertura della scala condominiale ed a tal proposito accettano l'offerta ricevuta dalla suddetta società che ha proposto un canone annuo di locazione al Condominio di €. 10.000,00 e pertanto i presenti sempre unanimemente autorizzano l'Amministratore a sottoscrivere il relativo contratto di locazione della durata di nove anni con esplicita rinuncia al diritto di negare il tacito rinnovo di ulteriori anni sei...”
Gli opponenti osservavano in diritto che:
La deliberazione assembleare del del 29.09.2021 Controparte_2
– comunicata impersonalmente agli eredi di in data 21.10.2021 - era invalida Persona_1 perché nulla e/o annullabile per i seguenti motivi:
I) La deliberazione assembleare che approvava i punti 1), 3), 4) e 5) all'ordine del giorno – era palesemente illegittima ed inefficace per violazione dell'art. 66 delle Disp. di Attuazione del
c.c. per mancata comunicazione dell'avviso di convocazione agli eredi di – Persona_1 dante causa degli odierni attori. L'Amministratore era a conoscenza del decesso del Sig.
ma, nonostante ciò, nessun avviso di convocazione era stato effettuato nei modi Persona_1
e termini previsti dalla normativa esistente. Spettava al fornire la prova della CP_2
pagina 3 di 21 corretta e valida comunicazione della convocazione dell'assemblea. Peraltro, l'assemblea aveva anche deliberato di approvare un Bilancio Consuntivo 2019 e 2020 e dei relativi piani di ripartizione, nonché approvazione del Preventivo di spese per l'anno 2019 e 2020, di cui non si aveva alcuna contezza nel quale certamente venivano previste ripartizioni di spese anche a carico degli attori, nonostante fosse stato accertato giudizialmente che l'appartamento risultava inabitabile sin dall'anno 2000 e che fosse stato appunto disposto il risarcimento anche per il mancato uso, ancora perdurante.
La delibera ed il relativo piano di riparto erano nulli e/o annullabili, atteso che in ogni caso le quote ordinarie non erano dovute dagli opponenti per l'impossibilità di utilizzo dell'immobile imputabile esclusivamente al convenuto. CP_2
II) Il punto 5) dell'ordine del giorno era illegittimo per violazione dell'art. 1108 c.c., era necessario il consenso di tutti i condomini per gli atti di costituzione di diritti reali e/o di godimento sul fondo comune e per le locazioni di durata superiore a nove anni.
Ed ancora, l'immobile su cui avrebbe dovuto essere installata la stazione telefonica era fatiscente ed in ogni caso avrebbe arrecato pregiudizio alla stabilità dell'immobile stesso ed alla salute dei condomini.
L'Assemblea Condominiale, con la delibera opposta – per la quale avevano votato favorevolmente anche dei condomini che non avevano alcun diritto in tal senso perché il torrino condominiale non era nei loro confronti bene comune e/o condominiale - aveva deliberato all'unanimità dei presenti l'installazione di stazione radio base di proprietà della IA
s.p.a sul torrino di copertura della scala condominiale, autorizzando l'amministratore a sottoscrivere il relativo contratto di locazione, dal contenuto indeterminato ed all'epoca della delibera non conosciuto e delle relative clausole, nonché degli obblighi che ne conseguivano a carico di tutto il condominio.
Alla data della deliberazione impugnata, poiché per accedere al torrino scala non vi era un accesso diretto dalle parti condominiali, se non tramite la terrazza di proprietà esclusiva degli odierni opponenti, il , così deliberando avrebbe di fatto creato una nuova CP_2 servitù sulla proprietà privata degli attori.
Su tale predetta delibera - con istanza depositata il 18.11.2021 – era stato pertanto proposto il tentativo obbligatorio di mediazione. Tuttavia, il Condominio non soltanto non si era presentato, ma pochi giorni prima dell'incontro di mediazione previsto per il 24.01.2022, aveva trasmesso agli opponenti la c.d. Bozza di Contratto da stipulare con la IA AL S.p.A., e nel contempo pagina 4 di 21 l'Amministratore pro tempore, alcuni giorni prima della data di incontro per la mediazione, aveva convocato una nuova assemblea per il giorno 19.01.2022 (in prima convocazione) e per il giorno 20.01.2022 (in seconda convocazione) con il seguente ordine del giorno: “1)
Determinazione dei Condomini in merito all'istanza di mediazione promossa dai Condomini
e che viene allegata in copia;
2) Ratifica dei Sigg.ri Per_1 Parte_2 Parte_1 condomini della decisione del 29.09.2021 di installazione di una stazione radio base di proprietà della IA AL S.p.A. Sul tetto del torrino di copertura della scala condominiale dietro corresponsione di un canone annuo di locazione al Condominio di €.10.000,00 ma con la condizione che il relativo contratto di locazione non dovrà avere una durata superiore ad anni nove. 3) Decisione dei sigg.ri Condomini in merito alla proposta di approvvigionamento idrico dell'azienda Carcaci come da preventivo. 4) Varie ed eventuali.”.
L'assemblea condominiale in data 20.01.2022, in totale dispregio delle legittime ragioni degli opponenti, non soltanto non aveva annullato la delibera del 29.09.2021 – e così operando costringendo gli opponenti ad instaurare il presente procedimento – ma aveva ratificato la decisione assembleare del 29.09.2021 e nel merito approvato – ora per allora - la nuova bozza di contratto predisposta dalla società IA AL S.p.A. che prevedeva una durata di anni nove con possibilità di recesso da parte del svincolato da ogni condizione (ad nutum) CP_2 tale quindi da non sottrarre ai Condomini alcuna facoltà di godimento oltre il nono anno della parte comune concessa in locazione. Precisando, infine, che l'accesso al torrino doveva avvenire direttamente dai corpi comuni tramite l'accesso della scala con apposita botola senza quindi alcun passaggio dalle proprietà private. Sembrava assorbita dalla nuova deliberazione assembleare solo la questione relativa alla servitù di passaggio dalla terrazza di proprietà esclusiva dei sigg.ri Per_1
Tuttavia, così operando, le decisioni assunte dalla compagine condominiale in sede assembleare del 29.09.2021 erano illegittime perché ratificate con altra delibera illegittima, che era già stata sottoposta alla mediazione obbligatoria.
