TRIB
Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 08/01/2025, n. 7 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 7 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1487/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale
in composizione collegiale in persona dei magistrati: dott. Marco Tremolada Presidente dott.ssa Marta Paganini Giudice dott. Alessandro Colnaghi Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1487/2024 promossa con ricorso congiunto da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. POZZI LUCIA Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
INVERNIZZI NADIA con l'intervento del
Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale
CONCLUSIONI
“CONDIZIONI
1. Avendo il figlio delle parti, raggiunto la maggiore età e l'indipendenza Controparte_2 economica dopo avere reperito occupazione lavorativa con contratto a tempo pieno e indeterminato, revocare in capo al signor l'obbligo disposto in sede di divorzio di versamento Controparte_1 in favore della signora della somma mensile di € 500,00 (diconsi cinquecento,00 Parte_1 euro) a titolo di mantenimento ordinario del figlio, a far data dalla mensilità di dicembre 2024.
2. Revocare, altresì, per le medesime ragioni di cui sopra, l'obbligo di contributo alle spese straordinarie del figlio in capo ad entrambi i genitori, a far data dalla sottoscrizione del CP_2 presente ricorso.
3. Le parti danno atto di avere compiutamente attuato gli accordi assunti in sede di cessazione degli effetti civili del matrimonio e di non avere, dunque, null'altro a pretendere reciprocamente circa i propri rapporti economici e patrimoniali.
4. Spese del procedimento compensate.” RAGIONI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio a Oggiono il Parte_1 Controparte_1
10/09/1998 e dalla loro unione è nato il figlio il 23/03/2004 a Erba. Controparte_2
Il Tribunale di Lecco, con sentenza n. 40/2023, pubblicata il 17.01.2023, ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti, provvedendo in conformità alle condizioni concordate tra le stesse.
Con ricorso ex artt. 473bis.47 e 473bis.51 c.p.c. depositato in data 19/11/2024, le parti hanno chiesto la modifica delle condizioni di divorzio, dando atto del raggiungimento dell'indipendenza economica da parte del figlio e l'accoglimento delle conclusioni sopra riportate. CP_2
Ai sensi dell'art. 473bis.51, quinto comma c.p.c., trattandosi di domanda congiunta di modifica delle condizioni inerenti ai contributi economici in favore dei figli e delle parti, il Tribunale, acquisito il parere favorevole del Pubblico Ministero, può provvedere de plano, non ravvisando la necessità di disporre la comparizione personale delle parti o di richiedere chiarimenti in merito alle nuove condizioni proposte.
Il Tribunale, in assenza di figli minori o economicamente non indipendenti, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta delle parti può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) In modifica delle condizioni di divorzio contenute nella sentenza n. 40/2023, pubblicata il
17.01.2023 del Tribunale di Lecco, provvede in conformità rispetto alle conclusioni rassegnate dalle parti nel ricorso introduttivo, come sopra riportate, da intendersi qui integralmente trascritte;
2) Compensa integralmente le spese di lite fra le parti.
Lecco, 17/12/2024
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Marta Paganini dott. Marco Tremolada
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale
in composizione collegiale in persona dei magistrati: dott. Marco Tremolada Presidente dott.ssa Marta Paganini Giudice dott. Alessandro Colnaghi Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1487/2024 promossa con ricorso congiunto da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. POZZI LUCIA Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
INVERNIZZI NADIA con l'intervento del
Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale
CONCLUSIONI
“CONDIZIONI
1. Avendo il figlio delle parti, raggiunto la maggiore età e l'indipendenza Controparte_2 economica dopo avere reperito occupazione lavorativa con contratto a tempo pieno e indeterminato, revocare in capo al signor l'obbligo disposto in sede di divorzio di versamento Controparte_1 in favore della signora della somma mensile di € 500,00 (diconsi cinquecento,00 Parte_1 euro) a titolo di mantenimento ordinario del figlio, a far data dalla mensilità di dicembre 2024.
2. Revocare, altresì, per le medesime ragioni di cui sopra, l'obbligo di contributo alle spese straordinarie del figlio in capo ad entrambi i genitori, a far data dalla sottoscrizione del CP_2 presente ricorso.
3. Le parti danno atto di avere compiutamente attuato gli accordi assunti in sede di cessazione degli effetti civili del matrimonio e di non avere, dunque, null'altro a pretendere reciprocamente circa i propri rapporti economici e patrimoniali.
4. Spese del procedimento compensate.” RAGIONI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio a Oggiono il Parte_1 Controparte_1
10/09/1998 e dalla loro unione è nato il figlio il 23/03/2004 a Erba. Controparte_2
Il Tribunale di Lecco, con sentenza n. 40/2023, pubblicata il 17.01.2023, ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti, provvedendo in conformità alle condizioni concordate tra le stesse.
Con ricorso ex artt. 473bis.47 e 473bis.51 c.p.c. depositato in data 19/11/2024, le parti hanno chiesto la modifica delle condizioni di divorzio, dando atto del raggiungimento dell'indipendenza economica da parte del figlio e l'accoglimento delle conclusioni sopra riportate. CP_2
Ai sensi dell'art. 473bis.51, quinto comma c.p.c., trattandosi di domanda congiunta di modifica delle condizioni inerenti ai contributi economici in favore dei figli e delle parti, il Tribunale, acquisito il parere favorevole del Pubblico Ministero, può provvedere de plano, non ravvisando la necessità di disporre la comparizione personale delle parti o di richiedere chiarimenti in merito alle nuove condizioni proposte.
Il Tribunale, in assenza di figli minori o economicamente non indipendenti, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta delle parti può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) In modifica delle condizioni di divorzio contenute nella sentenza n. 40/2023, pubblicata il
17.01.2023 del Tribunale di Lecco, provvede in conformità rispetto alle conclusioni rassegnate dalle parti nel ricorso introduttivo, come sopra riportate, da intendersi qui integralmente trascritte;
2) Compensa integralmente le spese di lite fra le parti.
Lecco, 17/12/2024
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Marta Paganini dott. Marco Tremolada