Art. 12. (Unita' tecnica centrale) 1. A supporto dell'attivita' della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo e limitatamente allo svolgimento dei compiti di natura tecnica relativi alle fasi di individuazione, istruttoria, formulazione, valutazione, gestione e controllo dei programmi, delle iniziative e degli interventi di cooperazione di cui agli articoli 1 e 2, nonche' per le attivita' di studio e ricerca nel campo della cooperazione allo sviluppo e' istituita l'Unita' tecnica centrale di cooperazione allo sviluppo. (4)
2. Nel decreto di cui al comma 2 dell'articolo 10 dovra' essere determinata l'articolazione funzionale dell'Unita' tecnica centrale nell'ambito della Direzione generale in modo da rispecchiare al massimo l'articolazione funzionale della Direzione medesima.
3. L'organico dell'Unita' tecnica centrale e' costituito da esperti assunti con contratto di diritto privato a termine entro un contingente massimo di centoventi unita' , da esperti tratti dalla categoria di cui all'articolo 16, comma 1, lettera e), e da personale di supporto tecnico-amministrativo ed ausiliario del Ministero degli affari esteri. All'Unita' tecnica centrale e' preposto un funzionario della carriera diplomatica.
4. Le caratteristiche del rapporto contrattuale di diritto privato a termine - ivi compreso il trattamento economico - sono fissate con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro della funzione pubblica, previo parere del Comitato direzionale di cui all'articolo 9, tenuto conto dei criteri e dei parametri osservati al riguardo dal Fondo europeo dello sviluppo della Comunita' economica europea, nonche' dell'esperienza professionale di cui il personale interessato sara' in possesso al momento della stipula del contratto. Il contratto avra' durata quadriennale rinnovabile in costanza delle esigenze connesse all'attuazione dei compiti di natura tecnica della cooperazione allo sviluppo. Il decreto di cui al presente comma dovra' altresi' prevedere le procedure concorsuali per la immissione degli esperti di cui al comma 3 nell'Unita' tecnica centrale.
5. Gli esperti di cui ai commi 3 e 4 sono impiegati anche nelle unita' tecniche di cooperazione nei Paesi in via di sviluppo di cui all'articolo 13.
6. Nella prima applicazione della presente legge hanno titolo di precedenza per l'immissione, attraverso le procedure concorsuali di cui al comma 4, nell'Unita' tecnica centrale, fino alla copertura massima del cinquanta per cento del contingente di cui al comma 3:
a) gli esperti e il personale tecnico che, a qualsiasi titolo, con oneri a carico dello Stato, prestino servizio presso gli uffici centrali del Dipartimento per la cooperazione di cui alla legge 9 febbraio 1979, n. 38 , e presso la sede centrale del Servizio speciale di cui all' articolo 3 della legge 8 marzo 1985, n. 73 , da almeno dodici mesi alla data di entrata in vigore della presente legge;
b) i funzionari di cittadinanza italiana che svolgano attivita' da almeno due anni presso organizzazioni internazionali e comunitarie operanti nel settore della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo, alla data di entrata in vigore della presente legge.
7. Tale titolo di precedenza puo' essere fatto valere dagli interessati con domanda da presentarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
8. L'esistenza dei requisiti di cui ai commi precedenti verra' verificata con delibera del Comitato direzionale su parere del Consiglio di amministrazione del Ministero degli affari esteri.
9. In relazione alle esigenze di supporto derivanti dalla istituzione dell'Unita' tecnica centrale, la dotazione organica delle qualifiche funzionali del Ministero degli affari esteri e' accresciuta di 25 posti alla V qualifica e di 35 alla IV. La ripartizione delle suddette dotazioni aggiuntive per profili professionali e' stabilita con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica. Con la stessa procedura puo' essere modificata la ripartizione degli anzidetti posti di organico aggiuntivo tra le qualifiche funzionali sempre che intervengano modifiche nei pertinenti profili. Il personale che presti servizio a tempo pieno ed a qualunque titolo, presso il Dipartimento per la cooperazione allo sviluppo o presso il Servizio speciale istituito ai sensi della legge 8 marzo 1985, n. 73 , da almeno un anno alla data di entrata in vigore della presente legge svolgendo mansioni di supporto amministrativo, puo' essere ammesso entro sei mesi a sostenere, a domanda, una prova selettiva per l'immissione nel contingente aggiuntivo di organico di cui al presente comma, nelle qualifiche e profili corrispondenti alle mansioni svolte. Con decreto del Ministro degli affari esteri, sentito il Consiglio di amministrazione, sono stabilite le procedure e le modalita' di svolgimento delle prove selettive.
10. All'onere derivante dall'applicazione del comma 9, valutato in lire un miliardo e duecento milioni annui, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1987, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento: "Riordinamento del Ministero degli affari esteri".
11. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
((19)) ------------- AGGIORNAMENTO (4)
Il D.L. 28 dicembre 1993, n. 543 , convertito con L. 17 febbraio 1994 n. 121 , ha disposto (con l'art. 3) che "l'articolo 12, comma 1 va interpretato nel senso che tra i compiti di natura tecnica relativi alle fasi di "gestione" e "controllo" non rientrano quelli di natura amministrativo-contabile che sono svolti da diverso personale della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo". --------------- AGGIORNAMENTO (19)
- La L. 11 agosto 2014, n. 125 ha disposto (con l'art. 31, comma 1, lettera b)) che "Dal primo giorno del sesto mese successivo alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 17, comma 13, sono abrogati: [...]
b) la legge 26 febbraio 1987, n. 49 ".
