Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 04/06/2025, n. 150 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 150 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Lavoro, composta dai
Sigg.:
Dott. Antonio MATANO Presidente
Dott.ssa Giuseppina FINAZZI Consigliere rel.
Dott.ssa Silvia MOSSI Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile promossa in grado d'appello con ricorso depositato in Cancelleria il giorno 11.12.2024, iscritta al n. 411/2024 R.G.
Sezione Lavoro e posta in discussione all'udienza collegiale del
22.05.2025
d a
Parte_1
in persona
[...]
OGGETTO: del l.r.p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Francesco Giammaria e
Altre controversie in Roberto Pessi del foro di Roma, domiciliatari giusta delega in atti.
matria di previdenza
RICORRENTE APPELLANTE
obbligatoria c o n t r o
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Parte_2
Gianfrancesco Garattoni e Filippo Tomassoli del foro di Rimini,
domiciliatari giusta delega in atti.
RESISTENTE APPELLATO
In punto: appello a sentenza n. 692 del 2024 del Tribunale di Brescia.
Conclusioni:
Del ricorrente appellante:
Come da ricorso
Del resistente appellato:
Come da memoria
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n.692/2024 pubblicata l'11 giugno 2024, il
Tribunale di Brescia, in funzione di giudice del lavoro, ha accolto il ricorso proposto dal dott. Parte_2
commercialista in pensione, ed ha accertato l'illegittimità del contributo di solidarietà applicato alla sua pensione dalla
[...]
a Parte_1 [...]
condannando quest'ultima Parte_3 Pt_1
alla restituzione delle somme trattenute a tale titolo, nei limiti della prescrizione decennale, a ritroso dall'1 agosto 2013, oltre gli interessi legali dalla data delle singole trattenute al saldo;
ha poi interamente compensato tra le parti le spese di lite.
A fondamento della decisione il Tribunale ha richiamato l'orientamento della Corte di Cassazione, consolidatosi con numerose recenti sentenze e ordinanze di contenuto pressoché identico, che ha affermato l'illegittimità del suddetto contributo,
non avendo la il potere di introdurlo, vigendo al riguardo Pt_1
una riserva di legge.
Circa l'eccepita prescrizione ha osservato che la prescrizione quinquennale invocata dalla con il richiamo Pt_1 - 3 -
dell'art.2948, n.4, c.c. e anche dell'art.129 del r.d.l. n.1827 del
1935, non poteva trovare applicazione nel caso di specie, essendo entrambe le norme applicabili unicamente nell'ipotesi di ratei non riscossi già liquidati e a disposizione per la riscossione e tali non potevano ritenersi le trattenute in questione, posto che l'unico importo pagabile al ricorrente e che questi era nelle condizioni di riscuotere era quello liquidato dalla con Pt_1
l'applicazione della trattenuta del contributo di solidarietà.
Quanto alla data di decorrenza della prescrizione decennale, ha osservato che l'unico atto interruttivo documentato in atti era il ricorso introduttivo del giudizio, con la conseguenza che il termine di prescrizione doveva ritenersi validamente interrotto con la notifica dell'atto.
La ha proposto appello contestando diffusamente Pt_1
la sentenza, sia per quanto attiene all'accertata illegittimità del contributo, sia per quanto attiene alla prescrizione, sia per quanto attiene alla decorrenza degli interessi legali.
Ha insistito pertanto per la riforma della sentenza, con rigetto delle domande proposte dal ricorrente.
si è costituito in giudizio ed ha resistito Parte_2
all'appello, chiedendone il rigetto.
All'odierna udienza la causa è stata discussa e decisa con sentenza, del cui dispositivo è stata data pubblica lettura in udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE - 4 -
L'appello della non può trovare accoglimento per Pt_1
quanto attiene all'illegittimità del contributo di solidarietà e al termine di prescrizione applicabile, laddove risulta fondato con riferimento alla data di decorrenza degli interessi legali.
1) Il in quanto dottore commercialista libero Pt_2
professionista, è titolare di trattamento pensionistico di vecchiaia erogata dalla appellante, con decorrenza dall'1 settembre Pt_1
2004.
