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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 23/05/2025, n. 420 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 420 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott.ssa Elvira Maltese Presidente
Dott.ssa Maria Rosaria Carlà Consigliere
Dott.ssa Viviana Urso Consigliere rel.
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 558/2024 R.G. promosso
DA
) rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa dall'avv. Martina Diolosà D'Antone;
Appellante
CONTRO
Controparte_1
( , in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'avv. Maria Rosaria Battiato;
Appellato
OGGETTO: appello – opposizione avverso ordinanza ingiunzione
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti precisate
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 556/2024 del 30 gennaio 2024, il giudice del lavoro del
Tribunale di Catania, in parziale accoglimento dell'opposizione proposta da dichiarava illegittima l'ordinanza ingiunzione n. OI Parte_1 000080347 per mancata notifica dell'atto di accertamento (prot. n.
.2100.06/04/2017.0150548 del 12.05.2017), con conseguente estinzione CP_1
della sanzione, mentre confermava le ordinanze ingiunzione n. OI-000288504,
n. OI-000068501 e n. OI-000058996, nella misura rideterminata nel corso del giudizio dall'ente previdenziale.
In particolare, il tribunale, rilevato che parte opponente soltanto in corso di giudizio aveva eccepito la decadenza ai sensi dell'art.14 della L.689/1981, disattendeva la doglianza, ritenendo che tale questione andasse proposta nel ricorso introduttivo.
Osservava poi che l'istituto previdenziale aveva provato la notifica degli atti di accertamento prot. n. .2100.05/09/2017.0366430, prot. n. CP_1
.2100.06/04/2017.0150377 e prot. n. .2100.11/04/2017.0156392, CP_1 CP_1
rispettivamente nelle date 25.09.2017, 03/05/2017 e 21/04/2017, relativi alle ordinanze ingiunzione n. OI-000288504, n. OI-000068501 e n. OI-000058996; che, invece, con riferimento all'ordinanza ingiunzione n. 000080347 la notifica dell'atto di contestazione non risultava regolare, in assenza di produzione da parte dell'ente previdenziale del relativo avviso di ricevimento. Rigettava quindi l'eccezione di prescrizione ritenendo che il termine quinquennale, decorrente, nel caso di specie, dal 6 febbraio 2016 (data di entrata in vigore della D.lgs. n.8/2016) era stato dapprima interrotto dalla notifica degli atti di accertamento del 25.09.2017, 03.05.2017 e del 21.04.2017, e poi sospeso per tre mesi ai sensi dell'art.2 comma 1 quater legge n. 638/1983, e per ulteriori 97 giorni, nel periodo emergenziale da Covid 19, ex dall'art. 103, comma 6 bis della legge 24 aprile 2020 n. 27. appellava la sentenza con atto del 30 luglio 2024. Parte_1
L' resisteva al gravame. CP_1
La causa era posta in decisione all'udienza del 22 maggio 2025 ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di gravame l'appellante censura la sentenza nella parte in cui il giudice ha disatteso l'eccezione di prescrizione ex art. 28 L. n.
689/1981, ai sensi del quale “il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione”.
Deduce l'inapplicabilità dell'art. 41 della legge n. 689/1981, in quanto, sebbene la fattispecie fosse stata oggetto di depenalizzazione per effetto del d.lgs. n. 8/2016, ella non era stata destinataria di comunicazioni relative ad eventuali procedimenti penali avviati a proprio carico. Pertanto, così come confermato anche dalla Suprema Corte con la sentenza n.19897/2018, “la prescrizione inizia(va) a decorrere dal momento in cui il diritto poteva essere fatto valere ai sensi dell'art 2935 cc” e tale termine coincideva con quello previsto per l'effettuazione dei versamenti contributivi.
