TRIB
Sentenza 6 dicembre 2024
Sentenza 6 dicembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 06/12/2024, n. 374 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 374 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2024 |
Testo completo
N. V.G. 2751/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Silvia Corinaldesi Presidente dott. Alessandro Di Tano Giudice dott. Valerio Guidarelli Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel ricorso congiunto iscritto al n. v.g. 2751/2024 promosso da: nata l'[...] ad [...], rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1
SACCHETTONI PIERGIORGIO;
e nato il [...] a [...], rappresentato e difeso dall'avv. Parte_2
SACCHETTONI PIERGIORGIO.
OGGETTO: SEPARAZIONE CONSENSUALE.
CONCLUSIONI:“1. la premessa è parte integrante del presente ricorso;
2. i coniugi vivranno separati, fermo restando l'obbligo di reciproco rispetto. Entrambi si impegnano a comunicarsi reciprocamente l'avvenuto cambiamento di residenza o domicilio e a prestarsi reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto o di altro documento valido per l'espatrio.
3. la Sig.ra continuerà ad abitare presso la casa coniugale unitamente ai figli, mentre Pt_1
il Sig. trasferirà altrove la propria residenza. Il Sig. manterrà l'utilizzo in Pt_2 Pt_2
comune con la Sig.ra di uno dei garage pertinenza dell'immobile. Pt_1
4. PIANO GENITORIALE AI SENSI DELL'ART. 473 BIS .12 ULTIMO COMMA I figli minori vengono affidati congiuntamente ad entrambi i coniugi e continueranno a risiedere nella casa coniugale con la madre. Nei giorni in cui la madre effettuerà il turno di mattina (6-13),
- 1 - i minori verranno accompagnati a scuola dal padre, che poi provvederà a riportarli a casa dalla madre. Nei giorni in cui la madre effettuerà il turno pomeridiano (14-22), sarà invece lei a condurli a scuola. I pomeriggi in cui il padre sarà libero dai turni di lavoro, potrà trascorrerli con i figli. I coniugi saranno coadiuvati nell'accompagnare ed andare a prendere i minori dai genitori del Sig. nonni paterni ( e Pt_2 Persona_1 [...]
, presso i quali i piccoli potranno passare anche i pomeriggi qualora entrambi Per_2
siano impegnati con il lavoro. I fine settimana, i figli li trascorreranno alternativamente con la madre e con il padre. Per quanto riguarda le vacanze estive il padre potrà trascorrere con le figlie due settimane anche non consecutive nel periodo giugno – settembre, da concordarsi con la madre. Le vacanze invernali saranno così ripartite: periodo 24-30 dicembre e 31-7 gennaio ad anni alterni con il padre e con la madre. Le vacanze pasquali le figlia le trascorreranno con il genitore che non le ha avute con é durante il periodo natalizio. I coniugi si impegnano infine ad evitare frequentazioni dei figli minori con persone estranee al nucleo famigliare con le quali dovessero intrattenere relazioni, al fine di determinare sugli stessi il minor impatto possibile dalla divisione della famiglia.
5. DISPOSIZIONI DI NATURA ECONOMICA I coniugi essendo economicamente autosufficienti rinunciano alla corresponsione di qualsivoglia assegno alimentare o di mantenimento;
il Sig quale contributo al mantenimento dei figli, verserà alla Sig.ra Pt_2
ntro il giorno 5 di ogni mese l'importo di € 300,00 (€ 150,00 a figlio) rivalutabile Istat;
Pt_1
per quanto riguarda le spese straordinarie, andranno ripartite al 50% come da protocollo del Tribunale di Ancona. La sig.ra percepirà l'assegno unico Inps quale genitore Pt_1
collocatario dei figli. La sig.ra rovvederà al pagamento integrale della rata del mutuo Pt_1
di competenza di entrambi, ed i relativi conguagli verranno effettuati solo al momento della estinzione dello stesso. Il Sig. continuerà a provvedere al pagamento delle utenze Pt_2
della abitazione coniugale, che resteranno domiciliate presso la sua carta di credito, nonché al pagamento della cessione del quinto richiesta per la chiusura di un mutuo contratto per l'acquisto di altro immobile in comunione, sito in Viadana, poi venduto”.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato congiuntamente e che si sono Parte_1 Parte_2
sposati a Viadana (MN) il 28/03/2009, hanno chiesto la separazione consensuale.
