Sentenza 20 settembre 2002
Massime • 2
L'appello incidentale deve essere proposto con comparsa depositata venti giorni prima dell'udienza di comparizione fissata nell'atto di appello principale o che sia stata differita nell'esercizio del potere attribuito dal quinto comma dell'art. 168 bis cod. proc. civ. al giudice per consentire una razionale trattazione delle cause, mentre non assume alcuna rilevanza, ai fini della tempestività dell'impugnazione, lo spostamento automatico della data dell'udienza che sia stata rimandata d'ufficio ai sensi del quarto comma dell'art. 168 bis cod. proc. civ..
E inammissibile, ai sensi dell'art. 345 cod. proc. civ., nel testo novellato dalla legge 26 novembre 1990, n. 353,applicabile ai giudizi iniziati successivamente al 30 aprile 1995, la proposizione per la prima volta in appello dell'eccezione d'inadempimento, che rientra fra quelle non rilevabili d'ufficio.
Commentario • 1
- 1. Sentenza Cassazione Civile n. 4357 del 10https://www.laleggepertutti.it/
Cassazione civile sez. III, 10/02/2022, (ud. 28/09/2021, dep. 10/02/2022), n.4357 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. VIVALDI Roberta – Presidente – Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere – Dott. SCODITTI Enrico – rel. Consigliere – Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere – Dott. PORRECA Paolo – Consigliere – ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso 16936/2019 proposto da: P.F., elettivamente domiciliato in Roma Via Cola Di Rienzo N. 285 presso lo studio dell'avvocato Cucciniello Elisabetta, e rappresentato e difeso dall'avvocato Picciocchi Antonio; – ricorrente – contro Unipolsai Assicurazioni Spa, – intimato – …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 20/09/2002, n. 13746 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13746 |
| Data del deposito : | 20 settembre 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MARIO SPADONE - Presidente -
Dott. UGO RIGGIO - Consigliere -
Dott. OLINDO SCHETTINO - Consigliere -
Dott. CARLO CIOFFI - Consigliere -
Dott. GIOVANNI SETTIMJ - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ER TO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GALILEI 45, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNI MAGNANO DI SAN LIO, difeso dall'avvocato VINCENZO DI CATALDO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
UL US, UG GI, UG IA, UG LA;
- intimati -
e sul 2^ ricorso n^ 03366/00 proposto da:
UL IU, UG IA, UG LA, UG GI, elettivamente domiciliati in ROMA VIA STOPPANI 10, presso lo studio dell'avvocato ALFIO D'URSO, che li difende, giusta delega in atti;
- controricorrenti e ricorrenti incidentali -
contro
ER TO;
- intimato -
avverso la sentenza n. 366/99 della Corte d'Appello di CATANIA, depositata il 31/05/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/04/02 dal Consigliere Dott. Giovanni SETTIMJ;
udito l'Avvocato Vincenzo DI CATALDO, difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso principale;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Stefano SCHIRO, che ha concluso per il rigetto del ricorso principale e di quello incidentale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione 5.10.95, AT RR - premesso che per contratto preliminare 1.6.93 sera obbligato ad acquistare da GI TI e PP, AN, IA GE, i quali s'erano obbligati a vendere, un immobile sito in Acireale denominato "Grande Albergo GE" e la connessa azienda alberghiera per il convenuto prezzo di L. 6.800.000.000; che, con successive scritture del febbraio 1994 e del marzo 1995 era stato modificato il calendario dei pagamenti, nella seconda di esse stabilendosi, inoltre, che le somme sino a quel momento versate per un importo di L.
