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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 05/06/2025, n. 658 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 658 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
VERBALE di UDIENZA
(art. 281 sexies c.p.c.)
Il giorno 5 del mese di giugno dell'anno 2025, all'udienza tenuta dal G.I. presso il
Tribunale di Patti, dott. Giuseppe Puglisi, viene chiamata la causa civile iscritta al n.
522/2024 R.G.
È comparso, per l'opponente, l'avv. GABRIELLA DONZÌ in sostituzione dell'avv.
SALVATORE CINNERA MARTINO, il quale precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
È comparso, per parte opposta, l'avv. NATALE CARDILE in sostituzione dell'avv.
PATRIZIA TOMASI e dell'avv. CHRISTIAN GECELE il quale precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
Il G.I. dispone procedersi con la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Le parti discutono oralmente la causa.
Il G.U. esaurita la discussione orale, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PATTI SEZIONE CIVILE Il giudice del Tribunale di Patti, dott. Giuseppe Puglisi, in funzione di giudice monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 522/2024 R.G.
TRA
nata a [...] il [...] (c.f. ) Parte_1 CodiceFiscale_1
e , nato a [...] il [...] (c.f. Parte_2 [...]
), rappresentati e difesi, come da procura in atti, dall'avv. Salvatore C.F._2
Cinnera Martino, presso il cui studio professionale sono elettivamente domiciliati
OPPONENTI
CONTRO in persona del legale rappresentante pro tempore (c.f. Controparte_1
), rappresentata da (c.f. ), in P.IVA_1 Controparte_2 P.IVA_2 persona del procuratore speciale pro tempore, rappresentata e difesa, come da procura in atti, dagli avv.ti Christian Gecele e Patrizia Tomasi, presso il cui studio professionale
è elettivamente domiciliata
OPPOSTA avente per OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come da verbale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. – Con citazione del 6 maggio 2024 e proponevano Parte_1 Parte_2 opposizione – nella veste, rispettivamente, di debitore principale e fideiussore – al decreto n. 96/2024 con cui questo Tribunale aveva loro ingiunto il pagamento di €
46.245,41 e di € 40.000 (oltre interessi e spese) in forza del conto n. 2000/100001 originariamente aperto presso Banca Intesa/Intesa San Paolo resasi cedente del credito. 2 Nella resistenza dell'opposta, costituitasi con comparsa del 12 luglio 2024 ed eseguite le verifiche preliminari, venivano depositate memorie istruttorie.
Preso atto dell'esito negativo del procedimento di mediazione, con ordinanza del 6 dicembre 2024 erano rigettate la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione e l'istanza ex art. 186 ter c.p.c. e, vista la natura documentale della lite, era disposta
C.T.U. al fine di:
“a) individuare le caratteristiche del rapporto bancario intrattenuto tra le parti;
a 1) verificare se la documentazione contrattuale è stata integralmente prodotta;
a 2) verificare se è possibile ricostruire l'andamento del contratto oggetto di causa applicando eventualmente il criterio del “saldo zero”;
b) accerti il C.T.U., secondo i D.M. vigenti al momento dell'accensione del conto corrente, se con la pattuizione degli interessi corrispettivi, o al momento di un eventuale esercizio dello ius variandi da parte della banca, si sia superato il tasso soglia, secondo il seguente calcolo: qualora risulti che il tasso di interesse effettivo globale (TEG) pattuito o successivamente modificato ai sensi dell'art. 118
TUB nei contratti oggetto di causa, in riferimento ai soli interessi corrispettivi, risulti superiore al tasso soglia rilevato dal Ministero del Tesoro con D.M. corrispondente al trimestre in cui vi è stata la pattuizione, ricalcoli il CTU l'esatto ammontare del rapporto dare/avere tra le parti, senza tenere conto degli interessi corrispettivi illecitamente pattuiti;
nel periodo compreso tra l'entrata in vigore della L. 108/1996 ed il 31.12.2009: determini la base di calcolo da confrontare con il tasso soglia effettuando la separata comparazione del tasso effettivo globale d'interesse praticato in concreto e della commissione di massimo scoperto (CMS) eventualmente applicata, rispettivamente, con il tasso soglia