La in esecuzione delle delibere n.4/2008, n.2/2103 Pt_1
e n.10/2017, che hanno rinnovato per il periodo che qui interessa il contributo di solidarietà a carico dei pensionati (introdotto dall'art.22 del Regolamento della approvato con d.i. del Pt_1
14 luglio 2004), ha trattenuto le relative somme sulla pensione del ricorrente.
Quest'ultimo ha agito in giudizio deducendo l'illegittimità del contributo e chiedendo la condanna della Pt_1
alla restituzione di tutte le somme a lui trattenute per detto titolo.
Il Tribunale ha accolto la domanda nei limiti della prescrizione decennale, facendo decorrere gli interessi sulle somme oggetto di ripetizione dalla data di ogni trattenuta al saldo.
::::::::::
2) Partendo dalla questione della legittimità del contributo di solidarietà (come detto, previsto dalla Pt_1
appellante sin dal 2004, sulla scorta dell'art. 22 del Regolamento - 5 -
approvato con d.i. del 14 luglio 2004, e più volte rinnovato),
questione questa che la ripropone con il primo e secondo Pt_1
motivo di gravame, esponendo approfondite e articolate considerazioni, la stessa è stata definitivamente risolta dalla
Corte di Cassazione con una serie di sentenze (emesse anche nei giudizi relativi all'analogo contributo di solidarietà applicato dalla a favore Parte_4 [...]
, che, a partire dal 2018, hanno Parte_5
avuto contenuto pressoché identico e hanno affermato i principi seguiti dal Tribunale.
In particolare, la sentenza n.31875/18 che ha rigettato il ricorso proposto proprio dalla dopo aver riepilogato Pt_1
la base giuridica e il parametro di legittimità cui rapportare l'art. 22 del Regolamento della entrato in vigore dal 10 gennaio Pt_1
2004 e che ha introdotto il contributo di solidarietà, ha affermato che l'autonomia prevista dalla citata normativa (d.lgs.509 del
2004 e l.335 del 1995, art.3, comma 12) per le Casse di previdenza privatizzate quale è la appellante, “incontra un Pt_1
limite fondamentale, imposto dalla stessa disposizione che la
prevede (ossia dal predetto d.lgs n. 509 del 1994, art. 2), la
quale definisce espressamente i tipi di provvedimento da
adottare, identificati, appunto, in base al loro contenuto
('variazione delle aliquote contributive, di riparametrazione dei
coefficienti di rendimento o di ogni altro criterio di
determinazione del trattamento pensionistico nel rispetto del - 6 -
principio del pro rata in relazione alle anzianità già maturate
rispetto alla introduzione delle modifiche derivanti dai
provvedimenti suddetti').
Ha sottolineato che esula pertanto “dal novero (una sorta
di numerus clausus) degli stessi provvedimenti - e risulta
incompatibile, peraltro, con il 'rispetto del principio del pro
rata' -qualsiasi provvedimento degli enti previdenziali
privatizzati (quale, nella specie, l'art. 22 del Regolamento di
disciplina del regime previdenziale), che introduca, a
prescindere dal 'criterio di determinazione del trattamento
pensionistico', la previsione di una trattenuta a titolo di
'contributo di solidarietà' sui trattamenti pensionistici già
quantificati ed attribuiti”.
Ha precisato che “l'imposizione di un 'contributo di solidarietà' sui trattamenti pensionistici già in atto non integra,
all'evidenza, ne' una 'variazione delle aliquote contributive', ne'
una 'riparametrazione dei coefficienti di rendimento', anche perché la previsione normativa “intende riferirsi, infatti, a tutti i
provvedimenti, che al pari di quelli specificamente identificati
nominativamente (di 'variazione delle aliquote contributive',
appunto, e di 'riparametrazione dei coefficienti di rendimento') -
incidano su 'ogni altro criterio di determinazione del
trattamento pensionistico'.
Ne esula, quindi, sempre secondo la Corte di Cassazione,
qualsiasi provvedimento, che - lungi dall'incidere sui criteri di - 7 -
determinazione del trattamento pensionistico da adottarsi nel rispetto o tenuto conto del principio del pro rata, ai sensi delle successive formulazioni dell'art 3, comma 12, l. n 335 del 1995,
e finalizzato al solo riequilibrio finanziario rispetto ai limiti di stabilità imposti dalla legge - imponga una trattenuta su detto trattamento già determinato, in base ai criteri ad esso applicabili,
quale limite esterno della sua misura.