2.300.454.224 dovessero considerarsi caparra confirmatoria;
che aveva, in seguito, accertato essere l'immobile gravato d'ipoteca non denunziata dai promittenti venditori e da servitù passive occulte, trovandosi al di sotto di esso fosse settiche di immobili contigui;
che i promittenti venditori gli non avevano consegnato la documentazione relativa allo svolgimento dell'attività, alberghiera;
che ai solleciti d'adempimento delle obbligazioni gli stessi avevano reagito, da un lato, sostenendo la risoluzione di diritto del preliminare per inadempimento d'esso promissario acquirente e, dall'altro, depositando la licenza all'autorità di PS, donde la chiusura dell'albergo; che intendeva, per tali motivi, recedere dal preliminare - conveniva i promittenti venditori innanzi al tribunale di Catania chiedendo dichiararsi lo scioglimento del preliminare per suo legittimo esercizio del recesso e condannarsi le controparti al versamento in suo favore del doppio della caparra, pari a L. 4.600.918.448, alla restituzione degli altri acconti percetti nella misura di L. 275.000.000 ed al rimborso della somma di L. 670.175.804 corrisposta a terzi creditori dell'azienda per lavori di manutenzione straordinaria.
GI TI, PP GE, IA GE, AN GE, si costituivano assumendo che la stipula dell'atto pubblico di trasferimento non aveva potuto aver luogo nei termini pattuiti per difficoltà del promissario acquirente il quale, da ultimo, non aveva adempiuto l'obbligazione, assunta con la scrittura 9.3.96, d'accollarsi il loro debito nei confronti della NC Popolare di S. Venera, procurando la loro liberazione;
che, a seguito d'inutile diffida stragiudiziale, avevano risolto il contratto. Contestati, quindi, i singoli addebiti mossi loro dalla controparte e chiesta la reiezione delle domande dalla stessa proposte, in via riconvenzionale ne chiedevano la condanna, previa declaratoria della risoluzione del contratto preliminare per sua colpa, al pagamento delle somme occorrenti per estinguere il debito non accollato, al rilascio dell'immobile ed al risarcimento dei danni.
L'adito tribunale, con sentenza 22.10.96, rigettava la domanda principale, dichiarava inammissibile quella riconvenzionale per sua tardiva proposizione, compensava le spese.
Avverso tale decisione il RR proponeva appello cui resistevano la TI ed i GE proponendo, a loro volta, appello incidentale.
Con sentenza 27.10.99, la corte d'appello di Catania - ritenuto che comune intenzione dei contraenti fosse stata non tanto l'estinzione immediata del debito del PP GE nei confronti della NC quanto piuttosto il procurare la liberazione immediata dello stesso PP GE da quel debito, rimanendo libero il RR di scegliere il modo con il quale raggiungere tale risultato, id est mediante estinzione del debito o mediante procurata adesione della NC al pattuito accollo;
che il RR, non essendosi attivato nè nell'un senso ne' nell'altro così lasciando PP GE debitore della banca, si fosse reso inadempiente all'obbligazione assunta;
che il RR avesse dedotto in primo grado l'inadempimento della controparte, in relazione ai diritti reali di garanzia e godimento gravanti sul complesso immobiliare e non comunicati all'atto della stipulazione del preliminare, solo quale causa petendi in ordine all'accertamento della legittimità del proprio recesso e non quale causa excipiendi opposta all'avversa domanda di risoluzione ex art. 1460 CC inadimplenti non est adimplendum, sotto tale profilo prospettata solo con la comparsa conclusionale in secondo grado;
che, pertanto, l'inadempimento della controparte allegato dal RR non potesse esser preso in considerazione ne' quale causa excipiendi, in quanto dedotto tardivamente e quindi inammissibile, ne' quale causa petendi, in quanto il recesso è consentito al solo contraente non inadempiente;
che, in ogni caso, a motivo del grave inadempimento del RR fossero irrilevanti, ai fini del domandato accertamento della legittimità del recesso, gli inadempimenti di controparte dalla stesso dedotti;
che l'appello incidentale, proposto oltre il termine di cui al combinato disposto degli artt. 343 e 166 CPC, fosse inammissibile, non ricorrendo nella specie l'ipotesi prevista dall'art. 168 bis 5^ comma CPC bensì quella del 4^ comma della stessa norma, in quanto il giorno fissato per la comparizione era il primo utile successivo alla data indicata dall'appellante, il provvedimento era stato adottato dal presidente della corte e, non da quello del collegio designato, non trattavasi di motivato differimento d'un'udienza già fissata ma di prima fissazione - respingeva l'appello principale e dichiarava inammissibile quello incidentale compensando per la metà le spese del grado. Avverso tale decisione AT RR proponeva ricorso per cassazione con tre motivi.
