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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 12/03/2025, n. 464 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 464 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 163/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, SECONDA SEZIONE CIVILE, in persona dei
Magistrati: dott. Anna Primavera Presidente dott. Fabrizio Nicoletti Consigliere Relatore dott. Nicola Mario Condemi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 163/2023 promossa da:
Parte_1
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv.
[...] P.IVA_1
MARCHETTO IVAN,
APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_2
NANNOTTI FABIO,
APPELLATA avverso la sentenza n. 1082/2022 emessa dal Tribunale di Pistoia pubblicata il
22/12/2022
CONCLUSIONI
In data 24.10.2024 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
pagina 1 di 24 Per la parte appellante:
“Piaccia alla Ill.ma Corte d' Appello di Firenze contrariis reiectis, in riforma della sentenza di primo grado, accogliere le conclusioni già rassegnate innanzi al Tribunale di Pistoia che si trascrivono a seguire:
NEL MERITO
- disattesa ogni diversa domanda, istanza, deduzione ed eccezione, in accoglimento del proposto appello, riformare la impugnata sentenza e, per l'effetto accogliere le domande già formulate in primo grado:
A. - “accertare e dichiarare, per tutto quanto esposto in fatto ed in diritto, la nullità e/o invalidità e/o l'inefficacia e/o l'annullamento, con ogni conseguente e relativa statuizione, del contratto quadro ed accordo normativo per operazioni su strumenti finanziari derivati di Interest Rate Swap e/o del conseguente contratto di Interest Rate Swap Rif. 32554896 del 09/11/2012 di cui in atti, e/o dei relativi contratti esecutivi e/o di ogni altro documento relativo alla operazione in derivati di cui sopra, per tutte le ragioni esposte in narrativa, in fatto ed in diritto, e per ogni altra ragione ritenuta di giustizia, ed accertare e dichiarare che la attrice è liberata da ogni obbligazione nei confronti della convenuta per detti atti e contratti. CP_2
B. per l'effetto condannare la convenuta TE
, in persona del legale rappresentant
[...]
3 - 51100 a restituire ed a pagare alla attrice CP_3 [...]
Parte_2 percepite in forza della esecuzione di detti contratti, per differenziali negativi, pari ad Euro 171.107,11 calcolata fino al mese di maggio 2018, o la somma maggiore o minore di giustizia, nonché condannarla a restituire alla parte attrice gli ulteriori differenziali negativi medio tempore corrisposti. Oltre agli interessi dalle singole scadenze fino al soddisfo, oltre rivalutazione monetaria, se del caso anche a titolo di risarcimento del danno per responsabilità precontrattuale, contrattuale o extracontrattuale;
IN OGNI CASO
- con vittoria di spese di lite e compensi professionali oltre iva, cap e rimborso forfettario 15% come per legge di entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi a favore del procuratore antistatario ex art. 93 cpc”
Per la parte appellata:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione reietta, rigettare integralmente l'appello e le domande tutte proposte dalla
Controparte_4
Controparte_1 del tutto infondati, in fatto ed in i ed i motivi tutti proposti da
, con conseguente conferma integrale della sentenza n. Controparte_1
22/12/2022 e pubblicata in pari data dal Tribunale di Pistoia, pagina 2 di 24 in composizione monocratica, in persona del Giudice Istruttore Dott.ssa Elena Piccinni, e notificata via pec il 28/12/2022.
Vittoria di spese e compensi difensivi anche del presente grado di giudizio”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il giudizio di primo grado
La Parte_2
(di seguito anche solo APPELLANTE o ) citava in
[...] Parte_2 giudizio davanti al Tribunale di Pistoia la TE
(poi confluita in corso di causa in di seguito anche
[...] Controparte_1 solo APPELLATA o ) chiedendo di: CP_1
“- accertare e dichiarare la nullità e/o invalidità e/o l'inefficacia e/o
l'annullamento, con ogni conseguente e relativa statuizione, del contratto quadro ed accordo normativo per operazioni su strumenti finanziari derivati di Interest
Rate Swap e/o del conseguente contratto di Interest Rate Swap Rif. 32554896 del
09/11/2012 di cui in atti, e/o dei relativi contratti esecutivi e/o di ogni altro documento relativo alla operazione in derivati di cui sopra, per tutte le ragioni esposte in narrativa, in fatto ed in diritto, e per ogni altra ragione ritenuta di giustizia, ed accertare e dichiarare che la attrice è liberata da ogni obbligazione nei confronti della convenuta per detti atti e contratti CP_2
- per l'effetto condannare la convenuta TE
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con Sede Legale in Via
[...]
Roma, 3 - 51100 a restituire ed a pagare alla attrice CP_3 [...]
Parte_2 in persona del suo legale rappresentante pro tempore, tutte le somme
[...] indebitamente percepite in forza della esecuzione di detti contratti, per differenziali negativi, pari ad Euro 171.107,11 calcolata fino al mese di maggio
2018, o la somma maggiore o minore di giustizia, nonché condannarla a restituire alla parte attrice gli ulteriori differenziali negativi medio tempore corrisposti. Oltre pagina 3 di 24 agli interessi dalle singole scadenze fino al soddisfo, oltre rivalutazione monetaria, se del caso anche a titolo di risarcimento del danno per responsabilità precontrattuale, contrattuale o extracontrattuale.
- In via subordinata accertare e dichiarare, anche ai sensi del punto sub A)
l'inadempimento della convenuta agli obblighi di diligenza e trasparenza CP_2 stabiliti dall'art 21 TUF, degli articoli richiamati in narrativa, del Reg CP_5
16190/07, della comunicazione 2/03/2009 nonché dei precetti di cui agli CP_5 artt. 1175, 1176 e 1337, 1453, 1455 cc nonché di ogni altra norma ritenuta applicabile al caso di specie e per l'effetto condannare la
[...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con TE
Sede Legale in Via Roma, 3 - 51100 a restituire ed a pagare alla attrice, a CP_3 titolo risarcimento del danno, la somma di Euro 171.107,11 (pari ai differenziali negativi corrisposti dalla società attrice), oltre interessi e rivalutazione, calcolata fino al mese di maggio 2018, o la somma maggiore o minore di giustizia, nonché condannarla a restituire alla parte attrice gli ulteriori differenziali negativi medio tempore corrisposti”.
Nello specifico l'attrice deduceva:
- di avere sottoscritto in data 09/04/2009 con la
[...]
un contratto di finanziamento per l'importo di € Controparte_6
3.500.000,00 che prevedeva il rimborso tramite 40 rate semestrali di capitale progressivamente crescenti con interessi pari all'Euribor 6 mesi media percentuale mensile su base 365 aumentato di uno spread di 0,75 punti percentuali;
Interessi corrispettivi: Euribor 6 mesi media percentuale mensile su base 365, aumentato di uno spread di 0,75 punti percentuali, salva la necessità di rimborsare comunque la somma mutuata, così introducendo di fatto un Tasso
Minimo (cd Floor) dello -0,75%, venendo esclusa la possibilità di applicare interessi negativi;
- in data 09/11/2012, poi, stipulava con la TE
un contratto di Interest Rate Swap per coprire i rischi derivanti
[...]
pagina 4 di 24 dal rialzo dei tassi;
- che il contratto prevedeva un nozionale di € 2.982.849 e che essa avrebbe corrisposto ogni semestre l'1,25% fino al 31.12.2014 e l'1,62% per il periodo successivo, mentre la banca si era impegnata a corrispondere l'EURIBOR 6M;
- poiché per tutto il periodo contrattuale l'Euribor era rimasto inferiore all'1,15 ed al 1,62%, si erano generati per lei flussi negativi per un totale di € 171.107,11;
- di essere stata classificata dalla Banca come quale "cliente al dettaglio" con una propensione al rischio "conservativo", pertanto con una conoscenza molto limitata in ambito di rapporti finanziari e bancari;
- che in sede di presentazione della proposta contrattuale la banca aveva prospettato il valore del Mark to Market iniziale (pari al 1,496 del capitale di riferimento), ma aveva omesso di indicare la metodologia matematica che aveva portato ad individuare tale valore;
- che la banca non aveva segnalato l'inadeguatezza dell'operazione ai sensi dell'art. 29 del regolamento 11522 e del successivo regolamento intermediari del
2007 e non aveva assicurato alla cliente la sottoscrizione del Contratto Derivato alle migliori condizioni possibili, sia con riferimento al momento, sia alla natura della tipologia di contratto derivato che nell'ambito della propria attività di consulenza intendeva proporre alla Società, non proponendo nemmeno una soluzione alternativa a quella sottoscritta.
Venivano pertanto dedotti i seguenti vizi del contratto:
- nullità e/o invalidità per mancato rispetto degli obblighi informativi e di diligenza, correttezza e trasparenza;
- nullità e/o invalidità del derivato per la mancata indicazione della facoltà di recesso ai sensi dell'art. 30-31-32 TUF;
- nullità e/o invalidità del derivato ex art. 1418 cc per la assenza della formula di matematica bancaria da cui rilevare l'ammontare del Mark to Market (MtM);
- nullità del Contratto Derivato per difetto di causa in quanto privo, in concreto, della finalità di copertura in presenza di un “floor” del mutuo pari al -0,75%; pagina 5 di 24 - nullità per difetto di causa in concreto in quanto privo della finalità di copertura per la mancata coincidenza tra il nozionale ed il mutuo sottostante.
In via subordinata, l'attrice domandava comunque il risarcimento del danno derivante dalla attività di consulente della – conflitto di interessi della CP_2
-violazione del principio di imparzialità, correttezza e buona fede – CP_2 violazione degli articoli 1175 cc, 11176 cc e 1337 cc, 1453 cc e 1455 cc – violazione del regolamento 11522/98, del regolamento 16190/07, CP_5 CP_5 della comunicazione 2/03/2009 e del TUF (D.lgs. 58/98). CP_5
Si costituiva ritualmente in giudizio , la quale chiedeva il rigetto delle CP_7 domande della controparte.
La causa veniva istruita a mezzo di documenti, testimoni ed una consulenza tecnica per poi essere rimessa in decisione.
