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Sentenza 10 settembre 2025
Sentenza 10 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 10/09/2025, n. 273 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 273 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA SEZIONE LAVORO
composta da dr. Fabrizio RIGA - Presidente estensore dr.ssa Anna Maria TRACANNA - Consigliere dr.ssa Emanuela VITELLO - Consigliere
all'udienza di discussione del 24 aprile 2025, tenuta in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter C.P.C., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di rinvio iscritta al n. 353/24 R.G.
TRA ; Parte_1 elett.te domicil.ta presso l'indirizzo PEC dei difensori rappr. e dif. dagli Avv.ti Fabio Di Battista e Stefano Chichiarelli giusta procura in atti RICORRENTE IN RIASSUNZIONE
E
CP_1 elett.te domicil.to in L'Aquila, Corso Federico II, n. 68 rappr. e dif. dagli Avv.ti Carmine Barone e Antonella Trovati giusta procura generale alle liti RESISTENTE IN RIASSUNZIONE
Oggetto: giudizio di rinvio a seguito di ordinanza della Corte di Cassazione 17.06.2024, n. 16768
Conclusioni: come da note di trattazione scritta del 15 e del 18.04.2025.
Svolgimento del processo
Con ordinanza 17.06.2024, n. 16768 la Corte di Cassazione ha cassato con rinvio la sentenza n. 114/2021, emessa e pubblicata da questa Corte in data 28.01.2021, con la quale, in riforma della sentenza di primo grado, erano state rigettate le domande proposte da con Parte_1 ricorso al Tribunale di Avezzano, volte ad ottenere la condanna dell' al CP_1 pagamento, in favore della ricorrente, titolare di pensione ai superstiti con decorrenza dall'01.03.1993, dei ratei di pensione maturati dall'01.05.2003 al 30.04.2008.
Con ricorso depositato in data 31.07.2024 ha riassunto Parte_1 il giudizio, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni avanzate in primo grado.
A tal fine, la ricorrente rileva che la Corte di Cassazione, in accoglimento del gravame dalla stessa proposto, ha cassato la sentenza impugnata per avere i giudici d'appello omesso di considerare che alla data (31.05.2013) della domanda amministrativa non era decorso né il termine di prescrizione decennale in vigore alla data di maturazione dei singoli ratei di pensione richiesti, né il più breve termine quinquennale introdotto dall'art. 38 I CO. lett. d) D.L. n. 98/2011, convertito in L. n. 111/2011, decorrente dalla data di entrata in vigore del decreto.
Si è costituito in giudizio l' il quale ha dichiarato di avere dato CP_1 spontanea esecuzione all'ordinanza della Corte di Cassazione, provvedendo a riliquidare il trattamento pensionistico in godimento alla controparte, mediante versamento degli arretrati maturati da maggio 2003 a maggio 2008, per un importo pari ad € 22.697,98; ha chiesto, pertanto, alla Corte di dichiarare cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
All'esito dell'odierna udienza, tenuta in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter C.P.C., preso atto delle note depositate dai difensori delle parti in data 15 e 18.04.2025, la causa è stata decisa come da dispositivo.
pag. 2/3 Motivi della decisione
Avendo l' spontaneamente soddisfatto la pretesa della ricorrente, CP_1 provvedendo al pagamento dei ratei di pensione richiesti, così come documentato dall'Istituto e riconosciuto dallo stesso difensore della ricorrente nelle note depositate in data 18.04.2025, deve dichiararsi cessata la materia del contendere.
In base al principio di soccombenza virtuale, essendo il riconoscimento della fondatezza delle pretese della ricorrente successivo all'instaurazione del giudizio di rinvio, le spese di lite dell'intero giudizio devono essere poste a carico dell' e si liquidano, in base al valore della CP_1 causa ed ai parametri previsti dal D.M. n. 55/2014, così come modificato dal D.M. n. 147/2022, come da dispositivo, in favore dei difensori della ricorrente, antistatari.
P. Q. M.
La Corte
dichiara cessata la materia del contendere;
condanna l' alla rifusione, in favore di controparte, delle spese di CP_1 lite di tutti i gradi di giudizio, che liquida in complessivi € 3133,50 per il primo grado, € 3310,00 per l'appello, € 3082,00 per il giudizio di Cassazione ed € 2055,00 per il giudizio di rinvio, oltre, in tutti i casi, rimborso forfettario delle spese generali, rimborso del contributo unificato versato, Iva e Cpa come per legge, da distrarsi, rispettivamente, in favore degli Avv.ti Fabio Di Battista e Stefano Chichiarelli per i giudizio di merito e del solo Avv.to Fabio Di Battista per il giudizio di legittimità.