Dalla lettura della proposta di contratto comunicata agli opponenti con un illegittimo atto successivo, emergeva che la IA AL aveva proposto un modello di contratto di locazione finalizzato all'installazione di un impianto di telefonia della durata di anni nove ed alla scadenza del primo periodo di anni nove, il contratto di locazione si sarebbe rinnovato tacitamente per i successivi periodi di sei anni interi e consecutivi, salvo disdetta ad opera di una delle Parti con possibilità di recesso da parte del Condominio svincolato da ogni condizione. Il CP_2 avrebbe approvato una bozza diversa di contratto da quello previsto. Comunque, anche qualora pagina 5 di 21 fosse stata inserita una clausola diversa, ovvero di possibilità di recesso da parte del
Condominio, la stessa sarebbe stata illegittima ed inefficace nei confronti del conduttore. Al riguardo, l'art. 28 L. 392/78, al comma due, prevedeva che il locatore alla prima scadenza per evitare il tacito rinnovo, potesse esercitare la facoltà di diniego della rinnovazione per i motivi di cui all'art. 29. Nel caso in esame, in base alla normativa vigente sulle locazioni, ed anche sulla base della bozza indeterminata di contratto comunicata agli opponenti, il condominio, così operando aveva autorizzato l'amministratore a stipulare un contratto di durata ultranovennale, e la delibera, approvata a semplice maggioranza, doveva essere dichiarata nulla e/o annullabile.
Gli opponenti infine rappresentavano che, con istanza depositata il 18.11.2021, avevano proposto il tentativo obbligatorio di mediazione, che si era definito negativamente in data
24.01.2022 per la mancata partecipazione del CP_2
Il convenuto , in persona del suo Controparte_2 amministratore pro tempore, OT. , si costituiva in giudizio con comparsa CP_1 di costituzione e risposta del 09/06/2022, chiedendo al Tribunale di: “respingere tutte le domande formulate da parte impugnante perché infondate in fatto ed in diritto essendo le determinazioni assembleari relative ai punti 1), 3) e 4) dell'o.d.g. della seduta del 29 settembre
2021 perfettamente legittime e regolari ed avendo adempiuto l'amministratore ad ogni onere di comunicazione ed informazione nei confronti ed essendo stata la deliberazione al punto 5) dell'o.d.g. superata dal successivo deliberato assembleare del 20 gennaio 2022. Con ogni statuizione in ordine alle spese del giudizio”.
Allo scopo, il convenuto eccepiva: CP_2
1) Sulla violazione dell'art. 66 c.p.c. per mancata comunicazione avviso convocazione: Non risultava veritiera la circostanza che gli eredi del OT. avessero comunicato Persona_1 il decesso del predetto congiunto avvenuto in data 8 novembre 2020 e che l'amministratore ne fosse perfettamente a conoscenza. Anzi poteva essere dimostrato documentalmente l'esatto contrario: fra le parti era in corso, dinanzi alla Corte di Appello di AT, giudizio di appello iscritto al n. 1835/2018, avverso la Sentenza 1061/2018 del Tribunale di AT.
Per il predetto giudizio era stata emessa una prima Sentenza parziale (n. 1994/2020) in data
29.10.2020 (quindi con l'appellato ancora in vita) con rinvio per conferimento mandato al
CTU all'udienza del 25 gennaio 2021 (quindi dopo il decesso dell'appellato). In quella udienza non era stato dichiarato il decesso del OT. così come nel corso di Persona_1 tutta la CTU espletata dall'Ing. , così come all'udienza del 12 aprile 2021, per poi Per_2
pagina 6 di 21 depositare gli impugnanti comparsa di prosecuzione in data 28.10.21 con la produzione di certificato di morte. Due giorni prima (26 ottobre) era stato notificato via pec all'Amministratore (nonostante la missiva riporti la data del 26 giugno facilmente smentibile dalla quella nel file .eml della pec) il dovuto aggiornamento dell'anagrafe condominiale con acclusa trasmissione del certificato di morte del OT. Persona_1
L'Amministratore non era tenuto a verificare l'esistenza in vita dei condomini prima di inviare le convocazioni e l'assenza di alcuna comunicazione col giudizio in corso faceva presumere l'esistenza in vita del OT. per l'invio dell'avviso di convocazione. Persona_1
La spedizione dell'avviso di convocazione presso la residenza del defunto (coincidente con la residenza dell'attrice Sig.ra aveva utilmente assolto l'obbligo di Parte_2 convocazione da parte dell'amministratore, che era all'oscuro del decesso e che aveva comunque inviato presso la residenza della figlia (coincidente con quella del padre deceduto da meno di un anno) l'avviso di convocazione, che era quindi ricevibilissimo.
2) Sulla mancata addebitabilità di quote condominiali per inagibilità dell'appartamento;
Quanto oggetto di contestazione era già stato oggetto di Sentenza del Tribunale di AT n.
1061/2018 che aveva rigettato l'opposizione a decreto ingiuntivo dell'Adonia per l'addebito di quote ma aveva condannato il a risarcire lo stesso per le condizioni CP_2 dell'appartamento che non lo rendevano fruibile. Con le Sentenze della Corte di Appello di
AT rese inter partes (1994/2020 parziale e definitiva) si era confermato il rigetto dell'opposizione a decreto ingiuntivo ed era stato stabilito un risarcimento danni figurativo per l' pari al valore mensile di mercato qualora l'immobile fosse locato (circa € 407,00 Per_1 mensili).