Né, ha aggiunto la Corte, a diverse conclusioni e dunque alla legittimità della trattenuta, si può giungere attraverso il richiamo alla legge n. 296 del 2006, di modifica dell'art 3,
comma 12, legge n. 335 del 1995, in quanto detta norma incide sul sistema del pro-rata che è estraneo alla tematica del contributo di solidarietà.
La citata sopravvenuta normativa non può, pertanto essere intesa nel senso preteso dalla di fonte del potere di Pt_1
introdurre prestazioni patrimoniali a carico dei pensionati, quale
è il contributo di solidarietà.
Quanto poi alla disposizione di cui all'art.1, comma 488,
della legge n. 147 del 2013, qualificata come di interpretazione autentica – e secondo cui 'l'ultimo periodo della L. 27 dicembre
2006, n. 296, art. 1, comma 763, si interpreta nel senso che gli
atti e le deliberazioni in materia previdenziale adottati dagli enti
di cui al medesimo comma 763 ed approvati dai CP_1
vigilanti prima della data di entrata in vigore della L. 27
dicembre 2006, n. 296, si intendono legittimi ed efficaci a - 8 -
condizione che siano finalizzati ad assicurare l'equilibrio
finanziario di lungo termine' -, la Corte ha rilevato che
“quest'ultimo intervento legislativo non incide sulla soluzione della presente questione, dal momento che la norma in esame
pone come condizione di legittimità degli atti che essi siano
finalizzati ad assicurare l'equilibrio finanziario a lungo termine,
mentre sicuramente tale finalità non rappresenta un connotato
del contributo straordinario di solidarietà, proprio perché di
carattere provvisorio e limitato nel tempo, cosi come affermato
dalla stessa ricorrente”.
Precisando altresì che, in ogni caso, non può neppure prescindersi dalla considerazione che la norma di cui all'ultimo periodo dell'art 1, comma 763, legge 27 dicembre 2006, n. 296,
non può che riguardare i provvedimenti che hanno inciso sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico dei professionisti iscritti alla e non già la materia che esula dai Pt_1
poteri delle Casse, quale quella in esame.
La Corte ha quindi ritenuto che “esula dai poteri
riconosciuti dalla normativa la possibilità per le Casse di
emanare un contributo di solidarietà in quanto, come si è detto,
esso, al di là del suo nome, non può essere ricondotto ad un
'criterio di determinazione del trattamento pensionistico', ma costituisce un prelievo che può essere introdotto solo dal
legislatore”.
Infine, ha pure negato rilevanza, ai fini in esame, alla - 9 -
sentenza della Corte Costituzionale n.173/2016, che ha concluso per la legittimità costituzionale dell'art.1 comma 486 della legge finanziaria del 2014, non rientrando tra i poteri della Pt_1
anche quello di applicare ai pensionati un contributo di solidarietà, inteso quest'ultimo, secondo l'inquadramento operato dalla stessa sentenza della Corte Costituzionale,
“prelievo inquadrabile nel genus delle prestazioni patrimoniali imposte per legge, di cui all'art. 23 Cost., avente la finalità di
contribuire agli oneri finanziari del sistema previdenziale”.
A questa sentenza ne sono seguite molte altre anche nel corso del 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024 (cfr. tra le varie,
Cass. 28054/20, Cass.32385/21, Cass.32461/21, Cass.35469/21,
Cass. 36618/21, Cass. 41320/21, Cass.29382/2022 e 3683/2023),
con le quali è stato ribadito ancora una volta il principio secondo cui gli enti previdenziali privatizzati (tra i quali la odierna Pt_1
appellante) non possono adottare, sia pure in funzione dell'obiettivo di assicurare l'equilibrio di bilancio e la stabilità
della gestione, atti o provvedimenti che, lungi dall'incidere sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico,
impongano un contributo di solidarietà su un trattamento che sia già determinato in base ai criteri ad esso applicabili, dovendosi ritenere che tali atti diano luogo a un prelievo inquadrabile nel
"genus" delle prestazioni patrimoniali ex art. 23 Cost., la cui imposizione è riservata al legislatore.