Il Presidente estensore (dr. Fabrizio Riga)
pag. 3/3
composta da dr. Fabrizio RIGA - Presidente estensore dr.ssa Anna Maria TRACANNA - Consigliere dr.ssa Emanuela VITELLO - Consigliere
all'udienza di discussione del 24 aprile 2025, tenuta in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter C.P.C., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di rinvio iscritta al n. 353/24 R.G.
TRA ; Parte_1 elett.te domicil.ta presso l'indirizzo PEC dei difensori rappr. e dif. dagli Avv.ti Fabio Di Battista e Stefano Chichiarelli giusta procura in atti RICORRENTE IN RIASSUNZIONE
E
CP_1 elett.te domicil.to in L'Aquila, Corso Federico II, n. 68 rappr. e dif. dagli Avv.ti Carmine Barone e Antonella Trovati giusta procura generale alle liti RESISTENTE IN RIASSUNZIONE
Oggetto: giudizio di rinvio a seguito di ordinanza della Corte di Cassazione 17.06.2024, n. 16768
Conclusioni: come da note di trattazione scritta del 15 e del 18.04.2025.
Svolgimento del processo
Con ordinanza 17.06.2024, n. 16768 la Corte di Cassazione ha cassato con rinvio la sentenza n. 114/2021, emessa e pubblicata da questa Corte in data 28.01.2021, con la quale, in riforma della sentenza di primo grado, erano state rigettate le domande proposte da con Parte_1 ricorso al Tribunale di Avezzano, volte ad ottenere la condanna dell' al CP_1 pagamento, in favore della ricorrente, titolare di pensione ai superstiti con decorrenza dall'01.03.1993, dei ratei di pensione maturati dall'01.05.2003 al 30.04.2008.
Con ricorso depositato in data 31.07.2024 ha riassunto Parte_1 il giudizio, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni avanzate in primo grado.
A tal fine, la ricorrente rileva che la Corte di Cassazione, in accoglimento del gravame dalla stessa proposto, ha cassato la sentenza impugnata per avere i giudici d'appello omesso di considerare che alla data (31.05.2013) della domanda amministrativa non era decorso né il termine di prescrizione decennale in vigore alla data di maturazione dei singoli ratei di pensione richiesti, né il più breve termine quinquennale introdotto dall'art. 38 I CO. lett. d) D.L. n. 98/2011, convertito in L. n. 111/2011, decorrente dalla data di entrata in vigore del decreto.
Si è costituito in giudizio l' il quale ha dichiarato di avere dato CP_1 spontanea esecuzione all'ordinanza della Corte di Cassazione, provvedendo a riliquidare il trattamento pensionistico in godimento alla controparte, mediante versamento degli arretrati maturati da maggio 2003 a maggio 2008, per un importo pari ad € 22.697,98; ha chiesto, pertanto, alla Corte di dichiarare cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
All'esito dell'odierna udienza, tenuta in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter C.P.C., preso atto delle note depositate dai difensori delle parti in data 15 e 18.04.2025, la causa è stata decisa come da dispositivo.
pag. 2/3 Motivi della decisione
Avendo l' spontaneamente soddisfatto la pretesa della ricorrente, CP_1 provvedendo al pagamento dei ratei di pensione richiesti, così come documentato dall'Istituto e riconosciuto dallo stesso difensore della ricorrente nelle note depositate in data 18.04.2025, deve dichiararsi cessata la materia del contendere.
In base al principio di soccombenza virtuale, essendo il riconoscimento della fondatezza delle pretese della ricorrente successivo all'instaurazione del giudizio di rinvio, le spese di lite dell'intero giudizio devono essere poste a carico dell' e si liquidano, in base al valore della CP_1 causa ed ai parametri previsti dal D.M. n. 55/2014, così come modificato dal D.M. n. 147/2022, come da dispositivo, in favore dei difensori della ricorrente, antistatari.
P. Q. M.
La Corte
dichiara cessata la materia del contendere;
condanna l' alla rifusione, in favore di controparte, delle spese di CP_1 lite di tutti i gradi di giudizio, che liquida in complessivi € 3133,50 per il primo grado, € 3310,00 per l'appello, € 3082,00 per il giudizio di Cassazione ed € 2055,00 per il giudizio di rinvio, oltre, in tutti i casi, rimborso forfettario delle spese generali, rimborso del contributo unificato versato, Iva e Cpa come per legge, da distrarsi, rispettivamente, in favore degli Avv.ti Fabio Di Battista e Stefano Chichiarelli per i giudizio di merito e del solo Avv.to Fabio Di Battista per il giudizio di legittimità.
Il Presidente estensore (dr. Fabrizio Riga)
pag. 3/3