Poichè gli eredi avrebbero dovuto godere del predetto risarcimento (stabilito dalla Corte Per_1 di Appello con decorrenza dall'anno 2010), dovevano essere tenuti al pagamento degli oneri condominiali non solo per i lavori di straordinaria manutenzione (per il mantenimento ed il miglioramento dell'edificio condominiale) ma anche delle quote ordinarie: al risarcimento quantificato nel canone locativo doveva corrispondere il pagamento della quota condominiale perché gli € 407,00 mensili erano previsti a totale soddisfazione del mancato utilizzo / mancata locazione non potendosi avanzare – come ulteriore richiesta di danno – l'esenzione dalla contribuzione condominiale. Inoltre, l'obbligazione a pagare le quote condominiale era un'obbligazione propter rem, che derivava dalla comproprietà delle parti comuni e degli impianti.
pagina 7 di 21 3) Sulla violazione dell'art. 1108 c.c. per la locazione del torrino condominiale all'ILIAD per installazione impianto ripetitore: Quanto deliberato al punto 5) dell'o.d.g. era stato oggetto di nuova deliberazione assembleare in data 20 gennaio 2022 in cui erano chiarite e superate le criticità contestate dagli Anche il predetto deliberato era stato oggetto di impugnazione, Per_1
e, quindi, per l'evidente connessione, il avrebbe richiesto, nel giudizio relativo CP_2 all'impugnazione del 20 gennaio 2022, la riunione al presente giudizio prima instaurato.
All'udienza del 14/06/2022, i procuratori delle parti insistevano nelle rispettive richieste, ed in particolare, il procuratore di parte attrice insisteva per la richiesta preliminare di sospensione dell'efficacia esecutiva della delibera condominiale impugnata e questo Giudice riservava ordinanza;
Con ordinanza del 16/06/2022, questo Giudice sospendeva l'efficacia esecutiva della delibera del 29/09/2021, ritenendo ricorrere i presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora.
Con ulteriore ordinanza dell'08/11/2022, questo Giudice, visto l'art. 274 c.p.c., e ritenute effettivamente sussistenti le ragioni di connessione oggettiva e soggettiva delle due cause, oltre che le esigenze di economia processuale, disponeva che al giudizio n. 3239/2022 R.G. venisse riunito il procedimento n. 7045/2022 R.G. ed assegnava i termini di cui all'art. 183 comma VI
c.p.c.
Tale ultimo giudizio n. 7045/2022 R.G. era stato infatti frattanto incoato da Parte_1 ed con atto di citazione dell'11/05/2022, allo scopo di impugnare Parte_2
l'ulteriore delibera condominiale del 20/01/2022, con cui i condomini avevano ratificato il verbale di assemblea del 29/09/2021 ed avevano approvato la nuova bozza di contratto predisposta dalla società IA s.p.a., precisando che l'accesso al torrino doveva avvenire direttamente dai corpi comuni tramite accesso alla scala con apposita botola, quindi senza alcun passaggio dalle proprietà private.
I motivi di impugnazione della delibera del 20/01/2022 erano:
1) La violazione dell'art. 1108 c.c., in quanto era previsto dal contratto di locazione con IA
s.p.a. approvato, un periodo di locazione della durata di anni nove interi e consecutivi, rinnovabile tacitamente per altri sei anni, salvo disdetta ad opera di una delle parti con raccomandata o pec almeno dodici mesi prima della scadenza. Tuttavia, ai sensi della L.
392/1978 (articoli 28 e 29), non era possibile un recesso alla scadenza dei nove anni da parte del Condominio svincolato da condizione, che sarebbe stato illegittimo ed inefficace nei confronti del conduttore. Cosicchè il Condominio aveva autorizzato l'amministratore a pagina 8 di 21 stipulare un contratto di durata ultranovennale, e la delibera, approvata a semplice maggioranza, doveva essere dichiarata nulla e/o annullabile, in quanto, ai sensi dell'art. 1108 c.c., terzo comma, era necessario il consenso di tutti i condomini per gli atti di costituzione di diritti reali e/o di godimento sul fondo comune e per le locazioni di durata superiore a nove anni;
Inoltre, la delibera era altresì illegittima perché il contratto prevedeva la necessaria ed accessoria costituzione di servitù su parti comuni dell'edificio al fine di permettere alla conduttrice il passaggio dei cavi indispensabili per l'installazione sul torrino condominiale della stazione radio. Ribadiva parte attrice che, per la costituzione di servitù sulle parti comuni dell'edificio, era necessario sempre il consenso di tutti i condomini/comunisti.
2) La violazione dell'art. 1117 ter c.c., in quanto l'avviso di convocazione dell'assemblea del
20/01/2022 era pervenuto agli opponenti con pec del 05/01/2022, quindi senza il rispetto del termine di venti giorni prima della data di convocazione. Inoltre: la convocazione non era stata affissa per “non meno di trenta giorni consecutivi” nei locali di uso comune;
non erano stati rispettati gli adempimenti previsti dai primi due commi dell'art. 1117 c.c.; non erano state indicate le parti comuni oggetto della modificazione e la nuova destinazione d'uso né in quale parte dell'edificio sarebbe stata realizzata la botola per accedere al torrino condominiale;
non si sapeva la tipologia delle opere da realizzare. In definitiva, la deliberazione del 20/01/2022 era insanabilmente nulla per la plurima violazione dell'art. 1117 ter c.c. Con la precisazione che l'immobile su cui avrebbe dovuto essere installata la stazione telefonica era fatiscente ed, in ogni caso, la programmata installazione dell'antenna telefonica avrebbe arrecato pregiudizio alla stabilità dell'immobile ed alla salute dei condomini.
3) L'insussistenza delle maggioranze prescritte dall'art. 1117 ter c.c.: infatti la delibera era stata votata dai condomini , e , per i quali il torrino Per_3 Per_4 Persona_5 Per_6 scala, l'ascensore e la scala condominiale non erano beni comuni, quindi con voti non validi ed in mancanza delle maggioranze di cui all'art. 1117 ter c.c.
4) La violazione dell'art. 66, terzo comma, delle disposizioni attuative c.c., in quanto l'assemblea aveva deliberato omettendo del tutto l'indicazione all'ordine del giorno dell'argomento della realizzazione di una botola.
Infine, anche per la delibera del 20/01/2022, gli opponenti chiedevano la sospensione dell'esecutività.