e con “la CMS soglia”, calcolata aumentando della metà la percentuale della CMS media indicata nei decreti ministeriali emanati ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge n. 108, compensandosi, poi,
l'importo dell'eventuale eccedenza della CMS rientrante nella soglia, con il “margine” degli interessi eventualmente residuo, pari alla differenza tra l'importo degli stessi rientrante nella soglia di legge e quello degli interessi in concreto praticati”; per il periodo successivo all'1.1.2010: computi nella base di calcolo da confrontare con il tasso soglia ogni onere con funzione di remunerazione del credito, ivi compresa la commissione di massimo scoperto, con esclusione delle sole imposte e tasse;
se si riscontra usura degli interessi corrispettivi, si eliminino;
c) verificare se, in base alla documentazione disponibile, a azzerato il debito, Parte_1 avendo cura di chiarire analiticamente lo stato dei rapporti tra la stessa e la Banca al 28 novembre
2014, al 31 dicembre 2014 nonché al 23 gennaio 2015; 3 d) determinare ed indicare, alla luce dei superiori riscontri nonché delle cinquantotto contestazioni specifiche effettuate da nelle memorie ex art. 171 ter n. 2 c.p.c. del 18 Parte_1 ottobre2024 (pagg. da 6 a 13), l'esatto dare/avere dei rapporti oggetto di causa”.
All'odierna udienza la causa, ritenuta matura per la decisione, viene definita sulle conclusioni precisate dalle parti e previa discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.
2. – In premessa occorre specificare che la decisione della lite seguirà il criterio della ragione più liquida (Cass., S.U., n. 9936/2014) attribuendo priorità alle questioni di più agevole soluzione – anche se logicamente subordinate – in una prospettiva aderente a esigenze di economia processuale e celerità del giudizio (v. anche Cass., n.
11458/2018).
Infatti, a seguito delle memorie ex art. 171 ter n. 2 c.p.c., con cui parte opposta ha versato per la prima volta in atti gli estratti conto analitici del rapporto controverso,
l'opponente ha contestato l'esistenza del credito per avere la debitrice principale portato il saldo a zero al momento della chiusura del rapporto.
La censura – ammissibile perché formulata immediatamente dopo il fatto (i.e. la produzione degli estratti conto analitici) che la giustifica (v., sul punto, anche Cass., n.
15177/2024, alla cui stregua “La contestazione di correntista e fideiussori potrebbe ritenersi tardiva solo se la Banca avesse prodotto anteriormente l'estratto conto … Il che, pacificamente non è avvenuto in sede monitoria, nella quale la Banca aveva agito sulla base del certificato ex art. 50 D.
Lgs.385 del 1993 e non risulta che sia avvenuto né con la comparsa di risposta, né con la prima memoria ex art.183, comma 6, in difetto di specifica deduzione … ed anzi in presenza di ammissione di segno contrario ut supra”) e su cui si è pure svolto il contraddittorio nelle ultime memorie istruttorie – è manifestamente fondata.
Confermando una valutazione invero ictu oculi evidente dalla lettura degli estratti anche per chi non possiede specifiche cognizioni in materia, il C.T.U. ha chiarito:
- che gli e/c prodotti vanno dal 23/01/2009 (saldo inizialepari a ) al 23/01/2015 CP_3
(saldo pari a ) e la loro analisi ha permesso di documentare che il saldo debitore al CP_3
31/10/2014, a seguito di un giroconto avente valuta 30/09/2014 (data operazione
06/10/2014) era complessivamente pari a -€ 20.000,00 (cfr. screenshot sotto riportato).
4 - che Il superiore debito veniva azzerato dalla sig.ra a mezzo di un giroconto del Pt_1
28/11/2014 portando il saldo al 30/11/2014 pari a (cfr. screenshot sotto CP_3 riportato).
5 - che La documentata esposizione debitoria di -€ 20.000,00 sino al 28/11/2014 ha generato interessi passivi per complessivi € 396,02 calcolati al tasso del 12,250% che venivano addebitati nell'estratto conto al 31/12/2014 determinando un saldo debitore, alla superiore data, di analogo importo (cfr. screenshot sotto riportati);
- che produzione degli estratti conto versati in atti, come già detto, si completa con l'estratto conto al
23/01/2015 riportante il giroconto delle superiori competenze (data operazione 07/01/2015, data
6 valuta 31/12/2014) e l'azzeramento dell'esaminato rapporto al 23/01/2015 (cfr. screenshot sotto riportati).
