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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 24/09/2025, n. 2539 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2539 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2339/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE PRIMA CIVILE
composta dai magistrati:
dott. LORENZO ORSENIGO presidente rel.
dott.ssa BEATRICE SICCARDI consigliere dott.ssa ELISA FAZZINI consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa avente N. 2339/2024 R.G. promossa in in sede di giudizio di rinvio ex art. 392
c.p.c.
DA con socio unico (C.F. ), e per essa Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
(C.F. ), quale mandataria con rappresentanza di
[...] P.IVA_2 [...]
- società per azioni con unico socio Parte_3
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Christian Faggella Pellegrino P.IVA_3
(PEC: , elettivamente domiciliata presso lo studio Email_1 dello stesso in Milano, Via Correggio n. 43, come da procura in atti.
ATTRICE IN RIASSUNZIONE
CONTRO
(C.F. ), (C.F. CP_1 C.F._1 Controparte_2
) e (C.F. , C.F._2 Controparte_3 C.F._3
pagina 1 di 3 elettivamente domiciliati in Milano alla via Vincenzo Monti n. 7 presso lo studio dell'Avv.
Giovanni Lauro (PEC: che li rappresenta e difende Email_2 come da procura in atti.
CONVENUTI IN RIASSUNZIONE rilevato:
- che l'odierna attrice in riassunzione (quale cessionaria di crediti già Parte_1
Contr vantati da introducendo il presente giudizio di rinvio ex art. 392 c.p.c. a seguito dell'ordinanza della Cassazione n. 10775/2024 che ha cassato con rinvio la sentenza n.
1174/2020 della Corte d'Appello di Milano, pronunciatasi in una controversia bancaria, ha chiesto “che quest'Ecc.ma Corte di Appello, quale giudice di rinvio, voglia accertare il credito vantato da eventualmente ricorrendo ad una CTU contabile, e, per Parte_1
l'effetto, condannare i sigg.ri , , , CP_1 Controparte_2 Controparte_3 nella loro qualità di fideiussori di al pagamento di quanto verrà accertato Controparte_5 come dovuto”;
- che, costituendosi in giudizio, i convenuti in riassunzione hanno eccepito il difetto di (prova della) titolarità del credito in capo alla cessionaria e, nel merito, hanno chiesto Parte_1 di “dichiarare la violazione dell'art. 1283 cc, art. 6 Delibera CICR 09.02.00 per omessa indicazione del tasso creditore e debitore effettivo (in relazione al conto corrente 1774) e per l'effetto dichiarare nulla la clausola e rideterminare l'esatto dare e avere tra le parti”, previo espletamento di CTU contabile;
- che, su istanza congiunta delle parti, è stata rinviata la causa all'udienza del 24/9/2025 in pendenza di trattative di bonario componimento della controversia;
- in vista di questa udienza, la parte attrice in riassunzione ha Parte_1 provveduto a depositare in telematico, in data 2/7/2025, sia un atto di rinuncia, da parte di essa agli atti del giudizio ai sensi e per gli effetti dell'art. 306 c.p.c. ed Parte_1
a spese compensate (corredato dalle ricevute di notifica a mezzo PEC effettuata alle controparti) sia il correlativo atto di accettazione con il quale i convenuti in riassunzione hanno dichiarato “di accettare senza condizioni la rinunzia … ai sensi e per gli effetti degli artt. 306 e ss. c.p.c. agli atti del presente giudizio N. R.G. 2339/2024, con conseguente estinzione del procedimento de quo a spese compensate”; ritenuto:
pagina 2 di 3 - che, a fronte della documentata rinuncia agli atti del giudizio, da parte dell'attrice in riassunzione, nonché dell'altrettanto documentata accettazione di detta rinuncia, da parte dei convenuti in riassunzione, deve essere dichiarata, ai sensi dell'art. 306 c.p.c., l'estinzione del giudizio;
- che la declaratoria di estinzione dell'appello per rinuncia agli atti del giudizio ex art. 306
c.p.c. deve essere pronunciata dal collegio e, per il suo carattere definitivo e decisorio, ha natura di sentenza (definendo una questione pregiudiziale attinente al processo);
- che, nel caso, in conformità alla concorde indicazione delle parti, va disposta la compensazione delle spese di lite tra le parti;
P.Q.M.
1) dichiara estinto, ex art. 306 c.p.c., il presente giudizio di rinvio N. 2339/2024 promosso ex art. 392 c.p.c. a seguito dell'ordinanza della Corte di Cassazione n. 10775/2024;
2) dispone la compensazione delle spese di lite tra le parti.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 24/9/2025.