Resistevano PP TI, AN GE, PP GE, con controricorso proponendo anche ricorso incidentale con un unico motivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I due ricorsi, proposti avverso la medesima sentenza e tra loro connessi, vanno riuniti ex art. 335 CPC e separatamente esaminati. Quanto al ricorso principale, devesi preliminarmente rilevare come tutti i motivi risultino inficiati da un vizio di fondo relativamente, da un lato, alla loro prospettazione quale "violazione e falsa applicazione di una norma di diritto (art. 360 n. 3 CPC)", una prospettazione, quindi, priva della dovuta indicazione di quali fossero le norme assuntivamente violate, e, dall'altro, alla loro argomentazione, prevalentemente limitata all'esposizione delle tesi giuridiche sostenute dal ricorrente e priva quindi, d'una specifica e motivata censura in diritto delle ragioni giuridiche dell'impugnata decisione nei puntuali termini richiesti dalla giurisprudenza di questa Corte.
Il vizio della sentenza previsto dall'art. 360 n. 3 CPC dev'essere, infatti, dedotto non solo mediante la puntuale indicazione delle norme assuntivamente violate, in guisa da consentire un riferimento normativo determinato, ma anche mediante specifiche argomentazioni, intelligibili ed esaurienti, intese a dimostrare motivatamente come determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata risultino in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l'interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità e/o dalla prevalente dottrina, dacché, diversamente, la sola esposizione della diversa tesi giuridica di parte ricorrente non pone la Corte regolatrice in condizione d'adempiere al suo istituzionale compito di verificare il fondamento della lamentata violazione.
Ond'è che, ai fini dell'ammissibilità del motivo di ricorso dedotto ai sensi della disposizione in esame, in relazione all'art. 366 n. 4 CPC, risulta inidoneamente formulata - com'è, prevalentemente, nei motivi de quibus - la critica delle soluzioni adottate dal giudice del merito, nel decidere le questioni giuridiche poste dalla controversia, operata da parte ricorrente non mediante puntuali contestazioni delle soluzioni stesse nell'ambito d'una valutazione comparativa con le diverse soluzioni prospettate nel motivo, bensì mediante la mera contrapposizione di queste ultime a quelle desumibili dalla motivazione della sentenza impugnata. Ciò non di meno, devesi anche evidenziare come le censure prospettate con gli esaminati motivi risultino, nella parte pur in qualche modo conforme ai richiamati principi, comunque infondate. Con il primo motivo, il ricorrente principale - denunziando "violazione e falsa applicazione d'una norma di diritto" ex art. 360 n. 3 CPC e vizio di motivazione ex art. 360 n. 5 CPC - si duole che la corte territoriale abbia qualificato l'accordo inter partes come accollo interno, questo poi ritenendo inteso all'immediata liberazione del debitore originario, e ciò erroneamente, in quanto l'accollo interno non potrebbe sortire tale effetto, non consentendo l'adesione del creditore, escluso per definizione dagli accordi d'accollo, e, quindi, la liberazione del debitore se non mediante la sola estinzione del debito, ciò che sarebbe stato comprovato anche dalla previsione, nell'accordo inter partes, della corresponsione d'interessi per il periodo successivo alla data fissata per l'estinzione del debito.
Il motivo non merita accoglimento.