La sentenza impugnata
Con la sentenza n. 1082/2022 pubblicata il 22/12/2022 il Tribunale di Pistoia così statuiva:
“Il Tribunale di Pistoia, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Elena Piccinni, definitivamente pronunziando nella presente vertenza, ogni diversa istanza ed eccezione reietta, così decide: rigetta le domande della società attrice;
condanna la società attrice alla refusione delle spese di lite in favore della convenuta CP_2 liquidate in € 12.267,00 per compensi professionali, oltre il 15% spese generali,
CPA e IVA come per legge.
Spese di c.t.u. rag. liquidate con decreto d.d. 20/12/2022 Persona_1 definitivamente e per intero a carico della società attrice”.
Nello specifico, il giudice, dopo aver descritto le caratteristiche dei contratti derivati, richiamando la giurisprudenza formatasi in materia (in particolare la pronuncia delle SS.UU. n. 8770/20), affermava che “dalla documentazione pagina 6 di 24 dimessa in atti dalle parti emerge come la conclusione del contratto finanziario oggetto di causa sia stata preceduta da idonea informativa, dimostrata anche dallo scambio delle relative proposte ed accettazioni, tenuto conto della profilatura di rischio sottoscritta dalla cliente e nella quale ha dichiarato di conoscere i prodotti derivati ed i rischi connessi, anche con riguardo al proprio personale amministrativo … tali circostanze relative alla idoneità informativa sono state tutte confermate all'esito dell'escussione della prova testimoniale, dalla quale è emerso che la società attrice era assistita da proprio consulente finanziario, che aveva studiato il derivato con la appositamente per la CP_2 propria cliente e di aver scelto il tipo di derivato, oltre al fatto che il contratto è stato stipulato dalle parti non fuori sede come sostenuto dall'attrice bensì presso i locali della Filiale di Viareggio della . CP_2
La censura di nullità e/o invalidità per mancato rispetto degli obblighi informativi e di diligenza, correttezza e trasparenza prescritti in materia di intermediazione finanziaria veniva pertanto ritenuta infondata.
Del pari, veniva ritenuta infondata la censura di parte attrice di nullità e/o invalidità del derivato per mancata indicazione della facoltà di recesso, in violazione degli artt. 30, 31 e 32 T.U.F., in quanto i contratti erano stati tutti formalizzati presso la Filiale Imprese di Viareggio della convenuta e CP_2 sottoscritti alla presenza del personale dell'Istituto di credito, del consulente finanziario della cliente e dei soci della società attrice.
Quanto alla censura di nullità e/o invalidità del contratto derivato ex art. 1418
c.c., per assenza della formula matematica finanziaria da cui rilevare l'ammontare del MTM e per difetto di causa, il giudice esprimeva il giudizio che il mark to market (MTM) non costituisca l'oggetto del contratto di IRS, rappresentando esclusivamente una proiezione finanziaria basata sul valore teorico di mercato in caso di risoluzione anticipata.
Per quanto oggi di interesse affermava il decidente:
«Il mark to market è, dunque, tecnicamente un valore e non un prezzo, una pagina 7 di 24 grandezza monetaria teorica calcolata per l'ipotesi di cessazione del contratto prima del termine naturale. Più precisamente è un metodo di valutazione delle attività finanziarie che si contrappone a quello storico o di acquisizione attualizzato mediante indici di aggiornamento monetario, che consiste nel conferire a dette attività il valore che esse avrebbero in caso di rinegoziazione del contratto o di scioglimento del rapporto prima della scadenza naturale.
Né può sostenersi che l'indicazione del mark to market, o almeno del metodo di stima dello stesso, nel contratto sia necessaria in quanto prevista da due norme dell'ordinamento e in particolare dall'art. 2427 bis c.c. e dall'art. 203 D. L.vo n.
58/98.
Ed invero, ammesso di ritenere per ipotesi che mark to market corrisponda al fair value - che deve essere indicato nella nota integrativa al bilancio per ciascuna categoria di strumenti finanziari derivati -, in ogni caso da tale norma non potrebbe dedursi che l'indicazione del medesimo sia obbligatoria nel contratto poiché altrimenti al comma 3, laddove viene disciplinata la determinazione del fair value, il Legislatore avrebbe dovuto indicate al primo posto proprio il metodo di stima pattuito nel contratto dalle parti e solo in mancanza dettare i criteri. Invece il Legislatore disciplina il criterio di determinazione del fair value indistintamente per tutte le ipotesi, sia che sia stato pattuito un metodo di stima nel contratto derivato sia nell'ipotesi in cui manchi.
Peraltro, anche tale norma fa riferimento al “valore di mercato” attivo, sempre che dia un risultato attendibile, senza stabilire alcuna formula matematica.
Analogamente, l'art. 203 comma 2 del T.U.F. che estende l'applicazione dell'art.
76
L.F., e quindi gli effetti del fallimento sui contratti in corso, anche ai contratti derivati, stabilisce che può farsi riferimento anche al costo di sostituzione dei medesimi, calcolato secondo i valori di mercato alla data della dichiarazione di fallimento. Anche in tale ipotesi, ammesso di ritenere che il mark to market corrisponda al costo di sostituzione, da tale norma non potrebbe dedursi che pagina 8 di 24 l'indicazione del medesimo sia obbligatoria nel contratto di IRS poiché altrimenti il
Legislatore avrebbe dovuto indicate al primo posto proprio il metodo di stima indicato nel contratto dalle parti e solo in mancanza dettare il criterio del calcolo secondo il “valore di mercato” alla dichiarazione di fallimento;
peraltro, anche in questa ipotesi non viene stabilita dal Legislatore alcuna formula matematica».
Il giudice richiamava poi le conclusioni del CTU, dichiarando di condividerle, secondo le quali:
- la tipologia di derivato (IRS Plain Vanilla) aveva una struttura idonea a garantire la copertura del rischio di incremento dei tassi, ancorché in assenza di precisa corrispondenza tra le caratteristiche del derivato e quelle dell'elemento coperto
(mutuo fondiario);
- non vi erano significativi scostamenti fra i valori stimati e quelli dichiarati dall'intermediario in fase di stipula del contratto;
- non erano state rilevate differenze tra gli importi stimati secondo le condizioni contrattuali e quelli effettivamente accreditati/addebitati;
- tenendo conto del piano di ammortamento, aggiornato dopo la rata pagata il
29/06/2012 e quindi in concomitanza con la stipula del contratto derivato, si aveva un allineamento tra il nozionale del derivato ed il debito residuo del mutuo.
In considerazione del fatto che le discrasie rilevate dalla c.t.u. erano contenute, riteneva il giudice che permanesse una elevata correlazione tra le caratteristiche tecnico-finanziarie dell'oggetto della copertura e dello strumento finanziario utilizzato a tal fine.
La sproporzione dell'alea tra i due soggetti non veniva poi ritenuta un elemento sufficiente a determinare la nullità del contratto.
La domanda risarcitoria formulata in via subordinata, infine, veniva respinta sul presupposto che il comportamento della banca era risultato esente da censure.
Il giudizio di appello
Con atto di citazione, regolarmente notificato, la
[...]
conveniva in Parte_1 pagina 9 di 24 giudizio, innanzi questa Corte di Appello proponendo Controparte_1 gravame avverso la sopra richiamata sentenza.
Parte appellante ritenendo la sentenza gravata errata e ingiusta, la impugnava per i seguenti motivi di appello:
1) nullità per assenza della formula di calcolo del MtM nonché per l'assenza degli scenari probabilistici;
2) nullità e/o invalidità del contratto derivato ex art. 1418 c.c. per difetto di causa (per assenza della finalità di copertura, per irrazionale ripartizione dell'alea tra i contraenti, per discrasia tra il nozionale derivato e quello del mutuo sottostante).
L'appellante dichiarava altresì di voler insistere in tutte le deduzioni, domande ed eccezioni già riproposte nel giudizio di primo grado.
Per tali ragioni veniva pertanto formulata dal medesimo richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Radicatosi il contraddittorio, nel costituirsi in giudizio, eccepiva in Controparte_1 via preliminare l'intervenuto il passaggio in giudicato interno della pronuncia di rigetto della domanda proposta in via subordinata, nonché della parte della sentenza nella quale era stato affermato il corretto assolvimento degli obblighi informativi. L'appellata inoltre eccepiva l'inammissibilità, in quanto tardiva, dell'allegazione relativa alla mancata indicazione degli scenari probabilistici, non tempestivamente dedotta in primo grado.
Quanto al merito, la banca contestava, perché infondate, le censure mosse da parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale chiedeva per contro la conferma con vittoria delle spese anche in questo grado di giudizio.
Senza svolgimento di alcuna attività istruttoria, la causa era trattenuta in decisione sulle conclusioni riportate in epigrafe e veniva discussa all'odierna pagina 10 di 24 camera di consiglio dopo la decorrenza dei termini concessi per il deposito delle difese conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va respinto, con integrale conferma della sentenza impugnata.
1. Preliminarmente si osserva che l'appellante non ha proposto impugnazione avverso la statuizione di rigetto della domanda risarcitoria proposta in via residuale, sulla quale si è pertanto formato il giudicato interno.
Con riferimento alle doglianze proposte in primo grado, poi, non vengono ulteriormente coltivate quelle attinenti alla violazione dei doveri di informazione ed alla mancata concessione del diritto di recesso, sul cui rigetto si è pertanto parimenti formato il giudicato interno.
Non è infatti sufficiente, a fronte di una pronuncia espressa di rigetto della domanda, limitarsi ad affermare di voler riproporre tutte le domande ed eccezioni sollevate in primo grado, essendo necessario prospettare dei formali motivi di appello. Del resto, anche la sentenza delle Sezioni Unite citata dalla parte appellante precisa che l'onere di riproposizione riguarda esclusivamente le questioni rimaste assorbite in primo grado, e comunque per superare la presunzione di rinuncia occorre che le stesse vengano articolate in termini espressi, non essendo sufficienti le mere formule di stile adoperate nell'atto di appello.
Passando alla disamina dell'avanzato gravame, si osserva quanto segue.
2. La critica contenuta nel primo motivo di gravame è infondata.
Con il primo motivo l'appellante deduce la nullità del contratto per mancata esplicitazione della formula matematica che ha portato all'indicazione del Mark to
Market e degli scenari probabilistici.
pagina 11 di 24 Il secondo aspetto non era stato dedotto nel giudizio di primo grado e la difesa di ha eccepito l'inammissibile estensione della domanda a fatti non CP_1 tempestivamente allegati.