Nello specifico, la sentenza n.28054/2020, prendendo le - 10 -
mosse del consolidato orientamento assunto dalla Corte di
Cassazione a partire dal 2018, ha ripetuto, proprio richiamando le considerazioni della sentenza della Corte Costituzionale n.173
del 2016, che il contributo di solidarietà è estraneo ai criteri di determinazione del trattamento pensionistico e conseguentemente anche al principio del necessario rispetto del
“pro rata”, essendosi appunto in presenza di prelievo che rientra tra quelli a contenuto patrimoniale imposti dalla legge e del tipo di quelli previsti dal cit.art.23 della Costituzione, avente la finalità di contribuire agli oneri finanziari del sistema previdenziale, con la conseguenza che esula dai poteri riconosciuti dalla normativa sulle Casse privatizzate, la possibilità per queste ultime di introdurre un contributo di solidarietà, perché, come detto, questo, al di là del suo nome, non può essere ricondotto ad un 'criterio di determinazione del trattamento pensionistico, ma costituisce un prelievo che può essere introdotto soltanto dal legislatore'.
Non essendovi motivi per discostarsi da tale orientamento, anche in ragione della funzione nomofilattica esercitata dalla Suprema Corte, orientamento che deve ormai ritenersi definitivo, la sentenza che ha accertato l'illegittimità del contributo di solidarietà va confermata.
Inoltre, le numerose pronunce qui richiamate hanno affrontato tutte le argomentazioni che la articola Pt_1
nell'odierno appello, che non pongono elementi di valutazione - 11 -
effettivamente nuovi e che non siano stati già considerati in occasione delle svariate volte in cui la Suprema Corte si è
pronunciata, non avendo neppure rilevanza la considerazione della appellante secondo cui essendo stato il contributo di Pt_1
solidarietà per cui è causa introdotto dopo l'attenuazione del rigido principio del c.d. pro rata (ad opera dell'art.1, comma 763,
l.296/2006), la sua applicazione non violerebbe quest'ultimo principio, atteso che il contributo di solidarietà, come si è visto,
costituisce un prelievo che può essere introdotto solo dal legislatore e non ha nulla a che vedere con il principio del pro-
rata.
::::::::::
3) La con il terzo motivo, impugna il capo della Pt_1
sentenza di 1° grado in materia di prescrizione e deduce che alla fattispecie si applicherebbe il termine quinquennale ai sensi dell'art. 2948 n.4, c.c..
Sebbene questa Corte, all'inizio, in proprie pronunce abbia ritenuto fondata la tesi della applicando la Pt_1
prescrizione quinquennale per le trattenute operate nel periodo successivo al 6 luglio 2011, data dell'entrata in vigore dell'art.47 bis del D.P.R. n. 639 del 1970, norma introdotta dall'art. 38 del
D.L. 6 luglio 2011, conv. in L. 111/2011, che, come noto, ha affermato che “si prescrivono in cinque anni i ratei arretrati ancorché non liquidati e dovuti a seguito di pronunzia giudiziale
dichiarativa del relativo diritto, dei trattamenti pensionistici, - 12 -
nonché delle prestazioni della gestione di cui all'articolo 24
della legge 9 marzo 1989, n. 88, o delle relative differenze
dovute a seguito di riliquidazioni”, va dato atto che anche su questa questione è intervenuta la Suprema Corte che in più
occasioni ha confermato l'orientamento espresso dalle Sezioni
Unite nella pronuncia n. 17742/2015 (Cass. n.41320/2021,
Cass.n.31527/2022, Cass.n.31641/2022, Cass. n.31642/2022).
Le Sezioni Unite (pronunciando su un caso in cui il titolare di pensione erogata dalla Periti Parte_6
commerciali aveva contestato la liquidazione della pensione effettuata sulla base della delibera 28 giugno 1997 della Pt_1
avevano affermato che in casi come quello oggetto di controversia la prescrizione non poteva essere quinquennale perché: 1) l'art. 2948, n. 4, cod. civ. era applicabile solo ai trattamenti pensionistici (di solito di carattere integrativo) aventi natura negoziale (v., ad es., quelli erogati ai dipendenti degli istituti di credito) e non ai rapporti assicurativi che (come quello oggetto di causa) avevano natura obbligatoria;
2) l'applicazione dell'art. 2948, n. 4, c.c., allo stesso modo dell'art. 129 del RDL
n. 1827/1935 (secondo cui «le rate di pensione non riscosse
entro cinque anni dal giorno della loro scadenza sono prescritte
a favore dell' »), richiedeva che il credito fosse 'pagabile', CP_2
ossia messo a disposizione del creditore, che doveva essere posto nella condizione di poterlo riscuotere, situazione questa non rinvenibile nel caso in cui l'ente avesse applicato una trattenuta - 13 -
illegittima; 3) la prescrizione quinquennale prevista dall'art.2948
c.c., n.4, richiedeva la liquidità ed esigibilità del credito, che doveva essere posto a disposizione dell'assicurato, sicché, ove vi fosse in contestazione l'ammontare del trattamento pensionistico,
questa condizione non sussisteva.