2. Con altro motivo censura la sentenza per avere il giudice di prime cure qualificato l'eccezione di decadenza ex art.14 della L. n.689/1981 come
“integrazione dei motivi” di opposizione e non già come legittimo ampliamento del thema decidendum. Ella infatti aveva sollevato la questione della decadenza in risposta alle difese dell' , nel primo atto utile e non vi era stata modifica CP_1
della causa petendi né del petitum, posto che le questioni della prescrizione e della decadenza dovevano ritenersi “intimamente collegate”; era stato il primo giudice, inoltre, ad affermare che “trova(va) applicazione l'intero impianto normativo della Legge 689”. La modifica della domanda era consentita in applicazione degli artt. 183 e 184 cpc e nei limiti dell'emendatio libelli.
Evidenzia poi che la stessa pronuncia giurisprudenziale richiamata dal tribunale (Cass. n. 6013/2003) consente al giudice di rilevare d'ufficio le ragioni di inesistenza del provvedimento opposto, tra le quali doveva essere compresa l'estinzione del potere sanzionatorio per il decorso del termine di decadenza ex art. 14 cit., maturato alla data di notifica del primo atto (nel 2017). 3. L'appello è infondato.
4. Per quanto concerne l'eccezione di prescrizione, si osserva preliminarmente che le sanzioni amministrative portate dalle ordinanze ingiunzione opposte sono state irrogate dall' ai sensi dell'art. 3, comma 6 CP_1
del d.lgs. n. 8 del 2016, norma che, sostituendo l'art. 2, comma 1 bis d.l. n.
463/83, conv. con l. n. 638/83, ha depenalizzato parzialmente la fattispecie dell'omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, prevedendo l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 10.000 ad euro 50.000 qualora l'importo omesso non sia superiore ad euro 10.000 annui.
5. Il tribunale ha correttamente applicato i principi dettati dalla giurisprudenza di legittimità (si veda al riguardo Cass. n.19897/2018), secondo cui la prescrizione del diritto a riscuotere le somme dovute a titolo di sanzione amministrativa comincia a decorrere dal momento in cui tale diritto può essere fatto valere (art. 2935 c.c.).
Nel caso di fatti già sanzionati penalmente e successivamente depenalizzati, tale momento non può identificarsi con quello in cui la violazione è stata commessa, coincidendo invece con quello nel quale gli atti relativi pervengono alla competente autorità amministrativa, cui sono trasmessi dall'autorità giudiziaria a norma dell'art. 41 della legge 24 novembre 1981 n. 689, poiché solo dopo tale momento l'amministrazione è in grado di esercitare il diritto di riscuotere la somma stabilita dalla legge a titolo di sanzione amministrativa (nel medesimo senso, si vedano anche Cassazione civile sez. II, 29/12/2011,
n.29776, Cassazione civile sez. I, 16/08/2006, n.18168).
Sulla base di tali principi, è corretta la sentenza impugnata laddove ha ritenuto che, anche a voler ritenere (in accordo con Cass. n. 8044/2008) che l' potesse far valere la pretesa sanzionatoria a decorrere dall'entrata in CP_1
vigore del d.lgs. n. 8/2016 (e dunque dal 6.2.2016) - che ha depenalizzato l'omissione contributiva -, il termine di prescrizione quinquennale non era comunque maturato, in quanto interrotto dapprima dagli atti di accertamento notificati alla il 25.09.2017, 03.05.2017 e del 21.04.2017 e Pt_1
successivamente delle ordinanze ingiunzione oggetto di causa, notificate il
7.4.2022.
6. Anche il secondo motivo di appello è infondato. Infatti, da un lato le norme procedurali relative al processo civile ordinario non sono applicabili alla fattispecie oggetto di causa rientrante nella competenza del giudice del lavoro e assoggettata a rito speciale;
dall'altro l'eccezione di decadenza avrebbe ben potuto, e dovuto, essere sollevata immediatamente quale motivo di opposizione, non essendo consequenziale alle difese dell' e non potendo CP_1
ritenersi implicitamente sollevata per connessione con la questione della prescrizione tempestivamente eccepita, trattandosi di questioni diverse, ciascuna delle quali deve costituire oggetto di autonoma eccezione di parte.