A tale riguardo si osserva che il motivo che viene dedotto attiene ad una nullità negoziale, che per sua natura si presta al rilievo anche ufficioso in ogni stato e grado del giudizio, per cui non è di norma soggetta a preclusioni.
La giurisprudenza evidenzia però che il rilievo ufficioso è condizionato al fatto che i fatti costitutivi del vizio siano stati allegati dalle parti prima del maturare delle preclusioni assertive (v. Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 20713 del 17/7/2023).
Nel presente caso la mai nelle proprie difese aveva lamentato Parte_2 la mancata indicazione nel contratto degli scenari probabilistici, per cui su tale aspetto non si è mai incentrato il contraddittorio.
Tale tematica, quindi, in quanto fondata su fatti non tempestivamente allegati, non può essere proposta per la prima volta in appello, né tanto meno può essere rilevata d'ufficio.
L'oggetto del contendere, quindi, rimane circoscritto all'aspetto relativo al CP_8
[...]
Sotto tale profilo risulta superfluo addentrarsi nell'esame della questione relativa al fatto che tale valore costituisca o meno un elemento essenziale del contratto, come fanno le parti, che disquisiscono a lungo sull'interpretazione della Sentenza delle Sezioni Unite n. 8770/20.
Nel presente giudizio è del tutto inutile valutare quali sarebbero le conseguenze della mancata indicazione del Come viene indicato nella CP_8 pronuncia impugnata, ed a ben vedere anche nell'atto di citazione in primo grado, infatti, il contratto di cui si discute contiene espressamente l'indicazione di tale elemento.
Nella proposta contrattuale, infatti, vengono espressamente indicati i costi del contratto, tra i quali viene indicato anche il al momento della CP_8 stipula. pagina 12 di 24 Ciò che viene contestato dall'odierna appellante, sia nel primo grado che nel presente giudizio, non è l'omissione di tale elemento, ma la mancata indicazione dei criteri matematici che hanno portato a determinarlo.
Il CTU in primo grado ha effettuato una sua stima del costo iniziale a carico del cliente, quantificandolo in misura non molto difforme rispetto all'indicazione contenuta nel contratto.
In particolare, nella scheda che segue, il consulente ha quantificato il costo che veniva posto a carico della banca sulla base del valore nominale di ammortamento, applicando il tasso Euribor 6M ricavato dai siti di settore.
Parimenti il consulente ha calcolato il costo per il cliente applicando il tasso fisso pattuito al medesimo montante. I due risultati sono stati quindi ragguagliati tra loro determinando il valore iniziale negativo a carico del cliente, pari a €
46.821,79, corrispondente all'1,57 del valore nominale di ammortamento.
Tale valore differisce in misura marginale rispetto a quello indicato nel contratto di € 44.623, pari all'1,496%.
pagina 13 di 24 Dal suddetto quadro si comprende che per la determinazione del Mark to Market iniziale non erano necessarie complesse formule matematiche, ben potendo essere individuato tramite semplici calcoli dai valori indicati nel contratto.
Ciò che si evince è esclusivamente che il valore indicato nel contratto è leggermente inferiore a quello riscontrato dal CTU.
Tale discrasia, però, non ha determinato un'oggettiva indeterminatezza del valore, che poteva comunque essere ricavato dagli altri dati indicati nel contratto.
Né la differenza appare tale da avere inciso significativamente nella determinazione della volontà contrattuale, incidendo solo per 0,074 punti pagina 14 di 24 percentuali ed in termini assoluti per € 2.198,79, a fronte di un contratto del valore di € 2.982.849,00.
Peraltro, in un tale contesto non era neppure difficile ricavare gli scenari probabilistici che la parte appellante contesta che non siano stati esplicitati nel contratto.
Dal momento che l'unica variabile del contratto era costituita dal tasso Euribor, visto che il cliente si impegnava a corrispondere una cifra fissa, per comprendere quale sarebbe lo scenario futuro era sufficiente valutare l'andamento di questo tasso sulla base della serie storica, essendo evidente dalla previsione contrattuale che l'accordo sarebbe risultato vantaggioso per il cliente soltanto laddove tale tasso fosse rimasto superiore all'1.62%.
Il CTU ha predisposto allo scopo un semplice diagramma, finalizzato ad esplicitare i flussi del contratto in funzione dei probabili tassi.
Questi calcoli, effettuati tramite un semplice foglio di calcolo, erano certamente fattibili anche per il dott. direttore finanziario della società appellante, Per_2 che i testimoni hanno riferito ebbe a partecipare alle trattative e che hanno descritto come persona con competenze in ambito finanziario, pur non potendo confermare che sia laureato in economia e commercio.
Dal grafico predisposto emerge in termini plastici quale fosse il punto di pareggio e come con l'aumentare del tasso Euribor aumentassero i flussi positivi per il cliente, e viceversa.
Lo scenario probabilistico, quindi, per quanto non esplicitato, era facilmente ricavabile dal contenuto del contratto.
pagina 15 di 24 Non è condivisibile quindi l'assunto che il contratto fosse nullo per difetto di causa.
Come evidenzia anche il CTU, l'Interest Rate Swap denominato Plain Vanilla, quale è quello in esame, ha una sua funzione chiara e meritevole di tutela.
Esso, infatti, viene stipulato dalle parti per bilanciare il rischio dell'aumento dei tassi in caso di esposizioni debitorie a tasso variabile.
L'effetto pratico che viene ottenuto attraverso il contratto, in particolare, è quello di sostituire il tasso variabile con un tasso fisso, visto che il cliente verserà sempre una percentuale fissa, mentre la banca pagherà l'ammontare corrispondente al tasso variabile previsto dal contratto di finanziamento.
E' evidente che tale tipo di contratto presenta una maggiore utilità nell'ipotesi in cui il tasso variabile rimanga superiore a quello fisso pattuito.
L'eventualità che il tasso variabile divenga inferiore costituisce un'alea del contratto che non lo rende speculativo, in quanto essa è connaturata a qualunque pagina 16 di 24 finanziamento a tasso fisso, che risulta vantaggioso rispetto all'alternativa a tasso variabile soltanto nell'ipotesi in cui il secondo aumenti nel periodo di durata dell'ammortamento.
Si tratta pertanto di valutazioni che rientrano nella libera disponibilità delle parti, non potendo incidere sulla validità del contratto il fatto che ex post si siano rivelate errate.
3. La seconda censura alla sentenza impugnata è infondata.
Con il secondo motivo viene criticata la sentenza nella parte in cui non ha accolto la domanda di nullità per mancanza di causa in concreto.
Si afferma in particolare che il prodotto in questione non avrebbe assolto alla funzione di copertura cui era destinato, ed in particolare si punta l'attenzione sul fatto che il contratto conteneva una clausola c.d. floor, che impediva che i tassi scendessero sotto il -0,75%. A giudizio dell'appellante, per effetto di tale previsione “la - già nel momento della sua stipula - era in grado di CP_2 prevedere che il Derivato in contestazione avrebbe generato a danno della
Società non benefici, ma soltanto perdite economiche, e dunque che il contratto in parola non era idoneo e dunque adeguato all'obiettivo di copertura dai rischi della gestione finanziaria della medesima società”.
Con riferimento a tale critica, occorre preliminarmente chiarire che il contratto non contiene formalmente una clausola c.d. floor, la sua esistenza viene desunta dalla parte appellante dal fatto che l'art. 3 del contratto di finanziamento prevedeva che “la parte mutuataria si obbliga per sé e per i suoi aventi causa in via solidale ed indivisibile fra tutti, a qualsiasi titolo a restituire alla Banca mutuante la somma di € 3.500.000 o la diversa somma erogata…”.
Dalla previsione della necessità di rimborsare la somma pari al capitale mutuato fa infatti derivare la conseguenza che gli interessi non potevano Parte_2 scendere al punto di divenire negativi, anche considerando lo spread contrattuale di 0,75 punti, e quindi non potessero scendere sotto il -0,75%.
pagina 17 di 24 Tale deduzione, però, può essere intesa in senso così assoluto soltanto in presenza di un tasso di interesse fisso. La pattuizione di un tasso di interesse variabile, infatti, comporta che l'ammontare della somma rimborsata non potrà essere determinata in misura definitiva fino al termine dell'ammortamento, visto che l'andamento del tasso incide sull'entità degli esborsi dovuti dalla parte mutuataria. Per questo motivo non è tecnicamente corretto affermare che i tassi non potessero scendere sotto la misura del -0,75%, posto che l'effetto di impedire il rimborso della sorte capitale poteva determinarsi solo se la media dei tassi applicati durante l'intero periodo di ammortamento fosse stata inferiore a tale soglia.
Era pertanto ben possibile che il tasso si attestasse su un ammontare inferiore al dato sopra indicato, ferma restando la necessità di verificare, al termine della durata dell'ammortamento, se era stato o meno rimborsato l'importo minimo di €
3.500.000, considerando quindi l'ammontare degli interessi complessivamente conteggiati.
Non si è pertanto in presenza di una clausola che possa essere equiparata a quella c.d. floor, che impedisce al tasso variabile di scendere sotto una determinata soglia, venendo esclusivamente previsto che, qualunque fosse stato l'andamento dei tassi, la sorte capitale non poteva essere intaccata.
Con riferimento all'idoneità dello strumento a svolgere la funzione di copertura, poi, il CTU evidenzia:
«Il contratto derivato in esame ha la tipica struttura dell'IRS “Plain Vanilla”, utilizzato per la copertura dal rischio di rialzo dei tassi di interesse. La copertura è pienamente efficace solamente se si verifica una precisa corrispondenza tra il nozionale ed il debito residuo del finanziamento che si desidera coprire.