Secondo la Suprema Corte non bastava, quindi, ai fini sia dell'art. 129 del RDL n.1827 del 1935, sia dell'art. 2948 c.c., la mera idoneità del credito ad essere determinato nel suo ammontare, tanto che entrambe le norme non trovavano applicazione nelle ipotesi di ratei di pensione la cui debenza fosse in contestazione ed era stato precisato che se “il pensionato
è stato in condizione di riscuotere solo i ratei della pensione
nella misura decurtata del contributo di solidarietà, e non anche
nel superiore importo spettante senza l'applicazione del
medesimo, che è oggetto della controversia ora in esame, la
differenza tra l'importo liquidato e quello superiore richiesto
non può ritenersi 'pagabile' e, quindi non può applicarsi la
prescrizione quinquennale dell'art.2948 c.c., ma quella
decennale ordinaria dell'art.2946 c.c.”.
Nelle più recenti pronunce adottate a seguito di relative ordinanze interlocutorie, la Suprema Corte ha confermato detto orientamento avendo cura di precisare che non induce a diversa soluzione l'art.47 bis del DPR n.639 del 1970 (che in un primo tempo questa stessa Corte territoriale aveva ritenuto di applicare), e ciò per la decisiva considerazione che la fattispecie - 14 -
in esame non è classificabile quale ipotesi di riliquidazione di trattamenti pensionistici, ma quale credito consequenziale all'indebita ritenuta derivante dalla applicazione di una misura patrimoniale illegittima, quale si è detto sopra essere il contributo di solidarietà, frutto di trattenute operate sui singoli ratei di pensione, ma che non condivide con il rateo pensionistico la disciplina del sistema di calcolo della pensione in sé considerata.
In altri termini, la ha esercitato Parte_7
unilateralmente un potere di prelievo che si è sovrapposto al diritto del pensionato, ma non si è confuso con l'obbligazione pensionistica a cui pretendeva di applicarsi.
Con la conseguenza che a prescindere da ogni riferimento all'aspirazione ad una parità di trattamento tra pensioni pubbliche e pensioni erogate dalle casse privatizzate, il termine di prescrizione dell'azione di recupero delle somme indebitamente trattenute non può che essere quello ordinario decennale (v. Cass. n. 41320/2021, Cass. n.29523/2022,
Cass.n.31527/2022 Cass. n.31641/2022, Cass. n.31642/2022 e
Cass. n. 31527/2022).
Tale essendo l'inequivocabile, e ormai consolidato,
orientamento della Suprema Corte, cui questa Corte territoriale ritiene di dover aderire anche in considerazione della funzione nomofilattica della giurisprudenza di legittimità, così mutando il proprio iniziale indirizzo, la sentenza di primo grado deve essere - 15 -
confermata laddove ha fatto applicazione del termine decennale di prescrizione.
Con la precisazione che non risultando prodotti atti interruttivi diversi dalla notifica del ricorso di primo grado,
avvenuta l'1 agosto 2023, deve ritenersi che il diritto dello alla restituzione delle trattenute effettuate dalla Pt_2 Pt_1
appellante a titolo di contributo di solidarietà, sia prescritto per le trattenute anteriori all'1 agosto 2013, come statuito dal giudice di primo grado.
::::::::::
4) E' invece fondato il quarto motivo di appello con il quale la censura la statuizione del Tribunale che ha fatto Pt_1
decorrere gli interessi legali sugli importi che la deve Pt_1
ripetere al pensionato dalle singole scadenze al saldo.