Non appare fondato, poi, quanto asserito da parte appellante con riferimento alla rilevabilità d'ufficio della questione di decadenza ex art. 14 l. n. 689/1981 trattandosi di eccezione in senso stretto come rilevato anche dalla giurisprudenza di legittimità (Cassazione civile sez. II, 14/01/2022, n.1056) che questa Corte condivide: “Nel procedimento di opposizione alle ingiunzioni di pagamento di sanzioni amministrative, di cui all'art. 22 della l. n. 689 del 1981, la tardività della contestazione dell'illecito, cui consegue, ex art. 14 stessa legge, l'effetto estintivo dell'obbligo di pagare la somma dovuta a titolo di sanzione, non può essere rilevata d'ufficio, ma costituisce oggetto di eccezione in senso stretto che deve essere dedotta come motivo specifico di opposizione, atteso che nel predetto procedimento, strutturato in conformità al modello del processo civile, trovano applicazione le regole della domanda (art. 99 c.p.c.), della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato e del divieto della pronuncia d'ufficio su eccezioni rimesse esclusivamente all'iniziativa della parte (art. 112 c.p.c.)”. 7. Al rigetto dell'appello consegue la condanna dell'appellante al pagamento delle spese processuali, tenuto conto del valore della causa in relazione alla misura delle sanzioni come rideterminate in corso di causa.
A norma dell'art. art. 13, comma 1 quater del DPR n. 115/02, sussistono le condizioni per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante.
P. Q. M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello.
Condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali in favore dell' , che liquida in complessivi € 2.906,00 oltre spese generali (15%). CP_1
Dichiara che sussistono le condizioni per il raddoppio del contributo unificato.
Così deciso in Catania, nella camera del consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza del 22 maggio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Viviana Urso Dott.ssa Elvira Maltese
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott.ssa Elvira Maltese Presidente
Dott.ssa Maria Rosaria Carlà Consigliere
Dott.ssa Viviana Urso Consigliere rel.
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 558/2024 R.G. promosso
DA
) rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa dall'avv. Martina Diolosà D'Antone;
Appellante
CONTRO
Controparte_1
( , in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'avv. Maria Rosaria Battiato;
Appellato
OGGETTO: appello – opposizione avverso ordinanza ingiunzione
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti precisate
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 556/2024 del 30 gennaio 2024, il giudice del lavoro del
Tribunale di Catania, in parziale accoglimento dell'opposizione proposta da dichiarava illegittima l'ordinanza ingiunzione n. OI Parte_1 000080347 per mancata notifica dell'atto di accertamento (prot. n.
.2100.06/04/2017.0150548 del 12.05.2017), con conseguente estinzione CP_1
della sanzione, mentre confermava le ordinanze ingiunzione n. OI-000288504,
n. OI-000068501 e n. OI-000058996, nella misura rideterminata nel corso del giudizio dall'ente previdenziale.
In particolare, il tribunale, rilevato che parte opponente soltanto in corso di giudizio aveva eccepito la decadenza ai sensi dell'art.14 della L.689/1981, disattendeva la doglianza, ritenendo che tale questione andasse proposta nel ricorso introduttivo.