Se viene rispettata questa corrispondenza il Cliente viene a trovarsi nella posizione di pagatore a tasso fisso e questo significa che l'ammontare complessivo degli oneri sul debito non è influenzato dalle variazioni del tasso
Euribor 6 mese. Qualora il tasso aumentasse oltre l'1,62% (1,25% nei primi 18 pagina 18 di 24 mesi) il Cliente dovrebbe pagare maggiori oneri per interessi sul debito ma riceverebbe in compensazione dei flussi dalla controparte del derivato. Viceversa, in caso di tassi inferiori all'1,62% (1,25% nei primi 18 mesi) il Cliente avrebbe un risparmio in termini di interessi sul debito compensato dai flussi negativi che dovrebbe pagare alla CP_2
Nel caso specifico il quesito della Giudice chiede di verificare la corrispondenza tra il rischio derivante dall'esposizione debitoria rappresentata dal mutuo (atto pubblico rep n. 42.044 racc. n. 13.589) concesso dalla della Versilia e della CP_2
(Banca di Credito Cooperativo), e la copertura effettuata mediante il CP_6 contratto derivato in oggetto.
Per prima cosa va rilevato come il mutuo sia stato stipulato nel 2008 per un importo di 3.500.000 Euro presso una banca differente rispetto alla parte in causa. Risulta evidente che la copertura contro il rischio di rialzo dei tassi di interesse è stata strutturata quando il contratto di mutuo era già in essere.
Va quindi valutato quale tipo di analisi abbia condotto l'intermediario al momento della stipula del derivato. Risulta dalla documentazione agli atti che, in data
09/11/2012 la banca abbia predisposto la proposta per l'operatività in derivati. In questo documento, consegnato alla , la banca rilevava che Controparte_9
l'indebitamento della società era pari a 4.551.000 Euro, come risultante dall'interrogazione della Centrale Rischi, e 4.000.000 Euro secondo quanto dichiarato dalla società cliente. Di questi 3.138.000 Euro (il dato dichiarato coincide in questo caso con quello rilevato dalla Centrale Rischi) è a Medio-Lungo
Termine. Viene altresì rilevato che non vi sono esposizioni in strumenti derivati
OTC.
Inoltre viene indicato che il Cliente intende concludere l'operazione finalizzata alla copertura di un finanziamento a tasso variabile, il cui importo residuo ammonta a
3.060.871 Euro e scadenza 31/12/2019 con appunto che si tratta del finanziamento concesso il 18/04/2009 dalla (rep. Controparte_10
43.321). Il riferimento appuntato non è in realtà preciso, ma le parti concordano pagina 19 di 24 che si tratti del citato finanziamento (atto pubblico rep n. 42.044 racc. n. 13.589) di cui vi sono successivi atti di quietanza (atto pubblico rep n. 42.684 racc. n.
14.000 per 1.000.000 Euro e atto pubblico rep n. 43.322 racc. n. 14.435 per
800.000 Euro). Dal piano di ammortamento aggiornato al 31/12/2014 risulta che
3.500.000 euro siano stati interamente erogati.
Venendo al confronto tra le caratteristiche del derivato e dell'elemento coperto si possono fare le seguenti considerazioni:
1. Il mutuo prevede un piano di ammortamento alla francese con un preammortamento fino al 31 Dicembre 2009. Il piano di ammortamento prevede il ricalcolo della rata ogni qual volta si modifichi il tasso di interesse variabile
(ovvero una volta ogni 6 mesi al rilevamento della media dell'Euribor 6 Mesi
Act/365 antecedente alla decorrenza di ciascuna rata). Il derivato prevede un ammortamento a quota capitale crescente che in maniera abbastanza precisa il piano di ammortamento aggiornato al 30 Giugno 2012;
2. l rilevamento del tasso variabile e semestrale in entrambi i casi ma per il mutuo il rilevamento del tasso sulla media mensile dell'Euribor 6 Mesi Act/365 antecedente la decorrenza della rata. Il derivato invece prevede il rilevamento 2 giorni antecedenti la decorrenza della rata ma sul valore puntuale dell'Euribor 6
Mesi Act/360 e quindi senza considerare la media;
3. La scadenza del derivato è fissata al 31 Dicembre 2019 mentre il mutuo prosegue fino al 31 Dicembre 2029 secondo il piano originario.
Sul primo aspetto si sottolinea che dato il ricalcolo rata ad ogni variazione del tasso di riferimento del mutuo, non si mantiene la corrispondenza iniziale tra il piano di ammortamento del mutuo e il nozionale del derivato. Difatti come è possibile notare dal piano di ammortamento aggiornato al 31 Dicembre 2014, il debito residuo per la rata scadente il 31 Giugno 2015 è pari a 2.644.545,91 Euro, mentre il derivato ha un nozionale di 2.644.073 Euro e ne consegue che al variare dei tassi la copertura non è più perfetta.
pagina 20 di 24 Il secondo aspetto, ovvero la differenza nelle date di rilevazione del tasso variabile e del parametro (Media Euribor 6 Mesi Act/365 per il mutuo e Euribor 6
Mesi Act/360 per il derivato), costituisce una criticità poiché i flussi compensativi del derivato potrebbero non essere precisamente uguali agli esborsi in eccesso per il servizio del debito, lasciando una variabilità in capo alla Controparte_9
.. Questo si aggiunge a quanto rilevato in merito al piano di ammortamento.
[...]
Il terzo aspetto, ovvero la differenza tra le scadenze di debito e derivato, non costituisce una criticità in quanto è ben ammesso che la copertura possa riguardare solo un limitato periodo di tempo.
Si deve concludere che il derivato avrebbe una struttura astrattamente idonea a garantire la copertura (IRS Plain Vanilla) ma non vi è una precisa corrispondenza tra le caratteristiche del derivato e quelle dell'elemento coperto, generando una parziale inefficacia della copertura».
Il CTU ha riscontrato quindi dei difetti del prodotto, tale da renderlo astrattamente idoneo solo ad una copertura non totale del rischio sotteso al prodotto sottostante.
Questo però non implica che l'IRS fosse privo di causa in concreto.
Come ha correttamente evidenziato anche il giudice di prime cure, infatti, il contratto di Interest Rate Swap non necessariamente deve avere una copertura totale rispetto al rischio preso in esame, ben potendo le parti optare per una copertura inferiore.
Nel caso in esame, quindi, non è possibile sostenere che la mancanza di coincidenza tra la durata del derivato e quella del mutuo faccia venire meno la causa del contratto, essendo pienamente legittimo che una parte decida di avere una copertura limitata ad un dato periodo.
Analogamente ininfluente è il fatto che il montante del derivato non sia totalmente corrispondente al capitale residuo del mutuo, specie considerando che la differenza è oggettivamente minima.
pagina 21 di 24 Pur in presenza delle particolarità descritte al CTU, il prodotto era certamente astrattamente idoneo a fornire una garanzia rispetto al rischio di rialzo dei tassi, per cui vi era certamente una valida causa.
Il fatto poi che in concreto per il cliente il contratto abbia prodotto risultati negativi non implica di per sé che fosse astrattamente strutturato per produrre perdite.
Non è infatti possibile supporre che il derivato, per poter avere una valida causa contrattuale, debba necessariamente presentarsi vantaggioso per il cliente, in quanto in tal caso verrebbe meno l'alea tipica del contratto, che si caratterizza per essere una “scommessa ragionata”, che per sua natura può generare profitti o perdite a seconda che le due parti abbiano o meno effettuato delle corrette valutazioni.
Non è, infatti, corretto affermare che già al momento della stipula poteva prevedersi un andamento negativo del derivato, posto che tale effetto si sarebbe concretizzato esclusivamente laddove i tassi non fossero scesi sotto la soglia del tasso fisso pattuito, ipotesi per la quale ex ante non ci potevano essere certezze.
Al momento dell'acquisto del derivato è stata evidentemente fatta da Parte_2 una valutazione in ordine al fatto che i tassi sarebbero cresciuti, o comunque rimasti sopra la soglia dell'1,62%. Si è trattato di una previsione che non è stata poi rispettata, ma questo rientra nell'alea tipica del contratto di cui si discute.
Non si è, pertanto, in presenza di un prodotto che non poteva avere per la sua struttura una funzione di copertura, ma di un errore di valutazione prospettica da parte del cliente, che ha ipotizzato un rialzo dei tassi durante la durata dell'ammortamento, quando invece la situazione economica generale ha comportato che questi rimanessero molto bassi per un lungo periodo di tempo.
Né muta la sostanza il fatto che la curva forward, osservata alla data di stipula del contratto (citata dal CTU nella sua relazione), consentisse di verificare che le aspettative di mercato circa l'andamento dell'Euribor 3 mesi non lasciavano prevedere un rialzo superiore all'importo di 1,62%, sia perché si trattava di pagina 22 di 24 previsioni che non necessariamente sarebbero state rispettate, sia perché tale curva costituiva un dato pubblico, che anche il cliente poteva esaminare per valutare la convenienza del prodotto.
Risulta poi irrilevante il fatto che la cliente non avrebbe potuto beneficiare del ribasso dei tassi qualora fossero divenuti mediamente negativi per tutta la durata dell'ammortamento, dovendo comunque restituire il capitale investito, visto che la funzione del contratto era quella di sostituire per il mutuo un tasso variabile con un tasso fisso, e ciò anche per l'ipotesi in cui i tassi fossero divenuti negativi, rientrando questa ipotesi nell'alea sottesa all'accordo raggiunto, e ritenuta verosimilmente irrealistica da al momento della stipula, visto che si Parte_2 suppone, altrimenti, non avrebbe sottoscritto il contratto.
4. In applicazione del principio di soccombenza, le spese processuali del presente grado del giudizio devono essere poste a carico di parte appellante nella misura liquidata in dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014 come modificato dal
D.M. n. 147 del 13/08/2022, in relazione al valore effettivo della controversia (€
171.000 circa) ed all'attività svolta, esclusa la fase istruttoria e considerando i valori medi.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione, sull'appello proposto da
Parte_1
nei confronti di avverso la sentenza
[...] Controparte_1
n. 1082/2022 emessa dal Tribunale di Pistoia e pubblicata il 22/12/2022, così provvede:
1. rigetta l'appello e per l'effetto conferma integralmente la sentenza impugnata pagina 23 di 24 2. condanna l'appellante a rifondere alla controparte le spese del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi € 9.991 per compensi di avvocato, oltre al rimborso delle spese generali, Iva e Cpa, come per legge;
3. dichiara sussistenti a carico della medesima parte appellante i presupposti per il pagamento del contributo unificato in misura doppia.