- Il regolamento di cui all'art. 31, comma 1, alinea della L. 11 agosto 2014, n. 125 e' stato emanato con Decreto 22 luglio 2015, n. 113, pubblicato in G.U. 30/07/2015, n. 175.
2. Nel decreto di cui al comma 2 dell'articolo 10 dovra' essere determinata l'articolazione funzionale dell'Unita' tecnica centrale nell'ambito della Direzione generale in modo da rispecchiare al massimo l'articolazione funzionale della Direzione medesima.
3. L'organico dell'Unita' tecnica centrale e' costituito da esperti assunti con contratto di diritto privato a termine entro un contingente massimo di centoventi unita' , da esperti tratti dalla categoria di cui all'articolo 16, comma 1, lettera e), e da personale di supporto tecnico-amministrativo ed ausiliario del Ministero degli affari esteri. All'Unita' tecnica centrale e' preposto un funzionario della carriera diplomatica.
4. Le caratteristiche del rapporto contrattuale di diritto privato a termine - ivi compreso il trattamento economico - sono fissate con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro della funzione pubblica, previo parere del Comitato direzionale di cui all'articolo 9, tenuto conto dei criteri e dei parametri osservati al riguardo dal Fondo europeo dello sviluppo della Comunita' economica europea, nonche' dell'esperienza professionale di cui il personale interessato sara' in possesso al momento della stipula del contratto. Il contratto avra' durata quadriennale rinnovabile in costanza delle esigenze connesse all'attuazione dei compiti di natura tecnica della cooperazione allo sviluppo. Il decreto di cui al presente comma dovra' altresi' prevedere le procedure concorsuali per la immissione degli esperti di cui al comma 3 nell'Unita' tecnica centrale.
5. Gli esperti di cui ai commi 3 e 4 sono impiegati anche nelle unita' tecniche di cooperazione nei Paesi in via di sviluppo di cui all'articolo 13.
6. Nella prima applicazione della presente legge hanno titolo di precedenza per l'immissione, attraverso le procedure concorsuali di cui al comma 4, nell'Unita' tecnica centrale, fino alla copertura massima del cinquanta per cento del contingente di cui al comma 3:
a) gli esperti e il personale tecnico che, a qualsiasi titolo, con oneri a carico dello Stato, prestino servizio presso gli uffici centrali del Dipartimento per la cooperazione di cui alla legge 9 febbraio 1979, n. 38 , e presso la sede centrale del Servizio speciale di cui all' articolo 3 della legge 8 marzo 1985, n. 73 , da almeno dodici mesi alla data di entrata in vigore della presente legge;
b) i funzionari di cittadinanza italiana che svolgano attivita' da almeno due anni presso organizzazioni internazionali e comunitarie operanti nel settore della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo, alla data di entrata in vigore della presente legge.
7. Tale titolo di precedenza puo' essere fatto valere dagli interessati con domanda da presentarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
8. L'esistenza dei requisiti di cui ai commi precedenti verra' verificata con delibera del Comitato direzionale su parere del Consiglio di amministrazione del Ministero degli affari esteri.
9. In relazione alle esigenze di supporto derivanti dalla istituzione dell'Unita' tecnica centrale, la dotazione organica delle qualifiche funzionali del Ministero degli affari esteri e' accresciuta di 25 posti alla V qualifica e di 35 alla IV. La ripartizione delle suddette dotazioni aggiuntive per profili professionali e' stabilita con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica. Con la stessa procedura puo' essere modificata la ripartizione degli anzidetti posti di organico aggiuntivo tra le qualifiche funzionali sempre che intervengano modifiche nei pertinenti profili. Il personale che presti servizio a tempo pieno ed a qualunque titolo, presso il Dipartimento per la cooperazione allo sviluppo o presso il Servizio speciale istituito ai sensi della legge 8 marzo 1985, n. 73 , da almeno un anno alla data di entrata in vigore della presente legge svolgendo mansioni di supporto amministrativo, puo' essere ammesso entro sei mesi a sostenere, a domanda, una prova selettiva per l'immissione nel contingente aggiuntivo di organico di cui al presente comma, nelle qualifiche e profili corrispondenti alle mansioni svolte. Con decreto del Ministro degli affari esteri, sentito il Consiglio di amministrazione, sono stabilite le procedure e le modalita' di svolgimento delle prove selettive.
10. All'onere derivante dall'applicazione del comma 9, valutato in lire un miliardo e duecento milioni annui, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1987, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento: "Riordinamento del Ministero degli affari esteri".
11. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
((19)) ------------- AGGIORNAMENTO (4)
Il D.L. 28 dicembre 1993, n. 543 , convertito con L. 17 febbraio 1994 n. 121 , ha disposto (con l'art. 3) che "l'articolo 12, comma 1 va interpretato nel senso che tra i compiti di natura tecnica relativi alle fasi di "gestione" e "controllo" non rientrano quelli di natura amministrativo-contabile che sono svolti da diverso personale della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo". --------------- AGGIORNAMENTO (19)
- La L. 11 agosto 2014, n. 125 ha disposto (con l'art. 31, comma 1, lettera b)) che "Dal primo giorno del sesto mese successivo alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 17, comma 13, sono abrogati: [...]
b) la legge 26 febbraio 1987, n. 49 ".
- Il regolamento di cui all'art. 31, comma 1, alinea della L. 11 agosto 2014, n. 125 e' stato emanato con Decreto 22 luglio 2015, n. 113, pubblicato in G.U. 30/07/2015, n. 175.