Osservava poi che l'istituto previdenziale aveva provato la notifica degli atti di accertamento prot. n. .2100.05/09/2017.0366430, prot. n. CP_1
.2100.06/04/2017.0150377 e prot. n. .2100.11/04/2017.0156392, CP_1 CP_1
rispettivamente nelle date 25.09.2017, 03/05/2017 e 21/04/2017, relativi alle ordinanze ingiunzione n. OI-000288504, n. OI-000068501 e n. OI-000058996; che, invece, con riferimento all'ordinanza ingiunzione n. 000080347 la notifica dell'atto di contestazione non risultava regolare, in assenza di produzione da parte dell'ente previdenziale del relativo avviso di ricevimento. Rigettava quindi l'eccezione di prescrizione ritenendo che il termine quinquennale, decorrente, nel caso di specie, dal 6 febbraio 2016 (data di entrata in vigore della D.lgs. n.8/2016) era stato dapprima interrotto dalla notifica degli atti di accertamento del 25.09.2017, 03.05.2017 e del 21.04.2017, e poi sospeso per tre mesi ai sensi dell'art.2 comma 1 quater legge n. 638/1983, e per ulteriori 97 giorni, nel periodo emergenziale da Covid 19, ex dall'art. 103, comma 6 bis della legge 24 aprile 2020 n. 27. appellava la sentenza con atto del 30 luglio 2024. Parte_1
L' resisteva al gravame. CP_1
La causa era posta in decisione all'udienza del 22 maggio 2025 ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di gravame l'appellante censura la sentenza nella parte in cui il giudice ha disatteso l'eccezione di prescrizione ex art. 28 L. n.
689/1981, ai sensi del quale “il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione”.
Deduce l'inapplicabilità dell'art. 41 della legge n. 689/1981, in quanto, sebbene la fattispecie fosse stata oggetto di depenalizzazione per effetto del d.lgs. n. 8/2016, ella non era stata destinataria di comunicazioni relative ad eventuali procedimenti penali avviati a proprio carico. Pertanto, così come confermato anche dalla Suprema Corte con la sentenza n.19897/2018, “la prescrizione inizia(va) a decorrere dal momento in cui il diritto poteva essere fatto valere ai sensi dell'art 2935 cc” e tale termine coincideva con quello previsto per l'effettuazione dei versamenti contributivi.
2. Con altro motivo censura la sentenza per avere il giudice di prime cure qualificato l'eccezione di decadenza ex art.14 della L. n.689/1981 come
“integrazione dei motivi” di opposizione e non già come legittimo ampliamento del thema decidendum. Ella infatti aveva sollevato la questione della decadenza in risposta alle difese dell' , nel primo atto utile e non vi era stata modifica CP_1
della causa petendi né del petitum, posto che le questioni della prescrizione e della decadenza dovevano ritenersi “intimamente collegate”; era stato il primo giudice, inoltre, ad affermare che “trova(va) applicazione l'intero impianto normativo della Legge 689”. La modifica della domanda era consentita in applicazione degli artt. 183 e 184 cpc e nei limiti dell'emendatio libelli.
Evidenzia poi che la stessa pronuncia giurisprudenziale richiamata dal tribunale (Cass. n. 6013/2003) consente al giudice di rilevare d'ufficio le ragioni di inesistenza del provvedimento opposto, tra le quali doveva essere compresa l'estinzione del potere sanzionatorio per il decorso del termine di decadenza ex art. 14 cit., maturato alla data di notifica del primo atto (nel 2017). 3. L'appello è infondato.
4. Per quanto concerne l'eccezione di prescrizione, si osserva preliminarmente che le sanzioni amministrative portate dalle ordinanze ingiunzione opposte sono state irrogate dall' ai sensi dell'art. 3, comma 6 CP_1
del d.lgs. n. 8 del 2016, norma che, sostituendo l'art. 2, comma 1 bis d.l. n.
463/83, conv. con l. n. 638/83, ha depenalizzato parzialmente la fattispecie dell'omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, prevedendo l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 10.000 ad euro 50.000 qualora l'importo omesso non sia superiore ad euro 10.000 annui.
5. Il tribunale ha correttamente applicato i principi dettati dalla giurisprudenza di legittimità (si veda al riguardo Cass. n.19897/2018), secondo cui la prescrizione del diritto a riscuotere le somme dovute a titolo di sanzione amministrativa comincia a decorrere dal momento in cui tale diritto può essere fatto valere (art. 2935 c.c.).