Firenze, camera di consiglio del 11.3.2025
Il Consigliere relatore ed estensore dott. Fabrizio Nicoletti
La Presidente
dott.ssa Anna Primavera
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
pagina 24 di 24
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, SECONDA SEZIONE CIVILE, in persona dei
Magistrati: dott. Anna Primavera Presidente dott. Fabrizio Nicoletti Consigliere Relatore dott. Nicola Mario Condemi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 163/2023 promossa da:
Parte_1
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv.
[...] P.IVA_1
MARCHETTO IVAN,
APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_2
NANNOTTI FABIO,
APPELLATA avverso la sentenza n. 1082/2022 emessa dal Tribunale di Pistoia pubblicata il
22/12/2022
CONCLUSIONI
In data 24.10.2024 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
pagina 1 di 24 Per la parte appellante:
“Piaccia alla Ill.ma Corte d' Appello di Firenze contrariis reiectis, in riforma della sentenza di primo grado, accogliere le conclusioni già rassegnate innanzi al Tribunale di Pistoia che si trascrivono a seguire:
NEL MERITO
- disattesa ogni diversa domanda, istanza, deduzione ed eccezione, in accoglimento del proposto appello, riformare la impugnata sentenza e, per l'effetto accogliere le domande già formulate in primo grado:
A. - “accertare e dichiarare, per tutto quanto esposto in fatto ed in diritto, la nullità e/o invalidità e/o l'inefficacia e/o l'annullamento, con ogni conseguente e relativa statuizione, del contratto quadro ed accordo normativo per operazioni su strumenti finanziari derivati di Interest Rate Swap e/o del conseguente contratto di Interest Rate Swap Rif. 32554896 del 09/11/2012 di cui in atti, e/o dei relativi contratti esecutivi e/o di ogni altro documento relativo alla operazione in derivati di cui sopra, per tutte le ragioni esposte in narrativa, in fatto ed in diritto, e per ogni altra ragione ritenuta di giustizia, ed accertare e dichiarare che la attrice è liberata da ogni obbligazione nei confronti della convenuta per detti atti e contratti. CP_2
B. per l'effetto condannare la convenuta TE
, in persona del legale rappresentant
[...]
3 - 51100 a restituire ed a pagare alla attrice CP_3 [...]
Parte_2 percepite in forza della esecuzione di detti contratti, per differenziali negativi, pari ad Euro 171.107,11 calcolata fino al mese di maggio 2018, o la somma maggiore o minore di giustizia, nonché condannarla a restituire alla parte attrice gli ulteriori differenziali negativi medio tempore corrisposti. Oltre agli interessi dalle singole scadenze fino al soddisfo, oltre rivalutazione monetaria, se del caso anche a titolo di risarcimento del danno per responsabilità precontrattuale, contrattuale o extracontrattuale;
IN OGNI CASO
- con vittoria di spese di lite e compensi professionali oltre iva, cap e rimborso forfettario 15% come per legge di entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi a favore del procuratore antistatario ex art. 93 cpc”
Per la parte appellata:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione reietta, rigettare integralmente l'appello e le domande tutte proposte dalla
Controparte_4
Controparte_1 del tutto infondati, in fatto ed in i ed i motivi tutti proposti da
, con conseguente conferma integrale della sentenza n. Controparte_1
22/12/2022 e pubblicata in pari data dal Tribunale di Pistoia, pagina 2 di 24 in composizione monocratica, in persona del Giudice Istruttore Dott.ssa Elena Piccinni, e notificata via pec il 28/12/2022.
Vittoria di spese e compensi difensivi anche del presente grado di giudizio”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il giudizio di primo grado
La Parte_2
(di seguito anche solo APPELLANTE o ) citava in
[...] Parte_2 giudizio davanti al Tribunale di Pistoia la TE
(poi confluita in corso di causa in di seguito anche
[...] Controparte_1 solo APPELLATA o ) chiedendo di: CP_1
“- accertare e dichiarare la nullità e/o invalidità e/o l'inefficacia e/o
l'annullamento, con ogni conseguente e relativa statuizione, del contratto quadro ed accordo normativo per operazioni su strumenti finanziari derivati di Interest
Rate Swap e/o del conseguente contratto di Interest Rate Swap Rif. 32554896 del
09/11/2012 di cui in atti, e/o dei relativi contratti esecutivi e/o di ogni altro documento relativo alla operazione in derivati di cui sopra, per tutte le ragioni esposte in narrativa, in fatto ed in diritto, e per ogni altra ragione ritenuta di giustizia, ed accertare e dichiarare che la attrice è liberata da ogni obbligazione nei confronti della convenuta per detti atti e contratti CP_2
- per l'effetto condannare la convenuta TE
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con Sede Legale in Via
[...]
Roma, 3 - 51100 a restituire ed a pagare alla attrice CP_3 [...]
Parte_2 in persona del suo legale rappresentante pro tempore, tutte le somme
[...] indebitamente percepite in forza della esecuzione di detti contratti, per differenziali negativi, pari ad Euro 171.107,11 calcolata fino al mese di maggio
2018, o la somma maggiore o minore di giustizia, nonché condannarla a restituire alla parte attrice gli ulteriori differenziali negativi medio tempore corrisposti. Oltre pagina 3 di 24 agli interessi dalle singole scadenze fino al soddisfo, oltre rivalutazione monetaria, se del caso anche a titolo di risarcimento del danno per responsabilità precontrattuale, contrattuale o extracontrattuale.
- In via subordinata accertare e dichiarare, anche ai sensi del punto sub A)
l'inadempimento della convenuta agli obblighi di diligenza e trasparenza CP_2 stabiliti dall'art 21 TUF, degli articoli richiamati in narrativa, del Reg CP_5
16190/07, della comunicazione 2/03/2009 nonché dei precetti di cui agli CP_5 artt. 1175, 1176 e 1337, 1453, 1455 cc nonché di ogni altra norma ritenuta applicabile al caso di specie e per l'effetto condannare la
[...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con TE
Sede Legale in Via Roma, 3 - 51100 a restituire ed a pagare alla attrice, a CP_3 titolo risarcimento del danno, la somma di Euro 171.107,11 (pari ai differenziali negativi corrisposti dalla società attrice), oltre interessi e rivalutazione, calcolata fino al mese di maggio 2018, o la somma maggiore o minore di giustizia, nonché condannarla a restituire alla parte attrice gli ulteriori differenziali negativi medio tempore corrisposti”.
Nello specifico l'attrice deduceva:
- di avere sottoscritto in data 09/04/2009 con la
[...]
un contratto di finanziamento per l'importo di € Controparte_6
3.500.000,00 che prevedeva il rimborso tramite 40 rate semestrali di capitale progressivamente crescenti con interessi pari all'Euribor 6 mesi media percentuale mensile su base 365 aumentato di uno spread di 0,75 punti percentuali;
Interessi corrispettivi: Euribor 6 mesi media percentuale mensile su base 365, aumentato di uno spread di 0,75 punti percentuali, salva la necessità di rimborsare comunque la somma mutuata, così introducendo di fatto un Tasso
Minimo (cd Floor) dello -0,75%, venendo esclusa la possibilità di applicare interessi negativi;
- in data 09/11/2012, poi, stipulava con la TE
un contratto di Interest Rate Swap per coprire i rischi derivanti
[...]
pagina 4 di 24 dal rialzo dei tassi;
- che il contratto prevedeva un nozionale di € 2.982.849 e che essa avrebbe corrisposto ogni semestre l'1,25% fino al 31.12.2014 e l'1,62% per il periodo successivo, mentre la banca si era impegnata a corrispondere l'EURIBOR 6M;
- poiché per tutto il periodo contrattuale l'Euribor era rimasto inferiore all'1,15 ed al 1,62%, si erano generati per lei flussi negativi per un totale di € 171.107,11;
- di essere stata classificata dalla Banca come quale "cliente al dettaglio" con una propensione al rischio "conservativo", pertanto con una conoscenza molto limitata in ambito di rapporti finanziari e bancari;
- che in sede di presentazione della proposta contrattuale la banca aveva prospettato il valore del Mark to Market iniziale (pari al 1,496 del capitale di riferimento), ma aveva omesso di indicare la metodologia matematica che aveva portato ad individuare tale valore;
- che la banca non aveva segnalato l'inadeguatezza dell'operazione ai sensi dell'art. 29 del regolamento 11522 e del successivo regolamento intermediari del
2007 e non aveva assicurato alla cliente la sottoscrizione del Contratto Derivato alle migliori condizioni possibili, sia con riferimento al momento, sia alla natura della tipologia di contratto derivato che nell'ambito della propria attività di consulenza intendeva proporre alla Società, non proponendo nemmeno una soluzione alternativa a quella sottoscritta.
Venivano pertanto dedotti i seguenti vizi del contratto:
- nullità e/o invalidità per mancato rispetto degli obblighi informativi e di diligenza, correttezza e trasparenza;
- nullità e/o invalidità del derivato per la mancata indicazione della facoltà di recesso ai sensi dell'art. 30-31-32 TUF;
- nullità e/o invalidità del derivato ex art. 1418 cc per la assenza della formula di matematica bancaria da cui rilevare l'ammontare del Mark to Market (MtM);
- nullità del Contratto Derivato per difetto di causa in quanto privo, in concreto, della finalità di copertura in presenza di un “floor” del mutuo pari al -0,75%; pagina 5 di 24 - nullità per difetto di causa in concreto in quanto privo della finalità di copertura per la mancata coincidenza tra il nozionale ed il mutuo sottostante.
In via subordinata, l'attrice domandava comunque il risarcimento del danno derivante dalla attività di consulente della – conflitto di interessi della CP_2
-violazione del principio di imparzialità, correttezza e buona fede – CP_2 violazione degli articoli 1175 cc, 11176 cc e 1337 cc, 1453 cc e 1455 cc – violazione del regolamento 11522/98, del regolamento 16190/07, CP_5 CP_5 della comunicazione 2/03/2009 e del TUF (D.lgs. 58/98). CP_5
Si costituiva ritualmente in giudizio , la quale chiedeva il rigetto delle CP_7 domande della controparte.
La causa veniva istruita a mezzo di documenti, testimoni ed una consulenza tecnica per poi essere rimessa in decisione.
