Articolo 4 della Legge 3 maggio 1971, n. 320
Articolo 3Articolo 5
Versione
1 gennaio 1972
Art. 4.
Ai fini dell'applicazione dell'ultimo comma dell' articolo 69 della legge 12 novembre 1955, n. 1137 , e successive modificazioni, il titolo conseguente al superamento del corso superiore di polizia tributaria e quello conseguente al superamento del corso superiore di Stato maggiore sono considerati eguali.
L'ammissione alla frequenza di uno dei due corsi previsti nella tabella n. 2 allegata, anche se verificatasi precedentemente alla entrata in vigore della presente legge, esclude la possibilita' dell'ammissione alla frequenza dell'altro corso.
Entrata in vigore il 1 gennaio 1972