Il CTU è infine giunto alla conclusione per cui “[a]lla luce di tutto quanto sopra esposto ed esaminato, l'esatto dare / avere tra le parti non può che essere , atteso che non trova CP_3 giustificazione alcuna il saldo a debito di -€ 21.297,79 alla data del 18/02/2016 sul quale vengono calcolati competenze di chiusura, competenze di mora post
7 2017 e interessi dal 31/10/2022 al 31/01/2024, per complessivi € 24.947,62, determinando un saldo debitore complessivo al 26/02/2024 di -€ 46.254,41, come da estratto autentico notarile delle scritture contabili di cui all'allegato 11 fascicolo monitorio” (enfasi aggiunta).
Si tratta di conclusioni documentate e analiticamente esposte che, pertanto, vanno integralmente recepite anche in ragione dell'assenza di qualsivoglia censura da parte dell'opposta.
Essa nelle note scritte del 14 maggio 2025 ha genericamente contestato l'elaborato peritale, riportandosi alle osservazioni già svolte dal CTP dott. osservazioni Per_1 che, tuttavia, non sono state prodotte e, a rigore, non possono neppure ritenersi formulate giacché il perito d'ufficio con affermazione, come noto, fidefacente ha così espressamente dichiarato: “[n]on sono pervenute osservazioni né nei termini assegnati, né alla data di chiusura della presente CTU che, per quanto sopra, non ha subito alcuna modifica e/o precisazione rispetto alla bozza trasmessa”.
Di qui l'irrilevanza della prova orale articolata.
Ne consegue che non esiste alcun debito in capo agli opponenti e che il decreto ingiuntivo va revocato con assorbimento di ogni altra censura.
3. – Le spese di lite seguono la soccombenza.
Esse, pertanto, vanno poste a carico di parte opposta e liquidate, come in dispositivo, in base ai valori minimi previsti dal D.M. n. 55/2014 ss. mm. ii. per le cause di valore fino a € 52.000,00 tenuto conto della non particolare complessità delle questioni trattate e dell'attività svolta dalla parte vittoriosa.
Spese e onorari di CTU, già liquidati in atti, vanno definitivamente poste a carico di parte opposta.
Sussistono ad avviso del Tribunale i presupposti per applicare l'art. 96, comma 3,
c.p.c., alla cui stregua “[i]n ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell'articolo 91, il giudice, anche d'ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata”.
Sul punto la giurisprudenza ha rilevato che “la responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96
c.p.c., comma 3, a differenza di quella di cui ai primi due commi della medesima norma, non richiede la domanda di parte né la prova del danno, ma esige pur sempre, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di 8 diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate”
(Cass. n. 28226/2021, conformi, ex multis, Cass. n. 27326/2019; Cass. n. 7901/2018;
Cass., Sez. Un., n. 9911/2018).
Nella specie l'opposta è soggetto qualificato che avrebbe potuto e quindi dovuto valutare la documentazione messale a disposizione dal cedente e, riscontrato il saldo del rapporto pari a zero al tempo di chiusura, astenersi dall'agire in via monitoria, impegnando le risorse del sistema giustizia.
In altre parole, l'omessa analisi delle movimentazioni del rapporto prima dell'inizio del giudizio con acritico utilizzo della documentazione a sua disposizione integra certamente gli estremi di un comportamento gravemente colposo e contrario alle regole generali di correttezza e buona fede e tale da risolversi in un uso del processo in violazione sostanziale del canone costituzionale del dovere di solidarietà (v. Cass.,
n. 15017/2016); comportamento rispetto a cui – si ribadisce – l'accertamento del CTU costituisce mero riscontro di una situazione evidente anche a chi non appartiene alla medesima cerchia socio-professionale dell'asserito creditore/cessionario.