La corte territoriale, interpretando la comune volontà delle parti quale risultante dalla successione all'originario preliminare di vari accordi modificativi, ha evidenziato come, con l'ultima scrittura del 9.3.95, le stesse avessero espressamente pattuito le modalità con le quali il RR avrebbe dovuto provvedere a regolare la corresponsione della residua parte del prezzo d'acquisto ed, in particolare, a tal fine avessero stabilito che il RR si accollasse il saldo negativo del c/c n. 118110051, intrattenuto da PP GE presso NC Popolare S. Venera, con ciò inequivocabilmente intendendo che il RR procurasse non tanto l'estinzione immediata del debito, risultato estraneo alla pattuizione ed indifferente ai promittenti venditori se non sotto il profilo della maturazione d'ulteriori interessi, quanto piuttosto il diverso risultato della liberazione immediata del GE nei confronti della NC, rimanendo, peraltro, libero lo stesso RR di scegliere il modo con il quale raggiungere tale risultato purché tenesse indenne il GE anche dai detti ulteriori interessi. Siffatta interpretazione degli accordi intercorsi tra le parti non è stata in alcun modo censurata dal ricorrente ne' esplicitamente, formulando le pertinenti censure, ne' implicitamente, svolgendo le appropriate argomentazioni, così come non è stato censurato l'accertamento dell'inottemperanza all'obbligazione in tal guisa assunta, ond'è che, anche indipendentemente dalla correttezza o meno della qualificazione giuridica come "accollo interno" data alla parte degli accordi in discussione, resta comunque valida la conclusione alla quale la corte territoriale è pervenuta con l'affermare la responsabilità del RR per l'inadempimento, ravvisato nel non aver egli procurato la promessa liberazione immediata del GE dall'obbligazione nei confronti della NC, traendone le dovute consequenziali determinazioni.
In particolare, per quanto attiene all'interpretazione del contratto, così nel suo complesso come in ciascuna sua singola clausola, devesi considerare come l'opera dell'interprete, mirando a determinare una realtà storica ed obiettiva qual è la comune intenzione delle parti contraenti, rappresenti un tipico accertamento in fatto istituzionalmente riservato al giudice del merito, censurabile in sede di legittimità soltanto per violazione dei canoni legali d'ermeneutica contrattuale posti dagli artt. 1362 ss. CC, oltre che per vizi di motivazione;
pertanto, onde far valere una violazione sotto il primo dei due cennati profili, il ricorrente per cassazione non solo deve fare specifico riferimento alle regole legali d'interpretazione mediante la puntuale indicazione delle norme asseritamente violate, ma è tenuto anche a precisare quali canoni siano rimasti in concreto inosservati ed a specificare in qual modo e con quali considerazioni il giudice del merito siasi da essi discostato.
Di conseguenza, non può essere considerata idonea, ai fini dell'ammissibilità del motivo di ricorso sotto tale profilo prospettato, la critica del convincimento, cui quel giudice sia pervenuto, operata non solo senza alcun riferimento ai principi regolatori dell'interpretazione dei contratti - ciò che già basterebbe a giustificarne la reiezione, dacché manca una specifica prospettazione dell'eventuale vizio che inficierebbe sul punto ab origine l'impugnata pronunzia, costituendo l'interpretazione della clausola contrattuale il presupposto logico-giuridico delle conclusioni alle quali il giudice del merito è pervenuto - ma, per di più, svolta soltanto mediante la mera contrapposizione d'una difforme interpretazione a quella desumibile dalla motivazione della sentenza impugnata, trattandosi d'argomentazioni che riportano semplicemente al merito della controversia, il cui riesame non è consentito in sede di legittimità.