Deduce che dal combinato disposto dell'art.16, comma 6,
della l.421/1991 e degli artt.1224 e 2033 c.c. si ricaverebbe che gli interessi decorrono non singole scadenze, bensì dalla data della domanda amministrativa o, in assenza di questa domanda,
dalla domanda giudiziale.
Il motivo è fondato.
In effetti, prescindendo dall'art.16, comma 6, della l.412/1991, dettato in materia di crediti previdenziali e pensionistici con riferimento ai quali l'interessato è tenuto a proporre, pena l'improponibilità dell'azione, una specifica domanda amministrativa e l'ente previdenziale ad avviare il - 16 -
relativo procedimento a seguito di questa domanda, è indubbio che l'azione spiegata dagli appellati debba essere ricondotta nell'alveo della ripetizione dell'indebito (art.2033 c.c.), con la conseguenza che non potendo ipotizzarsi una condotta in mala fede della gli interessi legali decorrono dalla data della Pt_1
domanda e non dal pagamento dei singoli ratei di pensione,
decurtati delle trattenute per il contributo di solidarietà.
In forza dell'art. 2033 cod. civ., chi ha eseguito un pagamento non dovuto (indebito oggettivo) ha diritto di ripetere ciò che ha pagato, nonché di ricevere i frutti (della cosa fruttifera) e gli interessi (sulle somme di denaro), con decorrenza dal giorno del pagamento, se l'accipiens era in mala fede, oppure dal giorno della domanda, se questi era in buona fede.
In passato era sorta questione sulla interpretazione del termine domanda, ma la giurisprudenza della Suprema Corte è
oggi univoca nell'escludere che sia sufficiente una qualsiasi richiesta stragiudiziale, affermando, al contrario, che il termine domanda sia sinonimo di domanda giudiziale.
Peraltro, un problema particolare si è posto nei casi in cui l'indebito derivi dalla restituzione di ratei trattenuti illegittimamente, quando la domanda giudiziale, tesa ad ottenere la ripetizione di quanto l'ente interessato ha percepito senza titolo, debba, in forza della specialità della normativa, essere preceduta dalla domanda amministrativa, la quale costituisce condizione di proponibilità della domanda giudiziaria (come nel - 17 -
caso delle prestazioni pensionistiche . CP_3
In questi casi, la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che non potendo essere pregiudicati i diritti sostanziali della parte cui sia imposto dalla legge che la domanda giudiziale debba seguire l'esperimento di una procedura amministrativa come condizione per la sua proponibilità (e quindi a pena di decadenza sostanziale del diritto), come accadrebbe se gli interessi si facessero decorrere soltanto dalla successiva proposizione della domanda giudiziale, il "dies a quo" per la decorrenza degli interessi va individuato nella data di presentazione della domanda amministrativa (cfr. la lontana
Sezioni Unite n.1031/1976).
Aderendo a tale statuizione, la successiva giurisprudenza di legittimità ha offerto, come ulteriore argomento, l'analogia di caratteristiche fra la domanda amministrativa e quella giudiziaria, in quanto anche la prima è contraddistinta dall'elemento della certezza, in rapporto al "dies a quo" ed è
idonea a rendere consapevole l"accipiens" dell'indebito nel quale versa, sicché la domanda amministrativa si presenta in termini peculiari e differenziati rispetto ad una qualsiasi richiesta stragiudiziale di ripetizione dell'indebito previdenziale
(sottolineando altresì che non esiste alcun elemento letterale logico che possa indurre l'interprete a ritenere che per domanda debba intendersi esclusivamente la domanda giudiziale con esclusione di quella proposta in sede amministrativa, - 18 -
cfr.Cass.596/1994).
Si è così giunti alla pronuncia della Sezioni Unite
n.7269/1994, la quale ha enunciato il seguente principio di diritto: in ipotesi di ripetizione dall' di somme CP_3
indebitamente versate dal datore di lavoro per contributi assicurativi, gli interessi dovuti, ai sensi dell'art. 2033 cod. civ.,
dall'"accipiens" in buona fede decorrono non già dalla domanda giudiziale … ma dalla domanda amministrativa, atteso che questa (costituendo una condizione di proponibilità dell'azione giudiziaria) non può essere considerata una mera richiesta di restituzione - avendo caratteristiche del tutto analoghe alla domanda giudiziale sia per la certezza del "dies a quo" sia per l'idoneità a rendere consapevole l'"accipiens" dell'indebito nel quale versa - e tenuto conto che un'interpretazione restrittiva del termine "domanda" nel senso tecnico - giuridico di domanda giudiziale determinerebbe conseguenze pregiudizievoli per i diritti del "solvens" e quindi dubbi di legittimità costituzionale della citata norma in relazione agli artt. 3 e 24 della
Costituzione.