Con riguardo ai criteri di quantificazione del danno, va dato seguito all'orientamento giurisprudenziale per cui “l'art. 96 c.p.c., comma 3, nel disporre che il soccombente può essere condannato a pagare alla controparte una "somma equitativamente determinata", non fissa alcun limite quantitativo - né massimo, né minimo - al contrario dell'art. 385 c.p.c., comma 4, che, prima dell'abrogazione ad opera della L. 18 giugno 2009, n. 69, stabiliva, quale limite della condanna alle spese della parte che abbia proposto il ricorso o vi abbia resistito con colpa grave, il doppio dei massimi tariffari. Pertanto, la determinazione giudiziale deve solo osservare il criterio equitativo, potendo essere calibrata anche sull'importo delle spese processuali (o su un loro multiplo)
o sul valore della controversia, con l'unico limite della ragionevolezza” (Cass. n. 26435/2020, conforme Cass. n. 21570/2012).
È allora equo fare riferimento a un terzo dell'importo delle spese processuali, quantificando la condanna ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c. in dispositivo.
Inoltre, in virtù dell'art. 96, comma 4, c.p.c. “[n]ei casi previsti dal primo, secondo e terzo comma, il giudice condanna altresì la parte al pagamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma di denaro non inferiore a Euro 500 e non superiore a Euro 5.000”.
9 Appare dunque equilibrato quantificare la condanna dell'opposto nei confronti della
Ammende ad importo pari ad € 500,00. CP_4
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa n. 522/2024 R.G., ogni altra istanza disattesa o assorbita, così decide:
1) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 96/2024 emesso da questo Tribunale il 18 marzo (dep. 19 marzo) 2024;
2) condanna parte opposta alla rifusione in favore di e , Parte_1 Parte_2 in solido, delle spese di lite, che liquida in € 4.095,00 (di cui € 3.809,00 per compensi e il resto per esborsi), oltre spese generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge;
3) pone spese e onorari di CTU, già liquidate in atti, definitivamente a carico di parte opposta;
4) condanna parte opposta al pagamento, ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., in favore di e , in solido, della somma di € 1.365,00; Parte_1 Parte_2
5) condanna parte opposta al pagamento, ai sensi dell'art. 96, comma 4, c.p.c., in favore della della somma di € 500,00. Parte_3
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Patti, lì 5 giugno 2025 Il Giudice
Giuseppe Puglisi
10
VERBALE di UDIENZA
(art. 281 sexies c.p.c.)
Il giorno 5 del mese di giugno dell'anno 2025, all'udienza tenuta dal G.I. presso il
Tribunale di Patti, dott. Giuseppe Puglisi, viene chiamata la causa civile iscritta al n.
522/2024 R.G.
È comparso, per l'opponente, l'avv. GABRIELLA DONZÌ in sostituzione dell'avv.
SALVATORE CINNERA MARTINO, il quale precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
È comparso, per parte opposta, l'avv. NATALE CARDILE in sostituzione dell'avv.
PATRIZIA TOMASI e dell'avv. CHRISTIAN GECELE il quale precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
Il G.I. dispone procedersi con la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Le parti discutono oralmente la causa.
Il G.U. esaurita la discussione orale, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PATTI SEZIONE CIVILE Il giudice del Tribunale di Patti, dott. Giuseppe Puglisi, in funzione di giudice monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 522/2024 R.G.
TRA
nata a [...] il [...] (c.f. ) Parte_1 CodiceFiscale_1
e , nato a [...] il [...] (c.f. Parte_2 [...]
), rappresentati e difesi, come da procura in atti, dall'avv. Salvatore C.F._2
Cinnera Martino, presso il cui studio professionale sono elettivamente domiciliati
OPPONENTI
CONTRO in persona del legale rappresentante pro tempore (c.f. Controparte_1
), rappresentata da (c.f. ), in P.IVA_1 Controparte_2 P.IVA_2 persona del procuratore speciale pro tempore, rappresentata e difesa, come da procura in atti, dagli avv.ti Christian Gecele e Patrizia Tomasi, presso il cui studio professionale
è elettivamente domiciliata
OPPOSTA avente per OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come da verbale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. – Con citazione del 6 maggio 2024 e proponevano Parte_1 Parte_2 opposizione – nella veste, rispettivamente, di debitore principale e fideiussore – al decreto n. 96/2024 con cui questo Tribunale aveva loro ingiunto il pagamento di €
46.245,41 e di € 40.000 (oltre interessi e spese) in forza del conto n. 2000/100001 originariamente aperto presso Banca Intesa/Intesa San Paolo resasi cedente del credito. 2 Nella resistenza dell'opposta, costituitasi con comparsa del 12 luglio 2024 ed eseguite le verifiche preliminari, venivano depositate memorie istruttorie.
