Art. 4.
Ai fini dell'applicazione dell'ultimo comma dell' articolo 69 della legge 12 novembre 1955, n. 1137 , e successive modificazioni, il titolo conseguente al superamento del corso superiore di polizia tributaria e quello conseguente al superamento del corso superiore di Stato maggiore sono considerati eguali.
L'ammissione alla frequenza di uno dei due corsi previsti nella tabella n. 2 allegata, anche se verificatasi precedentemente alla entrata in vigore della presente legge, esclude la possibilita' dell'ammissione alla frequenza dell'altro corso.
Ai fini dell'applicazione dell'ultimo comma dell' articolo 69 della legge 12 novembre 1955, n. 1137 , e successive modificazioni, il titolo conseguente al superamento del corso superiore di polizia tributaria e quello conseguente al superamento del corso superiore di Stato maggiore sono considerati eguali.
L'ammissione alla frequenza di uno dei due corsi previsti nella tabella n. 2 allegata, anche se verificatasi precedentemente alla entrata in vigore della presente legge, esclude la possibilita' dell'ammissione alla frequenza dell'altro corso.