Anche nel giudizio n. 7042/2022 R.G., il si costituiva, con comparsa di CP_2 risposta del 16/09/2022, contestando le domande attoree e chiedendone il rigetto. pagina 9 di 21 Allo scopo, il convenuto eccepiva: CP_2
1) Sulla violazione dell'art. 1108 c.c. per la locazione del torrino condominiale all'ILIAD per installazione dell'impianto ripetitore: il contratto di locazione era di otto anni rinnovabile alla scadenza senza nessuna condizione, quindi non automaticamente, per cui si rientrava nel normale quorum autorizzativo per la sottoscrizione di un obbligo contrattuale, non essendo inquadrabile come contratto ultranovennale;
2) Sulla presunta costituzione di servitù e di apertura di botola: non si era creata alcuna servitù di passaggio a carico dei proprietari delle terrazze ma si era migliorata per tutti l'ispezionabilità del torrino e non si rientrava nelle previsioni degli articoli 1108 e 1117 ter c.c.;
3) Sull'insussistenza delle maggioranze: Ad eccezione del OT. che non vantava Per_4 diritti sul torrino, tutti gli altri condomini facevano parte del corpo scala o erano sottostanti ad esso ed avevano sempre partecipato alle relative spese.
Alla prima udienza del 20/09/2022, tenutasi nel giudizio n. 7045/22 R.G., il procuratore di parte opponente insisteva per la sospensione dell'efficacia esecutiva della delibera del
20/01/2022 e produceva C.T.U. a firma dell'Ing. (resa in altro giudizio), da cui Per_2 desumere la fatiscenza dell'immobile su cui avrebbe dovuto essere installata la stazione telefonica e la delibera del 29/09/2021 già precedentemente impugnata, sub iudice, e già sospesa con ordinanza del 16/06/2022. Allegava altresì il riparto consuntivo anno 2020 per dimostrare che i condomini e che avevano votato, erano in realtà Per_5 Per_5 Per_4 proprietari di appartamenti esterni.
Il procuratore del opposto insisteva nelle proprie richieste. CP_2
Con ordinanza del 21/09/2022, questo Giudice sospendeva anche l'efficacia esecutiva della delibera del 20/01/2022, sussistendo i presupposti per la sospensione.
Nessuna delle parti depositava note ex art. 183 VI comma c.p.c.
All'udienza del 14/03/2023, tenutasi relativamente alle due cause riunite, su richiesta dei procuratori delle parti, veniva fissata udienza per la precisazione delle conclusioni.
In data 12/09/2023, il procuratore produceva agli atti del giudizio la successiva delibera condominiale del 23/05/2023, dove relativamente al punto 5 all'o.d.g., si leggeva: “Sul punto 5) dell'O.d.G. i presenti al fine di chiudere il contenzioso in essere decidono unanimemente di revocare i deliberati assembleari del 29.09.2021 e del 20.01.2022 che
pagina 10 di 21 riguardavano sostanzialmente l'installazione del ripetitore radiomobile sul torrino di copertura del corpo scala condominiale”.
All'udienza del 19/09/2023, entrambi i procuratori delle parti davano atto che, a seguito dell'intervenuta delibera condominiale del 23/05/2023, era cessata la materia del contendere.
All'udienza del 18/02/2025, il procuratore di parte attrice precisava le conclusioni chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere con la condanna del al CP_2 pagamento delle spese di giudizio sulla base del principio della soccombenza virtuale, con distrazione delle spese a favore dello stesso procuratore. Invece, il procuratore del convenuto chiedeva dichiararsi la cessazione della materia del contendere con la CP_2 compensazione delle spese del giudizio tra le parti. La causa veniva quindi posta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per lo scambio di comparse conclusionali e repliche.
*****
In virtù della intervenuta delibera assembleare del 23/05/2023, nonché in virtù delle concordi dichiarazioni dei procuratori delle parti contenute in atti e verbali di causa, va dichiarata cessata la materia del contendere sulle domande proposte dagli attori.
Invero, come visto, la difesa del convenuto, in data 12/09/2023, ha prodotto agli CP_2 atti del presente giudizio il verbale dell'Assemblea del del 23/05/2023 che ha CP_2 espressamente revocato “i deliberati assembleari del 29.09.2021 e del 20.01.2022 che riguardavano sostanzialmente l'installazione del ripetitore radiomobile sul torrino di copertura del corpo scala condominiale”, deliberati oggetto delle due cause riunite n.
3239/2022 R.G. e n. 7045/2022 R.G.
Essendo stata quindi adottata tale nuova delibera condominiale è venuta quindi a cessare la materia del contendere.
Invero, in materia societaria, l'art. 2377, 8° comma statuisce che “L'annullamento della deliberazione non può aver luogo se la deliberazione impugnata è sostituita con altra presa in conformità della legge e dello statuto. In ogni caso il giudice provvede sulle spese di lite….”
La Corte di Cassazione ha confermato l'applicazione alla materia condominiale della regola dettata dall'art. 2377, 8° comma, c.c. per i giudizi di impugnativa contro le delibere assembleari delle società per azioni. La decisione, nel confermare l'applicazione analogica alla materia condominiale dell'art. 2377 c.c., dà continuità a un consolidato orientamento del quale sono pagina 11 di 21 espressione, anche le precedenti sentenze, Cass., 11 agosto 2017, n. 20071, Cass., 10 febbraio
2010, n. 2999; Trib. Milano, 19 luglio 2017, Trib. Ivrea, 7 febbraio 2017; Trib. Torino, 17 giugno 2011, in imm. propr., 2012, 3, 195 ss.; Trib. Torino, 16 maggio 2011, in corr. merito,
2012, 579 ss., per cui la sostituzione della delibera condominiale impugnata determina la cessazione della materia del contendere. In ogni caso, l'art. 2377 c.c. lascia chiaramente intendere che, al verificarsi della situazione prevista dal suo 8° comma, il Giudice perde il potere di decidere la causa nel merito. L'applicazione dell'art. 2377 c.c. alla materia del
Condominio, comunque, è lineare, nel senso che la nuova delibera, sostitutiva di quella impugnata, provoca l'inammissibilità della domanda o la sua improcedibilità.