2. L'udienza è stata sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
- 2 - 3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi al Pubblico Ministero ex art. 71 e 473 bis.51
c.p.c..
4. La domanda tesa ad ottenere la pronuncia di separazione è fondata e, pertanto, deve essere accolta. Non vi è incertezza sulla impossibilità di ricostituire il consorzio familiare, come evidenzia la domanda delle parti congiunta sul punto.
La concorde volontà delle parti di ottenere la separazione giudiziale e il venir meno di un vero progetto di vita coniugale, inducono ad escludere la possibilità di una riconciliazione tra i coniugi ed a riconoscere l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Deve in conseguenza essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.
5. Le condizioni di separazione prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti e corrispondenti agli interessi dei figli.
Con particolare riferimento all'aspetto economico va dato atto che le parti hanno precisato di aver previsto a carico del padre un mantenimento per i figli di 300 euro complessivi, considerato che il signor si sta comunque facendo carico oltre che di un Pt_2
finanziamento contratto nell'interesse di entrambi, anche di tutte le utenze (bollette, internet, abbonamento tv) della casa familiare, inoltre, tiene con sé molto spesso i figli occupandosi delle loro esigenze.
Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
6. La definizione concordata del procedimento giustifica la integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara la separazione dei coniugi e i quali hanno contatto Parte_1 Parte_2
matrimonio a Viadana (MN) il 28/03/2009, trascritto nel Registro dello Stato Civile del
Comune di Viadana (MN) al n. 6, parte 1, dell'anno 2009; omologa gli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Viadana (MN) di procedere alle annotazioni di legge;
compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 4.12.2024.
- 3 - Il Giudice Relatore Il Presidente
dott. Valerio Guidarelli dott. Silvia Corinaldesi
- 4 -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Silvia Corinaldesi Presidente dott. Alessandro Di Tano Giudice dott. Valerio Guidarelli Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel ricorso congiunto iscritto al n. v.g. 2751/2024 promosso da: nata l'[...] ad [...], rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1
SACCHETTONI PIERGIORGIO;
e nato il [...] a [...], rappresentato e difeso dall'avv. Parte_2
SACCHETTONI PIERGIORGIO.
OGGETTO: SEPARAZIONE CONSENSUALE.
CONCLUSIONI:“1. la premessa è parte integrante del presente ricorso;
2. i coniugi vivranno separati, fermo restando l'obbligo di reciproco rispetto. Entrambi si impegnano a comunicarsi reciprocamente l'avvenuto cambiamento di residenza o domicilio e a prestarsi reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto o di altro documento valido per l'espatrio.
3. la Sig.ra continuerà ad abitare presso la casa coniugale unitamente ai figli, mentre Pt_1
il Sig. trasferirà altrove la propria residenza. Il Sig. manterrà l'utilizzo in Pt_2 Pt_2
comune con la Sig.ra di uno dei garage pertinenza dell'immobile. Pt_1
4. PIANO GENITORIALE AI SENSI DELL'ART. 473 BIS .12 ULTIMO COMMA I figli minori vengono affidati congiuntamente ad entrambi i coniugi e continueranno a risiedere nella casa coniugale con la madre. Nei giorni in cui la madre effettuerà il turno di mattina (6-13),
- 1 - i minori verranno accompagnati a scuola dal padre, che poi provvederà a riportarli a casa dalla madre. Nei giorni in cui la madre effettuerà il turno pomeridiano (14-22), sarà invece lei a condurli a scuola. I pomeriggi in cui il padre sarà libero dai turni di lavoro, potrà trascorrerli con i figli. I coniugi saranno coadiuvati nell'accompagnare ed andare a prendere i minori dai genitori del Sig. nonni paterni ( e Pt_2 Persona_1 [...]