Il presidente est.
dott. Lorenzo Orsenigo
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE PRIMA CIVILE
composta dai magistrati:
dott. LORENZO ORSENIGO presidente rel.
dott.ssa BEATRICE SICCARDI consigliere dott.ssa ELISA FAZZINI consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa avente N. 2339/2024 R.G. promossa in in sede di giudizio di rinvio ex art. 392
c.p.c.
DA con socio unico (C.F. ), e per essa Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
(C.F. ), quale mandataria con rappresentanza di
[...] P.IVA_2 [...]
- società per azioni con unico socio Parte_3
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Christian Faggella Pellegrino P.IVA_3
(PEC: , elettivamente domiciliata presso lo studio Email_1 dello stesso in Milano, Via Correggio n. 43, come da procura in atti.
ATTRICE IN RIASSUNZIONE
CONTRO
(C.F. ), (C.F. CP_1 C.F._1 Controparte_2
) e (C.F. , C.F._2 Controparte_3 C.F._3
pagina 1 di 3 elettivamente domiciliati in Milano alla via Vincenzo Monti n. 7 presso lo studio dell'Avv.
Giovanni Lauro (PEC: che li rappresenta e difende Email_2 come da procura in atti.
CONVENUTI IN RIASSUNZIONE rilevato:
- che l'odierna attrice in riassunzione (quale cessionaria di crediti già Parte_1
Contr vantati da introducendo il presente giudizio di rinvio ex art. 392 c.p.c. a seguito dell'ordinanza della Cassazione n. 10775/2024 che ha cassato con rinvio la sentenza n.
1174/2020 della Corte d'Appello di Milano, pronunciatasi in una controversia bancaria, ha chiesto “che quest'Ecc.ma Corte di Appello, quale giudice di rinvio, voglia accertare il credito vantato da eventualmente ricorrendo ad una CTU contabile, e, per Parte_1
l'effetto, condannare i sigg.ri , , , CP_1 Controparte_2 Controparte_3 nella loro qualità di fideiussori di al pagamento di quanto verrà accertato Controparte_5 come dovuto”;
- che, costituendosi in giudizio, i convenuti in riassunzione hanno eccepito il difetto di (prova della) titolarità del credito in capo alla cessionaria e, nel merito, hanno chiesto Parte_1 di “dichiarare la violazione dell'art. 1283 cc, art. 6 Delibera CICR 09.02.00 per omessa indicazione del tasso creditore e debitore effettivo (in relazione al conto corrente 1774) e per l'effetto dichiarare nulla la clausola e rideterminare l'esatto dare e avere tra le parti”, previo espletamento di CTU contabile;
- che, su istanza congiunta delle parti, è stata rinviata la causa all'udienza del 24/9/2025 in pendenza di trattative di bonario componimento della controversia;
- in vista di questa udienza, la parte attrice in riassunzione ha Parte_1 provveduto a depositare in telematico, in data 2/7/2025, sia un atto di rinuncia, da parte di essa agli atti del giudizio ai sensi e per gli effetti dell'art. 306 c.p.c. ed Parte_1
a spese compensate (corredato dalle ricevute di notifica a mezzo PEC effettuata alle controparti) sia il correlativo atto di accettazione con il quale i convenuti in riassunzione hanno dichiarato “di accettare senza condizioni la rinunzia … ai sensi e per gli effetti degli artt. 306 e ss. c.p.c. agli atti del presente giudizio N. R.G. 2339/2024, con conseguente estinzione del procedimento de quo a spese compensate”; ritenuto:
pagina 2 di 3 - che, a fronte della documentata rinuncia agli atti del giudizio, da parte dell'attrice in riassunzione, nonché dell'altrettanto documentata accettazione di detta rinuncia, da parte dei convenuti in riassunzione, deve essere dichiarata, ai sensi dell'art. 306 c.p.c., l'estinzione del giudizio;
- che la declaratoria di estinzione dell'appello per rinuncia agli atti del giudizio ex art. 306
c.p.c. deve essere pronunciata dal collegio e, per il suo carattere definitivo e decisorio, ha natura di sentenza (definendo una questione pregiudiziale attinente al processo);
- che, nel caso, in conformità alla concorde indicazione delle parti, va disposta la compensazione delle spese di lite tra le parti;
P.Q.M.
1) dichiara estinto, ex art. 306 c.p.c., il presente giudizio di rinvio N. 2339/2024 promosso ex art. 392 c.p.c. a seguito dell'ordinanza della Corte di Cassazione n. 10775/2024;
2) dispone la compensazione delle spese di lite tra le parti.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 24/9/2025.
Il presidente est.
dott. Lorenzo Orsenigo
pagina 3 di 3