Aggiungasi, ma solo per completezza di motivazione, come ne' nell'esposizione in fatto ne' nell'esaminato motivo, con il quale s'imputa sostanzialmente alla corte territoriale un'erronea interpretazione della convenzione inter partes, non sono ritualmente riportate le clausole contrattuali la correttezza o meno della cui interpretazione si richiede a questa Corte di valutare;
ciò che costituisce, a sua volta, una patente ed autonoma ragione d'inammissibilità del ricorso in parte qua e/o del motivo stesso, in quanto, in violazione dell'espresso disposto dell'art. 366 n. 3 CPC, non vi si riportano proprio quegli elementi di fatto in considerazione dei quali la richiesta valutazione, sia della conformità a diritto dell'interpretazione operatane dalla corte territoriale, sia della coerenza e sufficienza delle argomentazioni motivazionali sviluppate a sostegno della detta interpretazione, avrebbe dovuto essere effettuata;
non senza considerare, altresì, come l'impossibilità di rapportare le svolte censure in tema d'interpretazione della volontà negoziale delle parti all'esatto dato testuale nel quale quella volontà si è tradotta, ovviamente non surrogabile dalla lettura soggettiva datane dalla parte, comporti anche una violazione dell'art. 366 n. 4 CPC sotto il diverso profilo del difetto di specificità del motivo.
Dall'esegesi dell'art. 366 CPC, nelle sue singole disposizioni e nel suo complesso precettivo e sanzionatorio, si è, infatti, desunto il principio dell'autosufficienza del ricorso per cassazione per il quale, applicato all'ipotesi di censura della pronunzia del giudice del merito per violazione dei canoni legali d'ermeneutica e per vizio di motivazione nell'indagine sulla comune volontà contrattuale delle parti, è indispensabile che il ricorrente riporti nell'atto introduttivo il testo integrale della regolamentazione pattizia del rapporto nella sua originaria formulazione e successiva eventuale modificazione, o della parte di esso in contestazione, diversamente non ponendosi il giudice di legittimità in condizione di svolgere il suo compito istituzionale e dandosi luogo all'inammissibilità del motivo ex art. 366 nn. 3 e 4 CPC. La conclusione cui è pervenuta la corte territoriale risulta, d'altronde, del tutto corretta, contrariamente a quanto sostiene il ricorrente, anche sotto il profilo più propriamente tecnico- giuridico in relazione alla fattispecie contrattuale cui la parte degli accordi in discussione è stata ricondotta.
L'accollo, generalmente inquadrato nello schema del contratto a favore del terzo, nella specie il creditore, è un contratto plurilaterale inteso ad introdurre una modificazione soggettiva dell'obbligazione dal lato passivo mediante la sostituzione del soggetto originariamente tenuto all'adempimento con un altro soggetto ovvero mediante l'assunzione dell'obbligazione in via solidale da parte di quest'ultimo unitamente al primo, ond'è che la figura si distingue in accollo liberatorio ed accollo cumulativo a seconda che il creditore, intervenendo nell'accordo con una specifica manifestazione di volontà di volersene giovare, in considerazione dell'assunzione da parte del nuovo soggetto (accollante) dell'obbligazione già assunta nei suoi confronti dal debitore originario (accollato), dichiari o meno di liberare quest'ultimo. Quando, invece, manchi l'adesione del creditore, o perché non abbia inteso aderire all'accordo o perché non interpellato, non per questo l'accordo tra accollante ed accollato è men valido, ma dà luogo ad una figura non prevista espressamente dal codice civile e, tuttavia, riconosciuta dall'ordinamento, in quanto riconducibile all'esercizio dell'autonomia privata per il perseguimento d'interessi meritevoli di tutela, e denominata accollo semplice od interno;
è, questo, un contratto non più plurilaterale ma bilaterale - caratterizzato, appunto, dal fatto che il rapporto si esaurisce fra accollante ed accollato senza produrre alcun effetto giuridico nei confronti del creditore - con il quale tra il debitore originario ed un altro soggetto si conviene l'assunzione del peso del debito in senso puramente economico da parte di quest'ultimo, senza, quindi, attribuire alcun diritto al creditore e senza modificare l'originaria obbligazione, mentre sorge a carico dell'accollante o un generico obbligo di procurare la liberazione del debitore accollato in uno qualunque dei modi d'estinzione delle obbligazioni previsti dal codice civile, ovvero lo specifico obbligo di pagare il debito come terzo, o di procurare al debitore il quid prestandum, o di tenere indenne il medesimo di quanto dovesse perdere ove fosse costretto ad adempiere personalmente.