, presso i quali i piccoli potranno passare anche i pomeriggi qualora entrambi Per_2
siano impegnati con il lavoro. I fine settimana, i figli li trascorreranno alternativamente con la madre e con il padre. Per quanto riguarda le vacanze estive il padre potrà trascorrere con le figlie due settimane anche non consecutive nel periodo giugno – settembre, da concordarsi con la madre. Le vacanze invernali saranno così ripartite: periodo 24-30 dicembre e 31-7 gennaio ad anni alterni con il padre e con la madre. Le vacanze pasquali le figlia le trascorreranno con il genitore che non le ha avute con é durante il periodo natalizio. I coniugi si impegnano infine ad evitare frequentazioni dei figli minori con persone estranee al nucleo famigliare con le quali dovessero intrattenere relazioni, al fine di determinare sugli stessi il minor impatto possibile dalla divisione della famiglia.
5. DISPOSIZIONI DI NATURA ECONOMICA I coniugi essendo economicamente autosufficienti rinunciano alla corresponsione di qualsivoglia assegno alimentare o di mantenimento;
il Sig quale contributo al mantenimento dei figli, verserà alla Sig.ra Pt_2
ntro il giorno 5 di ogni mese l'importo di € 300,00 (€ 150,00 a figlio) rivalutabile Istat;
Pt_1
per quanto riguarda le spese straordinarie, andranno ripartite al 50% come da protocollo del Tribunale di Ancona. La sig.ra percepirà l'assegno unico Inps quale genitore Pt_1
collocatario dei figli. La sig.ra rovvederà al pagamento integrale della rata del mutuo Pt_1
di competenza di entrambi, ed i relativi conguagli verranno effettuati solo al momento della estinzione dello stesso. Il Sig. continuerà a provvedere al pagamento delle utenze Pt_2
della abitazione coniugale, che resteranno domiciliate presso la sua carta di credito, nonché al pagamento della cessione del quinto richiesta per la chiusura di un mutuo contratto per l'acquisto di altro immobile in comunione, sito in Viadana, poi venduto”.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato congiuntamente e che si sono Parte_1 Parte_2
sposati a Viadana (MN) il 28/03/2009, hanno chiesto la separazione consensuale.
2. L'udienza è stata sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
- 2 - 3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi al Pubblico Ministero ex art. 71 e 473 bis.51
c.p.c..
4. La domanda tesa ad ottenere la pronuncia di separazione è fondata e, pertanto, deve essere accolta. Non vi è incertezza sulla impossibilità di ricostituire il consorzio familiare, come evidenzia la domanda delle parti congiunta sul punto.
La concorde volontà delle parti di ottenere la separazione giudiziale e il venir meno di un vero progetto di vita coniugale, inducono ad escludere la possibilità di una riconciliazione tra i coniugi ed a riconoscere l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Deve in conseguenza essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.
5. Le condizioni di separazione prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti e corrispondenti agli interessi dei figli.
Con particolare riferimento all'aspetto economico va dato atto che le parti hanno precisato di aver previsto a carico del padre un mantenimento per i figli di 300 euro complessivi, considerato che il signor si sta comunque facendo carico oltre che di un Pt_2
finanziamento contratto nell'interesse di entrambi, anche di tutte le utenze (bollette, internet, abbonamento tv) della casa familiare, inoltre, tiene con sé molto spesso i figli occupandosi delle loro esigenze.
Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
6. La definizione concordata del procedimento giustifica la integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara la separazione dei coniugi e i quali hanno contatto Parte_1 Parte_2
matrimonio a Viadana (MN) il 28/03/2009, trascritto nel Registro dello Stato Civile del
Comune di Viadana (MN) al n. 6, parte 1, dell'anno 2009; omologa gli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Viadana (MN) di procedere alle annotazioni di legge;
compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 4.12.2024.
- 3 - Il Giudice Relatore Il Presidente
dott. Valerio Guidarelli dott. Silvia Corinaldesi
- 4 -