Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 05/06/2025, n. 2964 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2964 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA- I SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Lidia Greco Presidente dott.ssa Venera Condorelli Giudice rel. dott.ssa Eleonora Guarnera Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1426/2024, avente ad oggetto divorzio congiunto
PROMOSSA DA
(C.F. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Angela Liliana Grasso, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti
E DA
(C.F. ), nata a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 rappresentata e difesa dall'avv. Paola Maria Alario, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Posta in decisione all'udienza del 09/09/2024 sulle conclusioni precisate come da note scritte depositate dalle parti.
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato il 22/03/2024 ai sensi dell'art. 473-bis. 51 c.p.c.,
e chiedevano a questo Tribunale la pronuncia Parte_1 Parte_2
1
04/07/1984.
I ricorrenti esponevano di essersi separati con sentenza del Tribunale di Catania n.
4267/2021, pubblicata il 20/10/2021 (proc. 13581/2019 RG), e di non essersi più riconciliati;
precisavano che i figli nati dall'unione coniugale erano ormai maggiorenni ed economicamente autosufficienti.
Nel ricorso le parti chiedevano di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte;
quindi, veniva assegnato termine fino al 09/09/2024 per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza.
In seno alle note le parti confermavano la volontà di divorziare alle condizioni di cui al ricorso.
Il Pubblico Ministero esprimeva parere favorevole all'accoglimento della domanda congiunta.
Ciò premesso, deve affermarsi la sussistenza di tutte le condizioni poste dall'art. 3 n.
2 lett. b) della L. 1/12/1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto periodo di sei mesi risulta, infatti, dimostrato dalla prodotta copia della sentenza di separazione n.
4267/2021, pubblicata il 20/10/2021, nel procedimento recante RG n. 13581/2019.
L'impossibilità della ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra le parti può, inoltre, fondatamente presumersi in considerazione del periodo trascorso e delle ragioni addotte a sostegno della domanda oggi in esame, tutti sintomi inequivoci della definitiva ed irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Nell'assenza di ulteriori statuizioni e verificata l'esistenza dei presupposti di legge, il
Tribunale decide di accogliere la domanda.
Nulla si dispone sulle spese del presente giudizio, stante la natura congiunta del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a
Catania in data 04/07/1984 tra , nato a [...] il [...] e Parte_1
, nata a [...] il [...], trascritto nel registro degli atti di Parte_2
matrimonio dello stato civile del Comune di Catania al n. 1003, parte II, Serie A, anno
2 1984, alle condizioni indicate in motivazione.
Ordina all'Ufficiale di Stato civile del Comune di Catania di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Prima sezione civile del tribunale, il 23 maggio 2025
Il Giudice rel. Il Presidente dott.ssa Venera Condorelli dott.ssa Lidia Greco
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