Alla luce di quanto sopra, va quindi, nella fattispecie, dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Invero, la stessa riconvocazione di altra assemblea condominiale, per il 23/05/2023, con ordine del giorno, tra l'altro, diretto alla revoca delle precedenti delibere del 29/09/2022 e del
20/01/2023 (cfr. delibera in atti, o.d.g. n. 5) è indice della consapevolezza del CP_2 dell'illegittimità delle dette due delibere.
In virtù del principio della soccombenza virtuale, quindi, analizzando la fattispecie, come emerge dagli atti di causa e dai documenti allegati, appare verosimile ritenere che in esito al presente giudizio (due cause riunite n. 3239/2022 R.G. e n. 7045/2022 R.G.), ove non fosse stata dichiarata cessata la materia del contendere ma si fosse giunti ad una pronuncia sul merito, le delibere impugnate sarebbero state entrambe annullate ai sensi dell'art. 1137 c.c., con conseguente soccombenza del convenuto. CP_2
In particolare:
Relativamente alla delibera condominiale del 29/09/2021.
1) Quanto al motivo di impugnazione relativo alla violazione dell'art. 66 disp. att. c.c.
Ove si fosse giunti ad una pronuncia sul merito, sarebbe stata dichiarata invalida la convocazione degli eredi per l'assemblea condominiale del 29/09/2021. Per_1
Ed infatti: l'art. 66 delle disposizioni attuative c.c. recita, tra l'altro, espressamente che:
“In caso di omessa, tardiva o incompleta convocazione degli aventi diritto, la deliberazione assembleare è annullabile ai sensi dell'articolo 1137 del codice su istanza dei dissenzienti o assenti perché non ritualmente convocati”.
pagina 12 di 21 Ora, se è vero, in generale, che, come eccepito dal convenuto, in caso di decesso CP_2 del condomino, l'amministratore non è tenuto a fare ricerche per individuare gli eredi e può inviare l'avviso di convocazione al condomino defunto (cfr. sentenza Tribunale di Roma, del
02/12/2016 n. 22422), è anche vero che nel caso di specie l'amministratore non ha mai provato la corretta convocazione non solo degli eredi ed ma Parte_1 Parte_2 neppure del defunto condomino (loro dante causa). Persona_1
A nulla giova infatti, in sé, la convocazione, avvenuta a mezzo poste private, atteso che il convenuto non ha mai prodotto agli atti del presente giudizio alcun avviso di CP_2 ricevimento della stessa ma soltanto la “distinta raccomandate” presentata per la spedizione nell'ufficio postale Jonica Poste il 17/09/2021 dal OT. indirizzata ad CP_1 Per_1
Per_
, corso San. 186/E e la fattura emessa da Ionica Poste.
[...]
Non è vero, quindi, come sostenuto dalla difesa del in comparsa di risposta, che: CP_2
“La spedizione dell'avviso di convocazione presso la residenza del defunto (coincidente con la residenza dell'attrice Sig.ra ha utilmente assolto l'obbligo di Parte_2 convocazione da parte dell'amministratore, che era all'oscuro del decesso e che ha comunque inviato presso la residenza della figlia (coincidente con quella del padre deceduto da meno di un anno) l'avviso di convocazione, che era quindi ricevibilissimo”.
Invero, l'art. 66 disp. att. c.c, statuisce che l'avviso di convocazione per l'assemblea condominiale deve essere “comunicato” al condòmino almeno cinque giorni prima dell'assemblea stessa: a tale proposito, la Corte di Cassazione ha specificato che l'avviso di convocazione, in quanto avente natura giuridica di atto unilaterale recettizio, deve essere non solo inviato, ma anche ricevuto entro il termine previsto dalla legge (in tal senso si vedano
Cass. n. 5769 del 1985 e Cass. 26 settembre 2013 n. 22047).
Conseguentemente, nel caso in cui non fosse cessata la materia del contendere, la delibera avrebbe potuto essere sicuramente annullata per inosservanza della procedura di legge relativa alla regolare convocazione dell'assemblea ai sensi dell'art. 66 delle disposizioni di attuazione del codice civile in quanto l'amministratore di condominio non ha provato la regolare spedizione e ricezione della raccomandata nel rispetto dei termini di legge.
Per giurisprudenza consolidata, infatti, tale convocazione è un atto unilaterale recettizio e quindi deve pervenire a destinazione nel termine sopraindicato.
