(Trasferimento della proprieta').
Le cose date a mutuo passano in proprieta' del mutuatario.
[…] Osservavano gli imputati, infatti, che, nel caso di specie era stato stipulato un contratto di mutuo (art. 1814 c.c.) con la parente, con la conseguenza che le somme di denaro sono entrate nel patrimonio dei mutuatari e l'originario proprietario non poteva più affermare di averne il possesso. […]
Leggi di più…[…] Dunque, al momento della consegna del denaro l'accipiens (l'imputato, mutuatario) ne acquista la proprietà ex art. 1814 c.c., rimanendo vincolato all'obbligo di restituire il tantundem. […]
Leggi di più…[…] Nella realtà, chi si avvale di questo contratto – per estensione – si accinge ad affrontare una spesa che non avrebbe la capacità economica di sostenere; è il soggetto mutuante che consente l'operazione nel momento in cui, col mutuo, determina la traslazione nella proprietà del mutuatario del denaro (ex art. 1814 c.c.). […]
Leggi di più…[…] Bisogna quindi applicare l'art. 1813 “Il mutuo è il contratto col quale una parte consegna all'altra una determinata quantità di danaro o di altre cose fungibili e l'altra si obbliga a restituire altrettante cose della stessa specie e qualità”; l' art. 1814 c.c.“ Le cose date a mutuo passano in proprietà del mutuatario”; l' art. 1782 c.c. “Se il deposito ha per oggetto una quantità di danaro o di altre cose fungibili, con facoltà per il depositario di servirsene, questi ne acquista la proprietà ed è tenuto a restituirne altrettante della stessa specie e qualità. […]
Leggi di più…[…] DEM/7091047 dell' 11/10/2007, disponibile qui: . [3] Cfr. articolo 1814 c.c. [4] Per maggiori approfondimenti sul tema si rimanda a L. […]
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