La sentenza impugnata
Con la sentenza n. 1082/2022 pubblicata il 22/12/2022 il Tribunale di Pistoia così statuiva:
“Il Tribunale di Pistoia, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Elena Piccinni, definitivamente pronunziando nella presente vertenza, ogni diversa istanza ed eccezione reietta, così decide: rigetta le domande della società attrice;
condanna la società attrice alla refusione delle spese di lite in favore della convenuta CP_2 liquidate in € 12.267,00 per compensi professionali, oltre il 15% spese generali,
CPA e IVA come per legge.
Spese di c.t.u. rag. liquidate con decreto d.d. 20/12/2022 Persona_1 definitivamente e per intero a carico della società attrice”.
Nello specifico, il giudice, dopo aver descritto le caratteristiche dei contratti derivati, richiamando la giurisprudenza formatasi in materia (in particolare la pronuncia delle SS.UU. n. 8770/20), affermava che “dalla documentazione pagina 6 di 24 dimessa in atti dalle parti emerge come la conclusione del contratto finanziario oggetto di causa sia stata preceduta da idonea informativa, dimostrata anche dallo scambio delle relative proposte ed accettazioni, tenuto conto della profilatura di rischio sottoscritta dalla cliente e nella quale ha dichiarato di conoscere i prodotti derivati ed i rischi connessi, anche con riguardo al proprio personale amministrativo … tali circostanze relative alla idoneità informativa sono state tutte confermate all'esito dell'escussione della prova testimoniale, dalla quale è emerso che la società attrice era assistita da proprio consulente finanziario, che aveva studiato il derivato con la appositamente per la CP_2 propria cliente e di aver scelto il tipo di derivato, oltre al fatto che il contratto è stato stipulato dalle parti non fuori sede come sostenuto dall'attrice bensì presso i locali della Filiale di Viareggio della . CP_2
La censura di nullità e/o invalidità per mancato rispetto degli obblighi informativi e di diligenza, correttezza e trasparenza prescritti in materia di intermediazione finanziaria veniva pertanto ritenuta infondata.
Del pari, veniva ritenuta infondata la censura di parte attrice di nullità e/o invalidità del derivato per mancata indicazione della facoltà di recesso, in violazione degli artt. 30, 31 e 32 T.U.F., in quanto i contratti erano stati tutti formalizzati presso la Filiale Imprese di Viareggio della convenuta e CP_2 sottoscritti alla presenza del personale dell'Istituto di credito, del consulente finanziario della cliente e dei soci della società attrice.
Quanto alla censura di nullità e/o invalidità del contratto derivato ex art. 1418
c.c., per assenza della formula matematica finanziaria da cui rilevare l'ammontare del MTM e per difetto di causa, il giudice esprimeva il giudizio che il mark to market (MTM) non costituisca l'oggetto del contratto di IRS, rappresentando esclusivamente una proiezione finanziaria basata sul valore teorico di mercato in caso di risoluzione anticipata.
Per quanto oggi di interesse affermava il decidente:
«Il mark to market è, dunque, tecnicamente un valore e non un prezzo, una pagina 7 di 24 grandezza monetaria teorica calcolata per l'ipotesi di cessazione del contratto prima del termine naturale. Più precisamente è un metodo di valutazione delle attività finanziarie che si contrappone a quello storico o di acquisizione attualizzato mediante indici di aggiornamento monetario, che consiste nel conferire a dette attività il valore che esse avrebbero in caso di rinegoziazione del contratto o di scioglimento del rapporto prima della scadenza naturale.
Né può sostenersi che l'indicazione del mark to market, o almeno del metodo di stima dello stesso, nel contratto sia necessaria in quanto prevista da due norme dell'ordinamento e in particolare dall'art. 2427 bis c.c. e dall'art. 203 D. L.vo n.
58/98.
Ed invero, ammesso di ritenere per ipotesi che mark to market corrisponda al fair value - che deve essere indicato nella nota integrativa al bilancio per ciascuna categoria di strumenti finanziari derivati -, in ogni caso da tale norma non potrebbe dedursi che l'indicazione del medesimo sia obbligatoria nel contratto poiché altrimenti al comma 3, laddove viene disciplinata la determinazione del fair value, il Legislatore avrebbe dovuto indicate al primo posto proprio il metodo di stima pattuito nel contratto dalle parti e solo in mancanza dettare i criteri. Invece il Legislatore disciplina il criterio di determinazione del fair value indistintamente per tutte le ipotesi, sia che sia stato pattuito un metodo di stima nel contratto derivato sia nell'ipotesi in cui manchi.
Peraltro, anche tale norma fa riferimento al “valore di mercato” attivo, sempre che dia un risultato attendibile, senza stabilire alcuna formula matematica.
Analogamente, l'art. 203 comma 2 del T.U.F. che estende l'applicazione dell'art.
76
L.F., e quindi gli effetti del fallimento sui contratti in corso, anche ai contratti derivati, stabilisce che può farsi riferimento anche al costo di sostituzione dei medesimi, calcolato secondo i valori di mercato alla data della dichiarazione di fallimento. Anche in tale ipotesi, ammesso di ritenere che il mark to market corrisponda al costo di sostituzione, da tale norma non potrebbe dedursi che pagina 8 di 24 l'indicazione del medesimo sia obbligatoria nel contratto di IRS poiché altrimenti il
Legislatore avrebbe dovuto indicate al primo posto proprio il metodo di stima indicato nel contratto dalle parti e solo in mancanza dettare il criterio del calcolo secondo il “valore di mercato” alla dichiarazione di fallimento;
peraltro, anche in questa ipotesi non viene stabilita dal Legislatore alcuna formula matematica».
Il giudice richiamava poi le conclusioni del CTU, dichiarando di condividerle, secondo le quali:
- la tipologia di derivato (IRS Plain Vanilla) aveva una struttura idonea a garantire la copertura del rischio di incremento dei tassi, ancorché in assenza di precisa corrispondenza tra le caratteristiche del derivato e quelle dell'elemento coperto
(mutuo fondiario);
- non vi erano significativi scostamenti fra i valori stimati e quelli dichiarati dall'intermediario in fase di stipula del contratto;
- non erano state rilevate differenze tra gli importi stimati secondo le condizioni contrattuali e quelli effettivamente accreditati/addebitati;
- tenendo conto del piano di ammortamento, aggiornato dopo la rata pagata il
29/06/2012 e quindi in concomitanza con la stipula del contratto derivato, si aveva un allineamento tra il nozionale del derivato ed il debito residuo del mutuo.
In considerazione del fatto che le discrasie rilevate dalla c.t.u. erano contenute, riteneva il giudice che permanesse una elevata correlazione tra le caratteristiche tecnico-finanziarie dell'oggetto della copertura e dello strumento finanziario utilizzato a tal fine.
La sproporzione dell'alea tra i due soggetti non veniva poi ritenuta un elemento sufficiente a determinare la nullità del contratto.
La domanda risarcitoria formulata in via subordinata, infine, veniva respinta sul presupposto che il comportamento della banca era risultato esente da censure.
Il giudizio di appello
Con atto di citazione, regolarmente notificato, la
[...]
conveniva in Parte_1 pagina 9 di 24 giudizio, innanzi questa Corte di Appello proponendo Controparte_1 gravame avverso la sopra richiamata sentenza.
Parte appellante ritenendo la sentenza gravata errata e ingiusta, la impugnava per i seguenti motivi di appello:
1) nullità per assenza della formula di calcolo del MtM nonché per l'assenza degli scenari probabilistici;
2) nullità e/o invalidità del contratto derivato ex art. 1418 c.c. per difetto di causa (per assenza della finalità di copertura, per irrazionale ripartizione dell'alea tra i contraenti, per discrasia tra il nozionale derivato e quello del mutuo sottostante).
L'appellante dichiarava altresì di voler insistere in tutte le deduzioni, domande ed eccezioni già riproposte nel giudizio di primo grado.
Per tali ragioni veniva pertanto formulata dal medesimo richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Radicatosi il contraddittorio, nel costituirsi in giudizio, eccepiva in Controparte_1 via preliminare l'intervenuto il passaggio in giudicato interno della pronuncia di rigetto della domanda proposta in via subordinata, nonché della parte della sentenza nella quale era stato affermato il corretto assolvimento degli obblighi informativi. L'appellata inoltre eccepiva l'inammissibilità, in quanto tardiva, dell'allegazione relativa alla mancata indicazione degli scenari probabilistici, non tempestivamente dedotta in primo grado.
Quanto al merito, la banca contestava, perché infondate, le censure mosse da parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale chiedeva per contro la conferma con vittoria delle spese anche in questo grado di giudizio.
Senza svolgimento di alcuna attività istruttoria, la causa era trattenuta in decisione sulle conclusioni riportate in epigrafe e veniva discussa all'odierna pagina 10 di 24 camera di consiglio dopo la decorrenza dei termini concessi per il deposito delle difese conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va respinto, con integrale conferma della sentenza impugnata.
1. Preliminarmente si osserva che l'appellante non ha proposto impugnazione avverso la statuizione di rigetto della domanda risarcitoria proposta in via residuale, sulla quale si è pertanto formato il giudicato interno.
Con riferimento alle doglianze proposte in primo grado, poi, non vengono ulteriormente coltivate quelle attinenti alla violazione dei doveri di informazione ed alla mancata concessione del diritto di recesso, sul cui rigetto si è pertanto parimenti formato il giudicato interno.
Non è infatti sufficiente, a fronte di una pronuncia espressa di rigetto della domanda, limitarsi ad affermare di voler riproporre tutte le domande ed eccezioni sollevate in primo grado, essendo necessario prospettare dei formali motivi di appello. Del resto, anche la sentenza delle Sezioni Unite citata dalla parte appellante precisa che l'onere di riproposizione riguarda esclusivamente le questioni rimaste assorbite in primo grado, e comunque per superare la presunzione di rinuncia occorre che le stesse vengano articolate in termini espressi, non essendo sufficienti le mere formule di stile adoperate nell'atto di appello.
Passando alla disamina dell'avanzato gravame, si osserva quanto segue.
2. La critica contenuta nel primo motivo di gravame è infondata.
Con il primo motivo l'appellante deduce la nullità del contratto per mancata esplicitazione della formula matematica che ha portato all'indicazione del Mark to
Market e degli scenari probabilistici.
pagina 11 di 24 Il secondo aspetto non era stato dedotto nel giudizio di primo grado e la difesa di ha eccepito l'inammissibile estensione della domanda a fatti non CP_1 tempestivamente allegati.