pagina 13 di 21 La Suprema Corte con sentenza del 25/03/2019, n. 8275 ha così statuito: “Per costante orientamento di questa corte (ex multis, Cass. 26 settembre 2013 n. 22047), la invocata disposizione dell'art. 66 disp. att. c.c. viene interpretata nel senso che essa esprime il principio secondo cui ogni condomino ha il diritto di intervenire all'assemblea del e deve, CP_2 quindi, essere messo in condizione di poterlo fare. Viene, inoltre, affermata la necessità che
l'avviso di convocazione sia non solo inviato, ma anche ricevuto nel termine, ivi stabilito, di almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza, avendo riguardo quale dies ad quem alla riunione dell'assemblea in prima convocazione. Con la conseguenza che la mancata conoscenza di tale data, da parte dell'avente diritto, entro il termine previsto dalla legge, costituisce motivo di invalidità delle delibere assembleari, ai sensi dell'art. 1137 c.c., come confermato dal nuovo testo dell'art. 66, terzo comma, disp. att., c.c., introdotto dalla legge 11 dicembre 2012 n. 220, a nulla rilevando, ai fini della tempestività dell'avviso, né la data di svolgimento dell'assemblea in seconda convocazione, né che la data della prima convocazione fosse stata eventualmente già fissata dai condòmini prima dell'invio degli avvisi. La medesima giurisprudenza, peraltro, qualifica l'avviso di convocazione - atto eminentemente privato, e del tutto svincolato, in assenza di espresse previsioni di legge, dall'applicazione del regime giuridico delle notificazioni degli atti giudiziari - quale atto unilaterale recettizio, per cui esso rinviene la propria disciplina nell'art. 1335 c.c., al medesimo applicandosi la presunzione di conoscenza in tale norma prevista (superabile da una prova contraria da fornirsi dal convocato), in base alla quale la conoscenza dell'atto è parificata alla conoscibilità, in quanto riconducibile anche solamente al pervenimento della comunicazione all'indirizzo del destinatario e non alla sua materiale apprensione o effettiva conoscenza. Invero, la presunzione di conoscenza ex art. 1335 c.c. degli atti recettizi in forma scritta giunti all'indirizzo del destinatario opera per il solo fatto oggettivo dell'arrivo dell'atto nel luogo indicato dalla norma. L'onere della prova a carico del mittente riguarda, in tale contesto, solo l'avvenuto recapito all'indirizzo del destinatario, salva la prova da parte del destinatario medesimo dell'impossibilità di acquisire in concreto l'anzidetta conoscenza per un evento estraneo alla sua volontà (cfr., per una fattispecie in tema di comunicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea di un condominio, Cass. 29 aprile 1999 n. 4352). Dall'anzidetto quadro normativo viene fatto derivare l'ovvio corollario per cui, se è vero che per ritenere sussistente, ex art. 1335 c.c., la presunzione di conoscenza, da parte del destinatario, della dichiarazione
a questo diretta, è necessaria e sufficiente la prova che la dichiarazione stessa sia pervenuta all'indirizzo del destinatario, tale momento, ove la convocazione ad assemblea di condominio sia stata inviata mediante lettera raccomandata non consegnata per l'assenza del condomino
pagina 14 di 21 (o di altra persona abilitata a riceverla), coincide con il rilascio da parte dell'agente postale del relativo avviso di giacenza del plico presso l'ufficio postale, idoneo a consentire il ritiro del piego stesso, e non già con altri momenti successivi. Nel senso di cui innanzi si esprimono i precedenti consolidati di questa corte, che il collegio decidente condivide (v. di recente Cass. 3 novembre 2016, n. 22311, in fattispecie condominiale;
v. altresì i numerosi precedenti in altre materie, soprattutto lavoristica, agraria e locatizia, anche ivi richiamati: Cass. 31 marzo 2016
n. 6256; Cass. 15 dicembre 2009 n. 26241; Cass 5 giugno 2009 n. 13087; Cass. 24 aprile 2003
n. 6527; Cass. 27 luglio 1998 n. 7370; Cass. 1 aprile 1997 n. 2847; oltre numerose sentenze non massimate, o non massimate sul punto che rileva, tra le quali ad es. Cass. 4 agosto 2016
n. 1633). ……… Va riaffermato, dunque, quale principio di diritto, che in tema di , CP_2 con riguardo all'avviso di convocazione di assemblea ai sensi dell'art. 66 disp. att. c.c. (nel testo ratione temporis vigente), posto che detto avviso deve qualificarsi quale atto di natura privata (del tutto svincolato, in assenza di espresse previsioni di legge, dall'applicazione del regime giuridico delle notificazioni degli atti giudiziari) e in particolare quale atto unilaterale recettizio ai sensi dell'art. 1335 c.c., al fine di ritenere fornita la prova della decorrenza del termine dilatorio di cinque giorni antecedenti l'adunanza di prima convocazione, condizionante la validità delle deliberazioni, è sufficiente e necessario che il (sottoposto al CP_2 relativo onere), in applicazione della presunzione dell'art. 1335 c.c. richiamato, dimostri la data di pervenimento dell'avviso all'indirizzo del destinatario, salva la possibilità per questi di provare di essere stato, senza sua colpa, nell'impossibilità di averne notizia. Tale momento, ove la convocazione ad assemblea di condominio sia stata inviata mediante lettera raccomandata (cui il testo dell'art. 66 disp. att. c.c. affianca, nel testo successivo alla riforma di cui alla legge 11 dicembre 2012, n. 220, altre modalità partecipative), e questa non sia stata consegnata per l'assenza del condomino (o di altra persona abilitata a riceverla), coincide con il rilascio da parte dell'agente postale del relativo avviso di giacenza del plico presso l'ufficio postale, idoneo a consentire il ritiro del piego stesso, e non già con altri momenti successivi
(quali il momento in cui la lettera sia stata effettivamente ritirata o in cui venga a compiersi la giacenza” (Cass. sentenza del 25/03/ 2019, n. 8275).
Quindi, tornando al caso in esame, la convocazione del CO (e/o dei suoi Persona_1 eredi, odierni attori) all'assemblea condominiale del 29/09/2021 è stata sicuramente irregolare ed illegittima, in difetto di alcuna prova dell'effettiva ricezione, e conseguentemente la delibera assunta in quella sede, nel caso in cui non si fosse giunti ad una pronuncia di cessazione della materia del contendere, sarebbe stata annullata da questo Giudice, senza necessità di esaminare il merito delle decisioni ivi assunte, ivi compresa la legittimità o meno del piano di riparto pagina 15 di 21 allegato (relativamente al quale gli attori, fra l'altro, hanno eccepito non essere da loro dovute le quote condominiali ordinarie per l'impossibilità di utilizzo dell'immobile dovuta esclusivamente al Condominio).
2) Quanto al motivo di impugnazione della delibera condominiale relativo alla violazione dell'art 1108 c.c.
Anche detto motivo di impugnazione in caso di pronuncia nel merito, avrebbe meritato accoglimento.
Invero, la Corte di Cassazione ha ribadito che: “In tema di condominio negli edifici, ai sensi dell'art. 1108, terzo comma, c.c., applicabile al condominio in virtù dell'art. 1139 c.c., per la costituzione di diritti reali sulle parti comuni è necessario il consenso di tutti i condòmini, che non può essere sostituito da una deliberazione assembleare a maggioranza e dal decorso del tempo necessario a consolidarla (Cass. civile, Sez. II, sentenza 15024 del
14/06/2013).
