Versione
7 luglio 1994
7 luglio 1994
Art. 1. 1. Il decreto-legge 6 maggio 1994, n. 269 , recante riparto della giurisdizione in tema di controversie di lavoro del personale degli enti pubblici trasformati in enti pubblici economici o societa', e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 4 gennaio 1994, n. 2, e 4 marzo 1994, n. 154 .
2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 4 gennaio 1994, n. 2, e 4 marzo 1994, n. 154 .
Giurisprudenza • 3
- 1. Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 06/05/2002, n. 6432Provvedimento: […] Instauratosi il contraddittorio, la Ferrovia dello Stato S.p.A. eccepiva il difetto di giurisdizione dell'adito Pretore in forza dell'art. 1 della legge n. 432 del 4 luglio 1994 e contestava, nel merito, la sussistenza dei presupposti di ordine clinico e anamnestico per la concessione della richiesta dichiarazione e concludeva per il rigetto del ricorso.Leggi di più...
- sussistenza·
- esclusione·
- necessità·
- obbligo di rinnovo della consulenza d'ufficio·
- sufficienza·
- ammissibilità·
- vizio di motivazione rilevante in sede di legittimità·
- accoglimento nella sentenza delle conclusioni del c.t u·
- fondamento·
- condizioni·
- contrasto con nozioni correnti della scienza medica·
- estremi·
- obbligo di pronunzia sulla richiesta di rinnovo·
- insussistenza·
- poteri del giudice