A tale riguardo si osserva che il motivo che viene dedotto attiene ad una nullità negoziale, che per sua natura si presta al rilievo anche ufficioso in ogni stato e grado del giudizio, per cui non è di norma soggetta a preclusioni.
La giurisprudenza evidenzia però che il rilievo ufficioso è condizionato al fatto che i fatti costitutivi del vizio siano stati allegati dalle parti prima del maturare delle preclusioni assertive (v. Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 20713 del 17/7/2023).
Nel presente caso la mai nelle proprie difese aveva lamentato Parte_2 la mancata indicazione nel contratto degli scenari probabilistici, per cui su tale aspetto non si è mai incentrato il contraddittorio.
Tale tematica, quindi, in quanto fondata su fatti non tempestivamente allegati, non può essere proposta per la prima volta in appello, né tanto meno può essere rilevata d'ufficio.
L'oggetto del contendere, quindi, rimane circoscritto all'aspetto relativo al CP_8
[...]
Sotto tale profilo risulta superfluo addentrarsi nell'esame della questione relativa al fatto che tale valore costituisca o meno un elemento essenziale del contratto, come fanno le parti, che disquisiscono a lungo sull'interpretazione della Sentenza delle Sezioni Unite n. 8770/20.
Nel presente giudizio è del tutto inutile valutare quali sarebbero le conseguenze della mancata indicazione del Come viene indicato nella CP_8 pronuncia impugnata, ed a ben vedere anche nell'atto di citazione in primo grado, infatti, il contratto di cui si discute contiene espressamente l'indicazione di tale elemento.
Nella proposta contrattuale, infatti, vengono espressamente indicati i costi del contratto, tra i quali viene indicato anche il al momento della CP_8 stipula. pagina 12 di 24 Ciò che viene contestato dall'odierna appellante, sia nel primo grado che nel presente giudizio, non è l'omissione di tale elemento, ma la mancata indicazione dei criteri matematici che hanno portato a determinarlo.
Il CTU in primo grado ha effettuato una sua stima del costo iniziale a carico del cliente, quantificandolo in misura non molto difforme rispetto all'indicazione contenuta nel contratto.
In particolare, nella scheda che segue, il consulente ha quantificato il costo che veniva posto a carico della banca sulla base del valore nominale di ammortamento, applicando il tasso Euribor 6M ricavato dai siti di settore.
Parimenti il consulente ha calcolato il costo per il cliente applicando il tasso fisso pattuito al medesimo montante. I due risultati sono stati quindi ragguagliati tra loro determinando il valore iniziale negativo a carico del cliente, pari a €
46.821,79, corrispondente all'1,57 del valore nominale di ammortamento.
Tale valore differisce in misura marginale rispetto a quello indicato nel contratto di € 44.623, pari all'1,496%.
pagina 13 di 24 Dal suddetto quadro si comprende che per la determinazione del Mark to Market iniziale non erano necessarie complesse formule matematiche, ben potendo essere individuato tramite semplici calcoli dai valori indicati nel contratto.
Ciò che si evince è esclusivamente che il valore indicato nel contratto è leggermente inferiore a quello riscontrato dal CTU.
Tale discrasia, però, non ha determinato un'oggettiva indeterminatezza del valore, che poteva comunque essere ricavato dagli altri dati indicati nel contratto.
Né la differenza appare tale da avere inciso significativamente nella determinazione della volontà contrattuale, incidendo solo per 0,074 punti pagina 14 di 24 percentuali ed in termini assoluti per € 2.198,79, a fronte di un contratto del valore di € 2.982.849,00.
Peraltro, in un tale contesto non era neppure difficile ricavare gli scenari probabilistici che la parte appellante contesta che non siano stati esplicitati nel contratto.
Dal momento che l'unica variabile del contratto era costituita dal tasso Euribor, visto che il cliente si impegnava a corrispondere una cifra fissa, per comprendere quale sarebbe lo scenario futuro era sufficiente valutare l'andamento di questo tasso sulla base della serie storica, essendo evidente dalla previsione contrattuale che l'accordo sarebbe risultato vantaggioso per il cliente soltanto laddove tale tasso fosse rimasto superiore all'1.62%.
Il CTU ha predisposto allo scopo un semplice diagramma, finalizzato ad esplicitare i flussi del contratto in funzione dei probabili tassi.
Questi calcoli, effettuati tramite un semplice foglio di calcolo, erano certamente fattibili anche per il dott. direttore finanziario della società appellante, Per_2 che i testimoni hanno riferito ebbe a partecipare alle trattative e che hanno descritto come persona con competenze in ambito finanziario, pur non potendo confermare che sia laureato in economia e commercio.
Dal grafico predisposto emerge in termini plastici quale fosse il punto di pareggio e come con l'aumentare del tasso Euribor aumentassero i flussi positivi per il cliente, e viceversa.
Lo scenario probabilistico, quindi, per quanto non esplicitato, era facilmente ricavabile dal contenuto del contratto.
pagina 15 di 24 Non è condivisibile quindi l'assunto che il contratto fosse nullo per difetto di causa.
Come evidenzia anche il CTU, l'Interest Rate Swap denominato Plain Vanilla, quale è quello in esame, ha una sua funzione chiara e meritevole di tutela.
Esso, infatti, viene stipulato dalle parti per bilanciare il rischio dell'aumento dei tassi in caso di esposizioni debitorie a tasso variabile.
L'effetto pratico che viene ottenuto attraverso il contratto, in particolare, è quello di sostituire il tasso variabile con un tasso fisso, visto che il cliente verserà sempre una percentuale fissa, mentre la banca pagherà l'ammontare corrispondente al tasso variabile previsto dal contratto di finanziamento.
E' evidente che tale tipo di contratto presenta una maggiore utilità nell'ipotesi in cui il tasso variabile rimanga superiore a quello fisso pattuito.
L'eventualità che il tasso variabile divenga inferiore costituisce un'alea del contratto che non lo rende speculativo, in quanto essa è connaturata a qualunque pagina 16 di 24 finanziamento a tasso fisso, che risulta vantaggioso rispetto all'alternativa a tasso variabile soltanto nell'ipotesi in cui il secondo aumenti nel periodo di durata dell'ammortamento.
Si tratta pertanto di valutazioni che rientrano nella libera disponibilità delle parti, non potendo incidere sulla validità del contratto il fatto che ex post si siano rivelate errate.
3. La seconda censura alla sentenza impugnata è infondata.
Con il secondo motivo viene criticata la sentenza nella parte in cui non ha accolto la domanda di nullità per mancanza di causa in concreto.
Si afferma in particolare che il prodotto in questione non avrebbe assolto alla funzione di copertura cui era destinato, ed in particolare si punta l'attenzione sul fatto che il contratto conteneva una clausola c.d. floor, che impediva che i tassi scendessero sotto il -0,75%. A giudizio dell'appellante, per effetto di tale previsione “la - già nel momento della sua stipula - era in grado di CP_2 prevedere che il Derivato in contestazione avrebbe generato a danno della
Società non benefici, ma soltanto perdite economiche, e dunque che il contratto in parola non era idoneo e dunque adeguato all'obiettivo di copertura dai rischi della gestione finanziaria della medesima società”.
Con riferimento a tale critica, occorre preliminarmente chiarire che il contratto non contiene formalmente una clausola c.d. floor, la sua esistenza viene desunta dalla parte appellante dal fatto che l'art. 3 del contratto di finanziamento prevedeva che “la parte mutuataria si obbliga per sé e per i suoi aventi causa in via solidale ed indivisibile fra tutti, a qualsiasi titolo a restituire alla Banca mutuante la somma di € 3.500.000 o la diversa somma erogata…”.
Dalla previsione della necessità di rimborsare la somma pari al capitale mutuato fa infatti derivare la conseguenza che gli interessi non potevano Parte_2 scendere al punto di divenire negativi, anche considerando lo spread contrattuale di 0,75 punti, e quindi non potessero scendere sotto il -0,75%.
pagina 17 di 24 Tale deduzione, però, può essere intesa in senso così assoluto soltanto in presenza di un tasso di interesse fisso. La pattuizione di un tasso di interesse variabile, infatti, comporta che l'ammontare della somma rimborsata non potrà essere determinata in misura definitiva fino al termine dell'ammortamento, visto che l'andamento del tasso incide sull'entità degli esborsi dovuti dalla parte mutuataria. Per questo motivo non è tecnicamente corretto affermare che i tassi non potessero scendere sotto la misura del -0,75%, posto che l'effetto di impedire il rimborso della sorte capitale poteva determinarsi solo se la media dei tassi applicati durante l'intero periodo di ammortamento fosse stata inferiore a tale soglia.
Era pertanto ben possibile che il tasso si attestasse su un ammontare inferiore al dato sopra indicato, ferma restando la necessità di verificare, al termine della durata dell'ammortamento, se era stato o meno rimborsato l'importo minimo di €
3.500.000, considerando quindi l'ammontare degli interessi complessivamente conteggiati.
Non si è pertanto in presenza di una clausola che possa essere equiparata a quella c.d. floor, che impedisce al tasso variabile di scendere sotto una determinata soglia, venendo esclusivamente previsto che, qualunque fosse stato l'andamento dei tassi, la sorte capitale non poteva essere intaccata.
Con riferimento all'idoneità dello strumento a svolgere la funzione di copertura, poi, il CTU evidenzia:
«Il contratto derivato in esame ha la tipica struttura dell'IRS “Plain Vanilla”, utilizzato per la copertura dal rischio di rialzo dei tassi di interesse. La copertura è pienamente efficace solamente se si verifica una precisa corrispondenza tra il nozionale ed il debito residuo del finanziamento che si desidera coprire.