Pertanto, in tale ipotesi l'accollante assolve al proprio obbligo di tenere indenne l'accollato o adempiendo direttamente in veste di terzo, od altrimenti estinguendo l'obbligazione originaria verso il creditore con questi concordando altri mezzi pur non immediatamente satisfattivi di essa, quale una novazione soggettiva od oggettiva con espromissione liberatoria, od anticipando all'accollato i mezzi occorrenti all'adempimento, ovvero rimborsandogli le somme pagate a tal fine, mentre, nel caso di mancata osservanza dell'obbligo assunto, risponde dell'inadempimento nei confronti del solo accollato e non anche verso il creditore, terzo rimasto del tutto estraneo cui l'accordo tra accollante ed accollato neque nocet neque prodest. Sul presupposto, desunto da quell'interpretazione della comune volontà delle parti sulla quale non v'è stata idonea contestazione in questa sede, che l'accollante fosse stato lasciato libero d'adottare le modalità che avesse ritenute più opportune o convenienti onde conseguire il risultato cui s'era obbligato nei confronti delle controparti ponendo in essere l'uno o più dei surrichiamati modi d'estrinsecazione dell'accollo interno, la corte territoriale, attesa la molteplicità dei detti mezzi esperibili, ha correttamente fatto riferimento, tra gli altri, alla novazione soggettiva, non satisfattiva del creditore ma liberatoria del debitore nell'ipotesi prevista dal combinato disposto degli artt. 1235 e 2722/1^ seconda ipotesi CC, evidenziando come, in ogni caso, l'obbligato non si fosse non solo utilmente ma neppure adeguatamente attivato, in un arco di tempo da considerare protrattosi più che ragionevolmente in relazione all'adempimento dovuto anche in considerazione del sollecito ricevuto dalla controparte, onde procurare la liberazione dell'accollato.
Nè, come giustamente ha rilevato la corte territoriale, ostava alla configurabilità dell'accordo come accollo interno la previsione della corresponsione d'interessi da parte dell'accollante in caso di ritardo nella liberazione dell'accollato rispetto alla data all'uopo stabilita, giacché trattavasi non d'interessi dovuti dall'accollante all'accollato ma d'interessi che, dovuti da quest'ultimo al creditore sul debito dedotto in contratto, l'accollante s'era obbligato a corrisponderli in luogo dell'accollato nel caso, appunto, di ritardo nell'adempimento dell'obbligazione (non d'estinzione ma) di rilievo dell'accollato dall'obbligazione di pagamento, si che non solo l'accollo era da intendere esteso a detti interessi ma, soprattutto, da pattuizione siffatta rimaneva confermato lo scopo del contratto, che non era quello dell'estinzione del debito, che poteva anche continuare a sussistere ed a produrre interessi, ma della liberazione immediata dell'accollato dal rapporto obbligatorio con il creditore. Con il secondo motivo, il ricorrente principale - denunziando violazione d'una norma di diritto ex art. 360 n. 3 CPC - si duole che la corte territoriale abbia respinto l'eccezione ex art. 1460 CC ch'egli aveva sollevata, in relazione all'esistenza d'iscrizioni pregiudizievoli a carico dell'immobile oggetto del preliminare e ad altri inadempimenti di controparte, onde paralizzare la avversa prospettazione del suo stesso inadempimento, erroneamente ritenendola inesperibile per la prima volta in appello e senza considerare come l'inadempimento imputato alla controparte fosse stato dedotto già nel suo originario atto di citazione quale fatto giustificativo della domanda.
Con il terzo motivo, il ricorrente principale - denunziando violazione d'una norma di diritto ex art. 360 n. 3 CPC - si duole che la corte territoriale abbia illegittimamente rilevato d'ufficio la tardività della proposta eccezione.
Il due motivi - che, per connessione, possono essere trattati congiuntamente - non meritano accoglimento.