Questa sentenza, benché emessa in una fattispecie relativa ad indebito contributivo nei confronti dell' enuncia CP_3
un principio generale valido per la ripetizione di qualsiasi indebito contributivo e pensionistico, nei confronti di qualsiasi ente previdenziale, salva la ricorrenza di previsioni speciali
(come quelle in materia di indebito pensionistico . CP_3 - 19 -
Né può ritenersi che il principio non possa trovare applicazione, nei casi, come quello di specie, in cui la normativa specifica non richiede la proposizione di alcuna domanda amministrativa per la ripetizione dell'indebito.
Il tenore testuale dell'art. 2033 c.c. sopra riportato, ed i chiarimenti della successiva giurisprudenza di Suprema Corte
depongono nel senso che la domanda (amministrativa o giudiziaria) dalla quale l'art. 2033 c.c. fa decorrere gli interessi legali, per il percettore di buona fede, è quella con la quale il solvens chiede la restituzione del capitale, mentre la norma in esame non richiede altra distinta domanda per gli interessi, che,
se proposta, è irrilevante ai fini della decorrenza degli stessi.
Ne consegue che la domanda amministrativa rilevante ai fini degli interessi è quella con la quale il pensionato ha chiesto la restituzione delle illegittime trattenute.
Questa domanda possiede i requisiti individuati dalla giurisprudenza di legittimità citata per identificare il dies a quo e per rendere edotto l'ente previdenziale, sicché gli interessi sono dovuti da tale domanda amministrativa.
Con la precisazione che quando la domanda amministrativa, come nel caso in esame, non è stata proposta,
non può che valere la domanda giudiziale.
In punto la sentenza di 1° grado va dunque rivista,
dovendo individuarsi il dies a quo di decorrenza degli interessi legali non dalle singole scadenze delle trattenute illegittime, - 20 -
bensì dalla domanda giudiziale (non avendo il giova Pt_2
ripeterlo, proposto alcuna domanda amministrativa).
::::::::::
5) Circa le spese di lite, la parziale riforma della decisione travolge di per sé la relativa statuizione di 1° grado,
posto che la liquidazione delle spese processuali (del primo e del secondo grado) deve effettuarsi sulla base dell'esito finale della controversia, in sede di decisione di secondo grado.
Nella specie, in considerazione della parziale e reciproca soccombenza delle parti (e non potendo più valorizzarsi né la novità della questione, né l'esistenza di contrasti giurisprudenziali, posto che l'orientamento della Corte di
Cassazione in materia di illegittimità del contributo di solidarietà
ed anche di prescrizione decennale è ormai consolidato),
ricorrono i presupposti per disporne la parziale compensazione nella misura della metà, con riferimento ad entrambi i gradi di giudizio.
La restante metà va invece posta a carico della Pt_1
Per loro liquidazione, per l'intero e per ogni grado di giudizio, si rinvia al dispositivo.
Le spese vanno distratte in favore dei difensori dell'appellato che si sono dichiarati antistatari.
PQM
Riforma parzialmente la sentenza n.692/2024 del
Tribunale di Brescia e dichiara dovuti gli interessi legali sulla - 21 -
somma oggetto della condanna di primo grado con decorrenza dalla domanda;
respinge nel resto e condanna la al pagamento in Pt_1
favore dell'appellato delle spese di entrambi i gradi di giudizio nella misura della metà, liquidandole per l'intero e per il primo grado, in complessivi € 2.000,00 e, sempre per l'intero e per il presente grado, in complessivi € 1.800,00, oltre accessori di legge su entrambe le somme;
distrae le spese in favore dei difensori dell'appellato che si sono dichiarati antistatari.
Brescia, 22 maggio 2025
Il Consigliere est.
(dott.ssa Giuseppina Finazzi)
Il Presidente
(dott.Antonio Matano)