Se viene rispettata questa corrispondenza il Cliente viene a trovarsi nella posizione di pagatore a tasso fisso e questo significa che l'ammontare complessivo degli oneri sul debito non è influenzato dalle variazioni del tasso
Euribor 6 mese. Qualora il tasso aumentasse oltre l'1,62% (1,25% nei primi 18 pagina 18 di 24 mesi) il Cliente dovrebbe pagare maggiori oneri per interessi sul debito ma riceverebbe in compensazione dei flussi dalla controparte del derivato. Viceversa, in caso di tassi inferiori all'1,62% (1,25% nei primi 18 mesi) il Cliente avrebbe un risparmio in termini di interessi sul debito compensato dai flussi negativi che dovrebbe pagare alla CP_2
Nel caso specifico il quesito della Giudice chiede di verificare la corrispondenza tra il rischio derivante dall'esposizione debitoria rappresentata dal mutuo (atto pubblico rep n. 42.044 racc. n. 13.589) concesso dalla della Versilia e della CP_2
(Banca di Credito Cooperativo), e la copertura effettuata mediante il CP_6 contratto derivato in oggetto.
Per prima cosa va rilevato come il mutuo sia stato stipulato nel 2008 per un importo di 3.500.000 Euro presso una banca differente rispetto alla parte in causa. Risulta evidente che la copertura contro il rischio di rialzo dei tassi di interesse è stata strutturata quando il contratto di mutuo era già in essere.
Va quindi valutato quale tipo di analisi abbia condotto l'intermediario al momento della stipula del derivato. Risulta dalla documentazione agli atti che, in data
09/11/2012 la banca abbia predisposto la proposta per l'operatività in derivati. In questo documento, consegnato alla , la banca rilevava che Controparte_9
l'indebitamento della società era pari a 4.551.000 Euro, come risultante dall'interrogazione della Centrale Rischi, e 4.000.000 Euro secondo quanto dichiarato dalla società cliente. Di questi 3.138.000 Euro (il dato dichiarato coincide in questo caso con quello rilevato dalla Centrale Rischi) è a Medio-Lungo
Termine. Viene altresì rilevato che non vi sono esposizioni in strumenti derivati
OTC.
Inoltre viene indicato che il Cliente intende concludere l'operazione finalizzata alla copertura di un finanziamento a tasso variabile, il cui importo residuo ammonta a
3.060.871 Euro e scadenza 31/12/2019 con appunto che si tratta del finanziamento concesso il 18/04/2009 dalla (rep. Controparte_10
43.321). Il riferimento appuntato non è in realtà preciso, ma le parti concordano pagina 19 di 24 che si tratti del citato finanziamento (atto pubblico rep n. 42.044 racc. n. 13.589) di cui vi sono successivi atti di quietanza (atto pubblico rep n. 42.684 racc. n.
14.000 per 1.000.000 Euro e atto pubblico rep n. 43.322 racc. n. 14.435 per
800.000 Euro). Dal piano di ammortamento aggiornato al 31/12/2014 risulta che
3.500.000 euro siano stati interamente erogati.
Venendo al confronto tra le caratteristiche del derivato e dell'elemento coperto si possono fare le seguenti considerazioni:
1. Il mutuo prevede un piano di ammortamento alla francese con un preammortamento fino al 31 Dicembre 2009. Il piano di ammortamento prevede il ricalcolo della rata ogni qual volta si modifichi il tasso di interesse variabile
(ovvero una volta ogni 6 mesi al rilevamento della media dell'Euribor 6 Mesi
Act/365 antecedente alla decorrenza di ciascuna rata). Il derivato prevede un ammortamento a quota capitale crescente che in maniera abbastanza precisa il piano di ammortamento aggiornato al 30 Giugno 2012;
2. l rilevamento del tasso variabile e semestrale in entrambi i casi ma per il mutuo il rilevamento del tasso sulla media mensile dell'Euribor 6 Mesi Act/365 antecedente la decorrenza della rata. Il derivato invece prevede il rilevamento 2 giorni antecedenti la decorrenza della rata ma sul valore puntuale dell'Euribor 6
Mesi Act/360 e quindi senza considerare la media;
3. La scadenza del derivato è fissata al 31 Dicembre 2019 mentre il mutuo prosegue fino al 31 Dicembre 2029 secondo il piano originario.
Sul primo aspetto si sottolinea che dato il ricalcolo rata ad ogni variazione del tasso di riferimento del mutuo, non si mantiene la corrispondenza iniziale tra il piano di ammortamento del mutuo e il nozionale del derivato. Difatti come è possibile notare dal piano di ammortamento aggiornato al 31 Dicembre 2014, il debito residuo per la rata scadente il 31 Giugno 2015 è pari a 2.644.545,91 Euro, mentre il derivato ha un nozionale di 2.644.073 Euro e ne consegue che al variare dei tassi la copertura non è più perfetta.
pagina 20 di 24 Il secondo aspetto, ovvero la differenza nelle date di rilevazione del tasso variabile e del parametro (Media Euribor 6 Mesi Act/365 per il mutuo e Euribor 6
Mesi Act/360 per il derivato), costituisce una criticità poiché i flussi compensativi del derivato potrebbero non essere precisamente uguali agli esborsi in eccesso per il servizio del debito, lasciando una variabilità in capo alla Controparte_9
.. Questo si aggiunge a quanto rilevato in merito al piano di ammortamento.
[...]
Il terzo aspetto, ovvero la differenza tra le scadenze di debito e derivato, non costituisce una criticità in quanto è ben ammesso che la copertura possa riguardare solo un limitato periodo di tempo.
Si deve concludere che il derivato avrebbe una struttura astrattamente idonea a garantire la copertura (IRS Plain Vanilla) ma non vi è una precisa corrispondenza tra le caratteristiche del derivato e quelle dell'elemento coperto, generando una parziale inefficacia della copertura».
Il CTU ha riscontrato quindi dei difetti del prodotto, tale da renderlo astrattamente idoneo solo ad una copertura non totale del rischio sotteso al prodotto sottostante.
Questo però non implica che l'IRS fosse privo di causa in concreto.
Come ha correttamente evidenziato anche il giudice di prime cure, infatti, il contratto di Interest Rate Swap non necessariamente deve avere una copertura totale rispetto al rischio preso in esame, ben potendo le parti optare per una copertura inferiore.
Nel caso in esame, quindi, non è possibile sostenere che la mancanza di coincidenza tra la durata del derivato e quella del mutuo faccia venire meno la causa del contratto, essendo pienamente legittimo che una parte decida di avere una copertura limitata ad un dato periodo.
Analogamente ininfluente è il fatto che il montante del derivato non sia totalmente corrispondente al capitale residuo del mutuo, specie considerando che la differenza è oggettivamente minima.
pagina 21 di 24 Pur in presenza delle particolarità descritte al CTU, il prodotto era certamente astrattamente idoneo a fornire una garanzia rispetto al rischio di rialzo dei tassi, per cui vi era certamente una valida causa.
Il fatto poi che in concreto per il cliente il contratto abbia prodotto risultati negativi non implica di per sé che fosse astrattamente strutturato per produrre perdite.
Non è infatti possibile supporre che il derivato, per poter avere una valida causa contrattuale, debba necessariamente presentarsi vantaggioso per il cliente, in quanto in tal caso verrebbe meno l'alea tipica del contratto, che si caratterizza per essere una “scommessa ragionata”, che per sua natura può generare profitti o perdite a seconda che le due parti abbiano o meno effettuato delle corrette valutazioni.
Non è, infatti, corretto affermare che già al momento della stipula poteva prevedersi un andamento negativo del derivato, posto che tale effetto si sarebbe concretizzato esclusivamente laddove i tassi non fossero scesi sotto la soglia del tasso fisso pattuito, ipotesi per la quale ex ante non ci potevano essere certezze.
Al momento dell'acquisto del derivato è stata evidentemente fatta da Parte_2 una valutazione in ordine al fatto che i tassi sarebbero cresciuti, o comunque rimasti sopra la soglia dell'1,62%. Si è trattato di una previsione che non è stata poi rispettata, ma questo rientra nell'alea tipica del contratto di cui si discute.
Non si è, pertanto, in presenza di un prodotto che non poteva avere per la sua struttura una funzione di copertura, ma di un errore di valutazione prospettica da parte del cliente, che ha ipotizzato un rialzo dei tassi durante la durata dell'ammortamento, quando invece la situazione economica generale ha comportato che questi rimanessero molto bassi per un lungo periodo di tempo.
Né muta la sostanza il fatto che la curva forward, osservata alla data di stipula del contratto (citata dal CTU nella sua relazione), consentisse di verificare che le aspettative di mercato circa l'andamento dell'Euribor 3 mesi non lasciavano prevedere un rialzo superiore all'importo di 1,62%, sia perché si trattava di pagina 22 di 24 previsioni che non necessariamente sarebbero state rispettate, sia perché tale curva costituiva un dato pubblico, che anche il cliente poteva esaminare per valutare la convenienza del prodotto.
Risulta poi irrilevante il fatto che la cliente non avrebbe potuto beneficiare del ribasso dei tassi qualora fossero divenuti mediamente negativi per tutta la durata dell'ammortamento, dovendo comunque restituire il capitale investito, visto che la funzione del contratto era quella di sostituire per il mutuo un tasso variabile con un tasso fisso, e ciò anche per l'ipotesi in cui i tassi fossero divenuti negativi, rientrando questa ipotesi nell'alea sottesa all'accordo raggiunto, e ritenuta verosimilmente irrealistica da al momento della stipula, visto che si Parte_2 suppone, altrimenti, non avrebbe sottoscritto il contratto.
4. In applicazione del principio di soccombenza, le spese processuali del presente grado del giudizio devono essere poste a carico di parte appellante nella misura liquidata in dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014 come modificato dal
D.M. n. 147 del 13/08/2022, in relazione al valore effettivo della controversia (€
171.000 circa) ed all'attività svolta, esclusa la fase istruttoria e considerando i valori medi.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione, sull'appello proposto da
Parte_1
nei confronti di avverso la sentenza
[...] Controparte_1
n. 1082/2022 emessa dal Tribunale di Pistoia e pubblicata il 22/12/2022, così provvede:
1. rigetta l'appello e per l'effetto conferma integralmente la sentenza impugnata pagina 23 di 24 2. condanna l'appellante a rifondere alla controparte le spese del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi € 9.991 per compensi di avvocato, oltre al rimborso delle spese generali, Iva e Cpa, come per legge;
3. dichiara sussistenti a carico della medesima parte appellante i presupposti per il pagamento del contributo unificato in misura doppia.
Firenze, camera di consiglio del 11.3.2025
Il Consigliere relatore ed estensore dott. Fabrizio Nicoletti
La Presidente
dott.ssa Anna Primavera
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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