Sul punto la corte territoriale ha svolto, infatti, una duplice motivazione, fornendo dell'adottata decisone due distinte ed autonome ragioni: anzi tutto, ha evidenziato come l'inadempimento dei promittenti venditori, tra l'altro relativamente alla sola questione dell'iscrizione, fosse stato dedotto quale causa excipiendi per la prima volta in secondo grado e, per di più, tardivamente con la comparsa conclusionale, dopo essere stato dedotto quale causa petendi in primo grado, e fosse da considerare, pertanto, inammissibile;
in secondo luogo, ha evidenziato come l'accertata grave inadempienza del promissario acquirente esonerasse dall'esame degli inadempimenti addebitati ai promittenti venditori e posti a fondamento del recesso, in quanto il diritto di recedere dal contratto avrebbe potuto essere riconosciuto, ex art. 1385 CC, in favore del solo contraente non inadempiente, onde, indipendentemente dalla sussistenza e dalla valutazione degli addebiti mossi alla controparte, la domanda di recesso non poteva "comunque" trovare accoglimento. Tale considerazione di diritto sostanziale, relativa a tutti indistintamente gli inadempimenti dedotti dal RR, che si presenta come assorbente e di chiusura sul punto, non ha formato oggetto di censura da parte del ricorrente, che ha impugnato la sola diversa ragione della decisione relativa all'iscrizione, basata su considerazioni di diritto processuale.
Va, dunque, applicato, al riguardo, il ripetuto insegnamento di questa Corte per cui, ove una sentenza od un capo di essa si fondino su più ragioni, tutte autonomamente idonee a sorreggerli, è necessario non solo che ciascuna di esse abbia formato oggetto di specifica censura, ma anche che il ricorso abbia esito positivo nella sua interezza con l'accoglimento di tutte le censure, affinché si realizzi lo scopo dell'impugnazione, la quale è intesa alla cassazione della sentenza, in toto od in un suo singolo capo, id est di tutte le ragioni che autonomamente l'una o l'altro sorreggano;
onde è sufficiente che anche una sola delle dette ragioni non formi oggetto di censura, ovvero che sia respinta la censura relativa anche ad una sola delle dette ragioni, perché il ricorso avverso la sentenza, oppure il motivo d'impugnazione avverso il singolo capo di essa, debbano essere respinti nella loro interezza, le censure nell'uno o nell'altro contenute avverso le ulteriori ragioni poste a base della sentenza o del capo di essa impugnati divenendo inammissibili per difetto d'interesse.
Considerato quanto sopra esposto in ordine al secondo motivo, anche il terzo motivo si rammostra inammissibile per difetto d'interesse, dacché la decisione della corte territoriale sul punto resta, comunque, sorretta da una diversa ed autonoma ragione. Non senza rilevare, sia pure per sola completezza di motivazione, come l'eccezione ex art. 1460 CC, in quanto eccezione in senso proprio, dovesse essere formalmente sollevata in primo grado e non potesse essere proposta per la prima volta in appello, non tanto con la comparsa conclusionale ma neppure con l'atto introduttivo, ostandovi il divieto posto dall'art. 345 CPC nella formulazione innovata con l'art. 52 della L 26.11.90 n. 353, in vigore dal 30.4.95 e, quindi, applicabile al presente giudizio, introdotto con citazione del 5.10.95; per il che in parte qua l'ulteriore motivo di decisione della corte territoriale, pur dovendosene correggere la motivazione ex art. 384 CPC, sarebbe comunque conforme a diritto e ciò anche sotto il profilo del rilievo d'ufficio, trattandosi di norma attinente all'ordine pubblico processuale.
Con il primo motivo, i ricorrenti incidentali - denunziando violazione degli artt. - 168 bis, 166, 343 CPC nonché vizio di motivazione - si dolgono che la corte territoriale abbia considerato tardivo il loro appello incidentale, perché proposto con la comparsa di costituzione depositata oltre il termine di venti giorni prima dell'udienza fissata dall'appellante con l'atto introduttivo, erroneamente ritenendo che il provvedimento con il quale il presidente aveva fissato la data della prima udienza, differendola di 45 giorni dal 2.7. al 3.10 non fosse adottato ex art. 168 bis 5^ comma CPC e non servisse a prorogare i termini di costituzione tempestiva dell'appellato.
