Sentenza 15 febbraio 1978
Massime • 3
In base al principio di inerenza dell'eccezione all'Azione che e volta a contrastare, l'eccezione di prescrizione di un credito, per poter attingere il suo scopo, deve essere necessariamente proposta nel giudizio nel quale quel credito viene fatto valere; e, nel caso di scissione del processo (per limitazione originaria della domanda all'accertamento dell'an o per successiva restrizione di essa consentita anche per implicito), l'eccezione stessa va riservata al giudizio sulla Determinazione e liquidazione del quantum. ( V 1223/74).*
Il giudice che accerti la parita di fatto del rapporto e della prestazione di lavoro dei dipendenti - uomini e Donne - di un ente pubblico economico, puo, in applicazione dell'art 37 Costituzione, adeguare il trattamento delle Donne a quello superiore previsto per gli uomini, disapplicando il regolamento dell'ente pubblico economico che differenzi i relativi trattamenti normativi e retributivi.*
In materia di rapporto di impiego con un ente pubblico economico la controversia, instaurata da un dipendente per un diverso inquadramento con la correlativa decorrenza dell'anzianita e per le relative conseguenze retributive, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario. Infatti, il potere di organizzazione spettante agli enti pubblici economici - rispetto al quale e configurabile per i dipendenti una posizione di interesse ed in relazione al quale puo rimanere influenzata la disciplina privatistica del rapporto di lavoro - attiene unicamente alla strutturazione ed alla dislocazione degli uffici nonche alla definizione dei ruoli e delle mansioni per il personale e si esplica mediante provvedimenti generali ed astratti emanati dall'ente avvalendosi di un regime giuridico che gli conferisce poteri e prerogative coordinate a quelle dello stato. Per contro da tale potere si distingue nettamente quello generico di direzione aziendale, il quale si esercita in posizione di assoluta parita con i dipendenti, nonche l'Esercizio del potere di organizzazione interna, che - normativamente disciplinato e vincolato - si manifesta in provvedimenti incidenti direttamente su una posizione del dipendente qualificabile come diritto, e soggiace alla giurisdizione del giudice ordinario. ( Conf 2359/76, mass n 381144; ( Conf 1491/76, mass n 380228; ( Conf 2326/75, mass n 376172; ( Conf 2235/75, mass n 376033).*
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 15/02/1978, n. 690 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 690 |
| Data del deposito : | 15 febbraio 1978 |
Testo completo
In materia di rapporto di impiego con un ente pubblico economico la controversia, instaurata da un dipendente per un diverso inquadramento con la correlativa decorrenza dell'anzianita e per le relative conseguenze retributive, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario. Infatti, il potere di organizzazione spettante agli enti pubblici economici - rispetto al quale e configurabile per i dipendenti una posizione di interesse ed in relazione al quale puo rimanere influenzata la disciplina privatistica del rapporto di lavoro - attiene unicamente alla strutturazione ed alla dislocazione degli uffici nonche alla definizione dei ruoli e delle mansioni per il personale e si esplica mediante provvedimenti generali ed astratti emanati dall'ente avvalendosi di un regime giuridico che gli conferisce poteri e prerogative coordinate a quelle dello stato. Per contro da tale potere si distingue nettamente quello generico di direzione aziendale, il quale si esercita in posizione di assoluta parita con i dipendenti, nonche l'Esercizio del potere di organizzazione interna, che - normativamente disciplinato e vincolato - si manifesta in provvedimenti incidenti direttamente su una posizione del dipendente qualificabile come diritto, e soggiace alla giurisdizione del giudice ordinario. ( Conf 2359/76, mass n 381144; ( Conf 1491/76, mass n 380228; ( Conf 2326/75, mass n 376172; ( Conf 2235/75, mass n 376033).*