Nel caso di fatti già sanzionati penalmente e successivamente depenalizzati, tale momento non può identificarsi con quello in cui la violazione è stata commessa, coincidendo invece con quello nel quale gli atti relativi pervengono alla competente autorità amministrativa, cui sono trasmessi dall'autorità giudiziaria a norma dell'art. 41 della legge 24 novembre 1981 n. 689, poiché solo dopo tale momento l'amministrazione è in grado di esercitare il diritto di riscuotere la somma stabilita dalla legge a titolo di sanzione amministrativa (nel medesimo senso, si vedano anche Cassazione civile sez. II, 29/12/2011,
n.29776, Cassazione civile sez. I, 16/08/2006, n.18168).
Sulla base di tali principi, è corretta la sentenza impugnata laddove ha ritenuto che, anche a voler ritenere (in accordo con Cass. n. 8044/2008) che l' potesse far valere la pretesa sanzionatoria a decorrere dall'entrata in CP_1
vigore del d.lgs. n. 8/2016 (e dunque dal 6.2.2016) - che ha depenalizzato l'omissione contributiva -, il termine di prescrizione quinquennale non era comunque maturato, in quanto interrotto dapprima dagli atti di accertamento notificati alla il 25.09.2017, 03.05.2017 e del 21.04.2017 e Pt_1
successivamente delle ordinanze ingiunzione oggetto di causa, notificate il
7.4.2022.
6. Anche il secondo motivo di appello è infondato. Infatti, da un lato le norme procedurali relative al processo civile ordinario non sono applicabili alla fattispecie oggetto di causa rientrante nella competenza del giudice del lavoro e assoggettata a rito speciale;
dall'altro l'eccezione di decadenza avrebbe ben potuto, e dovuto, essere sollevata immediatamente quale motivo di opposizione, non essendo consequenziale alle difese dell' e non potendo CP_1
ritenersi implicitamente sollevata per connessione con la questione della prescrizione tempestivamente eccepita, trattandosi di questioni diverse, ciascuna delle quali deve costituire oggetto di autonoma eccezione di parte.
Non appare fondato, poi, quanto asserito da parte appellante con riferimento alla rilevabilità d'ufficio della questione di decadenza ex art. 14 l. n. 689/1981 trattandosi di eccezione in senso stretto come rilevato anche dalla giurisprudenza di legittimità (Cassazione civile sez. II, 14/01/2022, n.1056) che questa Corte condivide: “Nel procedimento di opposizione alle ingiunzioni di pagamento di sanzioni amministrative, di cui all'art. 22 della l. n. 689 del 1981, la tardività della contestazione dell'illecito, cui consegue, ex art. 14 stessa legge, l'effetto estintivo dell'obbligo di pagare la somma dovuta a titolo di sanzione, non può essere rilevata d'ufficio, ma costituisce oggetto di eccezione in senso stretto che deve essere dedotta come motivo specifico di opposizione, atteso che nel predetto procedimento, strutturato in conformità al modello del processo civile, trovano applicazione le regole della domanda (art. 99 c.p.c.), della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato e del divieto della pronuncia d'ufficio su eccezioni rimesse esclusivamente all'iniziativa della parte (art. 112 c.p.c.)”. 7. Al rigetto dell'appello consegue la condanna dell'appellante al pagamento delle spese processuali, tenuto conto del valore della causa in relazione alla misura delle sanzioni come rideterminate in corso di causa.
A norma dell'art. art. 13, comma 1 quater del DPR n. 115/02, sussistono le condizioni per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante.
P. Q. M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello.
Condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali in favore dell' , che liquida in complessivi € 2.906,00 oltre spese generali (15%). CP_1
Dichiara che sussistono le condizioni per il raddoppio del contributo unificato.
Così deciso in Catania, nella camera del consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza del 22 maggio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Viviana Urso Dott.ssa Elvira Maltese