Il motivo non merita accoglimento.
Anzi tutto, esso si presenta all'evidenza inammissibile dal momento che, in difformità dai principi regolatori della formulazione del motivo di ricorso per cassazione ex art. 360 n. 3 CPC - principi sinteticamente riportati già nell'introduzione all'esame dei motivi del ricorso principale ed ai quali si fà espresso rinvio - le plurime ragioni giuridiche poste dalla corte territoriale a fondamento dell'adottata decisione sul punto non risultano affatto adeguatamente contestate in diritto, essendosi i ricorrenti limitati a svolgere loro difformi valutazioni degli atti di causa in relazione alla normativa del rito.
Il motivo, è da considerare, dunque, inammissibile, ma può brevemente evidenziarsene anche l'infondatezza.
Ai sensi dell'art. 347 CPC in relazione al combinato disposto degli artt. 166 e 343 CPC l'appellato può proporre appello incidentale con la comparsa di costituzione che dev'essere depositata almeno venti giorni prima dell'udienza di comparizione indicata nell'atto d'appello ovvero almeno venti giorni prima dell'udienza fissata a norma dell'art. 168 bis 5^ comma.
Con il detto 5^ comma dell'art. 168 bis è attribuito al giudice designato il potere di differire la prima udienza - dalla data indicata nell'atto di citazione ove corrispondente ad un giorno nel quale il giudice stesso tenga udienza ovvero dalla data cui d'ufficio è rimandata ai sensi del precedente 4^ comma - ad altra data successiva in considerazione delle esigenze d'una razionale organizzazione della trattazione delle cause sopravvenienti in relazione a quelle pendenti, ond'è che elementi costitutivi della fattispecie sono la data d'udienza corrispondente a quella indicata nell'atto di citazione od alla prima successiva cui la trattazione sia rimandata d'ufficio ex 4^ comma e l'adozione d'un provvedimento di differimento da parte del giudice designato per motivi inerenti all'organizzazione del proprio lavoro.
Con tale fattispecie non è, dunque, possibile confondere quella di cui al richiamato 4^ comma, ancorché il rinvio d'ufficio alla prima udienza successiva alla data indicata nell'atto di citazione abbia luogo non automaticamente in ragione del calendario delle udienze ma formalmente con un provvedimento del dirigente dell'ufficio in una alla designazione del giudice;
trattasi, infatti, in tal caso, di comparizione delle parti "rimandata" ai sensi della disposizione in esame e non di udienza da considerare già fissata e "differita" ai sensi del successivo 5^ comma ed, inoltre, il provvedimento ne' è adottato dal giudice cui il potere di differimento è attribuito, ne' è esercitato il potere di differimento, ne' ricorrono i presupposti di detto esercizio quali desumibili dalla ratio della norma attributiva del potere.
Il che è esattamente quanto rilevabile nel caso di specie, onde, non essendovi stato differimento ex 5^ comma dell'art. 168 bis ma rinvio ex 4^ comma della stessa norma, l'appello incidentale, proposto con la comparsa di costituzione depositata il 28.7.97, addirittura successiva a quella indicata nell'atto di citazione per la comparizione al 2.7.97, è stato correttamente dichiarato inammissibile.
Con il secondo motivo, i ricorrenti si dolgono della parziale compensazione delle spese, ma le ragioni svolte, in quanto esposte come direttamente connesse all'accoglimento del primo motivo, non meritano, a loro volta, accoglimento.
Nessuno degli esaminati motivi prospettati dalle parti meritando accoglimento, entrambi i ricorsi vanno, dunque, respinti. Sussistono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
LA CORTE Riuniti i ricorsi, li respinge e compensa le spese. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 10 aprile 2002. Depositato in Cancelleria il 20 settembre 2002