Articolo 2 della Legge 26 novembre 2010, n. 199
Articolo 1Articolo 3
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16 dicembre 2010
Art. 2. Modifiche all'articolo 385 del codice penale, in materia di evasione 1. All' articolo 385 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, le parole: «da sei mesi ad un anno» sono sostituite dalle seguenti: «da uno a tre anni»;
b) al secondo comma:
1) le parole: «da uno a tre» sono sostituite dalle seguenti: «da due a cinque»;
2) la parola: «cinque» e' sostituita dalla seguente: «sei».
Note all'art. 2:
- Si riporta il testo dell' art. 385 del codice penale , come modificato dalla presente legge:
«Art. 385 (Evasione). - Chiunque, essendo legalmente arrestato o detenuto per un reato, evade e' punito con la reclusione da un anno a tre anni.
La pena e' della reclusione da due a cinque anni se il colpevole commette il fatto usando violenza o minaccia verso le persone, ovvero mediante effrazione; ed e' da tre a sei anni se la violenza o minaccia e' commessa con armi o da piu' persone riunite.
Le disposizioni precedenti si applicano anche all'imputato che essendo in stato di arresto nella propria abitazione o in altro luogo designato nel provvedimento se ne allontani, nonche' al condannato ammesso a lavorare fuori dello stabilimento penale.
Quando l'evaso si costituisce in carcere prima della condanna, la pena e' diminuita.».
Entrata in vigore il 16 dicembre 2010
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