Il Condominio, in effetti, deliberando sul punto 5 all'o.d.g. e consentendo l'installazione di stazione radio base della IA s.p.a. sul torrino della scala condominiale, privo di accesso diretto da parti condominiali, ma con accesso solo dalla terrazza degli attori, aveva creato di fatto una nuova servitù gravante sugli immobili di proprietà di parte attrice. Ciò non è stato contestato dal convenuto nel presente giudizio ed in ogni caso, a riprova della palese illegittimità del deliberato, lo stesso convenuto, nella propria comparsa di CP_2 costituzione e risposta, affermava: “3) Sulla violazione dell'art. 1108 c.c. per locazione torrino condominiale all'ILIAD per installazione impianto ripetitore. Quanto deliberato al punto 5) dell'o.d.g. è stato oggetto di nuova deliberazione assembleare in data 20 gennaio
2022 in cui si ritiene siamo state chiarite e superate le criticità contestate dagli ”. Per_1
***
Relativamente alla delibera condominiale del 20/01/2022
1) Quanto al motivo di impugnazione della delibera condominiale relativo alla violazione dell'art 1108 c.c. comma terzo:
Tale motivo, ove si fosse giunti ad una sentenza sul merito, sarebbe stato accolto.
Correttamente, infatti, gli attori hanno lamentato che il contratto di locazione con IA, essendo ultranovennale, avrebbe richiesto, ex art. 1108 c.c., il consenso di tutti i condomini.
Ed infatti, contrariamente a quanto affermato dal convenuto, il contratto di CP_2 locazione con IA autorizzato dalla delibera impugnata prevedeva, all'art. 2, una durata di nove anni “interi e consecutivi” rinnovabili tacitamente ed automaticamente per altri sei anni “interi e consecutivi” e non quindi di otto anni, come affermato erroneamente da parte pagina 16 di 21 convenuta, peraltro senza tenere conto che ai sensi della L. 392/1978 (articoli 28 e 29), non sarebbe stato possibile un recesso alla scadenza dei nove anni da parte del CP_2 svincolato da condizione, recesso che sarebbe stato illegittimo ed inefficace nei confronti del conduttore IA.
Ugualmente, avrebbe meritato accoglimento il motivo di opposizione relativo all'annullabilità della delibera del 20/01/2022, per violazione dell'art. 1108 terzo comma c.c., nella parte in cui prevedeva la costituzione di una servitù su parti comuni dell'edificio (“l'accesso al torrino dovrà avvenire direttamente dai corpi comuni…..”) al fine di permettere alla conduttrice il passaggio dei cavi indispensabili per l'installazione sul torrino condominiale della stazione radio, laddove sarebbe stato necessario il consenso di tutti i condomini (cfr. Cassazione Cass. civ. n. 15024/2013 secondo cui: “In tema di condominio negli edifici, ai sensi dell'art. 1108, terzo comma, c.c., applicabile al condominio in virtù dell'art. 1139 c.c., per la costituzione di diritti reali sulle parti comuni
è necessario il consenso di tutti i condòmini, che non può essere sostituito da una deliberazione assembleare a maggioranza e dal decorso del tempo necessario a consolidarla”);
2) Quanto al motivo di opposizione relativo alle plurime violazioni dell'art. 1117 ter c.c., anche lo stesso avrebbe meritato accoglimento, non essendo stato mai peraltro contestato dal quanto addotto dagli attori ossia che il: a) non ha provato CP_2 CP_2
l'avvenuta affissione dell'ordine del giorno per 30 giorni consecutivi negli spazi condominiali;
b) l'avviso di convocazione non ha rispettato il termine di 20 giorni prima della data fissata per l'assemblea (19/20 gennaio 2022), essendo pervenuto via pec in data 05.01.2022, per cui dette circostanze, che costituiscono violazione dell'art. 1117 ter
c.c., sono da ritenersi provate;
3) Altresì meritevole di accoglimento sarebbe stato il motivo di opposizione relativo alla violazione dell'art. 66, terzo comma disp. att. c.c. per la mancata specifica indicazione dell'ordine del giorno relativamente alla realizzazione di una botola per l'accesso al torrino condominiale, poiché effettivamente non risulta all'ordine del giorno la realizzazione di una botola poi deliberata.
Quanto alle spese legali.
Si ritiene fondata la richiesta degli attori di condanna del convenuto alla refusione CP_2 delle spese legali, ex art. 91 c.p.c., sulla base del principio della “soccombenza virtuale”.
pagina 17 di 21 Per quanto riguarda le spese processuali, secondo la Cassazione, la soluzione adottata nelle cause condominiali devia da quella prevista dall'art. 2377 c.c., perché in materia condominiale la giurisprudenza tende a decidere sulle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale, cioè secondo una “prognosi postuma” consistente nel valutare (in via sommaria) quale sarebbe stato l'esito del giudizio se non fosse intervenuta la nuova delibera (così, Cass. sent. n.
20071/2017).
Secondo la Suprema Corte: “La statuizione di cessazione della materia del contendere comporta l'obbligo per il giudice di provvedere sulle spese processuali del giudizio secondo il principio della soccombenza virtuale, salva la facoltà di disporne motivatamente la compensazione, totale o parziale (cfr. Cass. n. 3148 del 2016). Pur individuata la parte ipoteticamente soccombente, è tuttavia possibile disporre la compensazione delle spese per motivi che, nei procedimenti instaurati dopo il 1 marzo 2006, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., comma
2, come modificato dalla L. 28 dicembre 2005, n. 263, devono essere esplicitamente indicati nella motivazione. Come è noto, a seguito della modifica del 2005, dell'art. 92 c.p.c., comma
2, dispone che “Se vi è soccombenza reciproca o concorrono altri giusti motivi, esplicitamente indicati nella motivazione, il giudice può compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti” (Cassazione civile, sez. VI, 14 luglio 2020, n. 14939).
