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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 03/06/2025, n. 188 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 188 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
N. 2063/2024 R.G. VG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Trani
Il Tribunale di Trani, riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti magistrati: dr.ssa Laura Cantore Presidente rel. dr.ssa Sandra Moselli Giudice dr.ssa Concetta Race Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta in data 28.10.2024 nel registro generali affari di v.g. del Tribunale di Trani sotto il numero d'ordine 2063/2024 R.G. VG
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Nicola Loconte, giusta mandato in atti Parte_1
-ricorrente-
E
rappresentata e difesa dall'avv. Francesca Pisani, giusta mandato in atti Controparte_1
-ricorrente
E
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI TRANI - intervenuta-
FATTO
I coniugi e contraevano matrimonio concordatario in Parte_1 Controparte_1
Molfetta il giorno 22 Dicembre 1994, atto trascritto presso lo Stato Civile del Comune di Molfetta al n.
346, parte II serie A – Anno 1994.
Con ricorso congiunto depositato in data 28.10.2024 hanno domandato dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, essendo impossibile ricostruire l'unione spirituale e materiale tra gli stessi.
Hanno dato atto che dall'unione coniugale sono nati due figli: in data 6 Dicembre 1999, e Per_1
in data 15 Agosto 2004, ora maggiorenni, e di essersi separati consensualmente Persona_2 giusta decreto di omologazione emesso dal Tribunale di Trani, pubblicato il 9.9.2020, n. cron. 4447/2020, chiedendo di ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del loro matrimonio alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, le stesse hanno confermato le condizioni concordate, dichiarando di non volersi riconciliare e di rinunciare alla celebrazione dell'udienza in presenza.
Data comunicazione al P.M. degli atti del procedimento, il P.M. ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso congiunto.
DIRITTO
La domanda avanzata dagli odierni ricorrenti, finalizzata ad ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto è fondata, per cui merita accoglimento, sussistendone i presupposti di legge ex artt. 2 e 3 L. n. 898/1970, avendo gli stessi dichiarato che la comunione spirituale e materiale non può essere mantenuta o ricostituita ed essendo intervenuta separazione consensuale omologata, come da decreto di omologazione emesso dal Tribunale di Trani pubblicato il 9.9.2020, n. cron. 4447/2020, in atti.
Il Tribunale ritiene che le condizioni concordate dai coniugi non violano norme inderogabili e imperative, anche in considerazione del fatto che con riferimento al figlio maggiorenne ma non ancora economicamente indipendente, , essendo l'altro divenuto autonomo, è stato previsto un Persona_2 contributo a carico del padre per il mantenimento dello stesso dell'importo mensile di € 300,00 mensili, oltre aggiornamento secondo gli indici Istat e al 50% delle spese straordinarie, giusta protocollo siglato dal Tribunale di Trani con il Coa Trani;
le parti hanno altresì previsto l'assegno divorzile in favore della moglie di € 170,00 mensili, oltre aggiornamento secondo gli indici istat, prendendosi atto degli ulteriori accordi patrimoniali e personali raggiunti dai coniugi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto di cui innanzi:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da Parte_1
e in Molfetta il giorno 22 Dicembre 1994, atto trascritto presso lo Stato
[...] Controparte_1
Civile del Comune di Molfetta al n. 346, parte II serie A – Anno 1994, alle condizioni di cui al ricorso congiunto da intendersi integralmente richiamate e trascritte;
2) nulla per le spese.
Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato civile del comune competente, perché proceda all'annotazione della presente sentenza negli atti prescritti e agli ulteriori incombenti di legge.
Cosi deciso in Trani nella camera di consiglio del 3.06.2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Laura Cantore
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Trani
Il Tribunale di Trani, riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti magistrati: dr.ssa Laura Cantore Presidente rel. dr.ssa Sandra Moselli Giudice dr.ssa Concetta Race Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta in data 28.10.2024 nel registro generali affari di v.g. del Tribunale di Trani sotto il numero d'ordine 2063/2024 R.G. VG
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Nicola Loconte, giusta mandato in atti Parte_1
-ricorrente-
E
rappresentata e difesa dall'avv. Francesca Pisani, giusta mandato in atti Controparte_1
-ricorrente
E
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI TRANI - intervenuta-
FATTO
I coniugi e contraevano matrimonio concordatario in Parte_1 Controparte_1
Molfetta il giorno 22 Dicembre 1994, atto trascritto presso lo Stato Civile del Comune di Molfetta al n.
346, parte II serie A – Anno 1994.
Con ricorso congiunto depositato in data 28.10.2024 hanno domandato dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, essendo impossibile ricostruire l'unione spirituale e materiale tra gli stessi.
Hanno dato atto che dall'unione coniugale sono nati due figli: in data 6 Dicembre 1999, e Per_1
in data 15 Agosto 2004, ora maggiorenni, e di essersi separati consensualmente Persona_2 giusta decreto di omologazione emesso dal Tribunale di Trani, pubblicato il 9.9.2020, n. cron. 4447/2020, chiedendo di ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del loro matrimonio alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, le stesse hanno confermato le condizioni concordate, dichiarando di non volersi riconciliare e di rinunciare alla celebrazione dell'udienza in presenza.
Data comunicazione al P.M. degli atti del procedimento, il P.M. ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso congiunto.
DIRITTO
La domanda avanzata dagli odierni ricorrenti, finalizzata ad ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto è fondata, per cui merita accoglimento, sussistendone i presupposti di legge ex artt. 2 e 3 L. n. 898/1970, avendo gli stessi dichiarato che la comunione spirituale e materiale non può essere mantenuta o ricostituita ed essendo intervenuta separazione consensuale omologata, come da decreto di omologazione emesso dal Tribunale di Trani pubblicato il 9.9.2020, n. cron. 4447/2020, in atti.
Il Tribunale ritiene che le condizioni concordate dai coniugi non violano norme inderogabili e imperative, anche in considerazione del fatto che con riferimento al figlio maggiorenne ma non ancora economicamente indipendente, , essendo l'altro divenuto autonomo, è stato previsto un Persona_2 contributo a carico del padre per il mantenimento dello stesso dell'importo mensile di € 300,00 mensili, oltre aggiornamento secondo gli indici Istat e al 50% delle spese straordinarie, giusta protocollo siglato dal Tribunale di Trani con il Coa Trani;
le parti hanno altresì previsto l'assegno divorzile in favore della moglie di € 170,00 mensili, oltre aggiornamento secondo gli indici istat, prendendosi atto degli ulteriori accordi patrimoniali e personali raggiunti dai coniugi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto di cui innanzi:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da Parte_1
e in Molfetta il giorno 22 Dicembre 1994, atto trascritto presso lo Stato
[...] Controparte_1
Civile del Comune di Molfetta al n. 346, parte II serie A – Anno 1994, alle condizioni di cui al ricorso congiunto da intendersi integralmente richiamate e trascritte;
2) nulla per le spese.
Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato civile del comune competente, perché proceda all'annotazione della presente sentenza negli atti prescritti e agli ulteriori incombenti di legge.
Cosi deciso in Trani nella camera di consiglio del 3.06.2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Laura Cantore