Preso atto dell'esito negativo del procedimento di mediazione, con ordinanza del 6 dicembre 2024 erano rigettate la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione e l'istanza ex art. 186 ter c.p.c. e, vista la natura documentale della lite, era disposta
C.T.U. al fine di:
“a) individuare le caratteristiche del rapporto bancario intrattenuto tra le parti;
a 1) verificare se la documentazione contrattuale è stata integralmente prodotta;
a 2) verificare se è possibile ricostruire l'andamento del contratto oggetto di causa applicando eventualmente il criterio del “saldo zero”;
b) accerti il C.T.U., secondo i D.M. vigenti al momento dell'accensione del conto corrente, se con la pattuizione degli interessi corrispettivi, o al momento di un eventuale esercizio dello ius variandi da parte della banca, si sia superato il tasso soglia, secondo il seguente calcolo: qualora risulti che il tasso di interesse effettivo globale (TEG) pattuito o successivamente modificato ai sensi dell'art. 118
TUB nei contratti oggetto di causa, in riferimento ai soli interessi corrispettivi, risulti superiore al tasso soglia rilevato dal Ministero del Tesoro con D.M. corrispondente al trimestre in cui vi è stata la pattuizione, ricalcoli il CTU l'esatto ammontare del rapporto dare/avere tra le parti, senza tenere conto degli interessi corrispettivi illecitamente pattuiti;
nel periodo compreso tra l'entrata in vigore della L. 108/1996 ed il 31.12.2009: determini la base di calcolo da confrontare con il tasso soglia effettuando la separata comparazione del tasso effettivo globale d'interesse praticato in concreto e della commissione di massimo scoperto (CMS) eventualmente applicata, rispettivamente, con il tasso soglia
e con “la CMS soglia”, calcolata aumentando della metà la percentuale della CMS media indicata nei decreti ministeriali emanati ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge n. 108, compensandosi, poi,
l'importo dell'eventuale eccedenza della CMS rientrante nella soglia, con il “margine” degli interessi eventualmente residuo, pari alla differenza tra l'importo degli stessi rientrante nella soglia di legge e quello degli interessi in concreto praticati”; per il periodo successivo all'1.1.2010: computi nella base di calcolo da confrontare con il tasso soglia ogni onere con funzione di remunerazione del credito, ivi compresa la commissione di massimo scoperto, con esclusione delle sole imposte e tasse;
se si riscontra usura degli interessi corrispettivi, si eliminino;
c) verificare se, in base alla documentazione disponibile, a azzerato il debito, Parte_1 avendo cura di chiarire analiticamente lo stato dei rapporti tra la stessa e la Banca al 28 novembre
2014, al 31 dicembre 2014 nonché al 23 gennaio 2015; 3 d) determinare ed indicare, alla luce dei superiori riscontri nonché delle cinquantotto contestazioni specifiche effettuate da nelle memorie ex art. 171 ter n. 2 c.p.c. del 18 Parte_1 ottobre2024 (pagg. da 6 a 13), l'esatto dare/avere dei rapporti oggetto di causa”.
All'odierna udienza la causa, ritenuta matura per la decisione, viene definita sulle conclusioni precisate dalle parti e previa discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.
2. – In premessa occorre specificare che la decisione della lite seguirà il criterio della ragione più liquida (Cass., S.U., n. 9936/2014) attribuendo priorità alle questioni di più agevole soluzione – anche se logicamente subordinate – in una prospettiva aderente a esigenze di economia processuale e celerità del giudizio (v. anche Cass., n.
11458/2018).
Infatti, a seguito delle memorie ex art. 171 ter n. 2 c.p.c., con cui parte opposta ha versato per la prima volta in atti gli estratti conto analitici del rapporto controverso,
l'opponente ha contestato l'esistenza del credito per avere la debitrice principale portato il saldo a zero al momento della chiusura del rapporto.