Nella medesima pronuncia, la Cassazione, investita della questione relativamente all'impugnazione di una sentenza della Corte d'Appello di AT, ha precisato che: “Ove tuttavia il giudice rilevi la cessazione della materia del contendere in tema di impugnazione di delibera condominiale, analogamente a quanto disposto dall'art. 2377, comma 8, c.c. (il quale peraltro stabilisce che “… il giudice provvede sulle spese di lite, ponendole di norma a carico della società …”), la pronuncia finale sulle spese viene regolata sulla base di una valutazione di soccombenza virtuale, sicché il giudice del merito deve espressamente procedere ad un complessivo ed unitario giudizio circa l'originaria fondatezza delle contrapposte domande ed eccezioni proposte dalle parti, al fine di decidere circa la incidenza della potenziale soccombenza sull'onere delle spese. La nozione di soccombenza reciproca, cui fa cenno la Corte d'appello di AT (senza però fornire alcuna motivazione al riguardo),
e che consente la compensazione parziale o totale delle spese processuali, sottende – anche in relazione al principio di causalità – una pluralità di domande contrapposte, accolte o rigettate, che si siano trovate in cumulo nel medesimo processo fra le stesse parti, ovvero l'accoglimento parziale dell'unica domanda proposta, allorché essa sia stata articolata in più capi e ne siano stati accolti uno o alcuni e rigettati gli altri, ovvero una parzialità dell'accoglimento
pagina 18 di 21 meramente quantitativa, riguardante una domanda articolata in unico capo (Cass. Sez. 1,
24/04/2018, n. 10113; Cass. Sez. 6 – 2, 23/09/2013, n. 21684; Cass. Sez. 3, 21/10/2009, n.
22381). Nella specie, avendo la Corte d'appello ritenuto che l'annullamento della deliberazione (invalida) non poteva avere luogo – essendo stata la stessa sostituita con altra legittima -, e così dichiarato cessata la materia del contendere in ordine all'unica domanda oggetto di causa, non risulta sussistere alcuna virtuale soccombenza reciproca tra le parti.
Altrimenti, per giustificare la compensazione delle spese, trattandosi di giudizio introdotto il
21 maggio 2015, occorre dare applicazione, ratione temporis, all'art. 92, comma 2, c.p.c., come sostituito dall'art. 13, d.l. 12 settembre 2014, n. 132, modificato in sede di conversione dalla I. 10 novembre 2014, n. 162 (testo invero operante per i procedimenti introdotti a decorrere dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della citata legge di conversione). In forza di tale norma, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, soltanto se vi è soccombenza reciproca, ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, o ancora, «qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni» (ciò a seguito della sentenza 19 aprile 2018, n. 77, della Corte Costituzionale). In tale regime, il provvedimento di compensazione parziale o totale delle spese “per gravi ed eccezionali ragioni” deve comunque essere esplicitamente motivato e riguardare specifiche circostanze
o aspetti della controversia decisa (cfr. Cass. Sez. U, 22/02/2012, n. 2572).
Nella fattispecie in esame, allora, non merita accoglimento la richiesta del CP_3 convenuto di compensazione delle spese legali, a nulla rilevando in proposito il
“comportamento collaborativo” tenuto dal detto Condominio che ha revocato le deliberazioni contestate (cfr. comparsa conclusionale), poichè la revoca delle delibere è avvenuta solo successivamente all'avvio dei giudizi e successivamente alle ordinanze di questo Giudice che avevano sospeso l'efficacia esecutiva delle delibere stesse. Non vi è quindi alcuna valida,
“grave ed eccezionale ragione” per disporre la compensazione delle spese processuali.
Come anche statuito da altre pronunce della Suprema Corte, ove la causa si chiuda con un provvedimento di cessazione della materia del contendere, il giudice non potrà – salvo diverso accordo delle parti - dichiarare la compensazione delle spese del giudizio ma dovrà pronunziarsi su di esse secondo la regola della soccombenza virtuale ossia in base alla normale probabilità di accoglimento della pretesa di parte su criteri di verosimiglianza o su un'indagine sommaria di delibazione del merito (così Cass., n. 24234 del 29/11/2016).
pagina 19 di 21 Inoltre, come chiarito anche da altra giurisprudenza (cfr. Trib. Lamezia Terme, sez. civ., sentenza 21 febbraio 2013), in virtù della soccombenza cosiddetta virtuale – che è espressione del principio di causalità (Cass. 30 marzo 2010, n. 7625) - in forza del criterio generale di cui all'art. 91 c.p.c., le spese del processo vanno poste a carico della parte che, azionando una pretesa accertata come infondata o resistendo ad una pretesa fondata, abbia dato causa al processo o alla sua protrazione e che debba qualificarsi tale in relazione all'esito finale della controversia. Causare un processo, significa invero costringere alla proposizione di un'iniziativa giudiziaria che poteva essere evitata grazie ad un comportamento esigibile della parte nei cui confronti la domanda è proposta. Non è, quindi, esente dall'onere delle spese la parte che, con un suo comportamento antigiuridico, abbia provocato la necessità del processo
(Cass., SS. UU., 9 luglio 2009, n. 16092).
E nel caso di specie, il , ha adottato due Controparte_2 delibere assembleari annullabili - per i motivi sopra esaminati - e si è poi costituito in giudizio resistendo alle domande attoree, il che significa che ha dato causa al processo ed alla sua protrazione e non è esente dall'onere delle spese.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
- Dichiara cessata la materia del contendere nelle cause civili riunite n. 3230/2022 R.G. e n.
7045/2022 R.G. promosse da ed contro il Parte_1 Parte_2 [...]
, in persona del suo amministratore pro tempore; Controparte_2
- Condanna, in virtù del principio della soccombenza virtuale, il Controparte_2
, in persona del suo amministratore pro tempore, alla refusione, in favore
[...] degli attori, delle spese legali del presente giudizio che liquida, ex DM 55/2014, e successive modifiche, in complessivi € 6.673,00 per compensi, oltre ad € 528,00 per spese vive documentate, oltre rimborso forfettario delle spese generali, i.v.a. (se dovuta) e c.p.a nella misura di legge, con distrazione a favore del procuratore degli attori che ne ha fatto richiesta.
AT 20/05/2025
IL GIUDICE ONORARIO
OT.ssa Maria Cristina Sardo
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