La censura – ammissibile perché formulata immediatamente dopo il fatto (i.e. la produzione degli estratti conto analitici) che la giustifica (v., sul punto, anche Cass., n.
15177/2024, alla cui stregua “La contestazione di correntista e fideiussori potrebbe ritenersi tardiva solo se la Banca avesse prodotto anteriormente l'estratto conto … Il che, pacificamente non è avvenuto in sede monitoria, nella quale la Banca aveva agito sulla base del certificato ex art. 50 D.
Lgs.385 del 1993 e non risulta che sia avvenuto né con la comparsa di risposta, né con la prima memoria ex art.183, comma 6, in difetto di specifica deduzione … ed anzi in presenza di ammissione di segno contrario ut supra”) e su cui si è pure svolto il contraddittorio nelle ultime memorie istruttorie – è manifestamente fondata.
Confermando una valutazione invero ictu oculi evidente dalla lettura degli estratti anche per chi non possiede specifiche cognizioni in materia, il C.T.U. ha chiarito:
- che gli e/c prodotti vanno dal 23/01/2009 (saldo inizialepari a ) al 23/01/2015 CP_3
(saldo pari a ) e la loro analisi ha permesso di documentare che il saldo debitore al CP_3
31/10/2014, a seguito di un giroconto avente valuta 30/09/2014 (data operazione
06/10/2014) era complessivamente pari a -€ 20.000,00 (cfr. screenshot sotto riportato).
4 - che Il superiore debito veniva azzerato dalla sig.ra a mezzo di un giroconto del Pt_1
28/11/2014 portando il saldo al 30/11/2014 pari a (cfr. screenshot sotto CP_3 riportato).
5 - che La documentata esposizione debitoria di -€ 20.000,00 sino al 28/11/2014 ha generato interessi passivi per complessivi € 396,02 calcolati al tasso del 12,250% che venivano addebitati nell'estratto conto al 31/12/2014 determinando un saldo debitore, alla superiore data, di analogo importo (cfr. screenshot sotto riportati);
- che produzione degli estratti conto versati in atti, come già detto, si completa con l'estratto conto al
23/01/2015 riportante il giroconto delle superiori competenze (data operazione 07/01/2015, data
6 valuta 31/12/2014) e l'azzeramento dell'esaminato rapporto al 23/01/2015 (cfr. screenshot sotto riportati).
Il CTU è infine giunto alla conclusione per cui “[a]lla luce di tutto quanto sopra esposto ed esaminato, l'esatto dare / avere tra le parti non può che essere , atteso che non trova CP_3 giustificazione alcuna il saldo a debito di -€ 21.297,79 alla data del 18/02/2016 sul quale vengono calcolati competenze di chiusura, competenze di mora post
7 2017 e interessi dal 31/10/2022 al 31/01/2024, per complessivi € 24.947,62, determinando un saldo debitore complessivo al 26/02/2024 di -€ 46.254,41, come da estratto autentico notarile delle scritture contabili di cui all'allegato 11 fascicolo monitorio” (enfasi aggiunta).
Si tratta di conclusioni documentate e analiticamente esposte che, pertanto, vanno integralmente recepite anche in ragione dell'assenza di qualsivoglia censura da parte dell'opposta.
Essa nelle note scritte del 14 maggio 2025 ha genericamente contestato l'elaborato peritale, riportandosi alle osservazioni già svolte dal CTP dott. osservazioni Per_1 che, tuttavia, non sono state prodotte e, a rigore, non possono neppure ritenersi formulate giacché il perito d'ufficio con affermazione, come noto, fidefacente ha così espressamente dichiarato: “[n]on sono pervenute osservazioni né nei termini assegnati, né alla data di chiusura della presente CTU che, per quanto sopra, non ha subito alcuna modifica e/o precisazione rispetto alla bozza trasmessa”.
Di qui l'irrilevanza della prova orale articolata.
Ne consegue che non esiste alcun debito in capo agli opponenti e che il decreto ingiuntivo va revocato con assorbimento di ogni altra censura.
3. – Le spese di lite seguono la soccombenza.
Esse, pertanto, vanno poste a carico di parte opposta e liquidate, come in dispositivo, in base ai valori minimi previsti dal D.M. n. 55/2014 ss. mm. ii. per le cause di valore fino a € 52.000,00 tenuto conto della non particolare complessità delle questioni trattate e dell'attività svolta dalla parte vittoriosa.
Spese e onorari di CTU, già liquidati in atti, vanno definitivamente poste a carico di parte opposta.
Sussistono ad avviso del Tribunale i presupposti per applicare l'art. 96, comma 3,
c.p.c., alla cui stregua “[i]n ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell'articolo 91, il giudice, anche d'ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata”.
Sul punto la giurisprudenza ha rilevato che “la responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96
c.p.c., comma 3, a differenza di quella di cui ai primi due commi della medesima norma, non richiede la domanda di parte né la prova del danno, ma esige pur sempre, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di 8 diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate”
(Cass. n. 28226/2021, conformi, ex multis, Cass. n. 27326/2019; Cass. n. 7901/2018;
Cass., Sez. Un., n. 9911/2018).
Nella specie l'opposta è soggetto qualificato che avrebbe potuto e quindi dovuto valutare la documentazione messale a disposizione dal cedente e, riscontrato il saldo del rapporto pari a zero al tempo di chiusura, astenersi dall'agire in via monitoria, impegnando le risorse del sistema giustizia.
In altre parole, l'omessa analisi delle movimentazioni del rapporto prima dell'inizio del giudizio con acritico utilizzo della documentazione a sua disposizione integra certamente gli estremi di un comportamento gravemente colposo e contrario alle regole generali di correttezza e buona fede e tale da risolversi in un uso del processo in violazione sostanziale del canone costituzionale del dovere di solidarietà (v. Cass.,
n. 15017/2016); comportamento rispetto a cui – si ribadisce – l'accertamento del CTU costituisce mero riscontro di una situazione evidente anche a chi non appartiene alla medesima cerchia socio-professionale dell'asserito creditore/cessionario.
Con riguardo ai criteri di quantificazione del danno, va dato seguito all'orientamento giurisprudenziale per cui “l'art. 96 c.p.c., comma 3, nel disporre che il soccombente può essere condannato a pagare alla controparte una "somma equitativamente determinata", non fissa alcun limite quantitativo - né massimo, né minimo - al contrario dell'art. 385 c.p.c., comma 4, che, prima dell'abrogazione ad opera della L. 18 giugno 2009, n. 69, stabiliva, quale limite della condanna alle spese della parte che abbia proposto il ricorso o vi abbia resistito con colpa grave, il doppio dei massimi tariffari. Pertanto, la determinazione giudiziale deve solo osservare il criterio equitativo, potendo essere calibrata anche sull'importo delle spese processuali (o su un loro multiplo)
o sul valore della controversia, con l'unico limite della ragionevolezza” (Cass. n. 26435/2020, conforme Cass. n. 21570/2012).
È allora equo fare riferimento a un terzo dell'importo delle spese processuali, quantificando la condanna ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c. in dispositivo.
Inoltre, in virtù dell'art. 96, comma 4, c.p.c. “[n]ei casi previsti dal primo, secondo e terzo comma, il giudice condanna altresì la parte al pagamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma di denaro non inferiore a Euro 500 e non superiore a Euro 5.000”.
9 Appare dunque equilibrato quantificare la condanna dell'opposto nei confronti della
Ammende ad importo pari ad € 500,00. CP_4
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa n. 522/2024 R.G., ogni altra istanza disattesa o assorbita, così decide:
1) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 96/2024 emesso da questo Tribunale il 18 marzo (dep. 19 marzo) 2024;
2) condanna parte opposta alla rifusione in favore di e , Parte_1 Parte_2 in solido, delle spese di lite, che liquida in € 4.095,00 (di cui € 3.809,00 per compensi e il resto per esborsi), oltre spese generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge;
3) pone spese e onorari di CTU, già liquidate in atti, definitivamente a carico di parte opposta;
4) condanna parte opposta al pagamento, ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., in favore di e , in solido, della somma di € 1.365,00; Parte_1 Parte_2
5) condanna parte opposta al pagamento, ai sensi dell'art. 96, comma 4, c.p.c., in favore della della somma di € 500,00. Parte_3
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Patti, lì 5 giugno 2025 Il Giudice
Giuseppe Puglisi
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